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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11133/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in San Giorgio di Piano (BO), Via Celeste Cesari n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Manila Tromboni del Foro di Bologna, nonché elettivamente domiciliato presso e nello Studio della stessa sito in San Giorgio di Piano (Bologna), Via della Libertà n. 23 e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Amorosi del Foro di Bologna, nonché elettivamente domiciliata presso e nello Studio della stessa sito in San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Commenda n. 23/A,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 31/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. PE rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: in data 28/07/2021 il figlio e in data 20/12/2018 il figlio Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
31/05/1985, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio celebrato a San Giorgio di Piano (BO) il 07/05/2022 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio di Piano (BO) al n. 1 parte 2 Serie A anno 2022;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto senza reciproche interferenze;
2) stabilisce che i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, i quali ne cureranno educazione, mantenimento ed istruzione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria importanza, saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé;
3) dispone che la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione coniugale sita in San Giorgio di Parte_2
Piano (BO), via Celeste Cesari n. 25 unitamente ai figli, sino a quando verrà messa in vendita a far data da 18 mesi dopo la sottoscrizione del presente ricorso e, dopo aver estinto il mutuo fondiario, i coniugi ne divideranno il ricavato nella misura del 50% ciascuno;
verrà suddiviso al 50% anche l'eventuale ricavato ottenuto dalla vendita del mobilio;
4) prende atto che il sig. si impegnava a trasferire la propria residenza subito dopo la Pt_1 sottoscrizione ed il deposito del ricorso contenente le seguenti condizioni , mentre la sig.ra si trasferirà in altra abitazione quanto la casa coniugale verrà venduta, non prima di 18 Parte_2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, salvo diverso e successivo accordo tra le parti;
5) dispone che i figli saranno collocati in via paritaria presso ciascun genitore, mantenendo la residenza con la madre, e i tempi di permanenza presso gli stessi saranno i seguenti:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 16/16,30 dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati presso il rispettivo Istituto scolastico dal genitore con cui hanno pernottato;
- durante la settimana, i figli staranno due giorni con la madre, con pernottamento, e due giorni con il padre, con pernottamento;
- durante le vacanze estive, per quanto riguarda l'anno corrente, i figli potranno recarsi in pagina 2 di 4 villeggiatura una settimana con ciascun genitore, mentre dall'anno 2026 per due settimane, anche non consecutive, tenendo conto che il periodo di preferenza dovrà essere concordato entro la fine del mese di aprile, fornendo l'indirizzo della località di vacanza dove porterà i figli;
nel restante periodo estivo (giugno-settembre), verrà applicata la regolamentazione come sopra stabilita;
- durante le festività natalizie, alternando ciascun anno con la madre, i giorni di Natale e della
Vigilia di Natale, nonché del 31/12 e del primo dell'anno; nel restante periodo di chiusura natalizia degli istituti scolastici, verrà applicata la regolamentazione come sopra stabilita;
- durante le festività pasquali, alternando ogni anno con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; nel restante periodo di chiusura pasquale degli istituti scolastici, verrà applicata la regolamentazione come sopra stabilita;
- i giorni dei compleanni dei bambini, ciascun genitore si impegnerà a far festeggiare il compleanno del figlio anche con l'altro, suddividendo la giornata, indipendentemente dal giorno di spettanza;
- ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli e le rispettive festività relative alla festa del papà e alla festa della mamma, indipendentemente dai giorni di spettanza.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche Per degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e Per_2 ed entrambi i genitori si dichiarano disponibili, al di fuori della regolamentazione ordinaria, a concordare modifiche dettate da ricorrenze familiari, che dovessero richiedere anche la presenza dei figli, impegnandosi a comunicare dette modifiche all'altro genitore con almeno una settimana di preavviso;
6) dispone che il mantenimento ordinario dei figli sarà diretto da parte di ciascun genitore in ragione del collocamento paritario, mentre la mensa scolastica sarà a carico della sig.ra in Parte_2 ragione dell'intero percepimento della stessa dell'Assegno Unico;
7) dispone che, per quanto riguarda le spese straordinarie, i genitori concorreranno nella misura del
50% ciascuno, dietro presentazione delle relative ricevute e/o bollettini di pagamento, nel rispetto di tutto quanto indicato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, siglato il 09 agosto
2017, al cui contenuto si rinvia anche con riferimento alle modalità di concertazione, ad eccezione delle spese per l'abbigliamento che verranno suddivise al 50%;
8) prende atto che le parti, comproprietari dell'abitazione coniugale, hanno concordato che sino alla futura vendita dell'immobile ed estinzione del mutuo, continueranno a farsi carico della rata mensile dello stesso, nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine le rate saranno continueranno ad essere addebitate sul conto corrente cointestato tra le parti.
