Sentenza 15 gennaio 2001
Massime • 3
Qualora una determinata questione che implichi un accertamento in fatto non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che riproponga tale questione in sede di legittimità al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere di allegare non solo l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente l'abbia fatto onde dare modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.
In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita, restando preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori ed altresì non può subire maggiorazioni per interessi o rivalutazione monetaria.
Nella determinazione del danno da ritardato pagamento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata, contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva anche di rinvio, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA - Presidente -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (R.G. 8600/98) proposto da:
NI MA SA e OZ LG, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Boccherini n. 3, presso l'avv. Fernando Mancini, che le difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Saverio Leverotti, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IE AN
- intimata -
nonché contro
TI GE, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, difeso dall'avv. Mario Mattei giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul ricorso (R.G. 11307/98) proposto da:
IE AN, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n. 38, presso l'avv. Antonio Monzini, che la difende unitamente agli avv. Giorgio Giampaoli e MA Teresa Cozza
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
NI MA SA e OZ LG,
- intimate -
nonché contro
TI GE, elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 66, presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, difeso dall'avv. Mario Mattei giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 953/97 del 30 settembre. 1997, deliberata il 7 ottobre 1997 e pubblicata il 30 dicembre 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 settembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Monzini per la ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso chiedendo, priva riunione dei ricorsi, il rigetto dei tre profili di censura del primo motivo nonché del primo profilo del secondo motivo del ricorso principale e l'accoglimento del profilo di censura subordinato del secondo motivo dello stesso ricorso principale e il rigetto di entrambi i motivi del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 12 aprile 1985 e date successive TI GE conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Massa IE AN, OZ LG nonché NI MA: premesso che la OZ e la NI avevano venduto, in data 11 maggio 1984, per il prezzo di lire 50 milioni alla IE un fondo di loro proprietà in Massa senza porre esso concludente, affittuario del fondo stesso, nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione di legge, l'attore dichiarava di volere esercitare il diritto di riscatto, quanto al fondo in discussione.
Costituitesi in giudizio unicamente la IE e la NI queste resistevano alla domanda attrice deducendone la infondatezza. La IE, in via subordinata riconvenzionale, chiedeva, comunque, che in caso di accoglimento della domanda attrice l'TI venisse condannato al pagamento della somma di lire 50 milioni oltre le spese dell'atto notarile e oltre rivalutazione monetaria, interessi e risarcimento danni.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 18 febbraio 1992 - 24 agosto 1993 accoglieva la domanda attrice dichiarando, tra l'altro, che l'TI subentrava nei diritti derivati a IE AN, divenendo proprietario dell'appezzamento di terreno, previo pagamento, alla stessa, della somma di lire 55.700.000 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. Dichiarava, altresì, il tribunale che l'TI aveva diritto a essere rimborsato dalle convenute NI e OZ, in solido, della somma di lire 5.7000.000 oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi legali, somma da versare alla IE a titolo rimborso spese di notaio e fiscali del rogito.
Gravata tale pronunzia in via principale dall'TI e in via incidentale dalla IE, nonché dalla NI e dalla OZ, la corte di appello di Genova, con sentenza 7 ottobre - 30 dicembre 1997 in parziale riforma della decisione dei primi giudici così provvedeva: dichiara tenuto e quindi condanna TI GE a pagare a IE AN unicamente la somma di lire 50 milioni;
condanna NI MA SA e OZ LG, in solido, a rimborsare a IE AN, la somma di lire 5.700.000 maggiorata del danno ex art. 1224 c.c. determinato nell'8% annuo da calcolarsi dalla data dell'esborso fino a quella della pubblicazione della presente sentenza e successivamente degli interessi nella misura legale fino alla data del pagamento, nonché a corrispondere alla IE il danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi in base agli indici ISTAT, sulla somma di lire 50 milioni, dal dì dell'esborso fino al pagamento, maggiorata degli interessi legali per lo stesso periodo. Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi NI MA SA e OZ LG, resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, IE AN. TI GE resiste, con controricorso, avverso entrambi i ricorsi.
