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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/05/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19/05/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/09/2012 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2012, numero 177, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi - pur avendo già stabilito residenze diverse - saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Pag. 2 di 3 B) La signora vivrà nella sua nuova abitazione di cui è proprietaria, sita Pt_1
in Settimo San Pietro (CA), via Ennio Porrino n. 8 e il figlio Per_1
manterrà la residenza anagrafica della madre.
C) Il sig. vivrà presso la sua nuova abitazione sita a San Sperate (SU) Pt_2
in via San Giovanni n. 23.
D) I coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere a titolo di contributo per il loro mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto autosufficienti dal punto di vista economico.
E) Il figlio vivrà alternativamente una settimana con il padre e una Per_1
settimana con la madre.
In ossequio al principio di alternanza, trascorre le feste comandate Per_1
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, Pasqua, Pasquetta, Natale,
Capodanno ecc.) e tutte le altre festività con entrambi i genitori.
Entro il mese di aprile di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi a vicenda il periodo di ferie che intenderanno trascorrere con . Per_1
Questo al fine di organizzare viaggi con entrambi i genitori
F) Ciascun genitore contribuirà autonomamente al mantenimento del figlio nel periodo in cui quest'ultimo starà con loro;
in riferimento alle spese straordinarie, queste dovranno essere sostenute nell'interesse del loro figlio nella misura del 50%; spese previamente concordate, salvo quelle urgenti e non coperte dal SSN.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5595 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
19/05/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Deiana, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 01/09/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
01/09/2012 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 2012, numero 177, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) I coniugi - pur avendo già stabilito residenze diverse - saranno autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Pag. 2 di 3 B) La signora vivrà nella sua nuova abitazione di cui è proprietaria, sita Pt_1
in Settimo San Pietro (CA), via Ennio Porrino n. 8 e il figlio Per_1
manterrà la residenza anagrafica della madre.
C) Il sig. vivrà presso la sua nuova abitazione sita a San Sperate (SU) Pt_2
in via San Giovanni n. 23.
D) I coniugi dichiarano di non avere nulla a che pretendere a titolo di contributo per il loro mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto autosufficienti dal punto di vista economico.
E) Il figlio vivrà alternativamente una settimana con il padre e una Per_1
settimana con la madre.
In ossequio al principio di alternanza, trascorre le feste comandate Per_1
(a titolo esemplificativo e non esaustivo, Pasqua, Pasquetta, Natale,
Capodanno ecc.) e tutte le altre festività con entrambi i genitori.
Entro il mese di aprile di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi a vicenda il periodo di ferie che intenderanno trascorrere con . Per_1
Questo al fine di organizzare viaggi con entrambi i genitori
F) Ciascun genitore contribuirà autonomamente al mantenimento del figlio nel periodo in cui quest'ultimo starà con loro;
in riferimento alle spese straordinarie, queste dovranno essere sostenute nell'interesse del loro figlio nella misura del 50%; spese previamente concordate, salvo quelle urgenti e non coperte dal SSN.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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