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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 2693/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Leonardo Papaleo Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2693 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, c.f. , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sulla minore , c.f. , Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmen Gerarda Vetrone, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla via Raffaele Calabria n.22;
RICORRENTE
E
c.f. , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 bis c.p.c. depositato in data 11.09.24, ha chiesto la modifica Parte_1
delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Benevento n. 3234, emesso in data
25.03.2021, con cui è stato regolamentato l'affido e il mantenimento della figlia , nata Persona_1
dalla relazione con il resistente CP_1
In particolare, ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, posto a suo carico, da € 150,00, oltre spese extra nella misura del 50%, a € 300,00, con gli aumenti Istat come per legge, da versare alla ricorrente entro il quinto giorno del mese.
Parte resistente non si è costituita in giudizio all'esito della rituale notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
All'esito dell'udienza tenutasi in data 5.12.24, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 Deve rammentarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (cfr.
Cass. nn. 214/2016, 18608/2021).
L'onere di dimostrare il mutamento delle circostanze cristallizzate nel titolo che ha stabilito il mantenimento grava, pertanto, su chi agisce, dovendo, conseguentemente, il giudice investito della modifica dei patti procedere ad una verifica comparativa con la situazione sopravvenuta (cfr. Cass.
n. 18777/2021).
Il giudice procede, quindi, alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tenere presenti nel fissare quelle condizioni (cfr. Cass. n. 19605/2016).
Con particolare riferimento all'aumento delle esigenze dei figli legato alla loro crescita e al relativo onere probatorio, la Cassazione è pacifica nel ritenere che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cass. n. 13664/2022); “stante la primaria finalità di tutela dei figli (tanto più se minori), l'aumentare delle loro esigenze in conseguenza della loro crescita rappresenta un motivo frequente di concessione dell'aumento dell'assegno di mantenimento e non richiede neppure una specifica prova. Una volta accertata, infatti, la disponibilità economica del genitore tenuto a versare l'assegno, le aumentate esigenze dei figli giustificano da sole una revisione positiva dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di incremento delle disponibilità economiche del genitore obbligato” (cfr. Cass. n.17055/2007); “Lo stesso evento naturale della crescita dei figli, infatti, implica in automatico un aumento dei loro bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica” (cfr. Cass.
2 n.23630/2009); “aumento che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una dimostrazione specifica” (cfr. Cass. n. 8927/2012).
Si può dunque affermare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il passaggio alle diverse fasi di sviluppo psico-fisico dei minori comporta un automatico aumento delle spese da sostenere per gli stessi, che non riguardano solo l'aspetto scolastico e parascolastico, ma anche la vita di relazione e sociale, senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, assolvere alcun onere probatorio.
Nel caso che ci occupa, la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore si fonda sul presupposto della crescita della ragazza, prossima alla maggiore età e Persona_1 all'ingresso all'Università, avendo, peraltro, la ricorrente lamentato di essere allo stato disoccupata per ragioni di salute (come al tempo dell'emissione del decreto n. 3234/2021) e di non aver mai ricevuto da parte del resistente le somme dovute a titolo di spese extra, in conformità a quanto statuito nel predetto decreto.
Alla luce di tutte le citate circostanze, va senz'altro riconosciuta la revisione in meius dell'assegno originariamente previsto nella misura richiesta dalla ricorrente, stante l'esiguità della somma ivi indicata per far fronte alle aumentate esigenze della minore e tenuto conto che parte resistete, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha dimostrato alcun decremento reddituale delle condizioni economiche tale da compromettere le proprie capacità economiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
(scaglione indeterminabile) ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate. Va inoltre disposto il pagamento in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica di quanto statuito nel decreto del Tribunale di
Benevento n. 3234 del 25.03.2021, dispone che il resistente provveda a versare alla ricorrente la somma di € 300,00, entro il giorno 5 del mese, a titolo di mantenimento della figlia minore
, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; Persona_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 5.12.24.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente
Dott. Leonardo Papaleo Giudice
Dott.ssa Valeria Protano Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2693 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, c.f. , nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sulla minore , c.f. , Persona_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Carmen Gerarda Vetrone, presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, in Benevento, alla via Raffaele Calabria n.22;
RICORRENTE
E
c.f. , nato in [...] il [...]; CP_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 337 bis c.p.c. depositato in data 11.09.24, ha chiesto la modifica Parte_1
delle statuizioni contenute nel decreto del Tribunale di Benevento n. 3234, emesso in data
25.03.2021, con cui è stato regolamentato l'affido e il mantenimento della figlia , nata Persona_1
dalla relazione con il resistente CP_1
In particolare, ha chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento, posto a suo carico, da € 150,00, oltre spese extra nella misura del 50%, a € 300,00, con gli aumenti Istat come per legge, da versare alla ricorrente entro il quinto giorno del mese.
