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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1188/2021 L.P. Il Giudice, Dott. MI CC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CUTIGNI ROBERTO per la parte ricorrente e dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1188 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via della Pace, 63, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cutigni, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Todaro, come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F. = , Controparte_1 C.F._2 nella qualità di titolare della ditta individuale “Grazini Traslochi”, con sede in Viterbo, via Apollo di Vejo, 11, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Antonio Brunelli, 4, presso lo studio dell'Avv. Severino Fallucchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.10.2021 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- In via principale, accertata la sussistenza di un contratto di lavoro con orario full-time, dalla data del 26.11.2006 o quantomeno dalla data del 01.09.2007, ovvero lo svolgimento delle attività lavorative del ricorrente con orario full-time, ed il mancato pagamento di parte delle somme dovute come meglio specificate in narrativa, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro Controparte_1
261.626,96, oltre a quanto dovuto dal 30.06.2021 al 16.09.2021, per le causali superiormente indicate e specificatamente riportate nella consulenza in atti, o a quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- In via subordinata, ritenuta la sottoscrizione di un contratto di lavoro con orario part-time nonché lo svolgimento delle attività lavorative del ricorrente con orario part-time, accertato il mancato pagamento di parte delle somme dovute, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 75.796,37, oltre a quanto Controparte_1 dovuto dalla data del 30.06.2021 al 16.09.2021, per le causali superiormente indicate e specificatamente riportate nella consulenza in atti, o a quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
Con vittoria di spese.”. Il ricorrente esponeva che in data 26.11.2006 aveva sottoscritto con la CP_2 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansione di operaio, livello 3,
[...] del Ccnl Artigiani Metalmeccanici, con retribuzione lorda pari a € 572,09 mensili;
che in data 1.1.2008 la ditta convenuta applicava il Ccnl Trasporto Merci – aziende artigiane;
che aveva sempre svolto le mansioni di coordinamento del lavoro della squadra di trasloco e di partecipazione manuale all'effettuazione dei traslochi;
che, a causa dello stress derivante dal lavoro, in data 7.6.2016 era stato vittima di un “infarto miocardio acuto anteriore”; che inoltre, a causa della usurarietà del lavoro, era stato vittima di un infortunio alla spalla sinistra nel luglio 2016; che in data 30.10.2020 alle ore 7,30 circa, mentre apriva il cancello del luogo ove erano custoditi i mezzi di trasporto aziendali, si distorceva il ginocchio destro e veniva riscontrato un “trauma distorsivo ginocchio destro”, al quale aveva fatto seguito un intervento di meniscectomia selettiva menisco mediale e laterale del ginocchio destro;
che in data 3.5.2021 alle ore 8,30, terminato il periodo di malattia, pur non essendo stato contattato dal datore per la organizzazione delle attività, si era recato presso la sede legale della società per riprendere il servizio e ricevere le istruzioni di lavoro;
che il e gli CP_1 altri colleghi non erano presenti ed il titolare non forniva riscontro telefonico;
si vedeva, pertanto, costretto ad attendere il termine dell'orario di lavoro sul marciapiedi, per poi fare rientro nella propria abitazione;
che, stante il perseverante protrarsi del malfunzionamento del ginocchio, in aggiunta alla frustrazione psicologica per il comportamento serbato dal datore di lavoro, si vedeva costretto a rientrare in malattia sino al 16.8.2021; che in detta data comunicava la fruizione dei giorni di ferie non goduti, fino al 2.9.2021; che dopo un ulteriore periodo di malattia per problematiche psicologiche, in data 16.9.2021 rassegnava le proprie dimissioni;
che aveva sempre svolto la propria mansione per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30; che la lo aveva retribuito sulla base di un orario part-time di 20 ore settimanali CP_2 dall'inizio del rapporto fino all'1.9.2007, senza accessori quali tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie, festività non godute e una tantum;
che dall'1.9.2007 al 31.3.2008 il datore di lavoro gli aveva corrisposto una retribuzione parametrata a un orario full-time di 40 ore settimanali senza accessori;
che dalla data del 31.3.2008, senza sottoscrizione alcuna di altro contratto, il datore di lavoro tornava a corrispondergli una retribuzione corrispondente a un orario part-time, senza accessori;
che non aveva mai ricevuto copia delle busta paga né le aveva mai sottoscritte;
che alla data del 10.9.2021 aveva percepito la somma complessiva di € 125.441,00; che alle differenze retributive doveva essere aggiunto quanto dovuto a titolo di TFR, spettante alla data del 30.6.2021, sulla base dell'orario di lavoro full-time, ovvero part-time, maggiorato dalla rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat;
che, pertanto, sulla scorta di un orario di lavoro full-time, per i giorni di lavoro svolti dalla data del 27.11.2006 al 30.6.2021, avrebbe dovuto percepire la somma lorda di € 358.404,51; che, detratto l'importo percepito di € 125.441,00, era ancora creditore della somma di € 232.963,51, oltre a € 28.663,45 a titolo di TFR;
che con nota pec del 6.4.2021, rimasta inevasa, chiedeva al datore di lavoro il pagamento di quanto dovuto. Si costitutiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “- Nel merito, Controparte_1 rigettare tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi d'accoglimento dell'avverso ricorso, ridurre al giusto ed equo le richieste economiche del lavoratore ricorrente, attenendosi all'effettiva qualifica assunta, all'orario di lavoro effettivamente svolto e dimostrato in giudizio, nonché ai compensi ricevuti. - Condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.”. Il resistente deduceva che gli operai venivano generalmente assunti con contratti part-time, essendo le loro mansioni limitate al tempo necessario ad effettuare il viaggio ed il trasloco dei beni per i clienti, trattandosi di un'attività discontinua basata sull'organizzazione settimanale dei trasporti di mobili e arredi;
