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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4551/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagna - Largo Della Memoria N. 1 84022 Campagna SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500138592 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL in liquidazione rappresentata e difesa dal avv. Difensore_2 (con il ricorso in esame, proposto
contro
COMUNE DI CAMPAGNA, nonché
contro
CNF Spa- Credit Network & Finance
, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 202500138592 del 04.07.2025 ad istanza della CNF Spa – concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi per il Comune di Campagna – che con il citato atto veniva intimato il pagamento entro cinque giorni dalla notifica della complessiva somma di € 74.989,98 di cui € 70.597,36 quale carico di imposte, interessi, ecc., derivanti da n. 02 accertamenti esecutivi – ICI/
IMU annualità 2017-2018; € 1.200,00 per oneri di riscossione;
€ 3.190,62 per interessi di riscossione ed
€ 2,00 per spese di notifica atto impugnato.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- che da quanto si desume dalle scarne indicazioni ricavabili dall'intimazione in questione le somme pretese in pagamento sarebbero ricollegabili al mancato pagamento delle somme portate dall'accertamento esecutivo n. 7320 del 05.10.2023 ICI/IMU anno 2018 per complessivo carico di € 33.816,89 ivi compresi oneri di riscossione ed interessi, che si assumerebbe essere stato notificato il 24.11.2023 ed accertamento esecutivo n.11955 del 31.10.202 per complessivo carico di € 41.171,09, che si assumerebbe essere stato notificato il 21.11.2022 con conseguente non debenza delle somme pretese in pagamento per decadenza della pretesa erariale, per prescrizione della pretesa fatta valere con l'atto impugnato, chiedendo alla Corte di dichiarare la illegittimità e la inefficacia della intimazione di pagamento in questione per essere la società di riscossione e per essa il Comune di Campagna, ente impositore, decaduta dalla azione di accertamento e/o riscossione per decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 ovvero, in via subordinata, di dichiararsi prescritta, in ogni caso, la pretesa tributaria a mente degli artt. 2948
n.
4. emettersi in entrambi i casi declaratoria di non debenza di tutte le somme pretese in pagamento, con la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, la Credit Network & Finance S.p.A., eccependo:
1. Inammissibilità/Improponibilità ed infondatezza del ricorso stante la rituale notifica degli atti presupposti;
2. Sulla non debenza delle somme pretese in pagamento – Decadenza della pretesa erariale – Prescrizione della pretesa fatta valere con l'atto impugnato;
3. L'accertamento IMU, per espressa previsione normativa, è sottoposto a decadenza e non a prescrizione chiedendo alla Corte in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile ed improponibile;
- In via principale: respingere il le domande tutte e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato;
- in via subordinata: in caso di annullamento dell'atto per vizi formali Voglia, comunque, pronunciarsi, sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto;
con condanna alle spese e compensi di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Non risulta costituito il Comune di Campagna.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria rileva che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due accertamenti regolarmente notificati al ricorrente relativi ad IMU per gli anni 2017 e 2018. I predetti risultano notificati nei termini e precisamente nell'anno 2022 e 2023 avverso i quali, il contribuente non ha proposto alcuna impugnazione, e pertanto la pretesa è divenuta definitiva. Tali accertamenti risultano essere i primi atti con cui il concessionario CNF del Comune di Campagna ha richiesto il pagamento, e successivamente notificato l'impugnata intimazione che rappresenta un sollecito finale prima di porre in essere ulteriori pignoramenti.
