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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1203/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3545/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7779/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24046 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 è comproprietario, insieme al coniuge, sig.ra Nominativo_1, di un terreno sito in Catania, Indirizzo_2. Sul suddetto terreno, è presente un fabbricato di circa 58 mq utili, che, a tutt'oggi si presenta allo stato rustico senza porte, finestre, utenze, così come rimasto da prima del 31/12/1993, periodo in cui furono effettuati tali lavori. Tale fabbricato, nel corso degli anni non è mai stato ultimato, né, tantomeno, è stato oggetto di rifacimenti e/o manutenzione, presentandosi, allo stato attuale, come un rudere fatiscente, che certamente non può essere abitato.
Alla data odierna, il fabbricato è praticamente un rudere impraticabile ed inutilizzabile, aggredito da vegetazione naturale ed infestante come da rilievi fotografici.
L'immobile al 31/12/1994, urbanisticamente, era nel Perimetro Territoriale Urbano ed era compreso nel perimetro dell'Area di Riserva Regionale “Oasi del Simeto”, in Area Pre-Riserva;
Ricorrendone i presupposti, il contribuente, ha presentato al Comune di Catania, istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi della L. 724/94, in data 13/12/1995, ricevuta del Servizio di Condono Edilizio con prot. 8092 pratica
406.
A tutt'oggi, nonostante gli oltre vent'anni dall'avvio della pratica di sanatoria ed i reiterati solleciti, il Comune di Catania, non ha ancora rilasciato il Permesso a Costruzione in Sanatoria, anzi palesando la necessità di ulteriori nulla osta, ha sempre diffidato ad intraprendere qualsiasi tipologia di lavoro (completamento, manutenzione o altro), per cui il manufatto, in totale stato di abbandono, non è stato completato ed è rimasto nelle stesse condizioni del 1994, addirittura aggravate dall'aggressione della vegetazione spontanea e infestante.
Ai fini della sanatoria è stato dato incarico ad un professionista per il censimento catastale dell'unità immobiliare, evidenziando la scarsa rilevanza cartografica e censuaria trattandosi di unità immobiliare non funzionale, non agibile e non concretamente utilizzata o utilizzabile per l'assenza di porte e finestre nonché di tutte le concessioni ai sottoservizi urbani, quindi totalmente inagibile.
Il bene immobile in questione è accatastato come “F/2” .
In data 08.12.2021, a mezzo raccomandata, il Comune di Catania ha notificato l'Accertamento in epigrafe.
In data 10/05/2023 la Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, per un'altra annualità (2014), ha correttamente accolto il Ricorso, per i medesimi motivi. Tale Sentenza (definitiva) è stata depositata unitamente alle Memorie Illustrative nel presente giudizio, ma tuttavia la Corte non ne ha tenuto conto.
Il Comune di Catania non si è costituito in Giudizio e non ha proposto alcuna Mediazione, nonostante fosse prevista all'epoca in cui è stato intrapreso il presente contenzioso;
In data 13/12/2023 è stata depositata la Sentenza impugnata che ha parzialmente rigettato il ricorso riducendo al 50% l'importo dovuto.
Il contribuente propone appello per errore in giudicando.
L'appellato Comune di Catania non si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Non è dovuta l'Imu sui fabbricati collabenti, mentre continuano a scontare l'imposta sul valore dell'area fabbricabile quelli accatastati in categoria F/3. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21749 del 29/07/2025.
L'immobile oggetto di controversia è catastato F/2 e pertanto è esente da IMU.
Peraltro sussiste giudicato esterno per altra annualità a favore del contribuente.
Le spese vengono compensate stante la recente giurisprudenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
COSTANZO MASSIMO IC, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3545/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7779/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 13/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24046 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 194/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 è comproprietario, insieme al coniuge, sig.ra Nominativo_1, di un terreno sito in Catania, Indirizzo_2. Sul suddetto terreno, è presente un fabbricato di circa 58 mq utili, che, a tutt'oggi si presenta allo stato rustico senza porte, finestre, utenze, così come rimasto da prima del 31/12/1993, periodo in cui furono effettuati tali lavori. Tale fabbricato, nel corso degli anni non è mai stato ultimato, né, tantomeno, è stato oggetto di rifacimenti e/o manutenzione, presentandosi, allo stato attuale, come un rudere fatiscente, che certamente non può essere abitato.
Alla data odierna, il fabbricato è praticamente un rudere impraticabile ed inutilizzabile, aggredito da vegetazione naturale ed infestante come da rilievi fotografici.
L'immobile al 31/12/1994, urbanisticamente, era nel Perimetro Territoriale Urbano ed era compreso nel perimetro dell'Area di Riserva Regionale “Oasi del Simeto”, in Area Pre-Riserva;
Ricorrendone i presupposti, il contribuente, ha presentato al Comune di Catania, istanza di Sanatoria Edilizia ai sensi della L. 724/94, in data 13/12/1995, ricevuta del Servizio di Condono Edilizio con prot. 8092 pratica
406.
A tutt'oggi, nonostante gli oltre vent'anni dall'avvio della pratica di sanatoria ed i reiterati solleciti, il Comune di Catania, non ha ancora rilasciato il Permesso a Costruzione in Sanatoria, anzi palesando la necessità di ulteriori nulla osta, ha sempre diffidato ad intraprendere qualsiasi tipologia di lavoro (completamento, manutenzione o altro), per cui il manufatto, in totale stato di abbandono, non è stato completato ed è rimasto nelle stesse condizioni del 1994, addirittura aggravate dall'aggressione della vegetazione spontanea e infestante.
Ai fini della sanatoria è stato dato incarico ad un professionista per il censimento catastale dell'unità immobiliare, evidenziando la scarsa rilevanza cartografica e censuaria trattandosi di unità immobiliare non funzionale, non agibile e non concretamente utilizzata o utilizzabile per l'assenza di porte e finestre nonché di tutte le concessioni ai sottoservizi urbani, quindi totalmente inagibile.
Il bene immobile in questione è accatastato come “F/2” .
In data 08.12.2021, a mezzo raccomandata, il Comune di Catania ha notificato l'Accertamento in epigrafe.
In data 10/05/2023 la Corte di Giustizia di Primo Grado di Catania, per un'altra annualità (2014), ha correttamente accolto il Ricorso, per i medesimi motivi. Tale Sentenza (definitiva) è stata depositata unitamente alle Memorie Illustrative nel presente giudizio, ma tuttavia la Corte non ne ha tenuto conto.
Il Comune di Catania non si è costituito in Giudizio e non ha proposto alcuna Mediazione, nonostante fosse prevista all'epoca in cui è stato intrapreso il presente contenzioso;
In data 13/12/2023 è stata depositata la Sentenza impugnata che ha parzialmente rigettato il ricorso riducendo al 50% l'importo dovuto.
Il contribuente propone appello per errore in giudicando.
L'appellato Comune di Catania non si è costituito.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è poste in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Non è dovuta l'Imu sui fabbricati collabenti, mentre continuano a scontare l'imposta sul valore dell'area fabbricabile quelli accatastati in categoria F/3. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21749 del 29/07/2025.
L'immobile oggetto di controversia è catastato F/2 e pertanto è esente da IMU.
Peraltro sussiste giudicato esterno per altra annualità a favore del contribuente.
Le spese vengono compensate stante la recente giurisprudenza.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato;
compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 03.02.2026