che il ricorrente era stato assunto come operaio nel novembre 2006 ed inquadrato nel livello 3 del Ccnl Artigiani Metalmeccanici, all'epoca applicato dall'azienda; che dal mese di gennaio 2008 era stato applicato il Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica con inquadramento nel livello 3 (parametro 118) con mansioni di autista di furgone e facchino;
che in data 1.4.2008 il rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale (20 ore settimanali) a seguito di richiesta del lavoratore e con il consenso del medesimo espresso con la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro part time, convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Viterbo;
che generalmente gli orari dei traslochi avvenivano tra le ore 8,00 e le ore 13,00 oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 a seconda della disponibilità dei clienti;
che per tale ragione la media giornaliera dell'orario lavorativo di ogni addetto ai traslochi raramente superava le 20 ore settimanali, svolte indistintamente o la mattina o il pomeriggio o nell'arco dell'intera giornata a seconda del tipo di trasporto da svolgere;
che solo eccezionalmente, in caso di traslochi più complessi, era accaduto che gli operai prolungassero il proprio orario oltre le 20 ore settimanali e in tali casi il titolare dell'impresa aveva sempre concesso un riposo compensativo per l'intero giorno successivo o, alla fine della settimana, versato loro un incentivo economico in contanti a titolo di gratificazione;
che il ricorrente aveva sempre goduto di periodi di ferie annuali, soprattutto nei periodi festivi e durante la stagione estiva, quando si assentava dal lavoro anche per 15 giorni consecutivi per le vacanze con la famiglia;
che il nel corso del rapporto di lavoro, aveva anticipato al ricorrente € CP_1
15.000,00 circa per far fronte a finanziamenti vari e per spese familiari o personali improvvise;
che gli eventi morbosi citati dal ricorrente non erano riconducibili all'attività lavorativa;
che l'unico infortunio occasionato dal lavoro, per il quale alcun tipo di responsabilità era ascrivibile alla ditta, era quello avvenuto in data 30.10.2020, allorquando il ricorrente, nell'aprire il cancello del deposito mezzi aziendali, chinandosi a terra, si distorceva il ginocchio;
che il ricorrente era stato assente dal lavoro per malattia tra giugno- luglio 2016 a causa dell'infarto al miocardio e dal 30.10.2020 al 16.9.2021 (data delle dimissioni) per la lesione al ginocchio;
che in quest'ultimo periodo era risultato assente alle visite mediche Inps e non aveva comunicato alla ditta i certificati di proroga della malattia;
che il 16.9.2021, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare, aveva rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni, adducendo come giusta causa un presunto omesso versamento di contributi, costringendo la ditta a contestare le dimissioni con missiva del 20.9.2021, diretta anche all'Inps. Contestava, quindi, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente in quanto errati e redatti in assenza di qualsiasi riferimento ai dati delle buste paga emesse a favore del lavoratore, oltre che non comprensivi degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, sempre corrisposti al ricorrente, così come le ferie e i permessi, usufruiti dal lavoratore ogniqualvolta ne aveva fatto richiesta. La causa, istruita con CTU grafologica, CTU contabile, interrogatorio formale della parte ricorrente, escussione di testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è solo in parte fondato e va pertanto accolto nei limiti e termini di seguito indicati. Dai documenti in atti risulta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.11.2006 al 17.9.2021 (data delle dimissioni). Il ricorrente è stato inizialmente inquadrato nel livello 3 (qualifica di operaio) del Ccnl Artigiani Metalmeccanici e, a decorrere da gennaio 2008 (come evincibile dalle buste paga in atti), al rapporto è stato applicato il Ccnl Trasporto Merci e Logistica, con inquadramento del lavoratore nel livello 3 e mansioni di operaio. Sul contratto collettivo applicabile al rapporto. Il ricorrente non contesta il livello di inquadramento e la qualifica professionale riconosciutigli, ma deduce che sin dall'inizio il rapporto avrebbe dovuto essere disciplinato dal Ccnl Trasporto Merci e Logistica e non dal Ccnl Artigiani Metalmeccanici. Le differenze retributive, infatti, sono state dal medesimo quantificate in base ai parametri contenuti nel Ccnl Trasporto. L'assunto non può essere condiviso. In merito giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale pacifico in forza del quale “i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compite di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (così, ex multis, Cass. n. 935/2022; Cass. n. 18408/2015; Cass. n. 14944/2014; Cass. n. 24336/2013). Inoltre, per giurisprudenza altrettanto consolidata, “l'art. 2070, comma 1, c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Consegue che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Fornendo altresì prova dell'assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l'assenza di diretta vincolatività del detto contratto” (così, da ultimo, Cass. n. 16376/2021). Nel contratto individuale di lavoro del 27.11.2006 è espressamente richiamato il Ccnl Artigiani Metalmeccanici, sicché è a quest'ultimo contratto collettivo che le parti hanno dato espressa adesione. Ciò sino a gennaio 2008, mese a partire dal quale la ditta datrice di lavoro ha iniziato ad applicare i parametri del Ccnl Trasporto Merci e Logistica (cfr. busta paga di gennaio 2008), recependolo implicitamente e rendendo espressa l'adesione a partire da aprile 2008 (cfr. accordo di trasformazione del rapporto da full-time in part-time, doc. 4 memoria). Ciò posto, il ricorrente si è limitato a sostenere la necessità di applicazione del Ccnl Merci Trasporto e Logistica sin dalla data di instaurazione del rapporto solo sulla base dell'attività in concreto svolta dalla ditta, omettendo di allegare e provare l'eventuale iscrizione del datore di lavoro a qualcuna delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo invocato o di dedurre l'inadeguatezza della retribuzione erogata sulla base del Ccnl Artigiani Metalmeccanici e conseguente richiamo alla disciplina del Ccnl Trasporto ai soli fini della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Ne deriva, in conformità ai consolidati principi interpretativi richiamati, che il rapporto di lavoro risulta regolato dal Ccnl Artigiani Metalmeccanici dal 27.11.2006 al 31.12.2007 e dal Ccnl Trasporto Merci e Logistica dall'1.1.2008 sino alle dimissioni del 17.9.2021. Sull'orario di lavoro. Dal contratto individuale di lavoro del 27.11.2006 non risulta che le parti abbiano regolato il rapporto secondo un orario a tempo parziale. In esso, infatti, è