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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/11/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 6097 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PIVANO) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. GRECO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Anticipazione PI
Con ricorso depositato il 10/07/2025, il sig. espone: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della società Fiordo essere stato da questa licenziato in data 28/10/2022;
- di avere aperto la partita IVA in data 20/02/2023 per svolgere attività di consulente marketing, iscrivendosi alla Gestione Separata CP_1
- di avere richiesto ed ottenuto dall' l'indennità anticipata PI in CP_1 un'unica soluzione, ricevendo complessivi € 22.906,65;
- di avere da allora svolto con regolarità l'attività di lavoro autonomo;
- di avere effettuato una prestazione lavorativa giornaliera, in data
07/11/2023, in favore della società per un corrispettivo di € CP_2
330,00 lordi, ed in data 20/04/2024 in favore di Fabula Pictures s.r.l. per un corrispettivo di € 85,00 lordi;
- di avere partecipato, in qualità di volontario e dunque a titolo gratuito, alle cerimonie di apertura (in data 13/03/2025) e di chiusura (in data
15/03/2025) dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics;
- con nota del 26/03/2025, l' richiedeva al ricorrente la restituzione di CP_1 tutte le somme percepite a titolo di “indennità di disoccupazione PI”, nel periodo 07/03/2023 – 16/03/2025, per essere il beneficiario rioccupato;
- il ricorso amministrativo proposto il 22/04/2025 veniva respinto dal dell'ente previdenziale convenuto rigettava il ricorso Controparte_3 cona la seguente motivazione: «Il sig. percettore di Parte_1 anticipazione PI dal 07/03/2023 al 16/03/2025, ha ripreso attività lavorativa come dipendente il 7/11/2023 a tempo determinato per 1 giornata, il 20/6/2024 a tempo determinato per una giornata, dal 4/3/2025 al 8/3/2025 a tempo determinato per 5 giornate e dal 13/3/2025 al
15/3/2025 a tempo determinato per 3 giornate»;
I.1 Ciò premesso, il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto a trattenere il beneficio di anticipazione PI ex art. 8 d. lgs 22/2015, «con l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata limitatamente nella misura del periodo di lavoro subordinato svolto, pari a giorni due ovvero quella veriore che l'Ill.mo Sig.
Giudice riterrà di giustizia, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma esercitata».
2 II Resiste in giudizio rivendicando la correttezza del proprio operato CP_1 sul presupposto che il ricorrente abbia perduto il diritto all'anticipazione PI dal momento in cui ha prestato - sia pure per pochi giorni - attività lavorativa subordinata.
III Sul piano normativo, l'art. 8, d.lgs 22/2015 (rubricato “Incentivo all'autoimprenditorialità) dispone:
«1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della PI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della PI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della PI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica CP_1 entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della PI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale».
IV L'incentivo all'autoimprenditorialità in esame è istituto di natura assistenziale, finalizzato a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie;
l'indennità mensile PI di cui all'art. 1 d. lgs
22/2015, ha invece natura previdenziale, in quanto finalizzata a tutelare i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
IV.1 L'anticipazione di cui all'art. 8 (analogamente a quella prevista dall'art. 7 c.5 della L. 223/1991 in tema di mobilità) rappresenta, dunque, «una sorta di
“finanziamento di scopo”, destinato all'investimento in un'attività autonoma o di
3 impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente» (Cass. 8422/2025): si spiega, così, l'obbligo restitutorio dell'intera anticipazione ottenuta dal lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato (qualunque ne sia la forma, anche intermittente, per una prestazione a chiamata, su disposizione del datore di lavoro) prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla PI.
V Chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 8 c. 4, la Corte
Costituzionale ebbe ad osservare che «la finalità perseguita dal legislatore, quindi,
è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. Si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con
l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo» sicché la previsione della integrale restituzione assolve anche alla finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chieda il benefico senza poi intraprendere l'attività autonoma o di impresa, considerato che l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui spetterebbe, altrimenti, una prestazione periodica è un indice rivelatore della mancanza si effettività e autenticità del lavoro autonomo
o di impresa» (C. Cost. sentenza n. 194/2021).
V.1 In questa prima pronuncia, la Corte aveva ritenuto che rientrasse nell'esercizio della discrezionalità del legislatore in materia di politiche attive del lavoro «l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare ai profili critici segnalati dall'ordinanza di rimessione, i quali –pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata– suggeriscono, tuttavia,
l'introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee
a superare situazioni di disoccupazione involontaria».
V.2 Senonchè, nella successiva pronuncia n. 90/2024 la Consulta ritenne che, in
4 caso di mancata prosecuzione dell'attività imprenditoriale «a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà»,
l'obbligo restitutorio integrale apparisse in concreto sproporzionato, ed inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede: al punto che venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015
«nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della PI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile,
l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata».
VI Nel solco del sentiero tracciato dalla Corte Costituzionale (ed in particolare nel suo più recente arresto in materia), la S. C. ha infine sovvertito il tradizionale orientamento restrittivo, concludendo che il IV comma 4 dell'art. 8, d.lgs. n.
