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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 4817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4817 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico Dott.ssa Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3872/2021 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Melchiorre Napolitano e Rosa Ricci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Melchiorre Napolitano in Casoria (NA)
alla Via Piave, n. 57
– attore – opponente –
CONTRO
1 – in persona del legale rappresentante pro tempore – (già CP_1 Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di
[...]
costituzione e risposta, dall'Avv. Antonio Gallo ed elettivamente domiciliata i San
CE (CE) alla Via Leonardo da Vinci, n. 6
– convenuta – opposta –
e , rappresentate e difese, giusta procura in calce Controparte_3 Controparte_2
alla comparsa di intervento adesivo dipendente, dall'Avv. Adriano Bellacosa del Foro di
Nocera Inferiore ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Luigi Salerno in
Salerno alla Piazza Alario, n. 1
– interventrici –
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 832/2021, emesso dal Tribunale Civile
di Salerno in data 3 aprile 2021 e notificato il 28 aprile 2021.
Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 21 novembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con decreto ingiuntivo n. 832/2021, emesso in data 3 aprile 2021 e notificato il 28 aprile
2021, il Tribunale Ordinario di Salerno ingiungeva a di pagare in favore Parte_2
della quale coobligato in solido con Controparte_2 Controparte_4
[...] [...
la somma di € 549.000,00 comprensivo di iva al 22%, oltre interessi moratori e spese di procedimento, liquidate in € 870,00 per esborsi ed in € 5441,00 per compenso, oltre rimborso forfettario pari al 15%, iva e cpa come per legge, per omesso pagamento del corrispettivo dovuto per il canone annuale per l'affitto d'azienda, relativamente all'anno 2017, di cui al contratto stipulato il 13 marzo 2015 per Notar rep. N. 18.828 e racc. n. Persona_1
4.816. Di tale debito, secondo la prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto rispondere l'odierno opponente, quale fideiussore solidale della in forza dei “Patti CP_2
della Fideiussione” del 10/08/2016.
Instava preliminarmente per la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc.,
stante la pendenza fra le stesse parti del giudizio pregiudiziale iscritto al n. R.G. 7033/2018
(a sua volta in fase di riunione al giudizio iscritto al n. R.G. 11112/2017) avente ad oggetto analogo petitum e causa petendi.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda formulata nei confronti del fideiussore in pendenza del giudizio di accertamento dell'esistenza del debito principale,
nonché l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediaconciliazione obbligatoria ex L. 28/2010.
Nel merito, deduceva la titolarità in capo alla di un diritto di credito Controparte_4
certo, liquido ed esigibile verso la per complessivi € 671.000,00, per il corrispettivo CP_2
derivante da contratto di appalto, con conseguente estinzione per compensazione del credito di € 549.000,00, iva compresa, vantato dalla , ovvero, in subordine, compensazione CP_2
legale o giudiziale dei crediti reciproci fino alla concorrenza di € 549.000,00, con conseguente diritto in capo alla al pagamento della differenza pari Controparte_4
ad € 122.000,00 iva compresa. Eccepiva altresì la sussistenza di ulteriori crediti di €
3 1.485.000,00 a titolo di risarcimento danni derivanti dall'immotivata disdetta del contratto di affitto di ramo d'azienda ed € 191.376,19 quale corrispettivo per lo sfruttamento non autorizzato di materiale fotografico.
Rassegnava conseguentemente le seguenti conclusioni. 1) in via preliminare sospendere il procedimento in attesa della definizione del procedimento recante rgn 7033/2018 e/o di quelli riuniti al procedimento con rgn 11112/2017; 2) in subordine, sempre in via preliminare di rito, rilevata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva dei giudizi, disporre ex artt. 40-274 c.p.c. la riunione del presente procedimento a quello già richiamato e pendente dinnanzi al medesimo Tribunale recante rgn 11112/2017 o, in caso di mancata riunione, a quello recante rgn 7033/2018 , adottando tutti i provvedimenti consequenziali;
3) Sempre in rito, dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di conciliazione ex L. 28/2010 o, in subordine, assegnare alle parti il termine di quindici giorni di Legge per l'esperimento di tale tentativo bonario;
4) nel merito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto artt. 1241,1242-
1955 cod. civ. l'intervenuta estinzione della garanzia stante la compensazione dei crediti fra debitore principale e creditore garantito per le ragioni in atti disposte;
5) accertare e dichiarare ex art. 1957 cod. civ. l'intervenuta estinzione della garanzia prestata dall'opponente, stante la scadenza dell'obbligazione principale per spirare del termine semestrale previsto dalla Legge;
6) previa revoca del decreto ingiuntivo n. 832/2021,
accogliere integralmente l'opposizione e dichiarare la totale infondatezza della domanda del creditore-opposto, rigettandola integralmente;
7) in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'opposta, accertare e dichiarare l'esistenza di crediti in favore della e nei confronti della Controparte_4
4 per complessivi € 2.347.376,20 per le causali in atti indicate e, per l'effetto CP_2
dichiarare estinto ex art. 1241-1242 cod. civ. il credito azionato dalla nel decreto CP_2
ingiuntivo opposto, revocandolo definitivamente;
8) Compensare ex artt. 1243 s.s. cod. civ.
in via legale o in via giudiziaria i crediti vantati dalle parti fino alla concorrenza dei rispettivi importi e, all'esito, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la al CP_2
pagamento della differenza dovuta alla pari ad € 1.798,376,20 iva Controparte_4
compresa o alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
9) in via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali, condannare ex art. 2041 cod. civ. o, in subordine, ex art. 2033 cod. civ.
la al rimborso delle spese sostenute dalla per l'esecuzione del CP_2 CP_4 CP_4
servizio di pulizia, manutenzione, cambio biancheria e assistenza clientela relativamente agli appartamenti del complesso “Santa Tecla” in Maiori per il periodo 2013/2017, pari ad €
671.000,00; 10) In via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di riunione dei giudizi, sempre previa revoca dei decreti ingiuntivi opposti, compensare ex artt. 1241 s.s. cod. civ. i rispettivi crediti vantati dalle parti con riferimento ai contratti di appalto di servizi e di allotments di appartamenti per la stagione
2017 pari ad € 134.200,00, liquidando la differenza risultante in favore della parte creditrice,
con condanna della società opposta al pagamento delle spese e delle competenze professionali ex D.M. 55/2014, con distrazione.
