Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2024, n. 32168
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Sentenza 12 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 9 luglio 2024, con relatore il Consigliere Gabriella Marchese. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative all'azione di regresso dell'INAIL nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di un infortunio sul lavoro. I ricorrenti principali contestavano la tempestività dell'azione di regresso, sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla lettera di messa in mora del 2010, mentre l'INAIL e i controricorrenti sostenevano che il termine dovesse essere calcolato dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il giudice ha rigettato le censure dei ricorrenti, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente individuato il dies a quo della prescrizione nell'irrevocabilità della sentenza penale. Inoltre, ha stabilito che il credito dell'INAIL, oggetto dell'azione di regresso, non è un credito di lavoro e pertanto non si applica l'art. 429 c.p.c. riguardante gli accessori. La Corte ha accolto parzialmente il ricorso, rinviando alla Corte d'appello di Bologna per la liquidazione degli accessori, stabilendo che il credito dell'INAIL è di valuta e deve essere maggiorato di interessi moratori dalla costituzione in mora.

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Massime1

Al credito fatto valere dall'INAIL - in via di regresso - nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'infortunio, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non si applica l'art. 429 c.p.c., in quanto esso ha autonoma finalità di recupero delle somme erogate in favore dell'assicurato, diversamente dall'azione di surroga di cui all'art. 1916 c.c., e quindi non configura un credito di lavoro; esso costituisce invece credito di valuta soggetto al regime di cui all'art. 1224 c.c., per cui al creditore che li richieda devono essere riconosciuti gli interessi di mora, salvo il maggior danno, se provato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/12/2024, n. 32168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32168
    Data del deposito : 12 dicembre 2024

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