Parte resistente non si è costituita in giudizio all'esito della rituale notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
All'esito dell'udienza tenutasi in data 5.12.24, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del resistente.
Il ricorso è fondato e va accolto.
1 Deve rammentarsi come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“in ordine alla domanda concernente la revisione del contributo al mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (cfr.
Cass. nn. 214/2016, 18608/2021).
L'onere di dimostrare il mutamento delle circostanze cristallizzate nel titolo che ha stabilito il mantenimento grava, pertanto, su chi agisce, dovendo, conseguentemente, il giudice investito della modifica dei patti procedere ad una verifica comparativa con la situazione sopravvenuta (cfr. Cass.
n. 18777/2021).
Il giudice procede, quindi, alla richiesta modificazione quando l'equilibrio economico, risultante dai patti e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tenere presenti nel fissare quelle condizioni (cfr. Cass. n. 19605/2016).
Con particolare riferimento all'aumento delle esigenze dei figli legato alla loro crescita e al relativo onere probatorio, la Cassazione è pacifica nel ritenere che “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita
e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (cfr. Cass. n. 13664/2022); “stante la primaria finalità di tutela dei figli (tanto più se minori), l'aumentare delle loro esigenze in conseguenza della loro crescita rappresenta un motivo frequente di concessione dell'aumento dell'assegno di mantenimento e non richiede neppure una specifica prova. Una volta accertata, infatti, la disponibilità economica del genitore tenuto a versare l'assegno, le aumentate esigenze dei figli giustificano da sole una revisione positiva dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di incremento delle disponibilità economiche del genitore obbligato” (cfr. Cass. n.17055/2007); “Lo stesso evento naturale della crescita dei figli, infatti, implica in automatico un aumento dei loro bisogni, poiché alle necessità alimentari e abitative si sommano quelle legate alla vita sociale, scolastica, sportiva e ludica” (cfr. Cass.
2 n.23630/2009); “aumento che, pertanto, essendo di per sé legato alla crescita del minore, non necessita di una dimostrazione specifica” (cfr. Cass. n. 8927/2012).
Si può dunque affermare che, secondo una giurisprudenza consolidata, il passaggio alle diverse fasi di sviluppo psico-fisico dei minori comporta un automatico aumento delle spese da sostenere per gli stessi, che non riguardano solo l'aspetto scolastico e parascolastico, ma anche la vita di relazione e sociale, senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale, notorio, assunto, assolvere alcun onere probatorio.
Nel caso che ci occupa, la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della minore si fonda sul presupposto della crescita della ragazza, prossima alla maggiore età e Persona_1 all'ingresso all'Università, avendo, peraltro, la ricorrente lamentato di essere allo stato disoccupata per ragioni di salute (come al tempo dell'emissione del decreto n. 3234/2021) e di non aver mai ricevuto da parte del resistente le somme dovute a titolo di spese extra, in conformità a quanto statuito nel predetto decreto.
Alla luce di tutte le citate circostanze, va senz'altro riconosciuta la revisione in meius dell'assegno originariamente previsto nella misura richiesta dalla ricorrente, stante l'esiguità della somma ivi indicata per far fronte alle aumentate esigenze della minore e tenuto conto che parte resistete, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha dimostrato alcun decremento reddituale delle condizioni economiche tale da compromettere le proprie capacità economiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
(scaglione indeterminabile) ai valori minimi, stante la semplicità delle questioni trattate. Va inoltre disposto il pagamento in favore dell'erario, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I Sezione civile, II Collegio, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, a modifica di quanto statuito nel decreto del Tribunale di
Benevento n. 3234 del 25.03.2021, dispone che il resistente provveda a versare alla ricorrente la somma di € 300,00, entro il giorno 5 del mese, a titolo di mantenimento della figlia minore
, oltre spese straordinarie nella misura del 50%; Persona_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre accessori di legge, se dovuti, disponendo che il pagamento avvenga in favore dell'Erario.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 5.12.24.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Protano Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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