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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dott.ssa Concetta Alacqua Presidente dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice est. dott. Carmelo Proiti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 630 COMMA 3 C.P.C.
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 820/2024 R.G. promosso da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1 ( n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e
Codice Fiscale n. e, per essa, la mandataria P.IVA_1
con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura Parte_2
n. 7, (n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e P.I. , elettivamente domiciliata P.IVA_2 P.IVA_3
in Santo Stefano di Camastra (ME), via Manzoni n. 51, presso lo studio dell'avv. Antonino Gerbino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Reclamante; 1 CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Palermo il 30-11-1934 e (C.F. CP_2
, nata a [...] l'[...], entrambi C.F._2
residenti in [...];
Reclamati non costituiti;
avverso l'ordinanza di estinzione emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 31/2015 R.G.E. dal G.E. del Tribunale di Patti in data
26-06-2024 e comunicata dalla Cancelleria il 28-06-2024;
Lette le note scritte relative all'udienza del 20 gennaio 2025;
OSSERVA
1. Con reclamo, tempestivamente depositato il 18 luglio 2024,
[...]
impugnava l'ordinanza emessa il 26 giugno Parte_1
2024 dal G.E. con la quale era stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 31/2015 R.G.E. poiché “…visti gli artt. 630 e 632 C.P.C., vista la relazione del professionista delegato del 30.11.2023, osservato che il creditore procedente, pur avendo chiesto all'udienza del 13 Dicembre 2023, di proseguire con le operazioni di vendita, non aveva svolto alcun atto di impulso della procedura per oltre sei anni (all'udienza del 12 Gennaio 2017), ritenuto che tale lasso di tempo di inattività non è stato giustificato dal creditore”.
Sicché, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, la società reclamante, creditrice procedente nella predetta procedura, chiedeva “che vengano adottati i provvedimenti previsti dal
2 combinato disposto degli artt.630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5
c.p.c., disponendo la revoca dell'ordinanza di estinzione e la prosecuzione della procedura esecutiva”.
Con decreto del 20-08-2024, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza camerale del 21-10-2024 con l'assegnazione “a parte ricorrente del termine fino a venti giorni prima dell'udienza
(termine di perfezionamento della notifica per il destinatario) per notificare il presente decreto alla controparte”.
All'udienza del 21 ottobre 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte reclamante, nelle proprie note del 19-10-
2024, premettendo che “In ottemperanza a quanto disposto dal
Tribunale con decreto del 20 agosto 2024, comunicato in data 27 agosto 2024, l'avv. Antonino Gerbino, nell'interesse di , Parte_2
fa presente che fino ad oggi non ha avuto la possibilità di provvedere alla notifica del ricorso e del suddetto decreto agli eredi del signor , poiché si è rivelato particolarmente Controparte_1
difficoltoso poter accertare se i figli dello stesso abbiano o meno accettato l'eredità e quali siano gli eredi di uno dei figli dello stesso
. Ha effettuato solo in data odierna la notifica del CP_1
reclamo e del decreto di comparizione parti nei confronti della signora solo per dovere di correttezza e di rispetto CP_2
in ordine a quanto statuito dal Collegio” chiedeva “un rinvio della causa, con la concessione di un ulteriore termine per completare le ricerche degli eredi del signor , onde procedere Controparte_1
alla notifica degli atti di causa agli stessi nei termini che verranno assegnati” e il Collegio, con provvedimento del 31 ottobre 2024,
3 “Ritenuta la superiore istanza meritevole di accoglimento con
l'assegnazione al reclamante di un termine perentorio per la rinnovazione a tutte le parti della notificazione del reclamo e della presente ordinanza”, rinviava la trattazione della causa all'udienza del 20 gennaio 2025, assegnando “a parte reclamante termine perentorio fino a venti giorni prima della detta udienza per rinnovare la notificazione del reclamo e della presente ordinanza alla controparte”.
Sennonché, all'udienza del 20-01-2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, nelle proprie Parte_1
note del 17-01-2025, esponeva che “…l'avv. Antonino Gerbino, nell'interesse di fa presente che tra le parti è Parte_2
intervenuto un accordo transattivo che prevede un pagamento rateale da completarsi entro e non oltre il 30 marzo 2025. Chiede, pertanto, un breve rinvio del procedimento, con il rinnovo dei termini per un'eventuale notifica del reclamo e della presente ordinanza”.
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene di non potere accogliere la richiesta di disporsi rinvio formulata in atti, atteso che il termine perentorio concesso nel provvedimento del 31-10-2024 non risulta essere stato osservato, posto che ha Parte_1
chiesto la concessione di un ulteriore termine senza addurre alcun impedimento idoneo a integrare la “causa non imputabile” ex art. 153 comma 2 c.p.c.
