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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/09/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 509/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via principale Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 27 novembre 2024 per insussistenza del fatto materiale, e conseguentemente, ordinare alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di Euro 2.126,27 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all'indennità sostitutiva del mancato preavviso. In via subordinata Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 27 novembre 2024 e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR 1 (ovvero al diverso numero di mensilità ritenuto di giustizia), sulla base dell'importo mensile di Euro 2.126,27 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 12.2.2022 e applicato presso l'unità locale di Novara. Il 15.10.2024, egli aveva ricevuto una contestazione disciplinare (doc. 4 ric.), relativa all'assenza ingiustificata, in occasione della visita di controllo , durante il CP_2 congedo per malattia. In essa gli era stato altresì contestato di non aver preavvisato la datrice di lavoro della necessità di assentarsi dal domicilio e la recidiva in relazione a due provvedimenti disciplinari, rispettivamente irrogati il 13.5.2024 per tardiva comunicazione dell'assenza e il 2.8.2024 per un giorno di assenza ingiustificata. Il 12.11.2024, il ricorrente aveva reso giustificazioni orali (doc. 5 ric.), in cui aveva dedotto di essersi recato presso la Casa di cura S. Gaudenzio di Novara, per sottoporsi a terapia (doc. 6 ric.). Tale giustificazione era stata accolta dall , con provvedimento del CP_2
14.10.2024 (doc. 7 ric.), ma non dalla datrice di lavoro, che il 27.11.2024, gli aveva irrogato il licenziamento per giusta causa (doc. 8 ric.), ritualmente impugnato (doc. 9 ric.). Quantificava la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in euro 2.126,27 lordi, sulla base delle buste paga, che produceva sub doc. 10. Domandava, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo l'insussistenza del fatto contestato, poiché l'assenza dal domicilio era stata adeguatamente giustificata. In ogni caso, riteneva che la condotta non fosse, di per sé, idonea a giustificare il licenziamento senza preavviso. In subordine, domandava accertarsi la sproporzione tra le mancanze del lavoratore e il provvedimento adottato, richiamando il disposto dell'art. 32 CCNL ed evidenziando che esso prevedeva il licenziamento solo in caso di assenza ingiustificata per almeno quattro giorni consecutivi o per quattro volte nell'anno. Pertanto, né l'assenza alla visita, né la mancata comunicazione della necessità di assentarsi negli orari di reperibilità, avrebbero potuto configurare una violazione sufficiente a determinare il recesso.
2 In caso di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione, chiedeva altresì il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
non si costituiva e previa verifica della Controparte_1 regolare notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
***
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono. Il ricorrente è stato licenziato sulla base della contestazione disciplinare del 15.10.2024 (doc. 4 ric.). Con la stessa, la datrice di lavoro ha imputato al lavoratore l'assenza a visita di controllo il 9.10.2024, la mancata previa comunicazione CP_2 dell'assenza all'impresa e la recidiva, rispetto a due provvedimenti disciplinari dello stesso anno. Le condotte consistite nell'assenza a visita di controllo e al mancato preavviso all'azienda sono state ammesse dal lavoratore nella loro materialità; egli ha, tuttavia, dedotto, a propria discolpa, quanto alla prima di essersi allontanato dal domicilio per sottoporsi a terapie e quanto alla seconda che “non lo sapevo” (doc. 5 ric.). In questa sede, l'assenza alla visita deve ritenersi del tutto giustificata, CP_2 avendo il lavoratore prodotto sia l'attestazione della clinica, relativa all'appuntamento per le terapie (doc. 6 ric.), sia il provvedimento dell , che ha accolto le CP_2 giustificazioni fornite in via amministrativa (doc. 7 ric.). A fronte di tali evidenze documentali, offerte dal ricorrente, il datore di lavoro ha omesso di offrire eventuali prove contrarie, a sostegno dell'illegittimità della condotta del lavoratore. 2. Il ricorrente non ha, per contro, fornito alcuna valida giustificazione, in relazione al mancato preavviso circa la necessità di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi alle terapie.
In proposito, si deve rammentare che l'art. 77 CCNL (doc. 2 ric.) dispone, al secondo comma, che “Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso” e ai commi successivi che “
3. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
4. Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Il
3 lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nella ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato”.
