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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 13/10/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 160/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 160 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: retribuzione.
p r o m o s s a d a rappresentato e difeso dall'avv. A. Ranieri, elettivamente Parte_1
domiciliato come in atti appellante contro
1 in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. V. Pasquale, elettivamente domiciliata come in atti appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Campobasso, giudice del lavoro, in data 29.4.2020,
ex dipendente dell' quale dirigente medico specialista in Parte_1 CP_1
Anestesia e Rianimazione, collocato in quiescenza il 31/8/2018, lamentava la mancata erogazione dell'indennità sostituiva delle ferie non godute pari a 138 giorni -come da conteggi allegati- e dell'indennità economica relativa al riposo biologico pari a 15 giorni, chiedendo la condanna della al pagamento in proprio favore della somma di €38.282,13 e/o il diverso importo ritenuto CP_1
di giustizia ed accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo.
Deduceva in particolare di avere più volte richiesto, invano, all' di poter Controparte_1
usufruire dei giorni di congedo per ferie ordinarie e riposo biologico ma che quest'ultima aveva sempre comunicato il diniego alla richiesta di congedo a causa delle indifferibili ragioni di servizio volte ad assicurare il normale svolgimento delle attività ospedaliere.
La , nel costituirsi in giudizio, replicava che nulla era dovuto al ricorrente ai sensi del ex CP_1
art. 21 CCNL dirigenza medica ed ex art. 5 comma 8 d.l. 95/2012.
Evidenziava, in particolare, che con nota prot. n. 42921 del 25.05.2018 aveva posto in capo a ciascun Dirigente Direttore di Unità Operativa Complessa o come il ricorrente l'onere Pt_2
di indicare il proprio sostituto per i casi di assenze per ferie, malattia o altro impedimento tramite la valutazione comparata dei curricula, con preferenza nei confronti di Dirigenti già titolari di incarichi U.S. o di alta specializzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del
CCNL dell'Area medica Veterinaria dell'U.O.V.D. di e che il dott. Controparte_2
aveva effettuato tale nomina, ma in difformità alla normativa. Pt_1
Precisava anche che il ruolo apicale rivestito dal escludeva il suo diritto al compenso Pt_1
sostitutivo ben potendo il dirigente programmare e organizzare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a lui affidato.
2 Con sentenza in data 3/5/2024 il Tribunale di Isernia rigettava il ricorso alla luce di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza N°95/2016, condannando il ricorrente alle spese di lite.
In particolare il GL osservava che “la Corte Costituzionale, nel ritenere non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012), ha posto in evidenza come il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie.
Il Giudice delle Leggi ha precisato che la disciplina statale in questione, come interpretata dalla prassi amministrativa e dalla magistratura contabile, è nel senso di escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.”
Il GL evidenziava, altresì, che il ricorrente aveva cessato il servizio per raggiunti limiti di età
(evento che consentiva la previa pianificazione) con conseguente piena applicazione dell'art.5 del
DL 95/2012 nonché dell'art.21 del CCNL 5.12.96 che al comma 13 prevede la possibilità di monetizzare le ferie non godute per necessità di servizio stabilendo che “fermo restando il disposto del c. 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente,
l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.
2. Il giudizio di appello e le difese dell'appellata
Avverso siffatta sentenza interponeva appello il lamentandone l'erroneità, in particolare Pt_1
“per incompletezza, illogicità e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione della
Costituzione (art. 36, comma terzo), delle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con l. 157/1981) e di quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7/12/2000 e adottata a Strasburgo il
12/12/2007; Violazione e falsa applicazione della direttiva 23/11/1993, n. 93/104/CE del
Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE; Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012
3 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135; Violazione e falsa applicazione del CCNL Area
Dirigenza Medico Sanitaria 05.12.1996 – del CCNL integrativo del 20.09.2011 – del CCNL Area
Dirigenza Medico Sanitaria 19.12.2019”.
Argomentava diffusamente al riguardo, come da atto di appello che in parte qua si richiama e deve intendersi come qui riportato e trascritto, spiegando le seguenti conclusioni:
“1) Accertata la mancata fruizione da parte ricorrente di n. 117 giorni di ferie non godute per l'anno 2017 e di n. 21 giorni di ferie non godute per l'anno 2018 oltre a 15 giorni di riposo biologico non goduto nel periodo 2017/2018 ed il diritto alla corresponsione della relativa indennità economica sostitutiva, condannare l' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del dott. Parte_1
della ridetta indennità economica sostitutiva nella misura di Euro 38.282,13 e/o nella
[...]
diversa misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto e sino all'integrale soddisfo;
2) Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.”
