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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/12/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
3360/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Belmonte Menzagno, via Mandricelli n. 1, presso lo sutdio dell'avv.
ET TA BA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
P.IV , quale impresa designata, ex art. 283 Controparte_1 P.IV_1
e segg. DLGS209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante
“p.t.”, elettivamente domiciliata in Scillato via Mattarella n. 43 presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Nicchi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA oggetto: risarcimento danni conclusioni: come da verbale del 10.09.2025
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DICISIONE
Con atto di citazione, citava in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 24.08.2017.
Nello specifico, deduceva:
- che in data 24.08.2017, alle ore 23:00 circa, percorreva, alla guida del suo motociclo
Yamaha tg. CG02560, la strada statale 121 nel territorio del Comune di Misilmeri, direzione
Agrigento;
- che, giunto in prossimità del Km 247+400 circa, “veniva urtato al gomito da un motociclo di grossa cilindrata che provenendo da tergo, lo sorpassava e nell'effettuare detta manovra mal calcolava gli spazi” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
- che, a causa di tale urto, “perdeva l'equilibrio, invadeva l'opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Ford Mondeo tg. CC908PZ di proprietà e condotta dal sig.
[...]
che proveniva dall'opposto senso di marcia”; Parte_2
- che, il motociclista responsabile del sinistro, dopo averlo urtato, “si dava alla fuga rendendo impossibile la sua identificazione”, da parte dei Carabinieri di Misilmeri, intervenuti sul luogo successivamente all'incidente “de quo”;
- che, a seguito dell'impatto, veniva trasportato, tramite il 118, presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Civico” di Palermo dove gli veniva diagnosticato “Politrauma della strada”
(cfr. verbale di pronto soccorso allegato alla citazione);
- che, dalla CTP da lui richiesta risultava “una ITT di gg. 140, una ITP al 50% di gg. 100, oltre ad un danno biologico nella misura del 40%” (cfr. pag. 2 atto di citazione e relazione medica allegata);
- che, dagli esami effettuati in Ospedale, risultava positivo sia al test alcolemico che a quello per le sostanze stupefacenti, e pertanto, gli veniva elevato relativo verbale con sospensione della patente di guida;
- che il verbale sopra detto veniva poi impugnato con ricorso dinnanzi al giudice di pace di
Termini Imerese, che si concludeva con l'accoglimento del ricorso, “in quanto la positività era stata determinata dalla circostanza che al Pronto Soccorso giunto in codice rosso era stata somministrata morfina, sostanza riscontrata positivamente nelle analisi di primo livello ma non più riscontrate nelle analisi di secondo livello” (cfr. pag. 2 atto di citazione n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 2 e sentenza n. 249/2018 allegata alla citazione);
- che, a seguito del sinistro in esame, i danni da lui patiti ammontavano ad € 1.749,57 per spese mediche, ed € 230.000,00 per i danni patrimoniali e non (biologico e morale);
- che, nonostante la formale richiesta di risarcimento alla società nella sua qualità CP_1 di impresa designata ai sensi della normativa del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (stante la irreperibilità del veicolo responsabile), la predetta compagnia rimaneva inottemperante alle istanze risarcitorie avanzate;
Tutto ciò premesso, parte attrice formulava le seguenti conclusioni:
- “Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è da imputare a fatto e colpa esclusiva del conducente del motociclo rimasto non identificato;
- condannare conseguentemente la compagnia di n.q. di Impresa Designata Controparte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al pronto pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 231.749,57 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU o di quella maggiore o minore somma che l'ill.mo Tribunale riterrà conforme a giustizia.
- La detta cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi fino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria” […]”.
Si costituiva la società la quale, preliminarmente, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, contestava la dinamica dell'evento per come narrato in citazione, e nello specifico,
“il coinvolgimento di un presunto mezzo rimasto ignoto, ogni responsabilità imputata a quest'ultimo
e tutte le domande avanzate nell'atto di citazione perché inammissibili, improponibili, non dovute, non provate infondate sia in fatto che in diritto” chiedendo, pertanto, il rigetto delle stesse.