Ritualmente instaurato il contradditorio, si costituiva la – in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore – deducendo l'intervenuta sottoscrizione di un accordo transattivo in data 10 novembre 2021 mediante il quale la dava definitivamente atto CP_1
dell'estinzione delle obbligazioni principali, liberando totalmente il garante da ogni obbligo
5 nei suoi confronti. Instava conseguentemente per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di giudizio.
Spiegavano intervento adesivo dipendente e Controparte_3 Controparte_2
chiedendo accogliersi tutte le conclusioni formulate dalla CP_2
All'udienza del 21 novembre 2025, a seguito di rinvio rinvia per discussione orale ex art. 281sexies cod. proc. civ., la causa era decisa da qusto Giudice, subentrato ai precedenti,
dando lettura del dispositivo della sentenza,
Tanto premesso brevemente sull'iter del procedimento e sulla posizione delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere sulla scorta dell'accordo raggiunto dalle parti che hanno precisato di aver già definito i loro rapporti regolamentando tra loro anche le spese di lite nel senso della integrale compensazione.
Tale accordo stragiudiziale determina la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Come precisato in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conclusioni conformi (Cass. Civ., SS. UU., n.
13969 del 2004) ed implica la sopravvenienza di una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto fra le parti facendo, di conseguenza, venire meno l'oggettiva necessita della pronuncia del giudice sull'oggetto originario del processo. Con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il Tribunale attesta la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del procedimento (cfr. Cass. Civ. n. 27460 del 2006), interesse che come statuito dall'art. 100 cod. proc. civ. rappresenta una vera e propria condizione
6 dell'azione. La cessata materia del contendere rappresenta, quindi, una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale per le ipotesi in cui, non essendovi rinuncia agli atti, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire (v. Cass. Civ. n. 4714 del
2006). La dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione comporta la revoca dell'ingiunzione opposta. In merito, la Suprema Corte ha espresso il principio generale, recepito in maniera costante nella giurisprudenza di merito,
in base al quale la cessazione della materia del contendere, verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione,
non essendo il giudizio di opposizione limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità
e di validità del decreto, ma estendendosi all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (Cass. Civ., sez. I, n.13085 del 22 maggio 2008).
Le spese processuali restano integralmente compensate tra le parti, conformemente a quanto pattuito dalle stesse nell'accordo intervenuto.
Quanto all'intervento spiegato in giudizio da e espressamente Controparte_3 CP_2
qualificato come “adesivo dipendente”, come noto, la relativa legittimazione presuppone un interesse giuridicamente rilevante e qualificato, determinato dalla sussistenza di un rapporto giuridico sostanziale tra adiuvante ed adiuvato e dalla necessità di impedire che nella propria sfera giuridica possano ripercuotersi conseguenze derivanti da effetti riflessi o indiretti del
7 giudicato. L'intervento risulta infatti funzionale a integrare la difesa della parte adiuvata,
onde evitare il pregiudizio che il terzo potrebbe subire dall'emanazione di una decisione contraria alle conclusioni rassegnate dalla stessa. L'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti, deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere — anche solo in via indiretta o riflessa — pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa (v.
Cass.'Civ. n. 25145/2014). In ogni caso, i poteri processuali dell'interveniente adesivo sono all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata,
potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte (v. Cass. Civ. n. 24370/2006). Alla luce delle esposte considerazioni, ritenuto che l'intervento proposto debba ritenersi ammissibile (in quanto le ex socie hanno dedotto di avere un interesse giuridicamente rilevante a garantire il valore della propria quota di liquidazione, determinato sulla base del valore della società,
inevitabilmente condizionato da un esito negativo del giudizio), va tuttavia evidenziato che ogni domanda formulata nella comparsa di intervento dalle sigg.re e CP_3 CP_2
che risulti diversa dalle conclusioni rassegnate dalla non può che essere
[...] CP_1
necessariamente dichiarata inammissibile. Nel caso di specie, inoltre, avendo la CP_1
transatto ogni posizione economica di cui al presente giudizio, viene di fatto a mancare ogni interesse dei terzi ad una sentenza di merito diversa da quella con cui l'adito Tribunale
dichiarerà cessata la materia del contendere. Ritiene il Tribunale che, tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono e ritenuta l'ammissibilità dell'intervento adesivo dipendente
8 spiegato da e queste ultime non possano ritenersi Controparte_3 CP_2
soccombenti, essendo la loro posizione assimilabile a quella dell'adiuvato. Ne discende che le spese di lite vanno interamente compensate anche nei confronti delle terze intervenute.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di
Giudice unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3872/2021 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza,
difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 832/2021 emesso dal Tribunale di Salerno il 3 aprile 2021;
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
Così deciso in Salerno, lì 21 Novembre 2025
Il Gop
Dott.ssa Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
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