Il ricorrente, per poter andare esente da qualsiasi censura, avrebbe dovuto senz'altro comunicare alla datrice di lavoro la necessità di assentarsi, per ragioni mediche.
Stante, tuttavia, la giustificatezza dell'assenza in sé, il solo mancato preavviso non può considerarsi idoneo a integrare la giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c. Sul punto, si deve osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. di recente Cass., sez. lav., 7567/2020), quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. in termini Cass. n. 19023 del 2019, 27004 del 2018 ed ivi le richiamate Cass. n. 14321 del 2017; Cass. n. 52830 del 2016 e Cass. n. 9223 del 2015). Ne consegue che il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e n. 19053 del 2005). L'art. 32 del CCNL applicabile prevede la sanzione della multa per la mancata comunicazione della malattia secondo le modalità previste dal contratto, elevabile alla sospensione, nei casi di recidiva. Il licenziamento è, per contro, previsto in caso di assenze ingiustificate per almeno quattro giorni. La valutazione dei contraenti collettivi appare, nel caso di specie, del tutto conforme alle previsioni legali, dal momento che il mero mancato avviso al datore di lavoro della necessità di assentarsi dal domicilio per ragioni legittime (e senza che vi sia alcun dubbio sull'effettività della malattia) non è sufficiente a determinare un definitivo scuotimento della fiducia nel lavoratore, tale da porre seriamente in dubbio l'adempimento futuro. 3. Ne consegue che il licenziamento va ritenuto illegittimo, con applicazione delle tutele di cui all'art. 3, primo comma, d. lgs. n. 23/2015. Il rapporto di lavoro va, quindi, dichiarato estinto alla data del licenziamento (3.12.2024, cfr. doc. 10 ric.) e la datrice di lavoro condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a due mensilità
4 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura compresa tra sei e trentasei mensilità. La quantificazione dell'indennità risarcitoria va effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio
– criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. L'anzianità di servizio, di due anni e nove mesi impone di attestarsi in misura prossima al minimo edittale, ma occorre altresì considerare le rilevantissime dimensioni della datrice di lavoro (dalla visura camerale sub doc. 1 ric. risultano 11.393 dipendenti al 31.12.2024 e trattasi di filiale di un'impresa di cui sono note le dimensioni mondiali) e la limitata gravità della condotta del lavoratore, elementi, questi, che inducono a discostarsi dalla misura minima. Alla luce delle superiori considerazioni, stimasi equo commisurare l'indennità risarcitoria a nove mensilità della retribuzione di riferimento. Quest'ultima è stata correttamente commisurata dalla Difesa attorea, sulla base dei cedolini in atti (doc. 10 ric.) in euro 2.126,27. Spetta, quindi, un'indennità risarcitoria pari a euro 19.136,43. Stante l'accertata cessazione del rapporto di lavoro, deve essere altresì accolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il periodo di preavviso è indicato nell'art. 36 CCNL in sei giorni lavorativi, per gli operai non in prova. Per la liquidazione, deve considerarsi la retribuzione mensile di euro 1.822,52, da dividersi per i 26 giorni lavorativi mensili (risultanti dalla busta paga sub doc. 10 ric.) e moltiplicarsi per sei. Spetta, in definitiva, un'indennità pari a euro 420,58. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 19.557,01), della natura documentale della causa e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1 Parte_1
il 3.12.2024, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
[...] licenziamento e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , di un'indennità, non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale, di importo pari a euro 19.136,43, oltre a euro 420,58 per indennità di mancato preavviso, entrambe le somme oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in Parte_1 complessivi euro 3.500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lidia Golinelli. Così deciso il 9.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 509/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta contumace
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione il Difensore della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVA
PER IL RICORRENTE : Parte_1