Per ultimo, e in via subordinata, chiedeva di “ritenere e dichiarare il prevalente concorso dell'attore, o l'altra misura che sarà accertata nel corso del giudizio, nella produzione dell'evento per cui è causa statuendo e riducendo, conseguentemente, l'importo del risarcimento che risultasse dovuto a parte attrice; - dare atto che si contestano tutte le domande risarcitorie attrici anche in punto di quantum debeatur, poiché inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, non dovute, non provate, eccessive e non legate eziologicamente all'asserito evento, limitando il risarcimento a quanto sarà rigorosamente provato ed accertato con l'espletando istruttoria; - ritenere e dichiarare l'applicabilità del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come specificato in narrativa e, per l'effetto, contenere l'eventuale risarcimento entro tale limite di legge”.
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 3 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., venivano, poi, escussi i testi e disposte, successivamente, una CTU medico-legale e una CTU cinematica.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 10.09.2025, le parti precisavano le conclusioni.
Pertanto, precisate le conclusioni, la causa veniva poi assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c..
*****
Tanto premesso, in ordine alla materia del contendere, le richieste risarcitorie avanzate non meritano accoglimento per gli argomenti di seguito esplicitati.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
CP_1
In merito occorre evidenziare che: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione
e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, la società convenuta è stata evocata in giudizio ai sensi dell'art. 283, co.
1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, sulla scorta, dunque, della prospettazione che ricorressero tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per fondare il suo obbligo risarcitorio;
pertanto, nessun difetto di legittimazione passiva può individuarsi nel caso in esame.
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 4 Deve essere, poi, affermata la proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. n.
209/2005, essendo stata prospettata l'ipotesi di cui all' art. 283, lett. a) del predetto testo normativo e avendo parte attrice introdotto le domande nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla citata norma, dopo l'invio a mezzo PEC della richiesta di risarcimento del danno sia alla CP_3 che alla in data 28.02.2019.
[...] Controparte_1
Ciò posto in rito, nel merito, avendo , come sopra evidenziato, Parte_1 invocato la fattispecie delineata dall'art. 283, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, deve rilevarsi che, in ossequio al principio generale di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., era suo onere dimostrare la riconducibilità dei pregiudizi lamentati ad un sinistro da circolazione stradale, imputabile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 15367/2011; Cass., n. 8086/1995; Cass., n. 10762/1992).
Nella specie, tuttavia, le richieste risarcitorie avanzate, all'esito della condotta istruttoria, sono rimaste sfornite di prova adeguata.
Infatti, va, preliminarmente, osservato, in linea generale, che, in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, l'onere di denuncia all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, giacché, in tal guisa opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di giurisdizione condizionata, al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla legge.
Invero, la norma regolatrice della fattispecie si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto.
Pertanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, deve sostenersi che l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, di per sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz' altro accaduto.
Quest'ultimo dato, al di là di creare degli automatismi, nel senso che dalla presentazione della denuncia conseguirebbe “ipso facto” l'obbligo per il giudice di ritenere provata la fattispecie concreta del danno cagionato da veicolo non identificato, costituisce, invece, un elemento che va apprezzato unitamente a tutti gli altri emersi nel corso dell'istruzione probatoria, nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, demandata al prudente apprezzamento del giudicante.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, inoltre, deve escludersi la configurabilità di un obbligo di diligenza a carico della vittima nel reperimento del responsabile: il n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 5 danneggiato (cfr. Cass. n. 23434/2014; Cass. n. 27541 /2016) non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto, l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Ne discende, che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (Cass. n. 9939/2012; cfr. anche Cass. n. 7270/2012).
Tutto quanto sopra precisato, nel caso di specie, è emerso sulla scorta di quanto accertato ed attestato dai Carabinieri di Misilmeri (cfr. relazione in atti) che in data 24.08.2017, presso la SS121del
Comune di Misilmeri, ci fu uno scontro tra un motociclo Yamaha, targato CG02560, di proprietà di e condotto in occasione dell'incidente da e Controparte_4 Parte_1
l'autovettura Ford Mondeo targata CC908PZ di proprietà e condotta dal . Parte_2
Ciò debitamente premesso, nella vicenda in esame, va rilevato come la ricostruzione della parte attrice con riferimento alla dinamica del sinistro si fonda, sulla deposizione di due testi addotti, le cui dichiarazioni, tuttavia, appaiono inidonee a comprovare la precisa ricostruzione dei fatti di causa.
