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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa ON Di SU Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa IA RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.5692/2024 R.G. promossa da:
C.F. 1Parte 1 n. a TT (CT) il 13/03/1961 (C.F.: ), rappr. e dif. '
dall'avv. PORTALE GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
C.F. 2Parte 2 n. TT (CT) il 14/08/1970, (C.F.: rappr. e dif. dall'avv.
PORTALE GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.09.2025, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 31/12/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, Parte 2 chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 e cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Maletto (CT), dal quale sono nati tre figli oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, per come dichiarato in seno al ricorso.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 19.10.2011 nell'ambito del procedimento di separazione personale di cui RG 6108/2011, e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione n. 4611/2017 del 27.10.2027, provvista di passaggio in giudicato, e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato fissava udienza di comparizione delle parti per il 29.09.2025. All'udienza entrambe le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Quindi il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte 1 e Parte_2 per il Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 27/10/2017 e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, le parti in seno al ricorso concordavano quanto segue:
"1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ad essere liberi di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) nulla deve essere corrisposto a titolo di assegno divorzile né di somma una tantum, ciascuno dei coniugi provvedendo autonomamente al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, in virtù delle risorse personali vantate;
3) nulla è dovuto dai sigg.ri Parte 2 e Parte 1 a titolo di mantenimento dei figli
Per_1 , Per_2 e Per_3 essendo maggiorenni ed economicamente autonomi."
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Maletto il 09.09.1989 tra Parte 1 Parte 2 e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Maletto dell'anno 1989, al n. 15, della parte II, serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 3/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA RO ON LI LE Di SU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa ON Di SU Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa IA RO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.5692/2024 R.G. promossa da:
C.F. 1Parte 1 n. a TT (CT) il 13/03/1961 (C.F.: ), rappr. e dif. '
dall'avv. PORTALE GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
C.F. 2Parte 2 n. TT (CT) il 14/08/1970, (C.F.: rappr. e dif. dall'avv.
PORTALE GRAZIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.09.2025, come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 31/12/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, Parte 2 chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 e cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in Maletto (CT), dal quale sono nati tre figli oggi tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti, per come dichiarato in seno al ricorso.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi il 19.10.2011 nell'ambito del procedimento di separazione personale di cui RG 6108/2011, e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione n. 4611/2017 del 27.10.2027, provvista di passaggio in giudicato, e dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato fissava udienza di comparizione delle parti per il 29.09.2025. All'udienza entrambe le parti, presenti personalmente, confermavano la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Quindi il G.D. rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte 1 e Parte_2 per il Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 27/10/2017 e provvista di passaggio in giudicato.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, le parti in seno al ricorso concordavano quanto segue:
"1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e ad essere liberi di fissare la propria residenza ove ritengano opportuno;
2) nulla deve essere corrisposto a titolo di assegno divorzile né di somma una tantum, ciascuno dei coniugi provvedendo autonomamente al proprio mantenimento senza nulla pretendere l'uno dall'altro a tale titolo, in virtù delle risorse personali vantate;
3) nulla è dovuto dai sigg.ri Parte 2 e Parte 1 a titolo di mantenimento dei figli
Per_1 , Per_2 e Per_3 essendo maggiorenni ed economicamente autonomi."
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Maletto il 09.09.1989 tra Parte 1 Parte 2 e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Maletto dell'anno 1989, al n. 15, della parte II, serie A.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 3/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
IA RO ON LI LE Di SU