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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12984/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti M.R. Calvio, W. Miceli e F. Ganci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, già , in persona del Controparte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore e Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dal funzionario preposto
Resistenti
Oggetto: riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere un aspirante assistente amministrativo e collaboratore scolastico, inserito nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto della provincia di esponeva di CP_2 aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale in data 30/7/1982, vale a dire prima di aver prestato il servizio militare di leva (dal
29/6/1983 al 13/6/1984).
Tanto premesso, lamentando l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al convenuto di valutare per intero - come servizio specifico - il servizio militare CP_1 prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, quindi punti 5,5 COMPLESSIVI, pari a punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
2. 14,82 punti, anziché di 9,82 (9,82 + 5.00) punti come punteggio complessivo nella graduatoria di assistente amministrativo - AA;
3. 14,82 punti, anziché di 9,82 (9,82 + 5.00)punti come punteggio complessivo nella graduatoria di assistente tecnico- AT;
4. 17,22, anziché di 12,22 (12,22+ 5.00) punti come punteggio complessivo nella graduatoria di collaboratore scolastico - CS;
3 – condannare il resistente ad aggiornare le graduatorie interne di istituto nei termini di cui sopra.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si costituivano in giudizio il e l Controparte_1 [...]
Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito,
[...] in favore del Giudice amministrativo;
l'inammissibilità della domanda per violazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in graduatoria in posizioni superiori a quella del ricorrente;
la prescrizione/inammissibilità/nullità del ricorso e, nel merito, contestando la fondatezza dell'avversa domanda;
invocavano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo è infondata e va rigettata).
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni rese, sul punto, dal Tribunale di Bari, Sez. Lav., con sentenza n. 984/2023
Pag. 2 di 9 del 3/4/2023 che, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che, a fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 co. 4 D. Lgs.
n.165/2001.
La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie
Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (Cons. St., Sez. VI, n. 4847 del 2017; Cass. Civ., Sez. Un., n.
17123 del 2019).
Inoltre, i Giudici di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie ATA hanno ribadito che, per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia, occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio.
Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo
(atto di macro-organizzazione) e solo quale effetto della rimozione di tale atto,
l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la
Pag. 3 di 9 giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene ad un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato ed il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del
2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e 8775 del 2021, Cass., Sez. Un., n. 10742 del 2021;
Cass., Sez. Un., n. 13873 del 2021).
Nel caso in esame ricorre tale ultima ipotesi in quanto il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato.
Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/17, art. 2, co. 6,
D.M. 235/14) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso è infondato e va disatteso.
E' principio costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (Cass. civ., sent. n. 3813/2019).
Pag. 4 di 9 Nello specifico, le ragioni di parte resistente, poste a sostegno dell'infondatezza della domanda oggetto del ricorso nel merito, sono meritevoli di accoglimento ed assorbono l'esame di tutte le altre eccezioni preliminari.
Con riferimento al merito della controversia, ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della recente sentenza n.
727/2025, emessa dalla Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, in data 25/6/2025, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 561/2024 R.G., in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi: “7. Sulla questione oggetto di controversia si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 22429 dell'08.08.2024, nonché, in senso conforme, sentenza n. 22432/2024 e ordinanze n. 9738/2025 e n. 13705/2025), fornendo un'esaustiva e condivisibile disamina della disciplina di cui trattasi, sfavorevole alla tesi dell'odierno appellante.
7.1. Va premesso che la vicenda in esame riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare (o al servizio civile sostitutivo), a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7.2. Va intanto precisato come non possa essere utilmente richiamato il disposto dell'art. 485, co. 7 del d.lgs. n. 297 del 1994 sopra citato, che riguarda in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, bensì il "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta, infatti, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.3. Va poi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
Pag. 5 di 9 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) e in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti,
i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Orbene, la Suprema Corte nella sentenza citata (n. 22429/2024), ha statuito che
"l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati".
Pag. 6 di 9 Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso a un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde a evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va certamente valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio e assicurare
Pag. 7 di 9 coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
II D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica e un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, sulla base di argomentazioni non significativamente dissimili,
è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.”.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le considerazioni sopra esposte assorbono le ulteriori questioni in fatto ed in diritto eventualmente in contestazione tra le parti.
