Sentenza 27 novembre 2019
Massime • 1
In sede di riesame avverso misure cautelari reali, il tribunale non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura o di convalida della stessa presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione "per relationem", dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al riesame di ordinanza di convalida di decreto di sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero).
Commentari • 2
- 1. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la rinnovata concezione del periculum in moraGabriele Ferro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Si può sequestrare un immobile per reati paesaggistici?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 agosto 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2019, n. 7258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7258 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2019 |
Testo completo
07258-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 1894 UGO DE CRESCIENZO Presidente - Sent. n. sez. CC 27/11/2019- PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 36938/2019 NN AR DE NT UI CC DR RECCHIONE -Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IT ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DR RECCHIONE;
sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI che conclude per il rigetto del ricorso L'avv. I Giannino presente si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per il riesame di Napoli confermava il decreto di sequestro preventivo di un furgone e della merce sullo stesso trasportata ritenendo dimostrato il fumus del delitto di ricettazione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduceva vizio di motivazione: il Tribunale per il riesame avrebbe illegittimamente integrato la motivazione relativa al periculum in mora che nel provvedimento genetico era inesistente, in quanto limitata alla enunciazione di clausole di stile e, dunque, apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. In materia di poteri del Tribunale per il riesame di integrazione della motivazione dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che applica una misura cautelare reale il collegio ribadisce che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma settimo dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio;
pertanto il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 - dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 266789). Con specifico riguardo all'onere di considerare gli elementi forniti dalla difesa si condivide inoltre la giurisprudenza secondo cui in tema di misure cautelari reali, il tribunale del riesame deve annullare il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari privo di qualsiasi valutazione degli elementi forniti dalla difesa, non potendo il giudice dell'impugnazione, ai sensi del richiamato art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, confermare il sequestro ritenendo che la prospettazione difensiva sia stata implicitamente disattesa dal tenore complessivo del decreto genetico (Sez. 5, n. 51900 del 20/10/2017 - dep. 14/11/2017, Lanza, Terzo interessato in proc. Provenzano e altri, Rv. 271413). Tale giurisprudenza trova ulteriore specificazione in quella, parimenti condivisa, che si riferisce alla possibilità di fare ricorso alla motivazione per relationem secondo cui in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari reali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché di quelli forniti dalla difesa, impone al giudice di esplicitare, anche eventualmente "per relationem", le ragioni per le quali ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente alla integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura;
con la conseguenza che la mancanza di un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge (Sez. 3, n. 2257 del 18/10/2016 - dep. 18/01/2017, P.M. in proc. Burani, Rv. 268800). 2 A ciò si aggiunge che il provvedimento di convalida del decreto di sequestro preventivo si configura come atto di controllo funzionale alla immediata valutazione della legittimità del provvedimento che genera il vincolo: si tratta di un atto urgente, che consente il ricorso alla motivazione per relationem, sempre che la motivazione nel suo complesso manifesti la autonomia della valutazione del giudice rispetto a quella che emerge dal decreto del pubblico ministero. In sintesi: il Tribunale per il riesame quando decide sulla legittimità delle cautele reali non può integrare motivazioni assenti, essendo necessario che il provvedimento genetico (di applicazione o di convalida) presenti una motivazione che, anche attraverso la tecnica della redazione "per relationem" dia conto della valutazione degli elementi posti a fondamento del vincolo, anche considerando gli elementi a discarico rappresentati dalla difesa. A ciò si aggiunge che la particolare funzione del provvedimento di convalida, che si presenta come un provvedimento di controllo del decreto del pubblico ministero, da emettere in tempi particolarmente ristretti, consente un ampio ricorso alla motivazione "per relationem", dato che lo stesso si integra con il provvedimento genetico dando vita ad un unico corpo motivazionale che può essere sottoposto all'ulteriore controllo del Tribunale per il riesame da effettuare nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto deli artt. 324 comma 7 e 309 comma 9 cod. proc. pen.
1.2. Nel caso di specie il provvedimento del pubblico ministero prendeva in esame gli argomenti difensivi e valutava che i documenti prodotti erano inidonei - allo stato -a giustificare la provenienza dei beni (pag. 2 del decreto del pubblico ministero). Tale provvedimento veniva richiamato integralmente dal provvedimento di convalida del giudice per le indagini preliminari che ribadiva la sussistenza del fumus commissi delicti del delitto di ricettazione di beni contraffatti (fogli 2 e 3 del provvedimento di convalida); a sua volta il Tribunale valutando il compendio motivazionale integrato emergente dal decreto del pubblico ministero e dal provvedimento di convalida del giudice per le indagini preliminari confermava la legittimità del vincolo anche in relazione alla ribadita inidoneità dei documenti prodotti dalla difesa a giustificare la legittima provenienza dei beni rinvenuti nella disponibilità dell'indagato (secondo foglio del provvedimento impugnato).
1.3. Non si rinviene dunque alcuna violazione di legge con conseguente rigetto del ricorso.
2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso del ricorrente e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 27 novembre 2019 Il Presidente L'estensore Ugo De Crescienzo Sandra Recchione DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 FEB. 2020 IL_ CANCELERERE Claudia Pianelli