Nel caso di specie, si ritiene ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro di passare in rassegna, innanzitutto, le dichiarazioni del teste di parte attrice, , sentito anche in Testimone_1 sede di sommarie informazioni, che ha, di fatto, affermato di essere stato presente, a bordo del proprio ciclomotore, al momento del sinistro, presso i luoghi di causa.
In particolare, il teste sopra citato escusso all'udienza dell'11.05.2023, ha dichiarato di essere stato presente sul luogo del sinistro in quanto anch'egli percorreva, a bordo della propria motocicletta la SS121 direzione di marcia Agrigento, trovandosi immediatamente alle spalle del motociclo condotto da e assistendo così alla dinamica dell'evento. Parte_1
Tuttavia, l'incertezza delle dichiarazioni del teste, dovute all'uso di formule dubitative, non ha consentito di fare piena luce sull'effettiva modalità dell'incidente, non pervenendosi ad un'adeguata ricostruzione del fatto.
In particolare, si ritiene che non sia emersa prova certa e inequivocabile sulle cause che avrebbero determinato il preteso sbandamento del motociclo di parte attrice.
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 6 Ed infatti, il teste escusso, interpellato, in primo luogo, sulla questione dell'effettivo urto tra il gomito di e quello di un terzo motociclista al momento del sorpasso, rimasto sconosciuto, Parte_1 ha affermato quanto segue: “A.D.R. […] Penso di aver visto che fu urtato al gomito dalla moto che ci sorpassò. Non sono sicuro che ci fu un contatto tra le due moto. Penso comunque che si urtarono al gomito. […]”. Tes_ In secondo luogo, il teste invitato a riconoscere e a convalidare le dichiarazioni sommarie da lui rilasciate agli operanti intervenuti sul teatro del sinistro, subito dopo l'incidente, ha risposto in modo affermativo: “È vero, confermo integralmente quanto ivi dichiarato.”
Orbene, nel caso di specie, si evidenzia come nel verbale di sommarie informazioni in atti, il Tes_ teste nel riferire sulla dinamica dell'evento a cui aveva appena assistito non menziona alcun urto avvenuto tra e il terzo motociclista, limitandosi ad affermare che a seguito del sorpasso Parte_1 di una terza motocicletta, parte attrice “non riusciva a piegare abbastanza la moto per completare la curva, quindi si allargava verso sinistra invadendo dunque la corsia opposta” (cfr. relazione incidente stradale allegato atto di citazione).
Inoltre, a rendere ancora ulteriormente poco chiara la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni del teste, è l'ulteriore affermazione da lui resa secondo cui la moto effettuò il sorpasso dal lato destro, quando, invece, parte attrice in sede di querela ha dichiarato che il soprasso del motociclo, rimasto sconosciuto, avvenne dal lato sinistro della moto da lui guidata.
La carenza di prova sulla precisa dinamica del sinistro, inoltre, non è compensabile sulla base della deposizione dell'altro teste escusso, , sentito all'udienza del 16.03.2023. Testimone_2
In particolare, si osserva che è pur vero che il teste ha dichiarato che il motociclo dell'attore fu sorpassato da un'altra motocicletta la quale “A.D.R. […] si affiancava, sempre sul lato destro, al veicolo di , finendo così i due conducenti per urtarsi ai rispettivi gomiti”. Parte_1
Tuttavia, tale affermazione non appare sufficientemente attendibile sulla base di una serie di elementi di seguito esposti.
Occorre, infatti, considerare che il teste viaggiava come passeggero sul motociclo di Tes_1
, in una posizione arretrata e dunque non ottimale per una piena e precisa percezione della
[...] dinamica. Inoltre, egli stesso ha manifestato una notevole incertezza su dettagli cruciali, dichiarando, in ordine al punto esatto del sinistro: “A.D.R. non ricordo se lo scontro tra la macchina e la moto avvenne precisamente nella curva o subito dopo la stessa”; mentre, con riguardo all'illuminazione del tratto di strada in esame ha dichiarato: “A.D.R.: non ricordo se il tratto di strada in cui avvenne lo scontro era o meno illuminato al momento del fatto”; di seguito, ha, poi, localizzato la propria n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 7 distanza dall'asserito impatto in circa “15 metri o forse 20”; ed infine ha dichiarato che il sinistro avvenne in orario notturno (le ore 23:00 circa).