Parte appellata si costituiva in giudizio contrastando il proposto appello, anch'essa diffusamente argomentando nella memoria di costituzione, che, del pari, in tali limiti si richiama e deve intendersi come qui riportata e trascritta.
All'esito dello scambio e del deposito telematico delle suddette note scritte, la causa era decisa come da separato dispositivo in atti.
********************
3. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Come dedotto e documentato dal ricorrente-odierno appellante, lo stesso, già dirigente medico alle dipendenze dell' , è stato collocato in quiescenza in data 31/8/2018 per raggiunti limiti di CP_1
età.
Evidenzia la Corte che per la dirigenza medica la materia delle ferie è disciplinata dall'art. 20 del
C.C.N.L. dell'area dirigenza medica e veterinaria del comparto Sanità in data 5/12/1996 -in atti all'all. n.14 del fascicolo di parte ricorrente relativo al giudizio di primo grado-, il quale dispone, in particolare, al comma 8 che “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
4 salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionalmente nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente;
in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre”.
Al comma 11 lo stesso art. 21 prevede che “in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbino reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo”.
Al comma 13, sempre l'art. 20, sancisce che “fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse”.
Quest'ultima disposizione è stata incisa dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito nella
Legge n. 135/2012, intitolato “Riduzione di spese delle Pubbliche Amministrazioni”, applicabile al caso di specie -: il è cessato dal servizio successivamente all'entrata in vigore di tale Pt_1
norma-, che prevede :
“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile….
Omissis”.
5 Detta norma ha pertanto previsto l'obbligo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di fruire delle ferie ed il divieto assoluto di monetizzazione di quelle eventualmente non fruite in caso di cessazione del rapporto.
La ratio di siffatta disposizione normativa risiede evidentemente nell'esigenza di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni. Com'è noto, il diritto alle ferie è irrinunciabile ex art. 36 Cost. ed è garantito anche dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, che, sotto il titolo "Ferie annuali", dispone:"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro".
In relazione alla tematica delle ferie annuali e dell'interpretazione della direttiva 2003/88/CE è intervenuta l'importante sentenza della Grande Sezione della CGUE in data 6/11/2018 nella causa
C-619/16, investita dal Tribunale Superiore Amministrativo di Berlino-Brandeburgo delle seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il diritto al riconoscimento di un'indennità pecuniaria all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro sia escluso qualora il lavoratore, pur potendo, non abbia presentato alcuna domanda di concessione di ferie annuali retribuite. 2) Se l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva [2003/88] debba essere interpretato nel senso che osti a disposizioni o prassi nazionali per effetto delle quali il diritto al riconoscimento di un'indennità pecuniaria all'atto dell'interruzione del rapporto di lavoro presupponga che il lavoratore non abbia potuto far valere, prima dell'interruzione, il proprio diritto alle ferie annuali retribuite per ragioni indipendenti dalla propria volontà".
La CGUE in tale pronuncia ha affermato il seguente principio: “L'articolo 7 della direttiva
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di
6 esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Nella motivazione di tale pronuncia si legge, in particolare:
“28. Al riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014,
Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
29. Peraltro, il diritto alle ferie annuali retribuite non solo riveste, in qualità di principio del diritto sociale dell'Unione, una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'articolo
6, paragrafo 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei Trattati (sentenza del 30 giugno
2016, , C-178/15, EU:C:2016:502, punto 20 e giurisprudenza ivi citata)”. Per_1
La CGUE ha evidenziato altresì “che, quando il rapporto di lavoro sia cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 riconosce al lavoratore il diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). 31 Come ricordato al punto 22 della presente sentenza, la Corte ha sottolineato che l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, alla mancata fruizione da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato.
32 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte emerge che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in grado di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare
7 perché era in congedo per malattia per l'intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto (sentenze del 20 gennaio 2009, LT e a., C-350/06 e C-520/06,
EU:C:2009:18, punto 62; del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, Per_2
Per_ nonché del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65).”