NI MA SA e OZ LG, nonché TI GE hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono riunirsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo, prima parte, le ricorrenti principali NI MA SA e OZ LG denunciando "violazione del disposto di cui all'art. 8, legge n. 590 del 26 maggio 1965" lamentano: "da parte delle venditrici non era stato osservato letteralmente il disposto di cui alla normativa suindicata:
l'affittuario era stato comunque messo al corrente della vendita del terreno che sarebbe stata effettuata". Era "da tenere nella debita considerazione la circostanza che vi erano stati contatti ed intese tra la parte promittente acquirente e l'affittuario relative addirittura al rilascio del terreno da parte di quest'ultimo che nessun interesse aveva manifestato neppure alla detenzione del terreno de quo". "L'adempimento di cui sopra nel contesto delle trattative poste in essere, costituiva un equipollente e la concreta realizzazione di quanto disposto dalla norma citata essendo l'affittuario stato messo in condizioni di poter tempestivamente decidere sull'acquisto dell'immobile".
Intimamente connessa con tale censura - e da esaminare congiuntamente a questa - è il primo motivo del ricorso incidentale di parte IE.
Con questo denunziando "violazione del disposto di cui all'art. 8, legge n. 590 del 1965" la IE assume che "i rilievi sulla omessa notifica del preliminare di vendita, e sulla omissione della comunicazione dell'acquirente e delle altre modalità proprie del negozio [evidenziate nelle sentenza in questa sede impugnata] non hanno peso, posto che il dettato della norma non ha carattere inderogabile, ma è sufficiente che il coltivatore sia stato informato della intenzione della vendita, come nel caso di specie".
3. I due motivi sono, per più versi, inammissibili.
3. 1. Giusta la puntuale previsione di cui all'art. 366 c.p.c. il ricorso per cassazione deve contenere, tra l'altro, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata.
Ciò comporta, da un lato, l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata, dall'altro, la esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principio di diritto.
Nella specie, per contro, le riferite censure mentre - da una parte - consentono di individuare il capo della pronunzia impugnata (in particolare il principio di diritto enunciato dalla sentenza gravata in apertura della propria parte motiva, facendo riferimento a una remota giurisprudenza di questa Corte), sono - d'altra parte - non conformi al modello delineato dal ricordato art. 366 c.p.c. nell'esposizione delle ragioni del "dissenso" rispetto al principio di diritto asseritamente censurato.
Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo sufficiente al riguardo un'affermazione apodittica, non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronuncia impugnata (Cass., 21 agosto 1997, n. 7851). Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 c.p.c. - in particolare - deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina.
Diversamente non si pone la Corte regolatrice in condizioni di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2000, n. 3301, specie in motivazione, resa appunto in margine ad un motivo in cui il ricorrente, facendo riferimento a una soggettiva lettura delle emergenze processuali, introduttiva, tra l'altro, di valutazioni in fatto estranee al giudizio di legittimità, si era limitato, senza svolgere alcuna censura argomentata in diritto nel senso sopra precisato, a sostenere la riconducibilità del caso ad una fattispecie piuttosto che ad altra). In altri termini, nel ricorso per cassazione il motivo che contenga una mera affermazione di dissenso rispetto al principio di diritto costituente ratio della decisione impugnata, senza l'esposizione di alcuna ragione che abbia funzione si sorreggere la dichiarata non condivisione di quel principio, non risponde ai requisiti previsti dall'art. 366, n. 4 c.p.c. e equivale sostanzialmente alla mancata impugnazione (Cass., 30 marzo 1998, n. 3343. Nello stesso senso, è inammissibile per mancanza di specificità il motivo di ricorso per cassazione qualora manchi correlazione tra le ragioni argomentative poste a fondamento della decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, non potendo questa ultima ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente del ricordato art. 366 c.p.c. alla inammissibilità, Cass., 21 marzo 2000, n. 3296, specie in motivazione). 3. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che sia le ricorrenti principali che la ricorrente incidentale assumono che nella specie la domanda dell'TI non poteva trovare accoglimento essendo emerso che lo stesso era stato informato della intenzione della vendita e che i giudici del merito non avrebbero tenuto presente della "circostanza". Osserva la Corte che i giudici del merito non hanno affatto ignorato la circostanza, anzi hanno riferito espressamente la stessa nella parte motiva della propria pronuncia, mediante la trascrizione della lettera diretta all'TI, sottoscritta dalla NI, affermando, peraltro, che la stessa non poteva "essere reputata idonea a costituire una normale comunicazione precontrattuale suscettibile di produrre gli effetti di legge, mediante una semplice accettazione da parte dell'TI, nell'esercizio del suo diritto di prelazione".
