CASS
Sentenza 13 luglio 2023
Sentenza 13 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2023, n. 30549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30549 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FI CO, nato a [...] il [...], avverso il decreto del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 6/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 6/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa alla detenzione proposta nell'interesse di CO FI, in espiazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina in data 21/06/2017. Secondo il Collegio, infatti, lo stesso Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 26/05/2022, aveva disposto, nei suoi confronti, la revoca del beneficio dell'affidamento in prova, concesso in relazione allo stesso titolo di condanna, per violazione delle prescrizioni imposte, sicché doveva trovare applicazione il divieto di nuova applicazione disposto dall'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30549 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/05/2023 2. CO FI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Enzo Merlino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58-quater Ord. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, da un lato, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell'istanza, dopo che il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, adito in via provvisoria, l'aveva rigettata in quanto non vi era pregiudizio grave dalla protrazione della detenzione e per la mancanza dei presupposti;
e, dall'altro lato, che essa era stata revocata a seguito di una denuncia poi archiviata per remissione di querela, sicché il Tribunale, anziché considerare il dato formale della revoca, avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della richiesta, senza dichiararla inammissibile. 3. In data 8/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che l'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen. pone il divieto di concessione di misure alternative nei confronti del condannato per il quale sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, per il periodo di 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca. 2.1. Nel caso di specie, FI era stato ammesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 2/10/2019, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale;
misura revocata, in data 26/05/2022, dallo stesso Tribunale. 2.2. Secondo la difesa, la revoca sarebbe stata disposta a seguito della presentazione, in data 28/04/2022, di una denuncia, cui avrebbe però fatto seguito, in data 30/09/2022, l'archiviazione del procedimento penale n. 5329/22 r.g.n.r. disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi, in relazione al suddetto profilo, del tutto non autosufficiente, avendo l'impugnazione omesso di documentare sia i motivi della revoca della misura 2 31, Il PresidetTte.., alternativa, sia i contenuti del provvedimento di definizione del procedimento che avrebbe determinato la revoca in questione. 3.1. Del pari inammissibile, siccome manifestamente infondata, è la censura relativa alla dedotta impossibilità, per il Tribunale di sorveglianza, di discostarsi dalle ragioni del rigetto, formulato nel merito, dal Magistrato di sorveglianza. Va, infatti, osservato che la decisione adottata in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza è sempre destinata a essere assorbita nel provvedimento decisorio del tribunale, che essa è chiamata ad anticipare soltanto al fine di scrutinare l'esistenza di eventuali ragioni di urgenza che consentano di addivenire a una rapida concessione del beneficio. Dunque, la potestà di assumere la statuizione finale sulla applicazione o meno della misura alternativa appartiene al tribunale di sorveglianza, che non è in alcun modo vincolato dalle precedenti determinazioni dell'organo monocratico, le quali possono essere superate dal provvedimento conclusivo della procedura di sorveglianza con un differente apprezzamento delle ragioni di merito e, ancor prima, dei relativi profili di ammissibilità dell'istanza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4/05/2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 6/10/2022, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza di misura alternativa alla detenzione proposta nell'interesse di CO FI, in espiazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Messina in data 21/06/2017. Secondo il Collegio, infatti, lo stesso Tribunale di sorveglianza, con ordinanza del 26/05/2022, aveva disposto, nei suoi confronti, la revoca del beneficio dell'affidamento in prova, concesso in relazione allo stesso titolo di condanna, per violazione delle prescrizioni imposte, sicché doveva trovare applicazione il divieto di nuova applicazione disposto dall'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 30549 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 04/05/2023 2. CO FI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Enzo Merlino, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 58-quater Ord. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, da un lato, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito dell'istanza, dopo che il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, adito in via provvisoria, l'aveva rigettata in quanto non vi era pregiudizio grave dalla protrazione della detenzione e per la mancanza dei presupposti;
e, dall'altro lato, che essa era stata revocata a seguito di una denuncia poi archiviata per remissione di querela, sicché il Tribunale, anziché considerare il dato formale della revoca, avrebbe dovuto pronunciarsi sul merito della richiesta, senza dichiararla inammissibile. 3. In data 8/03/2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che l'art. 58-quater, commi 2 e 3, Ord. pen. pone il divieto di concessione di misure alternative nei confronti del condannato per il quale sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, per il periodo di 3 anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca. 2.1. Nel caso di specie, FI era stato ammesso dal Tribunale di sorveglianza di Messina, con ordinanza in data 2/10/2019, alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale;
misura revocata, in data 26/05/2022, dallo stesso Tribunale. 2.2. Secondo la difesa, la revoca sarebbe stata disposta a seguito della presentazione, in data 28/04/2022, di una denuncia, cui avrebbe però fatto seguito, in data 30/09/2022, l'archiviazione del procedimento penale n. 5329/22 r.g.n.r. disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deve ritenersi, in relazione al suddetto profilo, del tutto non autosufficiente, avendo l'impugnazione omesso di documentare sia i motivi della revoca della misura 2 31, Il PresidetTte.., alternativa, sia i contenuti del provvedimento di definizione del procedimento che avrebbe determinato la revoca in questione. 3.1. Del pari inammissibile, siccome manifestamente infondata, è la censura relativa alla dedotta impossibilità, per il Tribunale di sorveglianza, di discostarsi dalle ragioni del rigetto, formulato nel merito, dal Magistrato di sorveglianza. Va, infatti, osservato che la decisione adottata in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza è sempre destinata a essere assorbita nel provvedimento decisorio del tribunale, che essa è chiamata ad anticipare soltanto al fine di scrutinare l'esistenza di eventuali ragioni di urgenza che consentano di addivenire a una rapida concessione del beneficio. Dunque, la potestà di assumere la statuizione finale sulla applicazione o meno della misura alternativa appartiene al tribunale di sorveglianza, che non è in alcun modo vincolato dalle precedenti determinazioni dell'organo monocratico, le quali possono essere superate dal provvedimento conclusivo della procedura di sorveglianza con un differente apprezzamento delle ragioni di merito e, ancor prima, dei relativi profili di ammissibilità dell'istanza. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 4/05/2023 Il Consigliere estensore