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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/04/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
N. 673/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati
Dott.ssa Carmen Rita Mecca Presidente rel.
Dott.ssa Carmela Mascarello Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 673/2023 R.G. promosso con ricorso ex art. 28 l. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 nell'interesse dell'Avv. Antonina SCOLARO, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea LABORAGINE che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
Ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Torino, Corso Galileo Ferraris n. 153
Convenuto contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott.ssa Marta Lombardi, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via istruttoria:
- Ove ritenuto utile e necessario, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Torino RG 12333/2011, ed altresì, del fascicolo d'ufficio del giudizio celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Torino RG 251/2014 e del relativi subprocedimenti RG 251-1/2014, 251-2/204 e 251-3/2014;
Nel merito:
1 - Accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Antonina Scolaro al compenso per l'opera professionale svolta nel procedimento n. RG 12333/2011 e relativi subprocedimenti, celebrati dinanzi al Tribunale di Torino, ed altresì, al compenso per l'opera professionale svolta nel procedimento n. RG 251/2014 e relativi subprocedimenti, celebrati dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, come meglio descritta in narrativa e prestata in favore del Signor e, per l'effetto, Controparte_1
- Dichiarare tenuto e condannare il convenuto, Signor CP_1
al pagamento in favore dell'Avv. Antonina Scolaro
[...] dell'importo di € 18.214,64, di cui € 12.483,30 per compenso, € 1.872,50 per rimborso forfettario nella misura del 15%, € 574,23 per CPA ed € 3.284,61 per IVA di legge, in ragione dell'attività giudiziale civile svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, o della diversa e anche veriore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 l. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 l'Avv. Antonina SCOLARO esponeva quanto segue:
- il sig. le aveva conferito, in virtù di Controparte_1 procura alle liti del 15.03.2013 a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore (doc.1), mandato a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di separazione personale dei coniugi, promosso dalla signora Parte_1
, celebratosi innanzi al Tribunale di Torino e iscritto al n. RG
[...]
12333/2011 (doc.2) e conclusosi con sentenza n. 7354/2013 del 18.11.2013, pubblicata in data 17.12.2013 (doc.3);
- l'attività difensiva espletata dalla professionista, nel predetto procedimento, si era concretizzata nella fase di studio della controversia, nella fase decisionale e nella difesa nel subprocedimento instaurato con ricorso ex art. 156 c.c. dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 [...]
CP_1
- la ricorrente aveva altresì prestato attività professionale in favore del sig. in virtù della medesima procura alle liti, Controparte_1 espressamente estesa al grado di appello, nel giudizio celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Torino iscritto al n. RG 251/2014 nei confronti della sig.ra (doc.4) e conclusosi con sentenza n. 973 del 10.12.2015, Pt_1 pubblicata in data 11.06.2016 (doc.5);
- nell'ambito del suddetto procedimento erano stati radicati dalle parti tre distinti subprocedimenti rispettivamente iscritti ai nn. RG 251-1/2014, 251-
2/2014 e 251-3/2014 e rispettivamente conclusi con le ordinanze del 17.03.2014 (doc.6), del 14.08.2014 (doc.7) e del 12.06.2015 (doc.8);
- l'attività difensiva espletata dalla professionista nel giudizio d'appello si era concretizzata nella fase di studio della controversia, nella fase introduttiva del giudizio e nella fase decisionale;
- in ragione della complessità della vicenda giudiziale (querele sporte reciprocamente da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa e vari subprocedimenti instaurati dalle parti sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio d'appello), l'attività svolta dall'Avv. SCOLARO in favore del sig.