Pacifico quanto sopra è palese [a prescindere dalla correttezza, o meno, in diritto, dell'affermazione fatta propria dai giudici di merito, in contrasto con la costante, più recente, giurisprudenza di questa Corte] che non esiste alcuna relazione tra il dictum della corte di appello di Genova e le censure in esame, le quali, pertanto, devono essere ritenute, anche sotto tale profilo, inammissibili.
3. 3. Si afferma, ancora, specie nel ricorso principale, che nel caso concreto vi erano stati contatti e intese tra la parte promittente acquirente e l'affittuario relative al rilascio del terreno da parte di quest'ultimo, che non aveva manifestato nessun interesse neppure alla detenzione del terreno, e che la corte del merito non avrebbe valutato tale circostanza.
Rileva - per
contro
- il collegio che ancorché la NI e la OZ avessero formulato espressa istanza di ammissione di prova orale (per interrogatorio formale e per testi) su tale circostanza (cfr. le conclusioni riportate nella intestazione della sentenza ora impugnata], in realtà tali prove non risultano mai ammesse ed espletate.
Ne segue, pertanto, da un lato, che la circostanza sopra indicata non risulta affatto accertata in causa [contrariamente a quanto si afferma nel motivo], dall'altro che le ricorrenti principali non potevano denunciare l'omessa valutazione di detta circostanza ma dovevano, eventualmente, denunciare in sede di legittimità la mancata ammissione delle ricordate prove. In difetto di qualsiasi deduzione in tale senso è evidente, anche sotto tale, concorrente, profilo, la inammissibilità della censura in esame.
4. Sempre con il primo motivo, seconda parte, le ricorrenti principali denunciano la sentenza gravata (lamentando "violazione del disposto di cui all'art. 8, l. n. 590 del 26 maggio 1965") sotto il profilo che le condizioni che legittimano l'esercizio del diritto di riscatto devono sussistere tanto al momento della domanda quanto a quello della pronunzia giudiziale, avendo la natura di condizioni dell'azione e di requisito per l'esercizio del diritto potestativo. Non diversamente con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale la IE fa presente che le condizioni che legittimano all'esercizio del diritto di prelazione devono essere presenti non solo al momento della domanda, ma anche in quello della sentenza. Atteso che l'TI era quasi settantenne, al momento in cui ha dato inizio al presente giudizio, ed attualmente è ultra ottantaseienne - conclude la ricorrente incidentale - è indispensabile verificare al momento attuale, la sussistenza dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di prelazione.
5. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, perché prospettano una questione nuova, che non risulta in alcun modo trattata in sede di merito.
