Art. 10.
La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e' soppressa.
Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneita' al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.
Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 .
La posizione di servizio sedentario per i sottufficiali della Guardia di finanza, istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e' soppressa.
Per i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione di servizio sedentario, la non idoneita' al servizio incondizionato non costituisce impedimento all'assunzione della posizione di stato di sottufficiali in servizio permanente.
Detti sottufficiali continueranno ad essere destinati agli impieghi stabiliti dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 .