Precisa altresì la Corte che non si può desumere dalla propria precedente giurisprudenza - menzionata ai punti da 30 a 33 – “che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che, a prescindere dalle circostanze all'origine della mancata fruizione delle ferie annuali retribuite da parte di un lavoratore, quest'ultimo debba comunque continuare a godere del diritto alle ferie annuali di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, e, in caso cessazione del rapporto di lavoro, del diritto all'eventuale indennità sostitutiva, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.” nonché che “se è pur vero che, secondo costante giurisprudenza, con l'intento di garantire l'osservanza del diritto fondamentale del lavoratore alle ferie annuali retribuite sancito dal diritto dell'Unione, l'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da questa (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 22 e giurisprudenza ivi citata), è tuttavia altresì importante ricordare che il pagamento delle ferie prescritto al paragrafo 1 di tale articolo è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C- Persona_4
257/04, EU:C:2006:177, punto 49).” essendo siffatto diritto alle ferie annuali “volto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Per_2
40 Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira segnatamente a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C-131/04 e C-257/04, Persona_4
EU:C:2006:177, punto 60 e giurisprudenza ivi citata. ”
La Corte ha chiarito altresì che “come emerge dai termini stessi dell'articolo 7 della direttiva
2003/88 e dalla giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri definire, nella loro normativa interna, le condizioni di esercizio e di attuazione di detto diritto alle ferie annuali retribuite,
8 precisando le circostanze concrete in cui i lavoratori possono avvalersene (sentenza del 20 gennaio 2009, LT e a., C-350/06 e C520/06, EU:C:2009:18, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
42 A tale riguardo, la Corte ha segnatamente precisato che l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da tale direttiva, che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43 Persona_5
e giurisprudenza ivi citata).”
Siffatta pronuncia sottolinea inoltre la necessità di “assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti” ed altresì l'incompatibilità con l'art. 7 di una normativa nazionale la quale preveda che “il fatto che un lavoratore non abbia chiesto, prima della cessazione del rapporto di lavoro, di fruire delle ferie annuali retribuite ha per conseguenza automatica che, al momento di tale cessazione, il lavoratore perde i suoi diritti a dette ferie e, correlativamente, il suo diritto a un'indennità finanziaria per tali ferie non godute”, non subordinata alla previa verifica che il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tale diritto, atteso che il lavoratore dev'essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, “cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.”
Precisa tuttavia la Corte che “il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo
7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo a imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite (v., in tal senso, sentenza del 7 settembre 2006, Commissione/Regno Unito, C-484/04, EU:C:2006:526, punto 43)” ma che comunque il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di
Per_ esercitare tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16,
EU:C:2017:914, punto 63) e che a tal fine lo stesso è “tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo
7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore
9 sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui sse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”, precisando che “l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006,
e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 68)” e che “ove quest'ultimo Persona_4
non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88.”
Aggiunge la Corte che “Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.”
Precisa sul punto la CGUE che, infatti, “un'interpretazione dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite durante i periodi di riferimento o di riporto autorizzato applicabili, al fine di incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarebbe….. incompatibile con gli obiettivi perseguiti con l'istituzione del diritto alle ferie annuali retribuite.”
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la CGUE ha dichiarato “che l'articolo 7 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde - automaticamente e
10 senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione - i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.” Sulla questione è intervenuta sull'argomento anche la Cassazione Civile Sezione Lavoro con l'ordinanza N°13613 del 2/7/2020 la quale, prendendo le mosse dagli artt. su citati del CCNL del 5/12/1996, dalla garanzia dell'irrinunciabile diritto alle ferie di cui all'art. 36 Cost, garantito anche dall'art. 7 della direttiva de qua, e dalle pronunce della CGUE in tema di interpretazione di siffatta direttiva, tra le quali soprattutto quella del 6/11/2018 di cui innanzi, ha precisato che il dirigente medico con incarico di direttore di struttura complessa, dotato, sulla base del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, di potere di autodeterminazione in tema di fruizione di ferie, non essendo siffatta autodeterminazione assoluta, come risulta dal su citato art. 21 co.8, deve, nel prendere le ferie, tener conto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente di appartenenza sicchè il datore di lavoro
è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite ed al fine di assicurare l'effetto utile dell'art. 7 della summenzionata direttiva, “ad assicurarsi concretamente ed in piena trasparenza che il dirigente fosse stato posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne avesse fruito, tali ferie sarebbero andate perse, nella specie alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Vale inoltre la pena di sottolineare che la Corte Costituzionale, con la sentenza N°95 del 6/5/2016 ha precisato che:
“Non è fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7, Direttiva 4 novembre 2003,
2003/88/Ce (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) nella parte in cui dispone che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
11 sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, precisando che tale regola si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il divieto posto dalla norma non opera infatti in quei casi di estinzione del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro (secondo quanto affermato dalla giurisprudenza contabile e verificato nella pressi amministrativa).”
Di recente è intervenuta sull'argomento anche la Cassazione Civile Sezione Lavoro con la sentenza n.21780 dell'8/7/2022 (“La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”) e, ancor più di recente, con l'ordinanza n.17643 del 20/6/2023 (“La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Passando al caso di specie, rileva il Collegio che, dagli atti di causa, non risulta che l' CP_1
abbia per tempo invitato il a fruire delle ferie residue, né che abbia disposto misure per Pt_1
consentire effettivamente allo stesso di esercitare il diritto in questione.