Quanto al regime delle spese di lite, la peculiarità della vicenda trattata e la reciproca soccombenza delle parti (in relazione alle eccezioni preliminari per i resistenti e nel merito per il ricorrente) giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto
Pag. 8 di 9 depositato in data 28/11/2022 da nei confronti del e dell' Parte_1 CP_3 [...]
Controparte_2
ogni diversa eccezione, istanza disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 1/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12984/2022 R.G., chiamata all'udienza dell'1/10/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti M.R. Calvio, W. Miceli e F. Ganci Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, già , in persona del Controparte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore e Controparte_2
in persona del Dirigente pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dal funzionario preposto
Resistenti
Oggetto: riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, il ricorrente, come in epigrafe indicato, premesso di essere un aspirante assistente amministrativo e collaboratore scolastico, inserito nelle graduatorie di terza fascia d'Istituto della provincia di esponeva di CP_2 aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al suo profilo professionale in data 30/7/1982, vale a dire prima di aver prestato il servizio militare di leva (dal
29/6/1983 al 13/6/1984).
Tanto premesso, lamentando l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio pieno per il servizio di leva prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso in graduatoria, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ordinare al convenuto di valutare per intero - come servizio specifico - il servizio militare CP_1 prestato dal ricorrente dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso nelle graduatorie ATA d'interesse, quindi punti 5,5 COMPLESSIVI, pari a punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni,
2. 14,82 punti, anziché di 9,82 (9,82 + 5.00) punti come punteggio complessivo nella graduatoria di assistente amministrativo - AA;
3. 14,82 punti, anziché di 9,82 (9,82 + 5.00)punti come punteggio complessivo nella graduatoria di assistente tecnico- AT;
4. 17,22, anziché di 12,22 (12,22+ 5.00) punti come punteggio complessivo nella graduatoria di collaboratore scolastico - CS;
3 – condannare il resistente ad aggiornare le graduatorie interne di istituto nei termini di cui sopra.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Si costituivano in giudizio il e l Controparte_1 [...]
Controparte_2
eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito,
[...] in favore del Giudice amministrativo;
l'inammissibilità della domanda per violazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in graduatoria in posizioni superiori a quella del ricorrente;
la prescrizione/inammissibilità/nullità del ricorso e, nel merito, contestando la fondatezza dell'avversa domanda;
invocavano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente giudicante, è stata decisa all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sentenza con motivazione contestuale.
***
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo è infondata e va rigettata).
Si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni rese, sul punto, dal Tribunale di Bari, Sez. Lav., con sentenza n. 984/2023
Pag. 2 di 9 del 3/4/2023 che, in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato che, a fronte della generale devoluzione del contenzioso in materia di pubblico impiego disposta in favore del giudice ordinario a seguito della c.d. privatizzazione del pubblico impiego, non si riscontrano gli estremi per il permanere della giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63 co. 4 D. Lgs.
n.165/2001.
La giurisprudenza consolidata ha, infatti, affermato che “la gestione delle graduatorie
Ata, che comprende tutti gli atti di ammissione, esclusione, attribuzione del punteggio, modifica della graduatoria e così via, non costituisce procedura concorsuale. Le procedure concorsuali per l'assunzione sono quelle che iniziano con l'emanazione di un bando e si caratterizzano per la valutazione comparativa dei candidati nonché per la compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i vincitori, si pone come atto terminale del procedimento. Nel caso delle graduatorie e degli elenchi per il conferimento di supplenze al personale Ata, non essendo prevista alcuna attività discrezionale di valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell'Amministrazione, ma un mero riscontro dell'effettiva sussistenza degli stessi, non ricorrono i presupposti per l'individuazione di una procedura concorsuale;
quindi, a fronte dei poteri di gestione degli elenchi da parte della p.a., tipici del datore di lavoro privato, la posizione dell'interessato non può che configurarsi come una posizione di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario in vista della futura possibile stipula del contratto di lavoro” (Cons. St., Sez. VI, n. 4847 del 2017; Cass. Civ., Sez. Un., n.
17123 del 2019).
Inoltre, i Giudici di legittimità, con una pronuncia resa in relazione alla gestione delle graduatorie dei docenti ma estensibile anche alle graduatorie ATA hanno ribadito che, per individuare correttamente il giudice munito di giurisdizione in questa materia, occorre avere riguardo al petitum sostanziale richiesto in giudizio.