In via principale Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 27 novembre 2024 per insussistenza del fatto materiale, e conseguentemente, ordinare alla convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, un importo pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dalla data del licenziamento alla effettiva reintegrazione, da calcolarsi sulla base dell'importo mensile di Euro 2.126,27 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e all'indennità sostitutiva del mancato preavviso. In via subordinata Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 27 novembre 2024 e, dichiarato risolto il rapporto di lavoro, condannare la società convenuta a pagare alla ricorrente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR 1 (ovvero al diverso numero di mensilità ritenuto di giustizia), sulla base dell'importo mensile di Euro 2.126,27 (ovvero del diverso importo ritenuto di giustizia), in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità, oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avvocato Lidia Golinelli antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere stato assunto dalla convenuta il 12.2.2022 e applicato presso l'unità locale di Novara. Il 15.10.2024, egli aveva ricevuto una contestazione disciplinare (doc. 4 ric.), relativa all'assenza ingiustificata, in occasione della visita di controllo , durante il CP_2 congedo per malattia. In essa gli era stato altresì contestato di non aver preavvisato la datrice di lavoro della necessità di assentarsi dal domicilio e la recidiva in relazione a due provvedimenti disciplinari, rispettivamente irrogati il 13.5.2024 per tardiva comunicazione dell'assenza e il 2.8.2024 per un giorno di assenza ingiustificata. Il 12.11.2024, il ricorrente aveva reso giustificazioni orali (doc. 5 ric.), in cui aveva dedotto di essersi recato presso la Casa di cura S. Gaudenzio di Novara, per sottoporsi a terapia (doc. 6 ric.). Tale giustificazione era stata accolta dall , con provvedimento del CP_2
14.10.2024 (doc. 7 ric.), ma non dalla datrice di lavoro, che il 27.11.2024, gli aveva irrogato il licenziamento per giusta causa (doc. 8 ric.), ritualmente impugnato (doc. 9 ric.). Quantificava la retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in euro 2.126,27 lordi, sulla base delle buste paga, che produceva sub doc. 10. Domandava, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro, ritenendo l'insussistenza del fatto contestato, poiché l'assenza dal domicilio era stata adeguatamente giustificata. In ogni caso, riteneva che la condotta non fosse, di per sé, idonea a giustificare il licenziamento senza preavviso. In subordine, domandava accertarsi la sproporzione tra le mancanze del lavoratore e il provvedimento adottato, richiamando il disposto dell'art. 32 CCNL ed evidenziando che esso prevedeva il licenziamento solo in caso di assenza ingiustificata per almeno quattro giorni consecutivi o per quattro volte nell'anno. Pertanto, né l'assenza alla visita, né la mancata comunicazione della necessità di assentarsi negli orari di reperibilità, avrebbero potuto configurare una violazione sufficiente a determinare il recesso.
2 In caso di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione, chiedeva altresì il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
non si costituiva e previa verifica della Controparte_1 regolare notificazione dell'atto introduttivo, veniva dichiarata contumace.
All'udienza odierna, udite le conclusioni della parte costituita, la causa veniva posta in decisione.
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1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che seguono. Il ricorrente è stato licenziato sulla base della contestazione disciplinare del 15.10.2024 (doc. 4 ric.). Con la stessa, la datrice di lavoro ha imputato al lavoratore l'assenza a visita di controllo il 9.10.2024, la mancata previa comunicazione CP_2 dell'assenza all'impresa e la recidiva, rispetto a due provvedimenti disciplinari dello stesso anno. Le condotte consistite nell'assenza a visita di controllo e al mancato preavviso all'azienda sono state ammesse dal lavoratore nella loro materialità; egli ha, tuttavia, dedotto, a propria discolpa, quanto alla prima di essersi allontanato dal domicilio per sottoporsi a terapie e quanto alla seconda che “non lo sapevo” (doc. 5 ric.). In questa sede, l'assenza alla visita deve ritenersi del tutto giustificata, CP_2 avendo il lavoratore prodotto sia l'attestazione della clinica, relativa all'appuntamento per le terapie (doc. 6 ric.), sia il provvedimento dell , che ha accolto le CP_2 giustificazioni fornite in via amministrativa (doc. 7 ric.). A fronte di tali evidenze documentali, offerte dal ricorrente, il datore di lavoro ha omesso di offrire eventuali prove contrarie, a sostegno dell'illegittimità della condotta del lavoratore. 2. Il ricorrente non ha, per contro, fornito alcuna valida giustificazione, in relazione al mancato preavviso circa la necessità di allontanarsi dal domicilio per sottoporsi alle terapie.
In proposito, si deve rammentare che l'art. 77 CCNL (doc. 2 ric.) dispone, al secondo comma, che “Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 16,00 alle 18,00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso” e ai commi successivi che “
3. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
4. Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Il
3 lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nella ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato”.
