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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11638/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11638/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Duca degli Abruzzi n. 38, Torino presso lo studio dell'avv.
NARDULLO GIANFRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
25/08/2018.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 09/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Mazzè (TO), Vicolo Piretto n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno - pervenuta alle parti con atto di acquisto Rogito Notaio Per_1
in data 18/4/2019, con studio in Rivarolo Canavese (TO), Via Aimone Chioratti n. 2, Repertorio
[...]
n. 6890, Raccolta n. 5713 - viene messa concordemente in vendita. Sull'immobile di cui trattasi - per il quale le parti non richiedono alcun provvedimento in ordine alla assegnazione - grava ipoteca volontaria di primo grado a favore dell'Istituto di Credito Credit Agricole Italia S.p.a., con sede legale in Parma, Via Università n. 1, concessa dai coniugi a garanzia di somma a suo tempo concessa a Parte_3 mutuo ed elargita dalla banca suindicata con Atto Pubblico datato 18/4/2019 (Repertorio n. 6891;
Raccolta n. 5714) Notaio Dott. . Le parti concordano di estinguere il mutuo suindicato con Persona_1
i proventi della vendita, nonché tutti i costi ad esso collegati e connessi (more, sanzioni, interessi passivi ecc.); l'eventuale importo residuo verrà trattenuto dal Sig. per far fronte, in tutto o in parte, ad altri Pt_2 debiti contratti dai coniugi, tra i quali il finanziamento di cui al punto 4 del ricorso.
PRENDE ATTO che, eseguite le operazioni di cui al punto precedente (vendita alloggio coniugale, estinzione del mutuo ecc.), le parti si impegnano a chiudere il conto corrente comune ripartendo l'importo eventualmente esistente in parti uguali.
PRENDE ATTO che il Sig. che sino alla vendita del detto immobile potrà restare nello stesso, Pt_2 impegnandosi a sostenere tutti i costi ad esso relativi (spese di riscaldamento, spese ordinarie e straordinarie, utenze - comprese quelle eventualmente intestate alla Sig.ra - rate di mutuo, Parte_1 ecc.), si impegna inoltre a manlevare e garantire la Sig.ra da ogni richiesta e/o pretesa possa Pt_1 essere eventualmente avanzata nei confronti della stessa dall'istituto mutuante, dai vari fornitori/enti ecc.
PRENDE ATTO che, avendo le parti a suo tempo stipulato un contratto di finanziamento con la Pt_4 per un importo di Euro 35.000,00, il Sig. si impegna ad accollarsi il pagamento di tutte le rate
[...] Pt_2 ancora dovute sino alla loro totale estinzione, a liberare la Sig.ra dallo stesso nonché a manlevare Pt_1
e garantire la Sig.ra da ogni richiesta e/o pretesa possa essere eventualmente avanzata nei Pt_1 confronti della stessa dalla Società di finanziamento.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che l'autovettura FIAT 500 Lounge, targata FH 063 JY, di proprietà della Signora resta in uso ed in proprietà esclusiva della stessa;
l'autovettura Parte_1
KIA Rio, tg. EW 329 HH, di proprietà del Sig. , resta in uso ed in proprietà esclusiva Parte_2 dello stesso.
PRENDE ATTO che, in considerazione delle capacità di reddito di entrambi, i coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, alla richiesta di assegni alimentari o contributi al proprio mantenimento.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi danno atto che ogni altra questione e/o rapporto di carattere economico e patrimoniale - con eccezione dei punti precedenti - è stato precedentemente risolto e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente sotto tale profilo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11638/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Duca degli Abruzzi n. 38, Torino presso lo studio dell'avv.
NARDULLO GIANFRANCO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Torino il Parte_1 Parte_2
25/08/2018.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 09/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Mazzè (TO), Vicolo Piretto n. 7, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno - pervenuta alle parti con atto di acquisto Rogito Notaio Per_1
in data 18/4/2019, con studio in Rivarolo Canavese (TO), Via Aimone Chioratti n. 2, Repertorio
[...]
n. 6890, Raccolta n. 5713 - viene messa concordemente in vendita. Sull'immobile di cui trattasi - per il quale le parti non richiedono alcun provvedimento in ordine alla assegnazione - grava ipoteca volontaria di primo grado a favore dell'Istituto di Credito Credit Agricole Italia S.p.a., con sede legale in Parma, Via Università n. 1, concessa dai coniugi a garanzia di somma a suo tempo concessa a Parte_3 mutuo ed elargita dalla banca suindicata con Atto Pubblico datato 18/4/2019 (Repertorio n. 6891;
Raccolta n. 5714) Notaio Dott. . Le parti concordano di estinguere il mutuo suindicato con Persona_1
i proventi della vendita, nonché tutti i costi ad esso collegati e connessi (more, sanzioni, interessi passivi ecc.); l'eventuale importo residuo verrà trattenuto dal Sig. per far fronte, in tutto o in parte, ad altri Pt_2 debiti contratti dai coniugi, tra i quali il finanziamento di cui al punto 4 del ricorso.
PRENDE ATTO che, eseguite le operazioni di cui al punto precedente (vendita alloggio coniugale, estinzione del mutuo ecc.), le parti si impegnano a chiudere il conto corrente comune ripartendo l'importo eventualmente esistente in parti uguali.
PRENDE ATTO che il Sig. che sino alla vendita del detto immobile potrà restare nello stesso, Pt_2 impegnandosi a sostenere tutti i costi ad esso relativi (spese di riscaldamento, spese ordinarie e straordinarie, utenze - comprese quelle eventualmente intestate alla Sig.ra - rate di mutuo, Parte_1 ecc.), si impegna inoltre a manlevare e garantire la Sig.ra da ogni richiesta e/o pretesa possa Pt_1 essere eventualmente avanzata nei confronti della stessa dall'istituto mutuante, dai vari fornitori/enti ecc.
PRENDE ATTO che, avendo le parti a suo tempo stipulato un contratto di finanziamento con la Pt_4 per un importo di Euro 35.000,00, il Sig. si impegna ad accollarsi il pagamento di tutte le rate
[...] Pt_2 ancora dovute sino alla loro totale estinzione, a liberare la Sig.ra dallo stesso nonché a manlevare Pt_1
e garantire la Sig.ra da ogni richiesta e/o pretesa possa essere eventualmente avanzata nei Pt_1 confronti della stessa dalla Società di finanziamento.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che l'autovettura FIAT 500 Lounge, targata FH 063 JY, di proprietà della Signora resta in uso ed in proprietà esclusiva della stessa;
l'autovettura Parte_1
KIA Rio, tg. EW 329 HH, di proprietà del Sig. , resta in uso ed in proprietà esclusiva Parte_2 dello stesso.
PRENDE ATTO che, in considerazione delle capacità di reddito di entrambi, i coniugi rinunciano reciprocamente, l'uno nei confronti dell'altro, alla richiesta di assegni alimentari o contributi al proprio mantenimento.
pagina 2 di 3 PRENDE ATTO che i coniugi danno atto che ogni altra questione e/o rapporto di carattere economico e patrimoniale - con eccezione dei punti precedenti - è stato precedentemente risolto e dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente sotto tale profilo.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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