espressamente pattuito che: “L'orario di lavoro sarà quello previsto dal C.C.N.L. di settore ovvero quello individuale come da lettera allegata”. La resistente, tuttavia, non ha prodotto alcuna lettera/patto scritto relativo all'orario part-time. Dalle buste paga in atti, al contrario, emerge che il ricorrente è stato retribuito secondo un part-time al 48/50% fino ad agosto 2007 e secondo un orario a tempo pieno da settembre 2007 a marzo 2008. Da aprile 2008 le parti hanno concordato una trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore settimanali (doc. 4 memoria). La parte ricorrente ha dedotto di aver sempre reso la prestazione lavorativa con orario a tempo pieno, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. Ha altresì eccepito la nullità della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time, disconoscendo la sottoscrizione posta in calce al relativo accordo prodotto dalla parte resistente. Il datore di lavoro ha sostenuto la discontinuità e variabilità dell'attività aziendale, rappresentando che gli operai addetti ai traslochi, come il ricorrente, avevano un orario di lavoro variabile (in relazione alla complessità ed al numero dei traslochi da compiere) pari a 3/4 ore giornaliere e non superiore alle 20 ore settimanali. Ha altresì precisato che nelle eccezioni ipotesi in cui l'attività richiedeva un impegno lavorativo superiore alle 20 ore settimanali, agli operai era concesso un riposo compensativo per l'intero giorno successivo o un incentivo economico in contanti. Quanto all'accordo di trasformazione del rapporto in part-time, ne ha sostenuto la conformità all'art. 5 D. Lgs. n. 61/2000, nonché la genuinità della sottoscrizione. Ciò posto, va precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000, ratione temportis applicabile, il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato in forma scritta ai fini della prova (artt. 2 e 8) e la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è possibile solo su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (art. 5). Come affermato dalla giurisprudenza il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full-time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part-time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina di cui al D. L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984 e ad probationem in forza del D.Lgs. n. 61/2000, non mutando la conseguenza sul piano processuale: il rapporto di lavoro si considera costituito a tempo pieno. Il datore di lavoro è tuttavia ammesso a provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione), rectius sospensioni concordate di tali prestazioni in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro (così, da ultimo, Cass. n. 17419/2024). Va ulteriormente specificato, inoltre, che in difetto di forma scritta il rapporto di lavoro deve considerarsi come un ordinario rapporto full-time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di lavoro quanto alle residue energie lavorative. In forza del principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel contratto di lavoro, infatti, la retribuzione spetta al lavoratore soltanto se la prestazione sia effettivamente eseguita o se il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi”, determinata dal lavoratore mediante l'offerta della prestazione lavorativa, realizzata anche per fatti concludenti ma in ogni caso portata a conoscenza del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14797/2019; Cass. n. 20316/2008; Cass. n. 11741/2007). Alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, la mancanza di forma scritta non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto del lavoratore alla percezione della retribuzione parametrata ad un orario full-time, essendo a tal fine necessario, in forza della regola generale di corrispettività delle prestazioni nel contratto di lavoro, che la prestazione sia stata effettivamente resa a tempo pieno o, quanto meno, che il lavoratore abbia messo a disposizione del datore le proprie energie lavorative, determinando una “mora accipiendi” del medesimo. Con riferimento alla fattispecie in esame, è opportuno distinguere tre periodi: a) dal 27.11.2006 al 31.8.2007. Per detto periodo difetta la forma scritta del part-time. Cionondimeno dalle buste paga in atti risulta l'assunzione del lavoratore secondo un rapporto a tempo parziale, oltre che l'erogazione di una retribuzione parametrata ad un orario part-time. Particolare rilievo assume, pertanto, ai fini della verifica delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la prova orale, le cui risultanze, tuttavia, non consentono di ritenere provato l'assunto attoreo dell'articolazione dell'attività lavorativa dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. I testi (comune alle parti), e (di parte resistente), tutti dipendenti Tes_1 Tes_2 Tes_3 del hanno affermato che normalmente l'attività lavorativa si protraeva per metà CP_1 giornata, che vi erano giorni in cui non veniva svolta alcuna attività e altri giorni in cui il lavoro si protraeva per più di 4 ore giornaliere. In quest'ultimo caso le ore eccedenti andavano a compensare i giorni non lavorati. I predetti testimoni, oltre allo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, hanno affermato che per le ore eccedenti non compensate dai giorni non lavorati venivano erogati dal datore di lavoro degli importi in contanti “fuori busta”. Dette deposizioni, univoche e concordanti, non paiono smentite dalle dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente e , le quali hanno potuto riferire solo Parte_2 Tes_4 delle giornate di trasloco che le hanno riguardate. Peraltro la circostanza che in dette ipotesi l'attività di trasloco sia durata tutto il giorno non smentisce quanto riferito dai dipendenti escussi circa l'organizzazione aziendale fondata su un orario giornaliero variabile, ma mediamente pari a 20 ore settimanali. Alla luce dell'istruttoria orale, non possono dirsi pertanto provati lo svolgimento di attività lavorativa secondo un orario a tempo pineo e l'offerta di energie lavorative per un tempo ulteriore rispetto alle richieste datoriali. Il ricorrente ha pertanto diritto ad una retribuzione parametrata all'orario effettivamente svolto, pari a 20 ore settimanali. b) dall'1.9.2007 al 31.3.2008. Per il predetto periodo, pur rimanendo ferme le considerazioni fin qui svolte circa le risultanze probatorie testimoniali, valore fondamentale assume la circostanza che il ricorrente è stato formalmente retribuito secondo i parametri del full-time, così come risulta dalle buste paga in atti, sulle quali non compare più la dicitura part-time. Inoltre l'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (sul