2 si era estrinsecata in innumerevoli Controparte_1 comunicazioni con lo stesso e con la controparte, non prodotte nel presente giudizio per rispetto del codice deontologico forense e per etica professionale;
- a fronte dell'attività espletata, l'Avv. SCOLARO emetteva n. 2 proforma di parcella, i cui compensi erano stati determinati in applicazione dei valori medi tabellari previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità alta:
o la proforma del 13.03.2014, per complessivi € 9.947,39, in relazione all'assistenza giudiziale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, celebratosi dinanzi al Tribunale di Torino n. RG 12333/2011 (doc.9);
o la proforma del 23.12.2015 per complessivi € 15.117,87, in relazione all'assistenza giudiziale nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa all'esito del procedimento di separazione, svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Torino n. RG 251/2014 (doc.10);
- il sig. tuttavia, senza aver mai contestato Controparte_1 alcunché in relazione agli onorari della professionista, dopo un principio di adempimento, si rendeva inadempiente;
- i vari solleciti di pagamento dei compensi non hanno sortito alcun effetto. Pertanto, con e-mail del 25.02.2016, l'Avv. SCOLARO sollecitava il pagamento dei propri compensi (doc.11) e, dato atto della mancata partecipazione del sig. ll'appuntamento fissato Controparte_1 in data 29.11.2018 (dietro richiesta dello stesso), con successiva e-mail del 03.12.2018, l'Avv. SCOLARO sollecitava nuovamente il pagamento dei propri onorari (doc.11);
- il sig. contattava telefonicamente l'Avv. Controparte_1
SCOLARO per definire un nuovo appuntamento in data 12.12.2018, all'esito del quale lasciava lo studio della professionista impegnandosi a pagare tutto quanto ancora dovuto entro la prima metà del 2019;
- con e-mail del 16.01.2019, tuttavia, l'Avv. SCOLARO, verificata la persistenza del sig. el proprio inadempimento, Controparte_1 sollecitava nuovamente quest'ultimo (doc.11), il quale replicava con mail in pari data adducendo giustificazioni rispetto al proprio stato di salute e alla propria situazione economica, a suo dire “delicata”, senza tuttavia muovere contestazione rispetto alle proforma di parcella a sue mani (doc.11);
- con raccomandata del 20.12.2021 l'Avv. SCOLARO provvedeva a inviare un ulteriore sollecito al signor doc.12); Controparte_1
- seguivano, poi, ulteriori scambi a mezzo telefono ed e-mail, all'esito dei quali il sig. si sottraeva sistematicamente a Controparte_1 qualsiasi adempimento;
per tali ragioni, quindi, in data 07.04.2022 l'Avv. SCOLARO diffidava formalmente il sig. a Controparte_1 pagare il complessivo importo di € 18.214,64 entro e non oltre 7 giorni (doc.13); diffida che, tuttavia, veniva restituita al mittente per compiuta giacenza;
- non sortiva alcun effetto neppure il successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 convertito in L.
162/2014, comunicato con lettera raccomandata a.r. del 21.07.2022
(doc.14) restituita al mittente per compiuta giacenza.
3 Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole a che sia dichiarato il diritto del difensore ad essere compensato per l'attività prestata, con correlativo obbligo del convenuto.
All'udienza del 20 settembre 2023, fissata ex art. 281 undecies c.p.c., il Consigliere relatore, rilevata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia del convenuto;
a mente dell'art. 281 terdecies c.p.c. fissava l'udienza del 09.02.2024 innanzi al Collegio (art. 275 bis c.p.c.), assegnando termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito della precisazione delle conclusioni e altri 15 giorni anteriori all'udienza per le note conclusionali. Alla suddetta udienza la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
La ricorrente ha documentalmente provato i fatti esposti nel ricorso: l'attività professionale prestata quale difensore, munito di procura alle liti, nell'interesse del signor nel procedimento di separazione Controparte_1 personale dei coniugi sia nel primo grado di giudizio che nel giudizio di appello e le reiterate comunicazioni con l'odierno convenuto, rimaste tutte infruttuose, finalizzate a ottenere il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata.
Il compenso per l'attività professionale prestata, detratto quanto già versato dal signor è quantificato dall'Avv. SCOLARO Controparte_1 nell'importo complessivo di € 18.214,64.
Nella mail del 25.02.2016 (doc.11) l'Avv. SCOLARO comunicava al sig. di avere rilevato che egli aveva corrisposto poco più Controparte_1 della metà del compenso per l'attività professionale prestata nel primo grado di giudizio e quantificato nel proforma di parcella del 13.03.2014 (doc.9) in complessivi € 9.947,39 (€ 1.475,00 per diritti, € 5.485,00 per onorari, € 10,00 per spese imponibili e 12,5% per spese generali per un totale di € 7.840,00 oltre CPA (4%) e IVA (22%00); che nulla aveva corrisposto per l'attività professionale prestata nel giudizio di appello, compenso per detta attività quantificato nel proforma di parcella del 23.12.2015 (doc.10) in complessivi € 15.117,87 (in applicazione della Tabella 12, giudizi innanzi alla Corte d'Appello, di cui al D.M. n. 55/2014 € 2.835,00 per la fase di studio, € 4.120,00 per la fase istruttoria o trattazione e € 4.860,00 per la fase decisionale per un totale di € 11.815,00 oltre CPA (4%) e IVA (22%00).