Orbene, tutte le circostanze sopra dette - posizione del teste come passeggero, la distanza dallo scontro, l'incertezza sul punto di scontro rispetto al tratto di strada, l'incertezza in merito allo stato dell'illuminazione, nonché la stessa ora tarda in cui avvenne il sinistro- portano a non attribuire alla dichiarazione del teste, su un preteso contatto tra la moto di parte attrice ed il veicolo non identificato, una portata probatoria tale da consentire di ritenere dimostrato il fatto alla luce del canone del “più probabile che non” (in assenza, tra l'altro, di ulteriori riscontri istruttori a sostegno di tale assunto).
Del resto, la dinamica del sinistro, così come rappresentata da parte attrice, non ha trovato riscontro neanche negli accertamenti effettuati dal C.t.u. nella relazione cinematica, depositata nel presente giudizio. Perito che non è riuscito sulla base degli accertamenti effettuati a fornire una analitica ricostruzione degli eventi, precisando, però, con certezza, che parte attrice procedeva sicuramente ad una velocità di marcia superiore a quella consentita.
Dunque, impossibilità di accertare la precisa dinamica del sinistro, per il tramite delle indagini peritali, che necessariamente si pone come elemento a sfavore per parte attrice, tenuta ex art. 2697 cc. a fornire la relativa prova.
In definitiva, ritiene lo scrivente che le risultanze processuali, pur non escludendo in via assoluta l'ipotizzata presenza di un terzo motoveicolo in fase di sorpasso, risultano inidonee a dimostrare con la necessaria certezza probatoria che la condotta del terzo ignoto abbia avuto un ruolo eziologico nella produzione dell'evento dannoso lamentato da parte attrice.
Detto in altri termini, non avendo la parte attrice fornito la prova della causazione del sinistro, in particolare, della derivazione dei pregiudizi lamentati dalla condotta dolosa o colposa del conducente del motociclo non identificato, la domanda risarcitoria non può essere accolta, atteso che, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non può, secondo il criterio del “più probabile che non”, escludersi, in via logica, che i danni lamentati si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto.
La domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice.
Importo quantificato secondo i valori di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ed ai minimi per la decisionale (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n. 11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 8 causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018)”.
Quanto alle spese della c.t.u. cinematica, liquidate come da separato decreto, esse vengono poste a carico di parte attrice nei rapporti interni tra le parti (si conferma, invece, la solidarietà tra le parti nei rapporti esterni con il consulente).
Mentre, con riguardo alla ripartizione delle spese della c.t.u. medico legale tra le parti, nulla deve disporsi, neanche con separato decreto, poiché il perito non ha avanzato istanza di liquidazione, risultando, tra l'altro, ormai decaduto dalla facoltà di avanzare la relativa richiesta essendo decorso il termine perentorio di cui all'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
b) condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 6.164,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva (se dovuta) e Cpa, come per legge;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico di . Parte_1
12.12.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
in composizione monocratica e nella persona del dott. Andrea Quintavalle, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 3360 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Belmonte Menzagno, via Mandricelli n. 1, presso lo sutdio dell'avv.
ET TA BA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
P.IV , quale impresa designata, ex art. 283 Controparte_1 P.IV_1
e segg. DLGS209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante
“p.t.”, elettivamente domiciliata in Scillato via Mattarella n. 43 presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Nicchi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA oggetto: risarcimento danni conclusioni: come da verbale del 10.09.2025
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DICISIONE
Con atto di citazione, citava in giudizio per ottenere Parte_1 Controparte_1 il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro avvenuto in data 24.08.2017.
