Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 165
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità e inefficacia dell'intimazione di pagamento per decadenza della pretesa erariale

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due accertamenti regolarmente notificati al ricorrente relativi ad IMU per gli anni 2017 e 2018, notificati nel 2022 e 2023, avverso i quali non è stata proposta impugnazione, rendendo la pretesa definitiva. L'intimazione rappresenta un sollecito finale prima di ulteriori pignoramenti. L'iter procedurale e temporale risulta rispettato, senza riscontrarsi decadenza né prescrizione.

  • Rigettato
    Inefficacia dell'intimazione di pagamento per prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due accertamenti regolarmente notificati al ricorrente relativi ad IMU per gli anni 2017 e 2018, notificati nel 2022 e 2023, avverso i quali non è stata proposta impugnazione, rendendo la pretesa definitiva. L'intimazione rappresenta un sollecito finale prima di ulteriori pignoramenti. L'iter procedurale e temporale risulta rispettato, senza riscontrarsi decadenza né prescrizione.

  • Accolto
    Rituale notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due accertamenti regolarmente notificati al ricorrente relativi ad IMU per gli anni 2017 e 2018, notificati nel 2022 e 2023, avverso i quali non è stata proposta impugnazione, rendendo la pretesa definitiva. L'intimazione rappresenta un sollecito finale prima di ulteriori pignoramenti. L'iter procedurale e temporale risulta rispettato, senza riscontrarsi decadenza né prescrizione.

  • Rigettato
    Sussistenza del credito tributario

    La Corte rileva che l'intimazione di pagamento impugnata attiene a due accertamenti regolarmente notificati al ricorrente relativi ad IMU per gli anni 2017 e 2018, notificati nel 2022 e 2023, avverso i quali non è stata proposta impugnazione, rendendo la pretesa definitiva. L'intimazione rappresenta un sollecito finale prima di ulteriori pignoramenti. L'iter procedurale e temporale risulta rispettato, senza riscontrarsi decadenza né prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 165
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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