Il compenso richiesto dall'Avv. Scolaro per il procedimento di primo grado appare congruo tenuto conto dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile dal D.M. 140/2012, vigente all'epoca in cui era definito il procedimento, della complessità dell'attività istruttoria (CTU, prove orali, acquisizione di relazioni aggiornate, subprocedimenti instaurati ex art. 709 ter c.p.c.). Parimenti congruo appare il compenso richiesto per l'attività prestata nel giudizio di appello tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e della particolare complessità della causa (tre subprocedimenti instaurati ex art. 709 ter c.p.c.).
Pertanto, la Corte dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Avv. Antonina Scolaro dell'importo di € 18.214,64, di cui € 12.483,30 per compenso, € 1.872,50 per rimborso forfettario nella misura del 15%, € 574,23 per CPA ed € 3.284,61 per IVA di legge, in ragione dell'attività giudiziale civile svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
4 Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico del convenuto. La Corte di Cassazione, infatti, in tema di spese processuali ha affermato che “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”(Cass. civ. ordinanza n. 5813 del 27/02/2023). Non vi è dubbio, nel caso di specie, che si sia reso necessario per l'Avv. SCOLARO, a fronte della prolungata inadempienza del signor CP_1 promuovere il presente procedimento al fine di ottenere il riconoscimento del proprio credito professionale.
Le spese di lite sono determinate in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 per la cause di valore compreso da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 nella somma complessiva di € 3.010,50 (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 955,50 per la fase decisionale), oltre Cpa e Iva come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 281 terdecies c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 28 l. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 nell'interesse dell'Avv. Antonina SCOLARO, dichiara tenuto e condanna al pagamento in Controparte_1 favore dell'Avv. Antonina Scolaro dell'importo di € 18.214,64, di cui € 12.483,30 per compenso, € 1.872,50 per rimborso forfettario nella misura del 15%, € 574,23 per CPA ed € 3.284,61 per IVA di legge, in ragione dell'attività giudiziale civile svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di € 3.010,50, oltre Cpa e Iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza.
Così deciso, il 22 marzo 2024, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est.
Dr.ssa Carmen Rita MECCA
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati
Dott.ssa Carmen Rita Mecca Presidente rel.
Dott.ssa Carmela Mascarello Consigliere
Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 673/2023 R.G. promosso con ricorso ex art. 28 l. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 nell'interesse dell'Avv. Antonina SCOLARO, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Andrea LABORAGINE che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
Ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Torino, Corso Galileo Ferraris n. 153
Convenuto contumace
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott.ssa Marta Lombardi, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso
Conclusioni della ricorrente:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
In via istruttoria:
- Ove ritenuto utile e necessario, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio celebrato innanzi al Tribunale di Torino RG 12333/2011, ed altresì, del fascicolo d'ufficio del giudizio celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Torino RG 251/2014 e del relativi subprocedimenti RG 251-1/2014, 251-2/204 e 251-3/2014;
Nel merito:
1 - Accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Antonina Scolaro al compenso per l'opera professionale svolta nel procedimento n. RG 12333/2011 e relativi subprocedimenti, celebrati dinanzi al Tribunale di Torino, ed altresì, al compenso per l'opera professionale svolta nel procedimento n. RG 251/2014 e relativi subprocedimenti, celebrati dinanzi alla Corte d'Appello di Torino, come meglio descritta in narrativa e prestata in favore del Signor e, per l'effetto, Controparte_1
- Dichiarare tenuto e condannare il convenuto, Signor CP_1
al pagamento in favore dell'Avv. Antonina Scolaro
[...] dell'importo di € 18.214,64, di cui € 12.483,30 per compenso, € 1.872,50 per rimborso forfettario nella misura del 15%, € 574,23 per CPA ed € 3.284,61 per IVA di legge, in ragione dell'attività giudiziale civile svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo, o della diversa e anche veriore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre CPA e IVA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 28 l. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 l'Avv. Antonina SCOLARO esponeva quanto segue:
- il sig. le aveva conferito, in virtù di Controparte_1 procura alle liti del 15.03.2013 a margine dell'atto di costituzione di nuovo difensore (doc.1), mandato a rappresentarlo e difenderlo nel giudizio di separazione personale dei coniugi, promosso dalla signora Parte_1
, celebratosi innanzi al Tribunale di Torino e iscritto al n. RG
[...]
12333/2011 (doc.2) e conclusosi con sentenza n. 7354/2013 del 18.11.2013, pubblicata in data 17.12.2013 (doc.3);
- l'attività difensiva espletata dalla professionista, nel predetto procedimento, si era concretizzata nella fase di studio della controversia, nella fase decisionale e nella difesa nel subprocedimento instaurato con ricorso ex art. 156 c.c. dalla sig.ra nei confronti del sig. Pt_1 [...]