quale si dirà infra) comprova l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione del ricorrente andrà pertanto parametrata ad un orario di lavoro full-time. c) dall'1.4.2008 al 16.9.2021. A partire da aprile 2008 le parti hanno concordato una trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore settimanali (doc. 4 memoria). Il ricorrente ha disconosciuto la firma apposta in calce all'accordo. Contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, la CTU grafologica espletata, le cui conclusioni sono condivise da questo Giudice in quanto tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha accertato che la sottoscrizione è autografa e riconducibile al ricorrente. In conformità a quanto appurato dal CTU, deve pertanto ritenersi che l'accordo di trasformazione in questione sia stato validamente sottoscritto dalle parti. Inoltre, in conformità alla normativa ratione temporis vigente (art. 5 D.Lgs. n. n. 61/2000), l'accordo risulta convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro di Viterbo, sicché non emergono profili di invalidità della pattuizione. In presenza di un valido rapporto di lavoro a tempo parziale, trovano applicazione i consolidati principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio in forza dei quali il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro straordinario e supplementare, grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009). Con riferimento al caso di specie, le valutazioni su espresse in ordine alle risultanze della prova orale, tanto più in ragione del rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, conducono a ritenere non provato lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno. Le spettanze del lavoratore vanno pertanto calcolate considerando un orario part-time al 50% (20 ore settimanali), come da accordo scritto in atti. Sulle differenze retributive. Il ricorrente rivendica la complessiva somma di € 261.629,96 (comprensiva di TFR) per l'ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro full-time o, in subordine, la somma di € 75.796,51 (comprensiva di TFR) per l'ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro part time. Ai fini della quantificazione delle spettanze, tuttavia, non è stato possibile utilizzare i conteggi prodotti dal ricorrente in quanto elaborati, per un verso, su parametri parzialmente diversi da quelli accertati (contratto collettivo e orario) e, per altro verso, detraendo dal dovuto il percepito risultante dall'estratto contributivo e non quello indicato nelle buste paga in atti, il cui ammontare non è stato in ogni caso contestato dal lavoratore. Con riferimento agli importi percepiti, non possono essere al contrario considerate le somme in contanti “fuori busta” in quanto incerte nell'an e nel quantum. Si è proceduto, pertanto, alla nomina di un Consulente contabile, al quale è stato posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, dica il CTU se esistono e per quale misura differenze retributive in favore del ricorrente a titolo di retribuzione base, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività e TFR tenendo conto dei seguenti parametri:
- rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (20 ore settimanali) dal 27.11.2006 al 31.8.2007, con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Artigiani Metalmeccanici;
- rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal'1.9.2007 al 31.3.2008 con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Artigiani Metalmeccanici fino al 31.12.2007 e nel livello 3 del Ccnl Trasporto Merci e Logistica dall'1.1.2008;
- rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) dall'1.4.2008 al 16.9.2021 con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Trasporto Merci e Logistica. Tenga conto ai fini della quantificazione del percepito degli importi risultanti dalle buste paga. Calcoli infine interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito alla data di elaborazione dei conteggi. Riferisca altresì su ogni elemento ritenuto utile ai fini del decidere”. Il consulente, con motivazione immune da vizi logici, ha quantificato le differenze retributive lorde in € 61.191,30 e le differenze per TFR in € 13.625,39, per un totale di € 74.816,69. Ha inoltre quantificato l'importo per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste all'elaborazione dei conteggi (18.9.2025) in € 22.733,53.
, in qualità di titolare della ditta individuale “Grazini Traslochi”, va pertanto Controparte_1 condannato a corrispondere al ricorrente la complessiva somma lorda di € 74.816,69 a titolo di differenze retributive e differenze per TFR ed € 22.733,53 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al 18.9.2025, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18.9.2025 al soddisfo. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, può esserne disposta la compensazione per metà, mentre la restante metà, nella misura liquidata in dispositivo, va posta a carico della parte resistente. Entrambe le parti, in solido tra loro, sono tenute al pagamento delle spese della CTU contabile, liquidate con separato provvedimento. Nei rapporti interni tali spese vanno poste per metà a carico della parte resistente e per metà a carico del ricorrente. Le spese della CTU grafologica, liquidate con separato provvedimento, vanno integralmente poste a carico del ricorrente in ragione delle risultanze della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in qualità di titolare della ditta individuale “Grazini Controparte_1
Traslochi”, condanna quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 97.550,22, per le voci di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetari dal 18.9.2025 al saldo;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, che si liquida in € 3.350,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
- pone le spese di CTU contabile definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nei rapporti interni pone le spese per metà a carico della parte resistente e per metà a carico del ricorrente;
- pone le spese di CTU grafologica definitivamente a carico della parte ricorrente. Viterbo, lì 15.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
MI CC
Proc. R.G.L.P. n. 1188/2021 L.P. Il Giudice, Dott. MI CC Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CUTIGNI ROBERTO per la parte ricorrente e dell'Avv. FALLUCCHI SEVERINO per parte resistente;
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visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 15/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa MI CC, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1188 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, via della Pace, 63, presso lo studio dell'Avv. Roberto Cutigni, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Todaro, come da procura allegata al ricorso telematico. RICORRENTE E