Risulta, pertanto rispettato l'iter procedurale e temporale non rilevandosi nessuna decadenza né prescrizione della pretesa, e conseguenzialmente il ricorso è rigettato con la soccombenza delle spese a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori se dovuti da corrispondersi al difensore della resistente CNF SpA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore ll Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 05/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ABBONDANDOLO ROCCO, Presidente
PENZA RENATO, Relatore
TRITTO FRANCESCA, Giudice
in data 05/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4551/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Campagna - Largo Della Memoria N. 1 84022 Campagna SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network & Finance S.p.a. Con Sigla C.n.f. S.p.a. - 05863840962
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500138592 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 SRL in liquidazione rappresentata e difesa dal avv. Difensore_2 (con il ricorso in esame, proposto
contro
COMUNE DI CAMPAGNA, nonché
contro
CNF Spa- Credit Network & Finance
, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 202500138592 del 04.07.2025 ad istanza della CNF Spa – concessionaria per l'accertamento e la riscossione dei tributi per il Comune di Campagna – che con il citato atto veniva intimato il pagamento entro cinque giorni dalla notifica della complessiva somma di € 74.989,98 di cui € 70.597,36 quale carico di imposte, interessi, ecc., derivanti da n. 02 accertamenti esecutivi – ICI/
IMU annualità 2017-2018; € 1.200,00 per oneri di riscossione;
€ 3.190,62 per interessi di riscossione ed
€ 2,00 per spese di notifica atto impugnato.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- che da quanto si desume dalle scarne indicazioni ricavabili dall'intimazione in questione le somme pretese in pagamento sarebbero ricollegabili al mancato pagamento delle somme portate dall'accertamento esecutivo n. 7320 del 05.10.2023 ICI/IMU anno 2018 per complessivo carico di € 33.816,89 ivi compresi oneri di riscossione ed interessi, che si assumerebbe essere stato notificato il 24.11.2023 ed accertamento esecutivo n.11955 del 31.10.202 per complessivo carico di € 41.171,09, che si assumerebbe essere stato notificato il 21.11.2022 con conseguente non debenza delle somme pretese in pagamento per decadenza della pretesa erariale, per prescrizione della pretesa fatta valere con l'atto impugnato, chiedendo alla Corte di dichiarare la illegittimità e la inefficacia della intimazione di pagamento in questione per essere la società di riscossione e per essa il Comune di Campagna, ente impositore, decaduta dalla azione di accertamento e/o riscossione per decorso del termine decadenziale previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 ovvero, in via subordinata, di dichiararsi prescritta, in ogni caso, la pretesa tributaria a mente degli artt. 2948
n.
4. emettersi in entrambi i casi declaratoria di non debenza di tutte le somme pretese in pagamento, con la condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, la Credit Network & Finance S.p.A., eccependo:
1. Inammissibilità/Improponibilità ed infondatezza del ricorso stante la rituale notifica degli atti presupposti;
2. Sulla non debenza delle somme pretese in pagamento – Decadenza della pretesa erariale – Prescrizione della pretesa fatta valere con l'atto impugnato;
3. L'accertamento IMU, per espressa previsione normativa, è sottoposto a decadenza e non a prescrizione chiedendo alla Corte in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile ed improponibile;
- In via principale: respingere il le domande tutte e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato;
- in via subordinata: in caso di annullamento dell'atto per vizi formali Voglia, comunque, pronunciarsi, sulla pretesa creditoria, accertando la sussistenza del credito e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento della somma relativa all'atto opposto;
con condanna alle spese e compensi di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Non risulta costituito il Comune di Campagna.
All'esito dell'odierna udienza il ricorso è posto in decisione come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria rileva che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due accertamenti regolarmente notificati al ricorrente relativi ad IMU per gli anni 2017 e 2018. I predetti risultano notificati nei termini e precisamente nell'anno 2022 e 2023 avverso i quali, il contribuente non ha proposto alcuna impugnazione, e pertanto la pretesa è divenuta definitiva. Tali accertamenti risultano essere i primi atti con cui il concessionario CNF del Comune di Campagna ha richiesto il pagamento, e successivamente notificato l'impugnata intimazione che rappresenta un sollecito finale prima di porre in essere ulteriori pignoramenti.
Risulta, pertanto rispettato l'iter procedurale e temporale non rilevandosi nessuna decadenza né prescrizione della pretesa, e conseguenzialmente il ricorso è rigettato con la soccombenza delle spese a carico della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Spese liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri accessori se dovuti da corrispondersi al difensore della resistente CNF SpA dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, lì 05.01.2026
Il Relatore ll Presidente