Anzi, l'allegata circostanza del raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte milita nella direzione della risoluzione
4 delle difficoltà nell'accertamento degli eredi di Controparte_1
rappresentate per ottenere la concessione del primo termine per provvedere alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza.
Atteso quindi che “Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso
e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”
(Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n.10950), alla mancata osservanza del termine perentorio così concesso consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto reclamo (vedi
Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23313 in tema di omessa integrazione del contraddittorio nel rito camerale – qual è quello che, peraltro, caratterizza il presente procedimento).
Invero “il giudice non può assegnare un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., a meno che la richiesta di assegnazione del nuovo termine non si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito
l'osservanza … I predetti principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al giudizio ordinario di cognizione, devono
5 ritenersi applicabili anche ai procedimenti in camera di consiglio, in ossequio al canone costituzionale del giusto processo ed a garanzia del diritto di difesa, i quali impongono, indipendentemente dalla semplicità delle forme e dalla snellezza che contraddistinguono il procedimento camerale, che il provvedimento conclusivo sia adottato previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, soprattutto quando il rito in questione si applichi a procedimenti come quello in esame, aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi” (Cassazione civile sez. I,
23/08/2021, n.23313).
Nel caso di specie, appunto, non potrebbe essere assegnato un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., né tanto meno l'istante ha allegato
(né documentato) un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito l'osservanza (anzi appare verosimile ritenere che la mancata osservanza del termine sia discesa dal raggiungimento dell'accordo con la controparte).
3. Nulla va disposto sulle spese di lite in favore dei resistenti che non sono costituiti e, pertanto, non hanno sostenuto spese.
P.Q.M.
1. Dichiara inammissibile il reclamo proposto da Parte_1
e, per essa, dalla mandataria per le
[...] Parte_2
causali di cui in motivazione;
2. Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
6 Il Giudice est.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Alacqua
7
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati dott.ssa Concetta Alacqua Presidente dott. Gianluca Antonio Peluso Giudice est. dott. Carmelo Proiti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 630 COMMA 3 C.P.C.
Esaminati gli atti del procedimento iscritto al n. 820/2024 R.G. promosso da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri
n. 1 ( n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e
Codice Fiscale n. e, per essa, la mandataria P.IVA_1
con sede legale in Verona, viale dell'Agricoltura Parte_2
n. 7, (n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e P.I. , elettivamente domiciliata P.IVA_2 P.IVA_3
in Santo Stefano di Camastra (ME), via Manzoni n. 51, presso lo studio dell'avv. Antonino Gerbino, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Reclamante; 1 CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._1
Palermo il 30-11-1934 e (C.F. CP_2
, nata a [...] l'[...], entrambi C.F._2
residenti in [...];
Reclamati non costituiti;
avverso l'ordinanza di estinzione emessa nella procedura esecutiva immobiliare n. 31/2015 R.G.E. dal G.E. del Tribunale di Patti in data
26-06-2024 e comunicata dalla Cancelleria il 28-06-2024;
Lette le note scritte relative all'udienza del 20 gennaio 2025;
OSSERVA
1. Con reclamo, tempestivamente depositato il 18 luglio 2024,
[...]
impugnava l'ordinanza emessa il 26 giugno Parte_1
2024 dal G.E. con la quale era stata dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 31/2015 R.G.E. poiché “…visti gli artt. 630 e 632 C.P.C., vista la relazione del professionista delegato del 30.11.2023, osservato che il creditore procedente, pur avendo chiesto all'udienza del 13 Dicembre 2023, di proseguire con le operazioni di vendita, non aveva svolto alcun atto di impulso della procedura per oltre sei anni (all'udienza del 12 Gennaio 2017), ritenuto che tale lasso di tempo di inattività non è stato giustificato dal creditore”.
Sicché, per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, la società reclamante, creditrice procedente nella predetta procedura, chiedeva “che vengano adottati i provvedimenti previsti dal
2 combinato disposto degli artt.630, comma 3, e 178, commi 3, 4 e 5
c.p.c., disponendo la revoca dell'ordinanza di estinzione e la prosecuzione della procedura esecutiva”.
Con decreto del 20-08-2024, veniva fissata la comparizione delle parti per l'udienza camerale del 21-10-2024 con l'assegnazione “a parte ricorrente del termine fino a venti giorni prima dell'udienza
(termine di perfezionamento della notifica per il destinatario) per notificare il presente decreto alla controparte”.