(C.F. = , Controparte_1 C.F._2 nella qualità di titolare della ditta individuale “Grazini Traslochi”, con sede in Viterbo, via Apollo di Vejo, 11, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Antonio Brunelli, 4, presso lo studio dell'Avv. Severino Fallucchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 1.10.2021 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- In via principale, accertata la sussistenza di un contratto di lavoro con orario full-time, dalla data del 26.11.2006 o quantomeno dalla data del 01.09.2007, ovvero lo svolgimento delle attività lavorative del ricorrente con orario full-time, ed il mancato pagamento di parte delle somme dovute come meglio specificate in narrativa, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro Controparte_1
261.626,96, oltre a quanto dovuto dal 30.06.2021 al 16.09.2021, per le causali superiormente indicate e specificatamente riportate nella consulenza in atti, o a quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- In via subordinata, ritenuta la sottoscrizione di un contratto di lavoro con orario part-time nonché lo svolgimento delle attività lavorative del ricorrente con orario part-time, accertato il mancato pagamento di parte delle somme dovute, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 75.796,37, oltre a quanto Controparte_1 dovuto dalla data del 30.06.2021 al 16.09.2021, per le causali superiormente indicate e specificatamente riportate nella consulenza in atti, o a quella somma minore o maggiore che risulterà di giustizia, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
Con vittoria di spese.”. Il ricorrente esponeva che in data 26.11.2006 aveva sottoscritto con la CP_2 un contratto di lavoro a tempo indeterminato con mansione di operaio, livello 3,
[...] del Ccnl Artigiani Metalmeccanici, con retribuzione lorda pari a € 572,09 mensili;
che in data 1.1.2008 la ditta convenuta applicava il Ccnl Trasporto Merci – aziende artigiane;
che aveva sempre svolto le mansioni di coordinamento del lavoro della squadra di trasloco e di partecipazione manuale all'effettuazione dei traslochi;
che, a causa dello stress derivante dal lavoro, in data 7.6.2016 era stato vittima di un “infarto miocardio acuto anteriore”; che inoltre, a causa della usurarietà del lavoro, era stato vittima di un infortunio alla spalla sinistra nel luglio 2016; che in data 30.10.2020 alle ore 7,30 circa, mentre apriva il cancello del luogo ove erano custoditi i mezzi di trasporto aziendali, si distorceva il ginocchio destro e veniva riscontrato un “trauma distorsivo ginocchio destro”, al quale aveva fatto seguito un intervento di meniscectomia selettiva menisco mediale e laterale del ginocchio destro;
che in data 3.5.2021 alle ore 8,30, terminato il periodo di malattia, pur non essendo stato contattato dal datore per la organizzazione delle attività, si era recato presso la sede legale della società per riprendere il servizio e ricevere le istruzioni di lavoro;
che il e gli CP_1 altri colleghi non erano presenti ed il titolare non forniva riscontro telefonico;
si vedeva, pertanto, costretto ad attendere il termine dell'orario di lavoro sul marciapiedi, per poi fare rientro nella propria abitazione;
che, stante il perseverante protrarsi del malfunzionamento del ginocchio, in aggiunta alla frustrazione psicologica per il comportamento serbato dal datore di lavoro, si vedeva costretto a rientrare in malattia sino al 16.8.2021; che in detta data comunicava la fruizione dei giorni di ferie non goduti, fino al 2.9.2021; che dopo un ulteriore periodo di malattia per problematiche psicologiche, in data 16.9.2021 rassegnava le proprie dimissioni;
che aveva sempre svolto la propria mansione per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30; che la lo aveva retribuito sulla base di un orario part-time di 20 ore settimanali CP_2 dall'inizio del rapporto fino all'1.9.2007, senza accessori quali tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, ferie, festività non godute e una tantum;
che dall'1.9.2007 al 31.3.2008 il datore di lavoro gli aveva corrisposto una retribuzione parametrata a un orario full-time di 40 ore settimanali senza accessori;
che dalla data del 31.3.2008, senza sottoscrizione alcuna di altro contratto, il datore di lavoro tornava a corrispondergli una retribuzione corrispondente a un orario part-time, senza accessori;
che non aveva mai ricevuto copia delle busta paga né le aveva mai sottoscritte;
che alla data del 10.9.2021 aveva percepito la somma complessiva di € 125.441,00; che alle differenze retributive doveva essere aggiunto quanto dovuto a titolo di TFR, spettante alla data del 30.6.2021, sulla base dell'orario di lavoro full-time, ovvero part-time, maggiorato dalla rivalutazione monetaria secondo l'indice Istat;
che, pertanto, sulla scorta di un orario di lavoro full-time, per i giorni di lavoro svolti dalla data del 27.11.2006 al 30.6.2021, avrebbe dovuto percepire la somma lorda di € 358.404,51; che, detratto l'importo percepito di € 125.441,00, era ancora creditore della somma di € 232.963,51, oltre a € 28.663,45 a titolo di TFR;
che con nota pec del 6.4.2021, rimasta inevasa, chiedeva al datore di lavoro il pagamento di quanto dovuto. Si costitutiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “- Nel merito, Controparte_1 rigettare tutte le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. - In via subordinata, nella denegata ipotesi d'accoglimento dell'avverso ricorso, ridurre al giusto ed equo le richieste economiche del lavoratore ricorrente, attenendosi all'effettiva qualifica assunta, all'orario di lavoro effettivamente svolto e dimostrato in giudizio, nonché ai compensi ricevuti. - Condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa.”. Il resistente deduceva che gli operai venivano generalmente assunti con contratti part-time, essendo le loro mansioni limitate al tempo necessario ad effettuare il viaggio ed il trasloco dei beni per i clienti, trattandosi di un'attività discontinua basata sull'organizzazione settimanale dei trasporti di mobili e arredi;
che il ricorrente era stato assunto come operaio nel novembre 2006 ed inquadrato nel livello 3 del Ccnl Artigiani Metalmeccanici, all'epoca applicato dall'azienda; che dal mese di gennaio 2008 era stato applicato il Ccnl Autotrasporto Merci e Logistica con inquadramento nel livello 3 (parametro 118) con mansioni di autista di furgone e facchino;
