Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 31/03/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01523/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3492 del 2022, proposto da
Master 3 S.a.s. di CA TE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lucini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vincenzo Bellini, 13;
contro
Comune di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi, dei seguenti atti e provvedimenti amministrativi:
i) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2022 pubblicata sul BURL n. 39 del 28/09/2022 recante l'oggetto “Variante generale Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Donato Milanese e allegati studi e piani di settore – Controdeduzioni alle osservazioni, adeguamento ai pareri pervenuti e approvazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni” comprensiva di tutti gli allegati grafici, tavole e disposizioni normative approvati;
ii) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/10/2021 pubblicata sul BURL n. 45 del 10/11/2021 recante l'oggetto “Variante generale Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Donato Milanese e allegati studi e piani di settore – Adozione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni” comprensiva di tutti gli allegati grafici, tavole e disposizioni normative adottati;
iii) Art. 18 delle NTA del Piano dei Servizi approvato con il PGT, recante la rubrica “Dotazione di attrezzature per servizi di interesse generale” con particolare riguardo alle previsioni dei commi 1 e 6;
iv) Art. 42 delle NTA del Piano delle Regole approvato con il PGT, recante la rubrica “Ambiti di Ricomposizione soggetti a Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato” con particolare riguardo ai commi 6 e ss.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Donato Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. BE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente proprietaria del compendio immobiliare sito in Comune di San Donato Milanese nelle aree poste a confine con la Via Olona e la Via Ticino e con alcuni fabbricati residenziali già
edificati, catastalmente censite al fg. 22 mapp. 51, 137, 139, 145, 227, ha impugnato la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/04/2022 pubblicata sul BURL n. 39 del 28/09/2022 recante l’oggetto “Variante generale 2 Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di San Donato Milanese e allegati studi e piani di settore – Controdeduzioni alle osservazioni, adeguamento ai pareri pervenuti e approvazione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni” comprensiva di tutti gli allegati grafici, tavole e disposizioni normative approvati, nella parte in cui hanno previsto una disciplina più restrittivadi quella precedente per l’edificabilità dell’area.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 9 e 13 della L.R. 12/2005 Lombardia, dell’art. 3 del DM 1444/68 e della L.R. 51/75 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e illogicità manifesta.
La variante del PGT, adottata con DCC n. 47 del 28/10/2021 e approvata con DCC n. 15 del 15/04/2022 impugnate con il presente ricorso, è illegittima anzitutto nella parte in cui ha previsto un dimensionamento complessivo delle aree standard e per servizi di interesse pubblico manifestamente sproporzionato rispetto alle vigenti previsioni normative che disciplinano la materia.
2) Ulteriore violazione ed erronea applicazione dell’art. 13 L.R. 12/2005 Lombardia – Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria – Illogicità e contraddittorietà manifesta delle NTA di PGT.
La disciplina recata dal PGT impugnato è ulteriormente illegittima nella parte in cui prevede la cessione delle aree per servizi pubblici in relazione agli AR – Ambiti di Ricomposizione in rapporto alle altre aree assoggettate a piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, in quanto vi sono evidenti incongruenze tra le disposizioni di cui all’art. 18 commi 1-6 delle NTA del Piano dei Servizi e l’impostazione generale del PGT desumibile dalla relazione illustrativa allo stesso.
3) Ulteriore violazione dell’art. 13 L.R. 12/2005 Lombardia – Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e illogicità manifesta – Sviamento di potere dalla causa tipica.
Secondo la ricorrente la decisione dell'Amministrazione di quantificare, nell’ambito AR01, il
fabbisogno delle aree da destinare a servizi pubblici in misura superiore a quella minima
prevista dalle norme, non appare giustificata, al pari della previsione della realizzazione obbligatoria di un giardino di quartiere, ciò in quanto l’intero comparto “Certosa” non presenta una carenza di spazi verdi tale da richiedere il maggior sacrificio di un solo intervento privato a fronte del verde esistente costituito dal parco Certosa, dal giardino di via Dante, dal parchetto di via Po/Mincio, dal parchetto di via Volturno/Ticino, da piazza Tevere, dall’area verde Parri/Volturno.