22/2015 non preclude affatto al Giudice la possibilità «di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete (rimaste inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato» (Cass.
8422/2025 cit.).
VII Trasponendo il principio da ultimo sancito dalla Corte nomofilattica al caso di specie, è documentale (oltre che incontestato) il regolare e ininterrotto svolgimento dell'attività autonoma, per intraprendere la quale il sig. aveva Pt_1 chiesto ad ottenuto l'anticipazione della PI (docc.ti da 9 a 11 di ricorso); oltre a ciò, è evidente l'assoluta sporadicità dell'attività lavorativa subordinata, posta in essere per sole due giornate nell'arco temporale oggetto di causa.
VII.1 Ricorrono, pertanto, i presupposti per contenere l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, riducendolo nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto: di talchè, si accerta e dichiara il diritto dell ad ottenere dal ricorrente la restituzione parziale della anticipazione CP_1
PI ex art. 8 d. lgs 22/2015, nella sola misura corrispondente alle retribuzioni percepite in data 07/11/2023 (€ 330,00 lordi) ed in data 20/04/2024 (€ 85,00 lordi), ed il conseguente diritto del sig. a trattenere le restanti somme Pt_1
5 ricevute a tale titolo.
VIII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara il diritto dell' ad ottenere dal ricorrente la restituzione CP_1 parziale della anticipazione PI ex art. 8 d. lgs 22/2015, nella sola misura corrispondente alle retribuzioni percepite in data 07/11/2023 (€ 330,00 lordi) ed in data 20/04/2024 (€ 85,00 lordi), ed il conseguente diritto del sig. a Pt_1 trattenere le restanti somme ricevute a tale titolo;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 3.727,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
6
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 6097 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. PIVANO) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. GRECO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Anticipazione PI
Con ricorso depositato il 10/07/2025, il sig. espone: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze della società Fiordo essere stato da questa licenziato in data 28/10/2022;
- di avere aperto la partita IVA in data 20/02/2023 per svolgere attività di consulente marketing, iscrivendosi alla Gestione Separata CP_1
- di avere richiesto ed ottenuto dall' l'indennità anticipata PI in CP_1 un'unica soluzione, ricevendo complessivi € 22.906,65;
- di avere da allora svolto con regolarità l'attività di lavoro autonomo;
- di avere effettuato una prestazione lavorativa giornaliera, in data
07/11/2023, in favore della società per un corrispettivo di € CP_2
330,00 lordi, ed in data 20/04/2024 in favore di Fabula Pictures s.r.l. per un corrispettivo di € 85,00 lordi;
- di avere partecipato, in qualità di volontario e dunque a titolo gratuito, alle cerimonie di apertura (in data 13/03/2025) e di chiusura (in data
15/03/2025) dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics;
- con nota del 26/03/2025, l' richiedeva al ricorrente la restituzione di CP_1 tutte le somme percepite a titolo di “indennità di disoccupazione PI”, nel periodo 07/03/2023 – 16/03/2025, per essere il beneficiario rioccupato;
- il ricorso amministrativo proposto il 22/04/2025 veniva respinto dal dell'ente previdenziale convenuto rigettava il ricorso Controparte_3 cona la seguente motivazione: «Il sig. percettore di Parte_1 anticipazione PI dal 07/03/2023 al 16/03/2025, ha ripreso attività lavorativa come dipendente il 7/11/2023 a tempo determinato per 1 giornata, il 20/6/2024 a tempo determinato per una giornata, dal 4/3/2025 al 8/3/2025 a tempo determinato per 5 giornate e dal 13/3/2025 al
15/3/2025 a tempo determinato per 3 giornate»;
I.1 Ciò premesso, il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto a trattenere il beneficio di anticipazione PI ex art. 8 d. lgs 22/2015, «con l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata limitatamente nella misura del periodo di lavoro subordinato svolto, pari a giorni due ovvero quella veriore che l'Ill.mo Sig.
Giudice riterrà di giustizia, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma esercitata».
2 II Resiste in giudizio rivendicando la correttezza del proprio operato CP_1 sul presupposto che il ricorrente abbia perduto il diritto all'anticipazione PI dal momento in cui ha prestato - sia pure per pochi giorni - attività lavorativa subordinata.
III Sul piano normativo, l'art. 8, d.lgs 22/2015 (rubricato “Incentivo all'autoimprenditorialità) dispone:
«1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della PI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della PI non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della PI deve presentare all a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica CP_1 entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della PI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale».
IV L'incentivo all'autoimprenditorialità in esame è istituto di natura assistenziale, finalizzato a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie;
l'indennità mensile PI di cui all'art. 1 d. lgs
22/2015, ha invece natura previdenziale, in quanto finalizzata a tutelare i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
IV.1 L'anticipazione di cui all'art. 8 (analogamente a quella prevista dall'art. 7 c.5 della L. 223/1991 in tema di mobilità) rappresenta, dunque, «una sorta di
“finanziamento di scopo”, destinato all'investimento in un'attività autonoma o di
3 impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente» (Cass. 8422/2025): si spiega, così, l'obbligo restitutorio dell'intera anticipazione ottenuta dal lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato (qualunque ne sia la forma, anche intermittente, per una prestazione a chiamata, su disposizione del datore di lavoro) prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla PI.