Anzi, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente-odierno appellante ha più volte richiesto all' , in vista del pensionamento, di poter usufruire dei giorni di congedo Controparte_1
per ferie ordinarie e riposo biologico (cfr. all. nn. 2 del 30/4/2018, 3 dell'8/5/2018, 4 del 21/5/2018,
5 inviata il 31/7/2018 e 5.1 inviata il 14/8/2018) e che tali richieste sono rimaste inevase.
12 Lo stesso Dirigente, nell'esercizio del proprio potere di organizzazione del reparto, aveva, peraltro, più volte rappresentato che le esigenze di servizio correlate alla carenza di personale medico dell' durante i mesi estivi precludeva la possibilità di Controparte_4
usufruire delle ferie residue prepensionamenti e delle ore in eccedenza (cfr. All. nn. 6 del
13/5/2018 e 7 del 9.07.2018).
Solo con nota prot. n. 42921 del 25.05.2018 (all. n. 3 memoria I grado), l' chiedeva al CP_1
Dirigente di provvedere alla nomina di un sostituto, da compiersi mediante una procedura articolata che prevedeva valutazione comparata dei curricula e successiva ratifica dell' a CP_1
seguito di verifica di legittimità. Tuttavia, tale misura deve ritenersi tardiva, poiché la comunicazione è intervenuta solo tre mesi prima che il venisse collocato in quiescenza Pt_1
e dunque, in tempo non utile per consentire a quest'ultimo il godimento delle ferie residue ammontanti a ben 138 giorni. Si osserva, peraltro, che tale richiesta è stata disposta “ai sensi dell'art. 18 comma 2 CCNL 8/6/2000”, disposizione che, invece, si riferisce alla “Formazione”
(cfr. all. 12 memoria di costituzione I grado). L'istituto della sostituzione è invece contemplato nell'art. 22 del CCNL Triennio 2016-2019 sottoscritto il 19/12/2019, pure allegato dalla resistente
(cfr. All. n. 11 alla memoria di costituzione in I grado) ma non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
La misura posta in essere, inoltre, fa ricadere sul Dirigente l'onere di porre in essere misure organizzative che, inserendosi in un contesto di grave carenza di personale, esulano dai poteri di autorganizzazione delle ferie propri del Dirigente in quanto presuppongono interventi di reclutamento o affidamenti di incarichi che spettano solo all'Amministrazione. Al riguardo non è ultroneo osservare che lo stesso , con nota del 6/7/2018 (cfr. all. 7 al Ricorso di I grado) Pt_1 chiedeva di “prendere in considerazione la possibilità di effettuare un contratto libero professionale ad una collega Specialista in Anestesia e Rianimazione…”.
Del tutto inconferenti, sono, in tale quadro, le giustificazioni addotte dall' a sostegno del CP_1
diniego della pretesa avanzata dal di monetizzare le ferie (cfr. All. 7 e 8 della memoria Pt_1 di costituzione di I grado). L asserisce che l'assenza di una ipotesi di cessazione CP_1
“anomala” del rapporto di lavoro nel caso di specie, essendo il cessato per collocamento Pt_1
in quiescenza, escluderebbe il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. Tale ipotesi, infatti, viene in rilievo in situazioni fisiologiche del rapporto nelle quali il dipendente è messo concretamente nelle condizioni di usufruire delle ferie stesse in vista del previsto pensionamento,
13 mentre nessuna misura efficace in tal senso, come si è detto, è stata posta in essere dall' CP_1
nel caso che ne occupa.
Di qui la illegittimità dell'operato aziendale e il riconoscimento a favore dell'odierno appellante della pretesa indennità sostitutiva.
4. Sotto il profilo del quantum debeatur, atteso che i conteggi allegati al ricorso introduttivo del giudizio di I grado, che hanno quantificato le spettanze, non sono stati specificatamente contestati dalla , va riconosciuta al predetto titolo all'appellante la somma di €38.282,13, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza al saldo.
È noto, infatti, che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. ex plurimis Cass. n. 4051 del 2011, Cass. n. 10116 del 2015,
Cass. n. 29236 del 2017, Cass. n. 5949 del 2018)” (così, solo più di recente Cass. n. 21302/2019).
Dalle considerazioni che precedono, discende l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 3/5/2024, e con ricorso qui depositato il 21/10/2024, da
Parte_1
nei confronti di
14 , CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto da dinanzi al Tribunale di Isernia in data 03/05/2021 e condanna la Parte_1
, per la causale indicata in ricorso, al pagamento in favore dello stesso, dell'indennità CP_1
economica sostitutiva delle ferie e del riposo biologico, pari ad €38.282,13;
-condanna, altresì, l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi €4.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 14/3/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi dott. Vincenzo Pupilella
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