Art. 40.
E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonche' nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.
E' vietato conservare o comunque detenere nei locali adibiti alla macinazione, panificazione e pastificazione, nonche' nei locali con essi comunicanti, sostanze il cui impiego non sia consentito dalla presente legge, salvo che i locali siano adibiti anche alla produzione della pasticceria o alla vendita di tali sostanze.