Ordinanza presidenziale 14 giugno 2023
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 8402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8402 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08402/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02517/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2517 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ligi Tecnologie Medicali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Puglia, Azienda Sanitaria Locale Taranto, Azienda Sanitaria Locale Lecce, Azienda Sanitaria Locale Bat (Barletta-Andria-Trani), Policlinico di Bari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AI SP, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’atto dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -, n. 10 del 12.12.2022, comunicato in data 15.12.2022, per il cui tramite si determinavano a carico della ricorrente gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ligi Tecnologie Medicali S.r.l. il 13/4/2023:
Annullamento, tra gli altri, dell’atto dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -, n. 1 dell’08.02.2023, comunicato in data 10.02.2023, per il cui tramite si determinavano gli “oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall’art. 9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022), alla luce degli aggiornamenti effettuati dalle Aziende sanitarie ed esplicitati nelle delibere stesse a carico della ricorrente gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa CA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Considerato che la Società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con cui le Amministrazioni statali e regionali, pure indicate in epigrafe, ciascuna per quanto di competenza, hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015 - 2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il noto meccanismo del cosiddetto “ payback ”;
Considerato che la medesima ricorrente ha formulato censure per vizi (in tesi) derivanti dalla illegittimità delle norme primarie che disciplinano la materia, nonché per vizi propri dei provvedimenti impugnati;
Rilevato che, con memoria depositata in giudizio in data 4.02.2026, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, “ per aver provveduto a restituire le somme richieste ”;
Ritenuto che al Collegio si impone, pertanto, una declaratoria in conformità, stante il principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
Ritenuto, altresì, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia, che le spese di lite debbano essere compensate integralmente tra le Parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
VA IC, Presidente FF
CA AN, Primo Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| CA AN | VA IC |
IL SEGRETARIO