Alla luce di una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte Suprema, in particolare, deve ribadirsi che qualora una determinata questione, che implichi un accertamento in fatto, non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente per cassazione che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (In questo senso, da ultimo, Cass., 26 giugno 2000, n. 8685, specie in motivazione). È evidente, applicando il principio in questione al caso di specie, la inammissibilità della deduzione ora in esame. La questione specifica - la quale richiede un accertamento di fatto circa l'esistenza in capo all'TI delle condizioni soggettive e oggettive per l'esercizio della prelazione al momento della domanda e della sentenza resa in grado di appello - in particolare non risulta affrontata dalla sentenza gravata, e le ricorrenti non solo non denunciano [come era loro puntuale onere] l'omesso esame, da parte della corte di appello di Genova, di tale aspetto della controversia, ma neppure affermano di avere dedotto la questione in grado di appello (con indicazione dell'atto nel quale una tale censura sarebbe contenuta).
6. Sempre con il primo motivo, secondo parte, le ricorrenti principali, sempre denunciando "violazione del disposto di cui all'art. 8, legge n. 590 del 26 maggio 1965" lamentano, ancora:
- che i giudici del merito a fondamento - della loro pronunzia, quanto alla somma da corrispondere da parte dell'TI, hanno richiamato l'insegnamento contenuto in Cass., sez. un., 15 luglio 1991, n. 7838, senza considerare, peraltro, che nella specie - diversamente a quanto si era verificato nella fattispecie all'esame delle Sezioni Unite - il fondo è sempre rimasto nella disponibilità non del retrattato, ma del retraente;
- che non può essere consentito al retraente di lucrare, con la corresponsione del solo prezzo, disancorato da ogni onere accessorio, tenuto presente che diverrebbe proprietario di un bene il cui valore, per il protrarsi della controversia è sensibilmente per non dire enormemente aumentato con il decorso del tempo;
- che la legge in tema di prelazione è più favorevole a una delle parti (retraente), pur al di fuori dei normali tempi tecnici per la soluzione di contese giudiziarie, con conseguente violazione degli artt. 24 e 42 Cost.. 7. La censura è infondata, in ogni sua parte.
7. 1. Quanto al primo profilo deve ribadirsi, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata, che in tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il prezzo dovuto dal retraente non può superare quello indicato nel contratto di vendita, restando preclusa al retrattato la facoltà di far valere esborsi ulteriori ed altresì non può subire maggiorazioni per interessi o rivalutazione monetaria (Cass. 18 marzo 1997, n. 2385, Cass., sez. un., 15 luglio 1991 n. 7838). Infatti, poiché l'art. unico della l. 8 gennaio 1979 n. 2 (che contiene l'interpretazione autentica dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590) stabilisce che in caso di controversia il termine di tre mesi per il rimborso del prezzo all'acquirente decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto e non dalla manifestazione di volontà di esercitare tale diritto, al terzo retrattato non spettano gli interessi compensativi ne' la rivalutazione monetaria sul prezzo, con riguardo al periodo compreso tra la stipulazione della compravendita e il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del diritto di riscatto (tra le tantissime, Cass. 12 luglio 1991, n. 7777, nonché Cass. Cass. 5 febbraio 1988 n. 1215; Cass. 8 agosto 1987, n. 6792). Confermano questa conclusione i seguenti rilievi:
- la lettera della legge e, in particolare, l'art. 8, comma 6, della l. 26 maggio 1965, n. 590 (dettato con specifico riferimento all'eventualità sia stato esercitato il diritto di "prelazione", ma applicabile - in forza della ricordata legge n. 2 del 1979 - anche nell'ipotesi il fondo sia acquisito a seguito all'esercizio del diritto di "riscatto") ove la precisazione che "il versamento del prezzo di acquisto ...", con ciò escludendo che questo possa essere, in qualche modo, "maggiorato";
- si è a fronte, senza ombra di dubbio, a una obbligazione di valuta, come tale - per definizione - insuscettibile di variazioni per effetto del diminuito potere d'acquisto della moneta;
- l'art. 1224, comma 1, c.c. espressamente prevede che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro gli "interessi legali" sono dovuti dal giorno della mora: certo che in caso di positivo esercizio del diritto di riscatto da parte del soggetto "preferito" quest'ultimo non può considerarsi "in mora" nel pagamento del "prezzo" prima del decorso del "termine di tre mesi, decorrenti "dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto" (cfr., art. un., comma 2, della più volte richiamata legge n. 2 del 1979) è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso il diritto delle retrattate a conseguire, dal retraente, oltre al "prezzo" da questi pagato alla parte alienante, anche gli "interessi" e la "rivalutazione".