che in data 1.4.2008 il rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale (20 ore settimanali) a seguito di richiesta del lavoratore e con il consenso del medesimo espresso con la sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro part time, convalidato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Viterbo;
che generalmente gli orari dei traslochi avvenivano tra le ore 8,00 e le ore 13,00 oppure tra le ore 15,00 e le ore 18,00 a seconda della disponibilità dei clienti;
che per tale ragione la media giornaliera dell'orario lavorativo di ogni addetto ai traslochi raramente superava le 20 ore settimanali, svolte indistintamente o la mattina o il pomeriggio o nell'arco dell'intera giornata a seconda del tipo di trasporto da svolgere;
che solo eccezionalmente, in caso di traslochi più complessi, era accaduto che gli operai prolungassero il proprio orario oltre le 20 ore settimanali e in tali casi il titolare dell'impresa aveva sempre concesso un riposo compensativo per l'intero giorno successivo o, alla fine della settimana, versato loro un incentivo economico in contanti a titolo di gratificazione;
che il ricorrente aveva sempre goduto di periodi di ferie annuali, soprattutto nei periodi festivi e durante la stagione estiva, quando si assentava dal lavoro anche per 15 giorni consecutivi per le vacanze con la famiglia;
che il nel corso del rapporto di lavoro, aveva anticipato al ricorrente € CP_1
15.000,00 circa per far fronte a finanziamenti vari e per spese familiari o personali improvvise;
che gli eventi morbosi citati dal ricorrente non erano riconducibili all'attività lavorativa;
che l'unico infortunio occasionato dal lavoro, per il quale alcun tipo di responsabilità era ascrivibile alla ditta, era quello avvenuto in data 30.10.2020, allorquando il ricorrente, nell'aprire il cancello del deposito mezzi aziendali, chinandosi a terra, si distorceva il ginocchio;
che il ricorrente era stato assente dal lavoro per malattia tra giugno- luglio 2016 a causa dell'infarto al miocardio e dal 30.10.2020 al 16.9.2021 (data delle dimissioni) per la lesione al ginocchio;
che in quest'ultimo periodo era risultato assente alle visite mediche Inps e non aveva comunicato alla ditta i certificati di proroga della malattia;
che il 16.9.2021, dopo aver ricevuto una contestazione disciplinare, aveva rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni, adducendo come giusta causa un presunto omesso versamento di contributi, costringendo la ditta a contestare le dimissioni con missiva del 20.9.2021, diretta anche all'Inps. Contestava, quindi, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente in quanto errati e redatti in assenza di qualsiasi riferimento ai dati delle buste paga emesse a favore del lavoratore, oltre che non comprensivi degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, sempre corrisposti al ricorrente, così come le ferie e i permessi, usufruiti dal lavoratore ogniqualvolta ne aveva fatto richiesta. La causa, istruita con CTU grafologica, CTU contabile, interrogatorio formale della parte ricorrente, escussione di testimoni e prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è solo in parte fondato e va pertanto accolto nei limiti e termini di seguito indicati. Dai documenti in atti risulta che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.11.2006 al 17.9.2021 (data delle dimissioni). Il ricorrente è stato inizialmente inquadrato nel livello 3 (qualifica di operaio) del Ccnl Artigiani Metalmeccanici e, a decorrere da gennaio 2008 (come evincibile dalle buste paga in atti), al rapporto è stato applicato il Ccnl Trasporto Merci e Logistica, con inquadramento del lavoratore nel livello 3 e mansioni di operaio. Sul contratto collettivo applicabile al rapporto. Il ricorrente non contesta il livello di inquadramento e la qualifica professionale riconosciutigli, ma deduce che sin dall'inizio il rapporto avrebbe dovuto essere disciplinato dal Ccnl Trasporto Merci e Logistica e non dal Ccnl Artigiani Metalmeccanici. Le differenze retributive, infatti, sono state dal medesimo quantificate in base ai parametri contenuti nel Ccnl Trasporto. L'assunto non può essere condiviso. In merito giova richiamare l'orientamento giurisprudenziale pacifico in forza del quale “i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compite di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (così, ex multis, Cass. n. 935/2022; Cass. n. 18408/2015; Cass. n. 14944/2014; Cass. n. 24336/2013). Inoltre, per giurisprudenza altrettanto consolidata, “l'art. 2070, comma 1, c.c. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Consegue che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato. Fornendo altresì prova dell'assunto, non sussistendo presunzione di inadeguatezza della retribuzione erogata, posta l'assenza di diretta vincolatività del detto contratto” (così, da ultimo, Cass. n. 16376/2021). Nel contratto individuale di lavoro del 27.11.2006 è espressamente richiamato il Ccnl Artigiani Metalmeccanici, sicché è a quest'ultimo contratto collettivo che le parti hanno dato espressa adesione. Ciò sino a gennaio 2008, mese a partire dal quale la ditta datrice di lavoro ha iniziato ad applicare i parametri del Ccnl Trasporto Merci e Logistica (cfr. busta paga di gennaio 2008), recependolo implicitamente e rendendo espressa l'adesione a partire da aprile 2008 (cfr. accordo di trasformazione del rapporto da full-time in part-time, doc. 4 memoria). Ciò posto, il ricorrente si è limitato a sostenere la necessità di applicazione del Ccnl Merci Trasporto e Logistica sin dalla data di instaurazione del rapporto solo sulla base dell'attività in concreto svolta dalla ditta, omettendo di allegare e provare l'eventuale iscrizione del datore di lavoro a qualcuna delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo invocato o di dedurre l'inadeguatezza della retribuzione erogata sulla base del Ccnl Artigiani Metalmeccanici e conseguente richiamo alla disciplina del Ccnl Trasporto ai soli fini della giusta retribuzione ex art. 36 Cost. Ne deriva, in conformità ai consolidati principi interpretativi richiamati, che il rapporto di lavoro risulta regolato dal Ccnl Artigiani Metalmeccanici dal 27.11.2006 al 31.12.2007 e dal Ccnl Trasporto Merci e Logistica dall'1.1.2008 sino alle dimissioni del 17.9.2021. Sull'orario di lavoro. Dal contratto individuale di lavoro del 27.11.2006 non risulta che le parti abbiano regolato il rapporto secondo un orario a tempo parziale. In esso, infatti, è espressamente pattuito che: “L'orario di lavoro sarà quello previsto dal C.C.N.L. di settore ovvero quello individuale come da lettera allegata”. La resistente, tuttavia, non ha prodotto alcuna lettera/patto scritto relativo all'orario