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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.2237/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2237/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...]; CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania CORNACCHIA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Luca Da Penne n.23, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e
1 nato a [...] il 21 Controparte_1 novembre 1949 (c.f.: ) e residente in [...] dei Sabelli n.18; rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale GIOVANNUCCI, del Foro di
Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Grandi n.5, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 11 dicembre 2024 da e Parte_1 [...]
Controparte_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti in data 29 settembre 2007 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.39 – Parte I – Anno 2007.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
2 Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
3
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.2237/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di
, nata a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: ) e residente in [...]; CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania CORNACCHIA, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Chieti alla via Luca Da Penne n.23, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo;
e
1 nato a [...] il 21 Controparte_1 novembre 1949 (c.f.: ) e residente in [...] dei Sabelli n.18; rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale GIOVANNUCCI, del Foro di
Pescara, presso il cui studio legale, sito in Pescara alla via Grandi n.5, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto costitutivo.
MOTIVAZIONE
vista la domanda di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 11 dicembre 2024 da e Parte_1 [...]
Controparte_1
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Chieti in data 29 settembre 2007 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Chieti di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.39 – Parte I – Anno 2007.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
2 Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 18 gennaio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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