È irrilevante, al fine del decidere, che nella specie il godimento diretto del fondo sia rimasto in capo all'TI. Ciò tenuto presente, in particolare, che nel sistema normativo, sopra delineato, non è consentito operare alcuna discriminazione nei termini suggeriti dalle ricorrenti principali.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, comunque, non può tacersi che il retraente, per tutto il tempo in cui si è protratto il presente giudizio, e sino al momento del pagamento del prezzo [pagamento che alla luce di una giurisprudenza più che consolidata configura una condizione sospensiva per il definitivo acquisto della proprietà, cfr. Cass. 17 dicembre 1999, n. 14242; Cass. 6 settembre 1999, n. 9401; Cass. 22 febbraio 1996, n. 1374] ha goduto del fondo non in veste di proprietario dello stesso, ma quale affittuario, con tutte le conseguenze del caso. 7. 2. Deve escludersi, ancora, che interpretando nei sensi sopra indicati la disciplina in esame si consente al retraente di lucrare, con la corresponsione del solo prezzo, disancorato da ogni onere accessorio, tenuto presente che diverrebbe proprietario di un bene il cui valore, per il protrarsi della controversia, è sensibilmente per non dire enormemente aumentato con il decorso del tempo. Risponde, infatti, ai principi generali, la regola secondo cui gli effetti eventualmente "negativi", non ché quelli - reciprocamente - "positivi" che siano diretta e immediata conseguenza del protrarsi, nel tempo, di una controversia giudiziaria, non possono che ricadere (come si è verificato nel caso di specie) rispettivamente sulla parte risultata soccombente (quanto ai profili negativi) e su quella vincitrice (relativamente a quelli positivi). 7. 3. Deve escludersi, infine, che l'art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, come autenticamente interpretato dall'art. un. l. 8 gennaio 1979, n. 2 violi gli artt. 24 e 42 Cost., assicurando una tutela
"più favorevole" a una delle parti del rapporto.
Si osserva, infatti, che lo stesso non pregiudica, ne' in qualche modo limita, il diritto di entrambe le parti del rapporto di "agire in giudizio per la tutela dei propri diritti" garantito dall'art. 24 Cost.. Tale disposizione, inoltre non viene in alcun modo a incidere sulla "proprietà privata" di cui all'art. 42 Cost.. Come accennato sopra le conseguenze "pregiudizievoli" lamentate dalle ricorrenti non sono conseguenza della disposizione censurata, ma applicazioni, al caso particolare, della regola della "soccombenza".
La prospettata questione di legittimità costituzionale, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
8. Con il secondo motivo - prima parte - le ricorrenti principali denunciano, ancora, "violazione delle norme del codice civile relative alle obbligazioni del venditore, con particolare riferimento all'art. 1483 c.c. in relazione all'art. 1479 c.c., nonché alle norme di cui agli artt. 1224, 1225 e 1227 C.c.". Si osserva, in particolare, al riguardo che la corte di appello ha penalizzato le parti venditrici, condannandole in solido a rimborsare a IE AN la somma di lire 5.700.000 maggiorata del danno ex art. 1224 c.c. determinato nell'8% annuo da calcolarsi dalla data dell'esborso fino a quello della pubblicazione della sentenza e successivamente degli interessi nella misura legale fino alla data del pagamento, nonché a corrispondere il danno da svalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ISTAT sulla somma di lire 50 milioni, dal dì dell'esborso fino al pagamento, maggiorata degli interessi legali sullo stesso periodo, senza considerare che l'unico soggetto legittimato e dotato di poteri decisionali di accettare o meno la richiesta avanzata dal retraente era proprio la IE, mentre il comportamento delle venditrici era stato improntato alla massima correttezza e lealtà, prima e al momento della stipulazione del contratto di vendita.