4) Ulteriore violazione dell’art. 9 e dell’art. 13 L.R. 12/2005 Lombardia – Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, nonché per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e illogicità manifesta – Disparità di trattamento – Sviamento di potere dalla causa tipica.
Secondo la ricorrente la disciplina di PGT risulta ulteriormente illegittima in quanto dà luogo ad evidente e immotivata sperequazione tra l’AR01 e gli altri AR, derivante dalle distorsioni nascenti
dall’applicazione in combinato disposto dell’art. 18 comma 6 del Piano dei Servizi e della tabella di cui all’art. 42 del Piano delle Regole in merito all’esigenza di reperimento e cessione delle aree destinate a servizi pubblici.
5) Ulteriore violazione art. 13 L.R. 12/2005 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione- Violazione del principio di legittimo affidamento e di leale collaborazione tra P.A. e privato – Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.
Secondo la ricorrente il Comune ha creato nel privato operatore una legittima aspettativa alla conservazione della capacità edificatoria dell’area, che è stata invece pesantemente ridotta con la variante di PGT qui impugnata.
6) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 12-13-14-46 della L.R. 12/2005 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria – Travisamento dei presupposti di fatto e diritto – Sviamento di potere.
La ricorrente lamenta che il Comune abbia inteso assoggettare l’area di proprietà della ricorrente a Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato in mancanza dei presupposti di legge in quanto si tratta di un lotto residuale e intercluso in un’area già completamente urbanizzata.
La difesa del Comune ha chiesto l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse in quanto Master 3 ha ottenuto il soddisfacimento del proprio interesse a fronte della Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23 novembre 2023, che ha apportato una rettifica allo
strumento urbanistico proprio in accoglimento dell’istanza della Ricorrente. In subordine ha chiesto la reiezione del ricorso.
La ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza in quanto con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/11/2023 è stata apportata una rettifica allo strumento urbanistico in accoglimento di istanza della ricorrente e quest’ultima ha depositato richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato in
data 13/02/2025 conforme alla nuova disciplina urbanistica risultante dalla rettifica degli atti di PGT.
All’udienza del 13 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. L’istanza di rinvio dell’udienza non può essere accolta in quanto la causa è matura per la decisione.
3. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Dall’esame delle difese delle parti risulta che la disciplina delle aree è stata modificata con la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/11/2023 in senso più favorevole al ricorrente. A seguito di tale modifica la ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire convenzionato, laddove, invece, con il presente ricorso ha affermato in sostanza di non poter costruire sull’area e che la stessa non era idonea al rilascio di un titolo convenzionato.
E’ chiaro quindi che vi sia stata una modifica della disciplina dell’area che rende l’eventuale accoglimento del presente ricorso privo di effetti concreti, in quanto l’annullamento della disciplina precedente non potrebbe travolgere la disciplina introdotta con la Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 23/11/2023. A ciò si aggiunge che secondo il Comune, non smentito sul punto, con l’ulteriore Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27 giugno 2024 (doc. 21), ha approvato una variante normativa al P.d.R. che ha modificato sostanzialmente l’art. 42 delle N.T.A. del P.d.R. la cui illegittimità è stata denunciata dalla ricorrente solo nella primigenia configurazione. Non è possibile quindi allo stato ricostruire l’esistenza di parti della vecchia disciplina ancora in vigore. Né può ritenersi che il rigetto dell’istanza di permesso di costruire convenzionato possa far rivivere l’interesse ad impugnare la disciplina di piano precedente.
Da ultimo la mancanza di una richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori impedisce di apprezzare l’esistenza di un interesse all’accertamento di un danno da ritardo nella trasformazione dell’area.
4. In definitiva quindi il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
5. La durata del giudizio e le modifiche alla disciplina dell’area introdotte dal Comune giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE Di AR, Presidente, Estensore
CO Vampa, Primo Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE Di AR |
IL SEGRETARIO