V Chiamata a vagliare la legittimità costituzionale dell'art. 8 c. 4, la Corte
Costituzionale ebbe ad osservare che «la finalità perseguita dal legislatore, quindi,
è stata (ed è) quella di favorire il reimpiego del lavoratore “disoccupato” in un'attività diversa da quella di lavoro subordinato, allo scopo di ridurre la pressione sul relativo mercato. Si tratta, in sostanza, di forme tipiche di legislazione promozionale, volte ad incentivare l'iniziativa autonoma individuale, quale forma di occupazione “alternativa” rispetto al lavoro dipendente, “convertendo” in lavoratori autonomi o imprenditori i lavoratori in cerca di occupazione, con
l'ulteriore possibile effetto indotto, per lo stesso mercato del lavoro, della eventuale insorgenza di nuove occasioni di lavoro nel medio-lungo periodo» sicché la previsione della integrale restituzione assolve anche alla finalità di contrasto del possibile abuso da parte di chi chieda il benefico senza poi intraprendere l'attività autonoma o di impresa, considerato che l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo in cui spetterebbe, altrimenti, una prestazione periodica è un indice rivelatore della mancanza si effettività e autenticità del lavoro autonomo
o di impresa» (C. Cost. sentenza n. 194/2021).
V.1 In questa prima pronuncia, la Corte aveva ritenuto che rientrasse nell'esercizio della discrezionalità del legislatore in materia di politiche attive del lavoro «l'individuazione delle soluzioni più opportune per ovviare ai profili critici segnalati dall'ordinanza di rimessione, i quali –pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata– suggeriscono, tuttavia,
l'introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che la rigidità della (pur temporanea) preclusione del lavoro subordinato, prevista dalla disposizione censurata, possa costituire, in concreto, un indiretto fattore disincentivante di genuine e virtuose iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo, idonee
a superare situazioni di disoccupazione involontaria».
V.2 Senonchè, nella successiva pronuncia n. 90/2024 la Consulta ritenne che, in
4 caso di mancata prosecuzione dell'attività imprenditoriale «a causa di una condizione di impossibilità sopravvenuta o di insuperabile oggettiva difficoltà»,
l'obbligo restitutorio integrale apparisse in concreto sproporzionato, ed inesigibile secondo i canoni di correttezza e buona fede: al punto che venne dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015
«nella parte in cui non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della PI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile,
l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata».
VI Nel solco del sentiero tracciato dalla Corte Costituzionale (ed in particolare nel suo più recente arresto in materia), la S. C. ha infine sovvertito il tradizionale orientamento restrittivo, concludendo che il IV comma 4 dell'art. 8, d.lgs. n.
22/2015 non preclude affatto al Giudice la possibilità «di ridurre (e non già di eliminare del tutto) l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto, tenuto conto dell'effettiva continuazione dell'attività autonoma o imprenditoriale esercitata e delle circostanze concrete (rimaste inesplorate nel giudizio di merito) di un'eventuale impossibilità od oggettiva difficoltà di proseguire l'attività di impresa, per la quale l'anticipazione era stata erogata al richiedente inoccupato» (Cass.
8422/2025 cit.).
VII Trasponendo il principio da ultimo sancito dalla Corte nomofilattica al caso di specie, è documentale (oltre che incontestato) il regolare e ininterrotto svolgimento dell'attività autonoma, per intraprendere la quale il sig. aveva Pt_1 chiesto ad ottenuto l'anticipazione della PI (docc.ti da 9 a 11 di ricorso); oltre a ciò, è evidente l'assoluta sporadicità dell'attività lavorativa subordinata, posta in essere per sole due giornate nell'arco temporale oggetto di causa.
VII.1 Ricorrono, pertanto, i presupposti per contenere l'obbligo restitutorio della liquidazione anticipata, riducendolo nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato svolto: di talchè, si accerta e dichiara il diritto dell ad ottenere dal ricorrente la restituzione parziale della anticipazione CP_1
PI ex art. 8 d. lgs 22/2015, nella sola misura corrispondente alle retribuzioni percepite in data 07/11/2023 (€ 330,00 lordi) ed in data 20/04/2024 (€ 85,00 lordi), ed il conseguente diritto del sig. a trattenere le restanti somme Pt_1
5 ricevute a tale titolo.
VIII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara il diritto dell' ad ottenere dal ricorrente la restituzione CP_1 parziale della anticipazione PI ex art. 8 d. lgs 22/2015, nella sola misura corrispondente alle retribuzioni percepite in data 07/11/2023 (€ 330,00 lordi) ed in data 20/04/2024 (€ 85,00 lordi), ed il conseguente diritto del sig. a Pt_1 trattenere le restanti somme ricevute a tale titolo;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese processuali che CP_1 liquida in € 3.727,00 oltre rimborso forfetario spese generali, c.u., C.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, il 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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