Nello specifico, deduceva:
- che in data 24.08.2017, alle ore 23:00 circa, percorreva, alla guida del suo motociclo
Yamaha tg. CG02560, la strada statale 121 nel territorio del Comune di Misilmeri, direzione
Agrigento;
- che, giunto in prossimità del Km 247+400 circa, “veniva urtato al gomito da un motociclo di grossa cilindrata che provenendo da tergo, lo sorpassava e nell'effettuare detta manovra mal calcolava gli spazi” (cfr. pag. 2 atto di citazione);
- che, a causa di tale urto, “perdeva l'equilibrio, invadeva l'opposta corsia di marcia e si scontrava con l'autovettura Ford Mondeo tg. CC908PZ di proprietà e condotta dal sig.
[...]
che proveniva dall'opposto senso di marcia”; Parte_2
- che, il motociclista responsabile del sinistro, dopo averlo urtato, “si dava alla fuga rendendo impossibile la sua identificazione”, da parte dei Carabinieri di Misilmeri, intervenuti sul luogo successivamente all'incidente “de quo”;
- che, a seguito dell'impatto, veniva trasportato, tramite il 118, presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Civico” di Palermo dove gli veniva diagnosticato “Politrauma della strada”
(cfr. verbale di pronto soccorso allegato alla citazione);
- che, dalla CTP da lui richiesta risultava “una ITT di gg. 140, una ITP al 50% di gg. 100, oltre ad un danno biologico nella misura del 40%” (cfr. pag. 2 atto di citazione e relazione medica allegata);
- che, dagli esami effettuati in Ospedale, risultava positivo sia al test alcolemico che a quello per le sostanze stupefacenti, e pertanto, gli veniva elevato relativo verbale con sospensione della patente di guida;
- che il verbale sopra detto veniva poi impugnato con ricorso dinnanzi al giudice di pace di
Termini Imerese, che si concludeva con l'accoglimento del ricorso, “in quanto la positività era stata determinata dalla circostanza che al Pronto Soccorso giunto in codice rosso era stata somministrata morfina, sostanza riscontrata positivamente nelle analisi di primo livello ma non più riscontrate nelle analisi di secondo livello” (cfr. pag. 2 atto di citazione n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 2 e sentenza n. 249/2018 allegata alla citazione);
- che, a seguito del sinistro in esame, i danni da lui patiti ammontavano ad € 1.749,57 per spese mediche, ed € 230.000,00 per i danni patrimoniali e non (biologico e morale);
- che, nonostante la formale richiesta di risarcimento alla società nella sua qualità CP_1 di impresa designata ai sensi della normativa del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada (stante la irreperibilità del veicolo responsabile), la predetta compagnia rimaneva inottemperante alle istanze risarcitorie avanzate;
Tutto ciò premesso, parte attrice formulava le seguenti conclusioni:
- “Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è da imputare a fatto e colpa esclusiva del conducente del motociclo rimasto non identificato;
- condannare conseguentemente la compagnia di n.q. di Impresa Designata Controparte_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, al pronto pagamento in favore dell'odierno attore della somma di € 231.749,57 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita CTU o di quella maggiore o minore somma che l'ill.mo Tribunale riterrà conforme a giustizia.
- La detta cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi fino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria” […]”.
Si costituiva la società la quale, preliminarmente, eccepiva il Controparte_1 proprio difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, contestava la dinamica dell'evento per come narrato in citazione, e nello specifico,
“il coinvolgimento di un presunto mezzo rimasto ignoto, ogni responsabilità imputata a quest'ultimo
e tutte le domande avanzate nell'atto di citazione perché inammissibili, improponibili, non dovute, non provate infondate sia in fatto che in diritto” chiedendo, pertanto, il rigetto delle stesse.
Per ultimo, e in via subordinata, chiedeva di “ritenere e dichiarare il prevalente concorso dell'attore, o l'altra misura che sarà accertata nel corso del giudizio, nella produzione dell'evento per cui è causa statuendo e riducendo, conseguentemente, l'importo del risarcimento che risultasse dovuto a parte attrice; - dare atto che si contestano tutte le domande risarcitorie attrici anche in punto di quantum debeatur, poiché inammissibili, improponibili, infondate in fatto ed in diritto, non dovute, non provate, eccessive e non legate eziologicamente all'asserito evento, limitando il risarcimento a quanto sarà rigorosamente provato ed accertato con l'espletando istruttoria; - ritenere e dichiarare l'applicabilità del massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro pari ad € 5.000.000,00, così come specificato in narrativa e, per l'effetto, contenere l'eventuale risarcimento entro tale limite di legge”.