9. Il motivo non può trovare accoglimento.
Ancorché fosse in facoltà della IE non opporsi giudizialmente alle pretese dell'TI e porre, quindi termine alla vertenza nell'arco di pochi mesi, così limitando il pregiudizio economico che alla stessa è derivato per effetto dell'iniziativa dell'TI, è pacifico in causa, da un lato, che la responsabilità dei danni lamentati dalla IE, è riferibile unicamente alla condotta delle alienanti NI e OZ [che hanno posto in essere il trasferimento dell'immobile per cui è causa in violazione del diritto di prelazione dell'TI], dall'altro che dette alienanti sono state parti del giudizio sin dal primo grado e lungi dall'assumere - quanto alla domanda dell'TI - conclusioni diverse da quelle fatte proprie dalla riscattata, hanno sempre denunciato (come anche in questa sede di legittimità) l'infondatezza dei suoi assunti.
È evidente, pertanto, che legittimamente i giudici del merito hanno posto a carico della IE il ristoro dei danni patiti dalle riscattate.
10. Sempre con il secondo motivo [seconda parte], in via subordinata, NI MA SA e OZ LG, lamentano, da un lato, che non poteva trovare applicazione, in favore della IE, il disposto di cui all'art. 1224, comma 2, in assenza di qualsiasi prova del "maggior danno", dall'altro, che non poteva essere disposto il cumulo tra svalutazione e interessi, sull'importo del prezzo della compravendita.
11. Entrambe le censure sono fondate.
11. 1. La sentenza in questa sede gravata, in assenza di qualsiasi motivazione al riguardo, ha condannato NI MA SA e OZ LG a rimborsare alla IE la somma di lire 5.700.000 "maggiorata del danno ex art. 1224 c.c. che si determina nell'8% annuo da calcolarsi dalla data dell'esborso fino a quella della pubblicazione della presente sentenza".
La stessa, peraltro ha omesso qualsiasi accertamento diretto a verificare, da un lato, se una domanda, in tali termini, era stata, in effetti, formulata, dalla creditrice, dall'altro, se la creditrice - come era suo inderogabile onere - aveva dato la prova dei propri assunti, e cioè, di avere subito un pregiudizio a causa della mancata disponibilità della somma di cui si discute (Cass. 26 marzo 1999, n. 2878; Cass. 2 luglio 1998, n. 6467). 11. 2. Contemporaneamente, si osserva che la sentenza in questa sede gravata ha condannato le attuali ricorrenti principali "a corrispondere alla predetta IE AN il danno da svalutazione monetaria da calcolarsi in base agli indici ISTAT, sulla somma di lire 50 milioni, dal dì dell'esborso fino al pagamento, maggiorata degli interessi legali per lo stesso periodo".
L'affermazione non può seguirsi.
Alla luce di una giurisprudenza assolutamente consolidata (successivamente all'intervento sulla specifica questione, della fondamentale Cass., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712) deve ribadirsi, infatti, che nella determinazione del danno da ritardato conseguimento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata, contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva (anche di rinvio), ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti d'incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio (Tra le tantissime, Cass. 9 ottobre 1997, n. 9810). 12. Rigettato il primo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale e la prima parte del secondo motivo del ricorso principale, in conclusione, deve accogliersi il secondo motivo, seconda parte del ricorso principale con cassazione, in relazione ai profili accolti, della sentenza impugnata e rinvio della causa, per nuovo esame, anche per quanto riguarda le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa corte di appello di Genova, altra sezione.
P.Q.M.
La Corte,
riunisce i ricorsi;
rigetta il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, nonché il secondo motivo, prima parte, del ricorso principale;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo profilo del secondo motivo del ricorso principale;
cassa in relazione al profilo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla stessa Corte di Appello di Genova, altra sezione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 21 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2001