CP_1
- la ricorrente aveva altresì prestato attività professionale in favore del sig. in virtù della medesima procura alle liti, Controparte_1 espressamente estesa al grado di appello, nel giudizio celebrato innanzi alla Corte d'Appello di Torino iscritto al n. RG 251/2014 nei confronti della sig.ra (doc.4) e conclusosi con sentenza n. 973 del 10.12.2015, Pt_1 pubblicata in data 11.06.2016 (doc.5);
- nell'ambito del suddetto procedimento erano stati radicati dalle parti tre distinti subprocedimenti rispettivamente iscritti ai nn. RG 251-1/2014, 251-
2/2014 e 251-3/2014 e rispettivamente conclusi con le ordinanze del 17.03.2014 (doc.6), del 14.08.2014 (doc.7) e del 12.06.2015 (doc.8);
- l'attività difensiva espletata dalla professionista nel giudizio d'appello si era concretizzata nella fase di studio della controversia, nella fase introduttiva del giudizio e nella fase decisionale;
- in ragione della complessità della vicenda giudiziale (querele sporte reciprocamente da un coniuge nei confronti dell'altro e viceversa e vari subprocedimenti instaurati dalle parti sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio d'appello), l'attività svolta dall'Avv. SCOLARO in favore del sig.
2 si era estrinsecata in innumerevoli Controparte_1 comunicazioni con lo stesso e con la controparte, non prodotte nel presente giudizio per rispetto del codice deontologico forense e per etica professionale;
- a fronte dell'attività espletata, l'Avv. SCOLARO emetteva n. 2 proforma di parcella, i cui compensi erano stati determinati in applicazione dei valori medi tabellari previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità alta:
o la proforma del 13.03.2014, per complessivi € 9.947,39, in relazione all'assistenza giudiziale nel procedimento di separazione personale dei coniugi, celebratosi dinanzi al Tribunale di Torino n. RG 12333/2011 (doc.9);
o la proforma del 23.12.2015 per complessivi € 15.117,87, in relazione all'assistenza giudiziale nel procedimento di appello avverso la sentenza emessa all'esito del procedimento di separazione, svoltosi dinanzi alla Corte d'Appello di Torino n. RG 251/2014 (doc.10);
- il sig. tuttavia, senza aver mai contestato Controparte_1 alcunché in relazione agli onorari della professionista, dopo un principio di adempimento, si rendeva inadempiente;
- i vari solleciti di pagamento dei compensi non hanno sortito alcun effetto. Pertanto, con e-mail del 25.02.2016, l'Avv. SCOLARO sollecitava il pagamento dei propri compensi (doc.11) e, dato atto della mancata partecipazione del sig. ll'appuntamento fissato Controparte_1 in data 29.11.2018 (dietro richiesta dello stesso), con successiva e-mail del 03.12.2018, l'Avv. SCOLARO sollecitava nuovamente il pagamento dei propri onorari (doc.11);
- il sig. contattava telefonicamente l'Avv. Controparte_1
SCOLARO per definire un nuovo appuntamento in data 12.12.2018, all'esito del quale lasciava lo studio della professionista impegnandosi a pagare tutto quanto ancora dovuto entro la prima metà del 2019;
- con e-mail del 16.01.2019, tuttavia, l'Avv. SCOLARO, verificata la persistenza del sig. el proprio inadempimento, Controparte_1 sollecitava nuovamente quest'ultimo (doc.11), il quale replicava con mail in pari data adducendo giustificazioni rispetto al proprio stato di salute e alla propria situazione economica, a suo dire “delicata”, senza tuttavia muovere contestazione rispetto alle proforma di parcella a sue mani (doc.11);
- con raccomandata del 20.12.2021 l'Avv. SCOLARO provvedeva a inviare un ulteriore sollecito al signor doc.12); Controparte_1
- seguivano, poi, ulteriori scambi a mezzo telefono ed e-mail, all'esito dei quali il sig. si sottraeva sistematicamente a Controparte_1 qualsiasi adempimento;
per tali ragioni, quindi, in data 07.04.2022 l'Avv. SCOLARO diffidava formalmente il sig. a Controparte_1 pagare il complessivo importo di € 18.214,64 entro e non oltre 7 giorni (doc.13); diffida che, tuttavia, veniva restituita al mittente per compiuta giacenza;
- non sortiva alcun effetto neppure il successivo invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 convertito in L.
162/2014, comunicato con lettera raccomandata a.r. del 21.07.2022
(doc.14) restituita al mittente per compiuta giacenza.
3 Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole a che sia dichiarato il diritto del difensore ad essere compensato per l'attività prestata, con correlativo obbligo del convenuto.