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 3 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., venivano, poi, escussi i testi e disposte, successivamente, una CTU medico-legale e una CTU cinematica.
Svolta l'istruttoria, all'udienza del 10.09.2025, le parti precisavano le conclusioni.
Pertanto, precisate le conclusioni, la causa veniva poi assegnata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190
c.p.c..
*****
Tanto premesso, in ordine alla materia del contendere, le richieste risarcitorie avanzate non meritano accoglimento per gli argomenti di seguito esplicitati.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
CP_1
In merito occorre evidenziare che: “oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione
e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile.
Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo. L'attore perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla. Da quest'analisi emerge come una cosa sia la legittimazione ad agire, altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (Cass. S.U. n. 2951/2016).
Nel caso di specie, la società convenuta è stata evocata in giudizio ai sensi dell'art. 283, co.
1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, sulla scorta, dunque, della prospettazione che ricorressero tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento per fondare il suo obbligo risarcitorio;
pertanto, nessun difetto di legittimazione passiva può individuarsi nel caso in esame.
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 4 Deve essere, poi, affermata la proponibilità della domanda ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. n.
209/2005, essendo stata prospettata l'ipotesi di cui all' art. 283, lett. a) del predetto testo normativo e avendo parte attrice introdotto le domande nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto dalla citata norma, dopo l'invio a mezzo PEC della richiesta di risarcimento del danno sia alla CP_3 che alla in data 28.02.2019.
[...] Controparte_1
Ciò posto in rito, nel merito, avendo , come sopra evidenziato, Parte_1 invocato la fattispecie delineata dall'art. 283, co. 1, lett. a) del D.lgs. n. 209/2005, deve rilevarsi che, in ossequio al principio generale di distribuzione dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., era suo onere dimostrare la riconducibilità dei pregiudizi lamentati ad un sinistro da circolazione stradale, imputabile alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n. 15367/2011; Cass., n. 8086/1995; Cass., n. 10762/1992).
Nella specie, tuttavia, le richieste risarcitorie avanzate, all'esito della condotta istruttoria, sono rimaste sfornite di prova adeguata.
Infatti, va, preliminarmente, osservato, in linea generale, che, in caso di incidente cagionato da veicolo rimasto sconosciuto, l'onere di denuncia all'autorità investigativa non integra una vera e propria condizione per l'accoglimento della domanda, giacché, in tal guisa opinando, si introdurrebbe surrettiziamente un'ipotesi di giurisdizione condizionata, al di fuori dei casi tassativamente individuati dalla legge.
Invero, la norma regolatrice della fattispecie si limita a prevedere il diritto al risarcimento del danno nei confronti del Fondo di Garanzia laddove venga offerta la prova della causazione dell'illecito da parte di un veicolo rimasto sconosciuto.
Pertanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, deve sostenersi che l'omessa o incompleta denuncia all'autorità non è idonea, di per sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia senz' altro accaduto.
Quest'ultimo dato, al di là di creare degli automatismi, nel senso che dalla presentazione della denuncia conseguirebbe “ipso facto” l'obbligo per il giudice di ritenere provata la fattispecie concreta del danno cagionato da veicolo non identificato, costituisce, invece, un elemento che va apprezzato unitamente a tutti gli altri emersi nel corso dell'istruzione probatoria, nell'ambito della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali, demandata al prudente apprezzamento del giudicante.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, inoltre, deve escludersi la configurabilità di un obbligo di diligenza a carico della vittima nel reperimento del responsabile: il n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 5 danneggiato (cfr. Cass. n. 23434/2014; Cass. n. 27541 /2016) non è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto, l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.
Ne discende, che “la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi” (Cass. n. 9939/2012; cfr. anche Cass. n. 7270/2012).