Il ricorrente, per poter andare esente da qualsiasi censura, avrebbe dovuto senz'altro comunicare alla datrice di lavoro la necessità di assentarsi, per ragioni mediche.
Stante, tuttavia, la giustificatezza dell'assenza in sé, il solo mancato preavviso non può considerarsi idoneo a integrare la giusta causa di licenziamento, ai sensi dell'art. 2119 c.c. Sul punto, si deve osservare che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. di recente Cass., sez. lav., 7567/2020), quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. in termini Cass. n. 19023 del 2019, 27004 del 2018 ed ivi le richiamate Cass. n. 14321 del 2017; Cass. n. 52830 del 2016 e Cass. n. 9223 del 2015). Ne consegue che il giudice chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento incontra solo il limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore, (oltre Cass. n. 27004 del 2018 e Cass. n. 14321 del 2017, citate, anche Cass. n. 6165 del 2016 e n. 19053 del 2005). L'art. 32 del CCNL applicabile prevede la sanzione della multa per la mancata comunicazione della malattia secondo le modalità previste dal contratto, elevabile alla sospensione, nei casi di recidiva. Il licenziamento è, per contro, previsto in caso di assenze ingiustificate per almeno quattro giorni. La valutazione dei contraenti collettivi appare, nel caso di specie, del tutto conforme alle previsioni legali, dal momento che il mero mancato avviso al datore di lavoro della necessità di assentarsi dal domicilio per ragioni legittime (e senza che vi sia alcun dubbio sull'effettività della malattia) non è sufficiente a determinare un definitivo scuotimento della fiducia nel lavoratore, tale da porre seriamente in dubbio l'adempimento futuro. 3. Ne consegue che il licenziamento va ritenuto illegittimo, con applicazione delle tutele di cui all'art. 3, primo comma, d. lgs. n. 23/2015. Il rapporto di lavoro va, quindi, dichiarato estinto alla data del licenziamento (3.12.2024, cfr. doc. 10 ric.) e la datrice di lavoro condannata al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a due mensilità
4 dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura compresa tra sei e trentasei mensilità. La quantificazione dell'indennità risarcitoria va effettuata alla luce dei principi stabiliti da Corte cost., sent. n. 194/2018 e in particolare “nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio
– criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della legge n. 184 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”. L'anzianità di servizio, di due anni e nove mesi impone di attestarsi in misura prossima al minimo edittale, ma occorre altresì considerare le rilevantissime dimensioni della datrice di lavoro (dalla visura camerale sub doc. 1 ric. risultano 11.393 dipendenti al 31.12.2024 e trattasi di filiale di un'impresa di cui sono note le dimensioni mondiali) e la limitata gravità della condotta del lavoratore, elementi, questi, che inducono a discostarsi dalla misura minima. Alla luce delle superiori considerazioni, stimasi equo commisurare l'indennità risarcitoria a nove mensilità della retribuzione di riferimento. Quest'ultima è stata correttamente commisurata dalla Difesa attorea, sulla base dei cedolini in atti (doc. 10 ric.) in euro 2.126,27. Spetta, quindi, un'indennità risarcitoria pari a euro 19.136,43. Stante l'accertata cessazione del rapporto di lavoro, deve essere altresì accolta la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Il periodo di preavviso è indicato nell'art. 36 CCNL in sei giorni lavorativi, per gli operai non in prova. Per la liquidazione, deve considerarsi la retribuzione mensile di euro 1.822,52, da dividersi per i 26 giorni lavorativi mensili (risultanti dalla busta paga sub doc. 10 ric.) e moltiplicarsi per sei. Spetta, in definitiva, un'indennità pari a euro 420,58. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla data del licenziamento al saldo effettivo. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (euro 19.557,01), della natura documentale della causa e della limitata attività processuale svolta, in complessivi euro 3.500, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore del Difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a Controparte_1 Parte_1
il 3.12.2024, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
[...] licenziamento e condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , di un'indennità, non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale, di importo pari a euro 19.136,43, oltre a euro 420,58 per indennità di mancato preavviso, entrambe le somme oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali a vantaggio di , liquidate in Parte_1 complessivi euro 3.500, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Lidia Golinelli. Così deciso il 9.9.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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