Sentenza 24 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/01/2001, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
ANG IBA 3 009 68/0 1 DIRIT CANCELLERIA NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 13000 CANCELLERIA SEZIONE SECONDA CIVILE Ry.comfetuse Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2918/00 Dott. Gaetano GAROFALO Rel. Consigliere Cron. 1985 Dott. Rafaele CORONA Rep. 298где Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 03/10/00 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere - c.c. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S E N TENZA dal Sig.NIL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L.sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: ½ DEN 2001 HOTEL ARISTON SRL, in persona del suo Amm.re CANCELLIERF Bartolotti Enzo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 42, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA FRANCO MIGLINO, che lo difende unitamente all'avvocato ARNALDO MIGLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente CG575574. contro "FDP" (GATTEI STAMPA & STAMPA) SRL, in persona CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'Amm.re Gattei Paolo, elettivamente domiciliato in Richiesta copia esecutiva dal Sig. TRISTANThis ROMA VIA GUIDO RENI 35, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. Ment 2000 UMBERTO ZAFFINO, difeso dall'av vocato TORQUATO .91 CANCELLIERE DIRITTI 1557 TRISTANI, giusta delega in atti;
-1- ARE FINA resistente - avverso la sentenza n. 3638/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 21/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/10/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Attilio SEPE con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Rimini, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 7 aprile 1995, il Presidente del Tribunale di Rimini ingiunse all'Hotel Ariston, società a r.l. con sede in Capaccio (Salerno), di pagare in favore della società a r.
1. F.D.P. Gattei Stampa & Stampa, con sede in Rimini, la somma di lire 11.114.600, oltre gli accessori. Con citazione 6 maggio 1995, l'Hotel Ariston propose opposizione e, in via preliminare, eccepì l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, l'infondatezza della domanda. La società F.D.P. si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 19 novembre - 21 dicembre 1999, il Tribunale di Rimini respinse l'eccezione di incompetenza. Propone regolamento di competenza l'Hotel Ariston;
resiste con controricorso la società F.D.P. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. A fondamento del ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1182 cod. civ. e 20 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1324, 1342, 1362 e 1367 cod. civ.; omessa ed insufficiente motivazione. Ai sensi degli artt. 43 e 360 cod. proc. civ. 1 N Poiché la controversia riguarda il pagamento di spese, che la F.D.P. afferma di aver sostenuto per realizzare dei depliants pubblicitari per l'Hotel Ariston, l'azione ha natura risarcitoria, con la conseguenza che deve trovare applicazione non il terzo, ma il quarto comma dell'art. 1182 cod. civ., con la conseguenza che il foro competente era quello di Salerno e non già quello di Rimini. 2.- Il ricorso è infondato. Nelle cause relative ai diritti di obbligazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale concorrono il foro generale previsto per le persone giuridiche e per le associazioni non riconosciute dall'art. 19 cod. proc. civ., ed il foro facoltativo concernente il luogo in cui l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita, regolato dal successivo art. 20. Orbene, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l'incompetenza territoriale ha l'onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi criteri concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20, la cui scelta spetta all'attore, con la conseguenza che il difetto di tale specifica contestazione fa sì che la competenza resti radicata presso il giudice adito in base al profilo non contestato. Alla luce dei principi esposti, l'eccezione di incompetenza per territorio non può considerarsi ritualmente proposta. 2 1 Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, invero, l'opponente ha dedotto che la società Hotel Ariston aveva la sede nel comune di Capaccio, sito nel circondario del Tribunale di Salerno;
che la pretesa avanzata aveva natura risarcitoria;
che la clausola derogatoria di cui al punto 8 dello schema di commissione non era operante, in quanto il contratto di fornitura non si era concluso;
che pertanto era evidente l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Rimini, essendo competente a trattare la questione il Tribunale di Salerno. Poiché nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo l'opponente non ha contestato il foro facoltativo, concernente il luogo in cui l'obbligazione era sorta o doveva eseguirsi, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito. Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Rimini e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 67.200 oltre lire 1.500.000 per gli onorari. Roma, 3 ottobre 2000. 3 1 Il Presidente Il Consigliere est. Dott. Gaetano GarofaloGarofalow Dott. Rafaele Corona - логот IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN. 2001 Roma ري ان الطهارة ERE hoooo 2f0c00 Pagistrato in 12 MAG. "2001" UFFICIO DELLE ROMA 2. Serio versate S. 290.000 20301 DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Dirigente Arca Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FIL Il Responsabile Servizio Att (Dr. M. RACCICHIN F I F C U 2 N S MAG DELLES 00% D A E Che R T T 6