Tutto quanto sopra precisato, nel caso di specie, è emerso sulla scorta di quanto accertato ed attestato dai Carabinieri di Misilmeri (cfr. relazione in atti) che in data 24.08.2017, presso la SS121del
Comune di Misilmeri, ci fu uno scontro tra un motociclo Yamaha, targato CG02560, di proprietà di e condotto in occasione dell'incidente da e Controparte_4 Parte_1
l'autovettura Ford Mondeo targata CC908PZ di proprietà e condotta dal . Parte_2
Ciò debitamente premesso, nella vicenda in esame, va rilevato come la ricostruzione della parte attrice con riferimento alla dinamica del sinistro si fonda, sulla deposizione di due testi addotti, le cui dichiarazioni, tuttavia, appaiono inidonee a comprovare la precisa ricostruzione dei fatti di causa.
Nel caso di specie, si ritiene ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro di passare in rassegna, innanzitutto, le dichiarazioni del teste di parte attrice, , sentito anche in Testimone_1 sede di sommarie informazioni, che ha, di fatto, affermato di essere stato presente, a bordo del proprio ciclomotore, al momento del sinistro, presso i luoghi di causa.
In particolare, il teste sopra citato escusso all'udienza dell'11.05.2023, ha dichiarato di essere stato presente sul luogo del sinistro in quanto anch'egli percorreva, a bordo della propria motocicletta la SS121 direzione di marcia Agrigento, trovandosi immediatamente alle spalle del motociclo condotto da e assistendo così alla dinamica dell'evento. Parte_1
Tuttavia, l'incertezza delle dichiarazioni del teste, dovute all'uso di formule dubitative, non ha consentito di fare piena luce sull'effettiva modalità dell'incidente, non pervenendosi ad un'adeguata ricostruzione del fatto.
In particolare, si ritiene che non sia emersa prova certa e inequivocabile sulle cause che avrebbero determinato il preteso sbandamento del motociclo di parte attrice.
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 6 Ed infatti, il teste escusso, interpellato, in primo luogo, sulla questione dell'effettivo urto tra il gomito di e quello di un terzo motociclista al momento del sorpasso, rimasto sconosciuto, Parte_1 ha affermato quanto segue: “A.D.R. […] Penso di aver visto che fu urtato al gomito dalla moto che ci sorpassò. Non sono sicuro che ci fu un contatto tra le due moto. Penso comunque che si urtarono al gomito. […]”. Tes_ In secondo luogo, il teste invitato a riconoscere e a convalidare le dichiarazioni sommarie da lui rilasciate agli operanti intervenuti sul teatro del sinistro, subito dopo l'incidente, ha risposto in modo affermativo: “È vero, confermo integralmente quanto ivi dichiarato.”
Orbene, nel caso di specie, si evidenzia come nel verbale di sommarie informazioni in atti, il Tes_ teste nel riferire sulla dinamica dell'evento a cui aveva appena assistito non menziona alcun urto avvenuto tra e il terzo motociclista, limitandosi ad affermare che a seguito del sorpasso Parte_1 di una terza motocicletta, parte attrice “non riusciva a piegare abbastanza la moto per completare la curva, quindi si allargava verso sinistra invadendo dunque la corsia opposta” (cfr. relazione incidente stradale allegato atto di citazione).
Inoltre, a rendere ancora ulteriormente poco chiara la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla base delle dichiarazioni del teste, è l'ulteriore affermazione da lui resa secondo cui la moto effettuò il sorpasso dal lato destro, quando, invece, parte attrice in sede di querela ha dichiarato che il soprasso del motociclo, rimasto sconosciuto, avvenne dal lato sinistro della moto da lui guidata.
La carenza di prova sulla precisa dinamica del sinistro, inoltre, non è compensabile sulla base della deposizione dell'altro teste escusso, , sentito all'udienza del 16.03.2023. Testimone_2
In particolare, si osserva che è pur vero che il teste ha dichiarato che il motociclo dell'attore fu sorpassato da un'altra motocicletta la quale “A.D.R. […] si affiancava, sempre sul lato destro, al veicolo di , finendo così i due conducenti per urtarsi ai rispettivi gomiti”. Parte_1
Tuttavia, tale affermazione non appare sufficientemente attendibile sulla base di una serie di elementi di seguito esposti.
