Articolo 274 quaterdecies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 274 terdeciesArticolo 285
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11 gennaio 2024
Art. 274-quaterdecies. (( (Costituzione di ulteriori Fondi di garanzia assicurativa dei rami vita) ))

(( 1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalita' e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.
2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 e' equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.
3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024