Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01420/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2021, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato PA Brin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’opposizione
all'ingiunzione di pagamento n. -OMISSIS-, emessa ai sensi dell’art. 2 RD 14.4.1910 n. 639.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con comunicazione n. -OMISSIS-ha richiesto la restituzione della complessiva somma di €. 12.004,89 all’odierno ricorrente.
Sono seguiti gli scritti difensivi di quest’ultimo.
Ciononostante, il Ministero della Difesa, dapprima ha inviato al ricorrente missiva prot. -OMISSIS- con la quale ha dato conto del fatto che la memoria presentata non aggiungeva altri utili e diversi elementi ai fini dell’istruttoria, rinnovando la richiesta di pagamento della somma di Euro 12.004,89, avvertendo del possibile recupero coattivo della stessa; successivamente ha emesso l’ingiunzione di pagamento-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 2, r.d. 14 aprile 1910, n. 639.
L’odierno ricorrente ha proposto, quindi, avanti al Tribunale Ordinario di Chieti, opposizione all’ingiunzione di pagamento che precede, deducendo di aver impugnato, in separato giudizio, i provvedimenti presupposti alla richiesta di restituzione della somma ingiunta; ha poi contestato nel merito la restituzione della somma di €. 3.956,46, trattandosi di “conguaglio monetizzazione licenza ordinaria corrisposta nel mese di febbraio 2015”, somma, a suo dire, non ripetibile a prescindere da quale sia stata la causa che ha determinato la cessazione dal servizio.
Con sentenza -OMISSIS- il Giudice ordinario ha dichiarato il difetto di giurisdizione, la controversia rientrando nella giurisdizione del Giudice amministrativo.
Il ricorrente, quindi, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha riassunto l’opposizione nei confronti del Ministero della Difesa, chiedendo che, previa revoca dell’ingiunzione opposta, fosse respinta ogni domanda nei confronti del ricorrente.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.
L’Amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva.
All’esito dell’udienza straordinaria del 20 novembre 2025 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come accennato nella parte in fatto che precede, il ricorrente, con ricorso-OMISSIS-, e successivi motivi aggiunti, ha impugnato gli atti presupposti all’ingiunzione per la quale è causa, compreso l’atto prot.-OMISSIS- citato nella parte in fatto, immediatamente prodromico all’adozione dell’ingiunzione di pagamento opposta.
L’intestato T.A.R., con sentenza n-OMISSIS- pubblicata in data 17 luglio 2019, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
Ne consegue che il primo motivo di opposizione deve essere respinto, in quanto incentrato sulla asserita fondatezza ed accoglibilità dell’impugnazione di cui al giudizio-OMISSIS-.
Veniamo, quindi, al secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha contestato il diritto dell’Arma a pretendere la restituzione della somma di €.3.956,46 corrisposta per conguaglio monetizzazione licenza ordinaria non fruita corrisposta nel mese di febbraio 2015.
Secondo parte ricorrente, si tratta infatti di diritto alla retribuzione acquisito che non può essere in alcun modo pregiudicato dalla (non creduta) cessazione del servizio per perdita del grado.
La censura non è fondata.
Infatti, occorre rammentare che la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, confermata dal T.A.R. in epigrafe con la sopramenzionata decisione-OMISSIS-è stata disposta a decorrere dal 27 gennaio 2015.
Ne consegue che venendo in rilievo una somma corrisposta nel febbraio 2025, la stessa doveva essere restituita, ancorché in parte fosse correlata a ferie non fruite relative all’anno 2014.
Quanto precede anche tenuto conto del fatto che, ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come convertito dalla l. n. 135 del 2021, « le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie ».
Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato nel merito.
Da ultimo, le spese di lite possono essere integralmente compensate attesa la particolarità in fatto della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
RE US RE, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PA NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NI | RE US RE |
IL SEGRETARIO