part-time. Dalle buste paga in atti, al contrario, emerge che il ricorrente è stato retribuito secondo un part-time al 48/50% fino ad agosto 2007 e secondo un orario a tempo pieno da settembre 2007 a marzo 2008. Da aprile 2008 le parti hanno concordato una trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore settimanali (doc. 4 memoria). La parte ricorrente ha dedotto di aver sempre reso la prestazione lavorativa con orario a tempo pieno, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. Ha altresì eccepito la nullità della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time in part-time, disconoscendo la sottoscrizione posta in calce al relativo accordo prodotto dalla parte resistente. Il datore di lavoro ha sostenuto la discontinuità e variabilità dell'attività aziendale, rappresentando che gli operai addetti ai traslochi, come il ricorrente, avevano un orario di lavoro variabile (in relazione alla complessità ed al numero dei traslochi da compiere) pari a 3/4 ore giornaliere e non superiore alle 20 ore settimanali. Ha altresì precisato che nelle eccezioni ipotesi in cui l'attività richiedeva un impegno lavorativo superiore alle 20 ore settimanali, agli operai era concesso un riposo compensativo per l'intero giorno successivo o un incentivo economico in contanti. Quanto all'accordo di trasformazione del rapporto in part-time, ne ha sostenuto la conformità all'art. 5 D. Lgs. n. 61/2000, nonché la genuinità della sottoscrizione. Ciò posto, va precisato che ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000, ratione temportis applicabile, il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato in forma scritta ai fini della prova (artt. 2 e 8) e la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale è possibile solo su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio (art. 5). Come affermato dalla giurisprudenza il rapporto di lavoro subordinato si presume costituito full-time e in tal modo va qualificato sul piano giuridico qualora il part-time non risulti da patto con forma scritta, richiesta ad substantiam secondo la disciplina di cui al D. L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984 e ad probationem in forza del D.Lgs. n. 61/2000, non mutando la conseguenza sul piano processuale: il rapporto di lavoro si considera costituito a tempo pieno. Il datore di lavoro è tuttavia ammesso a provare che vi siano state riduzioni concordate di prestazioni lavorative (e quindi di retribuzione), rectius sospensioni concordate di tali prestazioni in relazione ad un orario giornaliero oppure a giorni di lavoro (così, da ultimo, Cass. n. 17419/2024). Va ulteriormente specificato, inoltre, che in difetto di forma scritta il rapporto di lavoro deve considerarsi come un ordinario rapporto full-time, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione parametrata ad un orario a tempo pieno, previa messa in mora del datore di lavoro quanto alle residue energie lavorative. In forza del principio generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel contratto di lavoro, infatti, la retribuzione spetta al lavoratore soltanto se la prestazione sia effettivamente eseguita o se il datore di lavoro versi in una situazione di “mora accipiendi”, determinata dal lavoratore mediante l'offerta della prestazione lavorativa, realizzata anche per fatti concludenti ma in ogni caso portata a conoscenza del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 14797/2019; Cass. n. 20316/2008; Cass. n. 11741/2007). Alla luce della consolidata giurisprudenza richiamata, la mancanza di forma scritta non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto del lavoratore alla percezione della retribuzione parametrata ad un orario full-time, essendo a tal fine necessario, in forza della regola generale di corrispettività delle prestazioni nel contratto di lavoro, che la prestazione sia stata effettivamente resa a tempo pieno o, quanto meno, che il lavoratore abbia messo a disposizione del datore le proprie energie lavorative, determinando una “mora accipiendi” del medesimo. Con riferimento alla fattispecie in esame, è opportuno distinguere tre periodi: a) dal 27.11.2006 al 31.8.2007. Per detto periodo difetta la forma scritta del part-time. Cionondimeno dalle buste paga in atti risulta l'assunzione del lavoratore secondo un rapporto a tempo parziale, oltre che l'erogazione di una retribuzione parametrata ad un orario part-time. Particolare rilievo assume, pertanto, ai fini della verifica delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, la prova orale, le cui risultanze, tuttavia, non consentono di ritenere provato l'assunto attoreo dell'articolazione dell'attività lavorativa dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. I testi (comune alle parti), e (di parte resistente), tutti dipendenti Tes_1 Tes_2 Tes_3 del hanno affermato che normalmente l'attività lavorativa si protraeva per metà CP_1 giornata, che vi erano giorni in cui non veniva svolta alcuna attività e altri giorni in cui il lavoro si protraeva per più di 4 ore giornaliere. In quest'ultimo caso le ore eccedenti andavano a compensare i giorni non lavorati. I predetti testimoni, oltre allo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale, hanno affermato che per le ore eccedenti non compensate dai giorni non lavorati venivano erogati dal datore di lavoro degli importi in contanti “fuori busta”. Dette deposizioni, univoche e concordanti, non paiono smentite dalle dichiarazioni rese dalle testi di parte ricorrente e , le quali hanno potuto riferire solo Parte_2 Tes_4 delle giornate di trasloco che le hanno riguardate. Peraltro la circostanza che in dette ipotesi l'attività di trasloco sia durata tutto il giorno non smentisce quanto riferito dai dipendenti escussi circa l'organizzazione aziendale fondata su un orario giornaliero variabile, ma mediamente pari a 20 ore settimanali. Alla luce dell'istruttoria orale, non possono dirsi pertanto provati lo svolgimento di attività lavorativa secondo un orario a tempo pineo e l'offerta di energie lavorative per un tempo ulteriore rispetto alle richieste datoriali. Il ricorrente ha pertanto diritto ad una retribuzione parametrata all'orario effettivamente svolto, pari a 20 ore settimanali. b) dall'1.9.2007 al 31.3.2008. Per il predetto periodo, pur rimanendo ferme le considerazioni fin qui svolte circa le risultanze probatorie testimoniali, valore fondamentale assume la circostanza che il ricorrente è stato formalmente retribuito secondo i parametri del full-time, così come risulta dalle buste paga in atti, sulle quali non compare più la dicitura part-time. Inoltre l'accordo di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (sul