All'udienza del 21 ottobre 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, parte reclamante, nelle proprie note del 19-10-
2024, premettendo che “In ottemperanza a quanto disposto dal
Tribunale con decreto del 20 agosto 2024, comunicato in data 27 agosto 2024, l'avv. Antonino Gerbino, nell'interesse di , Parte_2
fa presente che fino ad oggi non ha avuto la possibilità di provvedere alla notifica del ricorso e del suddetto decreto agli eredi del signor , poiché si è rivelato particolarmente Controparte_1
difficoltoso poter accertare se i figli dello stesso abbiano o meno accettato l'eredità e quali siano gli eredi di uno dei figli dello stesso
. Ha effettuato solo in data odierna la notifica del CP_1
reclamo e del decreto di comparizione parti nei confronti della signora solo per dovere di correttezza e di rispetto CP_2
in ordine a quanto statuito dal Collegio” chiedeva “un rinvio della causa, con la concessione di un ulteriore termine per completare le ricerche degli eredi del signor , onde procedere Controparte_1
alla notifica degli atti di causa agli stessi nei termini che verranno assegnati” e il Collegio, con provvedimento del 31 ottobre 2024,
3 “Ritenuta la superiore istanza meritevole di accoglimento con
l'assegnazione al reclamante di un termine perentorio per la rinnovazione a tutte le parti della notificazione del reclamo e della presente ordinanza”, rinviava la trattazione della causa all'udienza del 20 gennaio 2025, assegnando “a parte reclamante termine perentorio fino a venti giorni prima della detta udienza per rinnovare la notificazione del reclamo e della presente ordinanza alla controparte”.
Sennonché, all'udienza del 20-01-2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, nelle proprie Parte_1
note del 17-01-2025, esponeva che “…l'avv. Antonino Gerbino, nell'interesse di fa presente che tra le parti è Parte_2
intervenuto un accordo transattivo che prevede un pagamento rateale da completarsi entro e non oltre il 30 marzo 2025. Chiede, pertanto, un breve rinvio del procedimento, con il rinnovo dei termini per un'eventuale notifica del reclamo e della presente ordinanza”.
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene di non potere accogliere la richiesta di disporsi rinvio formulata in atti, atteso che il termine perentorio concesso nel provvedimento del 31-10-2024 non risulta essere stato osservato, posto che ha Parte_1
chiesto la concessione di un ulteriore termine senza addurre alcun impedimento idoneo a integrare la “causa non imputabile” ex art. 153 comma 2 c.p.c.
Anzi, l'allegata circostanza del raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte milita nella direzione della risoluzione
4 delle difficoltà nell'accertamento degli eredi di Controparte_1
rappresentate per ottenere la concessione del primo termine per provvedere alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza.
Atteso quindi che “Il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla controparte non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione di legge in tal senso. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso
e del decreto di fissazione dell'udienza deve, in difetto di spontanea costituzione del resistente (la quale avrebbe evidentemente effetto sanante del vizio), assegnare al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica”
(Cassazione civile sez. VI, 09/06/2020, n.10950), alla mancata osservanza del termine perentorio così concesso consegue la declaratoria di inammissibilità del proposto reclamo (vedi
Cassazione civile sez. I, 23/08/2021, n.23313 in tema di omessa integrazione del contraddittorio nel rito camerale – qual è quello che, peraltro, caratterizza il presente procedimento).
Invero “il giudice non può assegnare un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., a meno che la richiesta di assegnazione del nuovo termine non si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito
l'osservanza … I predetti principi, enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al giudizio ordinario di cognizione, devono
5 ritenersi applicabili anche ai procedimenti in camera di consiglio, in ossequio al canone costituzionale del giusto processo ed a garanzia del diritto di difesa, i quali impongono, indipendentemente dalla semplicità delle forme e dalla snellezza che contraddistinguono il procedimento camerale, che il provvedimento conclusivo sia adottato previa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati, soprattutto quando il rito in questione si applichi a procedimenti come quello in esame, aventi ad oggetto la tutela di diritti soggettivi” (Cassazione civile sez. I,
23/08/2021, n.23313).
Nel caso di specie, appunto, non potrebbe essere assegnato un nuovo termine, poiché ciò equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio originariamente fissato, non consentita dall'art. 153 c.p.c., né tanto meno l'istante ha allegato
(né documentato) un fatto non imputabile alla parte onerata che ne abbia impedito l'osservanza (anzi appare verosimile ritenere che la mancata osservanza del termine sia discesa dal raggiungimento dell'accordo con la controparte).
3. Nulla va disposto sulle spese di lite in favore dei resistenti che non sono costituiti e, pertanto, non hanno sostenuto spese.
P.Q.M.
1. Dichiara inammissibile il reclamo proposto da Parte_1
e, per essa, dalla mandataria per le
[...] Parte_2
causali di cui in motivazione;
2. Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
6 Il Giudice est.
Dott. Gianluca Antonio Peluso
Il Presidente
Dott.ssa Concetta Alacqua
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