All'udienza del 20 settembre 2023, fissata ex art. 281 undecies c.p.c., il Consigliere relatore, rilevata la regolarità del contraddittorio, dichiarava la contumacia del convenuto;
a mente dell'art. 281 terdecies c.p.c. fissava l'udienza del 09.02.2024 innanzi al Collegio (art. 275 bis c.p.c.), assegnando termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito della precisazione delle conclusioni e altri 15 giorni anteriori all'udienza per le note conclusionali. Alla suddetta udienza la Corte ha trattenuto la causa a decisione.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
La ricorrente ha documentalmente provato i fatti esposti nel ricorso: l'attività professionale prestata quale difensore, munito di procura alle liti, nell'interesse del signor nel procedimento di separazione Controparte_1 personale dei coniugi sia nel primo grado di giudizio che nel giudizio di appello e le reiterate comunicazioni con l'odierno convenuto, rimaste tutte infruttuose, finalizzate a ottenere il pagamento dei compensi per l'attività professionale prestata.
Il compenso per l'attività professionale prestata, detratto quanto già versato dal signor è quantificato dall'Avv. SCOLARO Controparte_1 nell'importo complessivo di € 18.214,64.
Nella mail del 25.02.2016 (doc.11) l'Avv. SCOLARO comunicava al sig. di avere rilevato che egli aveva corrisposto poco più Controparte_1 della metà del compenso per l'attività professionale prestata nel primo grado di giudizio e quantificato nel proforma di parcella del 13.03.2014 (doc.9) in complessivi € 9.947,39 (€ 1.475,00 per diritti, € 5.485,00 per onorari, € 10,00 per spese imponibili e 12,5% per spese generali per un totale di € 7.840,00 oltre CPA (4%) e IVA (22%00); che nulla aveva corrisposto per l'attività professionale prestata nel giudizio di appello, compenso per detta attività quantificato nel proforma di parcella del 23.12.2015 (doc.10) in complessivi € 15.117,87 (in applicazione della Tabella 12, giudizi innanzi alla Corte d'Appello, di cui al D.M. n. 55/2014 € 2.835,00 per la fase di studio, € 4.120,00 per la fase istruttoria o trattazione e € 4.860,00 per la fase decisionale per un totale di € 11.815,00 oltre CPA (4%) e IVA (22%00).
Il compenso richiesto dall'Avv. Scolaro per il procedimento di primo grado appare congruo tenuto conto dei parametri previsti per le cause di valore indeterminabile dal D.M. 140/2012, vigente all'epoca in cui era definito il procedimento, della complessità dell'attività istruttoria (CTU, prove orali, acquisizione di relazioni aggiornate, subprocedimenti instaurati ex art. 709 ter c.p.c.). Parimenti congruo appare il compenso richiesto per l'attività prestata nel giudizio di appello tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e della particolare complessità della causa (tre subprocedimenti instaurati ex art. 709 ter c.p.c.).
Pertanto, la Corte dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Avv. Antonina Scolaro dell'importo di € 18.214,64, di cui € 12.483,30 per compenso, € 1.872,50 per rimborso forfettario nella misura del 15%, € 574,23 per CPA ed € 3.284,61 per IVA di legge, in ragione dell'attività giudiziale civile svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
4 Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico del convenuto. La Corte di Cassazione, infatti, in tema di spese processuali ha affermato che “il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace”(Cass. civ. ordinanza n. 5813 del 27/02/2023). Non vi è dubbio, nel caso di specie, che si sia reso necessario per l'Avv. SCOLARO, a fronte della prolungata inadempienza del signor CP_1 promuovere il presente procedimento al fine di ottenere il riconoscimento del proprio credito professionale.
Le spese di lite sono determinate in base ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 per la cause di valore compreso da
€ 5.200,01 a € 26.000,00 nella somma complessiva di € 3.010,50 (€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 955,50 per la fase decisionale), oltre Cpa e Iva come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
Visto l'art. 281 terdecies c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 28 l. 794/1942 e art. 14 d.lgs. 150/2011 nell'interesse dell'Avv. Antonina SCOLARO, dichiara tenuto e condanna al pagamento in Controparte_1 favore dell'Avv. Antonina Scolaro dell'importo di € 18.214,64, di cui € 12.483,30 per compenso, € 1.872,50 per rimborso forfettario nella misura del 15%, € 574,23 per CPA ed € 3.284,61 per IVA di legge, in ragione dell'attività giudiziale civile svolta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna il convenuto, alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano nella somma complessiva di € 3.010,50, oltre Cpa e Iva come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza.
Così deciso, il 22 marzo 2024, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino.
Il Presidente est.
Dr.ssa Carmen Rita MECCA
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