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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT MI LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1463/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Trifiletti Parte_1
-ricorrente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Veraldi
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, assumendo di aver svolto, alle dipendenze della convenuta, mansioni di CP_1 commesso di quarto livello del CCNL Confcommercio, dal 23.07.2020 al 31.10.2021, per poi ricoprire quelle di operaio specializzato di quarto livello del CCNL Teatri - impiegati e tecnici dall'01.06.2022 sino alla data del 30.11.2022, lamenta di non avere percepito una retribuzione proporziona e sufficiente, ex art. 36 Cost., e, pertanto, rivendica la somma complessiva di € 24.616,08 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali (risultante dal conteggio che allega al suo fascicolo) a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario notturno, ferie non godute, permessi/Ex festività, tredicesima, quattordicesima e TFR.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente eccepiva la nullità del ricorso ex art
414, comma 4, c.p.c., ed argomentando nel merito per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Come correttamente eccepito dalla resistente, dalla lettura del ricorso e dagli atti ad esso allegati non si ricavano tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione dei termini delle pretese avanzate dal sig. . Parte_1
Il ricorrente, infatti, rivendica la complessiva somma di € 24.616,08, indistintamente,
a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario notturno, ferie non godute, permessi/Ex festività, tredicesima, quattordicesima e
TFR, senza però indicare se, con riferimento a ciascuna di tali voci, controparte si sia resa responsabile di un inadempimento integrale (omettendone la corresponsione), oppure parziale (corrispondendo importi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata).
Inoltre, quanto al lavoro straordinario asseritamente svolto, il ricorrente omette, da un canto, di specificare quale sia l'orario ordinario di lavoro rispetto al quale assume di aver lavorato in eccesso, e d'altro canto, di indicare gli orari di inizio e fine della sua effettiva giornata lavorativa.
Dalla lettura del ricorso non è possibile desumere, altresì, le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, essendosi lo stesso limitato a indicare il formale inquadramento contrattuale.
Anche tali ellittiche indicazioni ridondano sull'integrità e validità del ricorso e lo rendono inammissibile.
Invero, secondo la regola prevista dall'art. 414 cod. proc. civ., i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese devono essere specificatamente indicati, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria di nullità della domanda, perché l'altra parte non è posta in condizione di apprestare una dettagliata ed efficace difesa.
Tanto determina la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, perché è difforme dal paradigma definito dall'art. 414 c.p.c.
In considerazione della qualità delle parti e delle ragioni della decisione, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
2 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT MI LE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. TT MI LE, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1463/2024 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Trifiletti Parte_1
-ricorrente-
e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Veraldi
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, assumendo di aver svolto, alle dipendenze della convenuta, mansioni di CP_1 commesso di quarto livello del CCNL Confcommercio, dal 23.07.2020 al 31.10.2021, per poi ricoprire quelle di operaio specializzato di quarto livello del CCNL Teatri - impiegati e tecnici dall'01.06.2022 sino alla data del 30.11.2022, lamenta di non avere percepito una retribuzione proporziona e sufficiente, ex art. 36 Cost., e, pertanto, rivendica la somma complessiva di € 24.616,08 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali (risultante dal conteggio che allega al suo fascicolo) a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario notturno, ferie non godute, permessi/Ex festività, tredicesima, quattordicesima e TFR.
Instaurato il contraddittorio, la società resistente eccepiva la nullità del ricorso ex art
414, comma 4, c.p.c., ed argomentando nel merito per l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale ed esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Come correttamente eccepito dalla resistente, dalla lettura del ricorso e dagli atti ad esso allegati non si ricavano tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione dei termini delle pretese avanzate dal sig. . Parte_1
Il ricorrente, infatti, rivendica la complessiva somma di € 24.616,08, indistintamente,
a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario diurno, lavoro straordinario notturno, ferie non godute, permessi/Ex festività, tredicesima, quattordicesima e
TFR, senza però indicare se, con riferimento a ciascuna di tali voci, controparte si sia resa responsabile di un inadempimento integrale (omettendone la corresponsione), oppure parziale (corrispondendo importi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicata).
Inoltre, quanto al lavoro straordinario asseritamente svolto, il ricorrente omette, da un canto, di specificare quale sia l'orario ordinario di lavoro rispetto al quale assume di aver lavorato in eccesso, e d'altro canto, di indicare gli orari di inizio e fine della sua effettiva giornata lavorativa.
Dalla lettura del ricorso non è possibile desumere, altresì, le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, essendosi lo stesso limitato a indicare il formale inquadramento contrattuale.
Anche tali ellittiche indicazioni ridondano sull'integrità e validità del ricorso e lo rendono inammissibile.
Invero, secondo la regola prevista dall'art. 414 cod. proc. civ., i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese devono essere specificatamente indicati, dovendosi altrimenti pervenire alla declaratoria di nullità della domanda, perché l'altra parte non è posta in condizione di apprestare una dettagliata ed efficace difesa.
Tanto determina la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, perché è difforme dal paradigma definito dall'art. 414 c.p.c.
In considerazione della qualità delle parti e delle ragioni della decisione, si ritiene equo compensare le spese di lite.
P.Q.M
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2 Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- dichiara la nullità del ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, li 09.12.2025
Il Giudice del Lavoro
TT MI LE
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