Pertanto, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo immediatamente lesivo della posizione del singolo
(atto di macro-organizzazione) e solo quale effetto della rimozione di tale atto,
l'accertamento del diritto alla modifica/inserimento in quella graduatoria, la
Pag. 3 di 9 giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.
Se, viceversa, la domanda giudiziale attiene ad un atto di gestione delle graduatorie, in cui viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato ed il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima (atto di gestione del rapporto di lavoro) sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario il quale potrà eventualmente disapplicare l'atto amministrativo/regolamentare presupposto di cui avrà cognizione in via incidentale (cfr. Cass., SS.UU. n. 8098 del
2020; Cass., Sez. Un., nn. 8774 e 8775 del 2021, Cass., Sez. Un., n. 10742 del 2021;
Cass., Sez. Un., n. 13873 del 2021).
Nel caso in esame ricorre tale ultima ipotesi in quanto il ricorrente invoca, in via diretta ed immediata, il riconoscimento del punteggio aggiuntivo in ragione del servizio militare prestato.
Di conseguenza, l'eventuale contrasto tra gli atti amministrativi e regolamentari ostativi alla realizzazione del diritto dell'interessato (D.M. 50/2021, D.M. 640/17, art. 2, co. 6,
D.M. 235/14) e la normativa di rango primario, potrà essere oggetto di cognizione incidentale ed eventuale disapplicazione da parte del giudice ordinario senza per ciò solo determinare l'attrazione dell'intera controversia, inerente atti di gestione del rapporto di lavoro, alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel merito, il ricorso è infondato e va disatteso.
E' principio costante nella giurisprudenza della Suprema Corte che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (Cass. civ., sent. n. 3813/2019).
Pag. 4 di 9 Nello specifico, le ragioni di parte resistente, poste a sostegno dell'infondatezza della domanda oggetto del ricorso nel merito, sono meritevoli di accoglimento ed assorbono l'esame di tutte le altre eccezioni preliminari.
Con riferimento al merito della controversia, ritiene il Tribunale di fare proprie, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno della recente sentenza n.
727/2025, emessa dalla Corte d'Appello di Bari, sezione Lavoro, in data 25/6/2025, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 561/2024 R.G., in una fattispecie speculare a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi è motivo di discostarsi: “7. Sulla questione oggetto di controversia si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sentenza n. 22429 dell'08.08.2024, nonché, in senso conforme, sentenza n. 22432/2024 e ordinanze n. 9738/2025 e n. 13705/2025), fornendo un'esaustiva e condivisibile disamina della disciplina di cui trattasi, sfavorevole alla tesi dell'odierno appellante.
7.1. Va premesso che la vicenda in esame riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare (o al servizio civile sostitutivo), a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso.
7.2. Va intanto precisato come non possa essere utilmente richiamato il disposto dell'art. 485, co. 7 del d.lgs. n. 297 del 1994 sopra citato, che riguarda in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, bensì il "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569).
Si tratta, infatti, di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi.
7.3. Va poi rilevato come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame.
Esso prevede che:
Pag. 5 di 9 - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello "effettivamente prestato" (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) e in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti,
i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amministrativo;
assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 annui.
Orbene, la Suprema Corte nella sentenza citata (n. 22429/2024), ha statuito che
"l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati".
Pag. 6 di 9 Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti».
In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.
Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso.
Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole.
Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo - ai fini dell'accesso a un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto a interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde a evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione.
Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto.
Quest'ultimo servizio va certamente valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio e assicurare
Pag. 7 di 9 coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co 2 cit., giustifica il diverso trattamento.
II D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo.
Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica e un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo.
D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma.
A conclusioni analoghe, sulla base di argomentazioni non significativamente dissimili,
è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602.”.
Sulla scorta delle motivazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le considerazioni sopra esposte assorbono le ulteriori questioni in fatto ed in diritto eventualmente in contestazione tra le parti.
Quanto al regime delle spese di lite, la peculiarità della vicenda trattata e la reciproca soccombenza delle parti (in relazione alle eccezioni preliminari per i resistenti e nel merito per il ricorrente) giustificano l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto
Pag. 8 di 9 depositato in data 28/11/2022 da nei confronti del e dell' Parte_1 CP_3 [...]
Controparte_2
ogni diversa eccezione, istanza disattesa, così provvede:
[...]
-rigetta il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 1/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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