quale si dirà infra) comprova l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione del ricorrente andrà pertanto parametrata ad un orario di lavoro full-time. c) dall'1.4.2008 al 16.9.2021. A partire da aprile 2008 le parti hanno concordato una trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale a 20 ore settimanali (doc. 4 memoria). Il ricorrente ha disconosciuto la firma apposta in calce all'accordo. Contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, la CTU grafologica espletata, le cui conclusioni sono condivise da questo Giudice in quanto tratte alla luce di corretti criteri e di un iter logico irreprensibile, ha accertato che la sottoscrizione è autografa e riconducibile al ricorrente. In conformità a quanto appurato dal CTU, deve pertanto ritenersi che l'accordo di trasformazione in questione sia stato validamente sottoscritto dalle parti. Inoltre, in conformità alla normativa ratione temporis vigente (art. 5 D.Lgs. n. n. 61/2000), l'accordo risulta convalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro di Viterbo, sicché non emergono profili di invalidità della pattuizione. In presenza di un valido rapporto di lavoro a tempo parziale, trovano applicazione i consolidati principi giurisprudenziali in tema di onere probatorio in forza dei quali il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario o supplementare ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr., ex plurimis, Cass. 3714/2009; Cass. 12434/2006; Cass. 2144/2005; Cass. 1389/2003). Inoltre, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte in tema di lavoro straordinario e supplementare, grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr., ex multis, Cass. n. 16150 del 2018). Al Giudice, infatti, deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr., ex multis, Cass. n. 6023/2009). Con riferimento al caso di specie, le valutazioni su espresse in ordine alle risultanze della prova orale, tanto più in ragione del rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore, conducono a ritenere non provato lo svolgimento dell'attività lavorativa a tempo pieno. Le spettanze del lavoratore vanno pertanto calcolate considerando un orario part-time al 50% (20 ore settimanali), come da accordo scritto in atti. Sulle differenze retributive. Il ricorrente rivendica la complessiva somma di € 261.629,96 (comprensiva di TFR) per l'ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro full-time o, in subordine, la somma di € 75.796,51 (comprensiva di TFR) per l'ipotesi di riconoscimento di un rapporto di lavoro part time. Ai fini della quantificazione delle spettanze, tuttavia, non è stato possibile utilizzare i conteggi prodotti dal ricorrente in quanto elaborati, per un verso, su parametri parzialmente diversi da quelli accertati (contratto collettivo e orario) e, per altro verso, detraendo dal dovuto il percepito risultante dall'estratto contributivo e non quello indicato nelle buste paga in atti, il cui ammontare non è stato in ogni caso contestato dal lavoratore. Con riferimento agli importi percepiti, non possono essere al contrario considerate le somme in contanti “fuori busta” in quanto incerte nell'an e nel quantum. Si è proceduto, pertanto, alla nomina di un Consulente contabile, al quale è stato posto il seguente quesito: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, dica il CTU se esistono e per quale misura differenze retributive in favore del ricorrente a titolo di retribuzione base, mensilità aggiuntive, ferie, permessi, festività e TFR tenendo conto dei seguenti parametri:
- rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale (20 ore settimanali) dal 27.11.2006 al 31.8.2007, con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Artigiani Metalmeccanici;
- rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal'1.9.2007 al 31.3.2008 con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Artigiani Metalmeccanici fino al 31.12.2007 e nel livello 3 del Ccnl Trasporto Merci e Logistica dall'1.1.2008;
- rapporto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) dall'1.4.2008 al 16.9.2021 con inquadramento nel livello 3 del Ccnl Trasporto Merci e Logistica. Tenga conto ai fini della quantificazione del percepito degli importi risultanti dalle buste paga. Calcoli infine interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito alla data di elaborazione dei conteggi. Riferisca altresì su ogni elemento ritenuto utile ai fini del decidere”. Il consulente, con motivazione immune da vizi logici, ha quantificato le differenze retributive lorde in € 61.191,30 e le differenze per TFR in € 13.625,39, per un totale di € 74.816,69. Ha inoltre quantificato l'importo per interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste all'elaborazione dei conteggi (18.9.2025) in € 22.733,53.
, in qualità di titolare della ditta individuale “Grazini Traslochi”, va pertanto Controparte_1 condannato a corrispondere al ricorrente la complessiva somma lorda di € 74.816,69 a titolo di differenze retributive e differenze per TFR ed € 22.733,53 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al 18.9.2025, oltre interessi legali e rivalutazione dal 18.9.2025 al soddisfo. Quanto alle spese di lite, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, può esserne disposta la compensazione per metà, mentre la restante metà, nella misura liquidata in dispositivo, va posta a carico della parte resistente. Entrambe le parti, in solido tra loro, sono tenute al pagamento delle spese della CTU contabile, liquidate con separato provvedimento. Nei rapporti interni tali spese vanno poste per metà a carico della parte resistente e per metà a carico del ricorrente. Le spese della CTU grafologica, liquidate con separato provvedimento, vanno integralmente poste a carico del ricorrente in ragione delle risultanze della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di , in qualità di titolare della ditta individuale “Grazini Controparte_1
Traslochi”, condanna quest'ultimo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 97.550,22, per le voci di cui in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetari dal 18.9.2025 al saldo;
- compensa per metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, che si liquida in € 3.350,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
- pone le spese di CTU contabile definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro e nei rapporti interni pone le spese per metà a carico della parte resistente e per metà a carico del ricorrente;
- pone le spese di CTU grafologica definitivamente a carico della parte ricorrente. Viterbo, lì 15.10.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
MI CC