Occorre, infatti, considerare che il teste viaggiava come passeggero sul motociclo di Tes_1
, in una posizione arretrata e dunque non ottimale per una piena e precisa percezione della
[...] dinamica. Inoltre, egli stesso ha manifestato una notevole incertezza su dettagli cruciali, dichiarando, in ordine al punto esatto del sinistro: “A.D.R. non ricordo se lo scontro tra la macchina e la moto avvenne precisamente nella curva o subito dopo la stessa”; mentre, con riguardo all'illuminazione del tratto di strada in esame ha dichiarato: “A.D.R.: non ricordo se il tratto di strada in cui avvenne lo scontro era o meno illuminato al momento del fatto”; di seguito, ha, poi, localizzato la propria n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 7 distanza dall'asserito impatto in circa “15 metri o forse 20”; ed infine ha dichiarato che il sinistro avvenne in orario notturno (le ore 23:00 circa).
Orbene, tutte le circostanze sopra dette - posizione del teste come passeggero, la distanza dallo scontro, l'incertezza sul punto di scontro rispetto al tratto di strada, l'incertezza in merito allo stato dell'illuminazione, nonché la stessa ora tarda in cui avvenne il sinistro- portano a non attribuire alla dichiarazione del teste, su un preteso contatto tra la moto di parte attrice ed il veicolo non identificato, una portata probatoria tale da consentire di ritenere dimostrato il fatto alla luce del canone del “più probabile che non” (in assenza, tra l'altro, di ulteriori riscontri istruttori a sostegno di tale assunto).
Del resto, la dinamica del sinistro, così come rappresentata da parte attrice, non ha trovato riscontro neanche negli accertamenti effettuati dal C.t.u. nella relazione cinematica, depositata nel presente giudizio. Perito che non è riuscito sulla base degli accertamenti effettuati a fornire una analitica ricostruzione degli eventi, precisando, però, con certezza, che parte attrice procedeva sicuramente ad una velocità di marcia superiore a quella consentita.
Dunque, impossibilità di accertare la precisa dinamica del sinistro, per il tramite delle indagini peritali, che necessariamente si pone come elemento a sfavore per parte attrice, tenuta ex art. 2697 cc. a fornire la relativa prova.
In definitiva, ritiene lo scrivente che le risultanze processuali, pur non escludendo in via assoluta l'ipotizzata presenza di un terzo motoveicolo in fase di sorpasso, risultano inidonee a dimostrare con la necessaria certezza probatoria che la condotta del terzo ignoto abbia avuto un ruolo eziologico nella produzione dell'evento dannoso lamentato da parte attrice.
Detto in altri termini, non avendo la parte attrice fornito la prova della causazione del sinistro, in particolare, della derivazione dei pregiudizi lamentati dalla condotta dolosa o colposa del conducente del motociclo non identificato, la domanda risarcitoria non può essere accolta, atteso che, per tutte le ragioni sopra evidenziate, non può, secondo il criterio del “più probabile che non”, escludersi, in via logica, che i danni lamentati si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto.
La domanda deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice.
Importo quantificato secondo i valori di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm., tenuto conto della concreta attività svolta, da parametrarsi secondo i valori medi per la fase di studio, introduttiva e istruttoria ed ai minimi per la decisionale (valore causa indeterminabile complessità bassa;
in merito cfr. Cass. n. 11213/2022 che richiamando precedenti orientamenti ha ribadito che: “il valore della
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 8 causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (Cass. 10984/2021; Cass. 19455/ 2018)”.
Quanto alle spese della c.t.u. cinematica, liquidate come da separato decreto, esse vengono poste a carico di parte attrice nei rapporti interni tra le parti (si conferma, invece, la solidarietà tra le parti nei rapporti esterni con il consulente).
Mentre, con riguardo alla ripartizione delle spese della c.t.u. medico legale tra le parti, nulla deve disporsi, neanche con separato decreto, poiché il perito non ha avanzato istanza di liquidazione, risultando, tra l'altro, ormai decaduto dalla facoltà di avanzare la relativa richiesta essendo decorso il termine perentorio di cui all'art. 71 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda risarcitoria avanzata da;
Parte_1
b) condanna , al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 che liquida in complessivi € 6.164,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
Iva (se dovuta) e Cpa, come per legge;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico di . Parte_1
12.12.2025
Il Giudice dott. Andrea Quintavalle
n. 3360/2020 r.g.a.c. Pag. 9