Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 2.
Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennita' di lire 500.
Per visite ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, che siano compiuti, a richiesta, di notte tempo, dai funzionari di pubblica sicurezza, spetta una indennita' di lire 500.