Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2287
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 1161 RD 327/1942, e art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente non contesta l'estraneità dell'area alla sua proprietà né la sua natura pubblica, ma solo la sua specifica qualificazione come demanio marittimo. L'interesse ad impugnare un sequestro preventivo è legato alla restituzione del bene, interesse che non sussiste se si riconosce la natura pubblica del bene.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, come sopra motivato, assorbendo tale declaratoria ogni altra questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 2287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2287
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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