9) prende atto che i coniugi hanno concordato di farsi carico delle spese straordinarie relative all'immobile adibito a casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, sino a quando lo stesso sarà in pagina 3 di 4 comproprietà;
10) dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
11) prende atto che i coniugi si concedono, per motivi turistici, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
12) prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
13) prende atto che con la sottoscrizione che i sigg. e si Parte_2 Parte_1 danno atto di aver proceduto alla regolamentazione di tutti i loro rapporti economici attualmente pendenti, salvo quanto previsto al punto 3).
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giorgio di Piano (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 11133/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1 in San Giorgio di Piano (BO), Via Celeste Cesari n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Manila Tromboni del Foro di Bologna, nonché elettivamente domiciliato presso e nello Studio della stessa sito in San Giorgio di Piano (Bologna), Via della Libertà n. 23 e
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Amorosi del Foro di Bologna, nonché elettivamente domiciliata presso e nello Studio della stessa sito in San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Commenda n. 23/A,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 18/11/2025; il P.M è intervenuto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 31/07/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. PE rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati due figli: in data 28/07/2021 il figlio e in data 20/12/2018 il figlio Per_2 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive pagina 1 di 4 posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
31/05/1985, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio celebrato a San Giorgio di Piano (BO) il 07/05/2022 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giorgio di Piano (BO) al n. 1 parte 2 Serie A anno 2022;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto senza reciproche interferenze;
2) stabilisce che i figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, i quali ne cureranno educazione, mantenimento ed istruzione. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo fra i genitori;
le decisioni sulle questioni di ordinaria importanza, saranno assunte separatamente da ciascun genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé;
3) dispone che la sig.ra continuerà a vivere nell'abitazione coniugale sita in San Giorgio di Parte_2
Piano (BO), via Celeste Cesari n. 25 unitamente ai figli, sino a quando verrà messa in vendita a far data da 18 mesi dopo la sottoscrizione del presente ricorso e, dopo aver estinto il mutuo fondiario, i coniugi ne divideranno il ricavato nella misura del 50% ciascuno;
verrà suddiviso al 50% anche l'eventuale ricavato ottenuto dalla vendita del mobilio;
4) prende atto che il sig. si impegnava a trasferire la propria residenza subito dopo la Pt_1 sottoscrizione ed il deposito del ricorso contenente le seguenti condizioni , mentre la sig.ra si trasferirà in altra abitazione quanto la casa coniugale verrà venduta, non prima di 18 Parte_2 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, salvo diverso e successivo accordo tra le parti;
5) dispone che i figli saranno collocati in via paritaria presso ciascun genitore, mantenendo la residenza con la madre, e i tempi di permanenza presso gli stessi saranno i seguenti:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dalle ore 16/16,30 dall'uscita da scuola, sino al lunedì mattina, quando verranno riaccompagnati presso il rispettivo Istituto scolastico dal genitore con cui hanno pernottato;
- durante la settimana, i figli staranno due giorni con la madre, con pernottamento, e due giorni con il padre, con pernottamento;
- durante le vacanze estive, per quanto riguarda l'anno corrente, i figli potranno recarsi in pagina 2 di 4 villeggiatura una settimana con ciascun genitore, mentre dall'anno 2026 per due settimane, anche non consecutive, tenendo conto che il periodo di preferenza dovrà essere concordato entro la fine del mese di aprile, fornendo l'indirizzo della località di vacanza dove porterà i figli;
nel restante periodo estivo (giugno-settembre), verrà applicata la regolamentazione come sopra stabilita;
- durante le festività natalizie, alternando ciascun anno con la madre, i giorni di Natale e della
Vigilia di Natale, nonché del 31/12 e del primo dell'anno; nel restante periodo di chiusura natalizia degli istituti scolastici, verrà applicata la regolamentazione come sopra stabilita;
- durante le festività pasquali, alternando ogni anno con la madre il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; nel restante periodo di chiusura pasquale degli istituti scolastici, verrà applicata la regolamentazione come sopra stabilita;
- i giorni dei compleanni dei bambini, ciascun genitore si impegnerà a far festeggiare il compleanno del figlio anche con l'altro, suddividendo la giornata, indipendentemente dal giorno di spettanza;
- ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli e le rispettive festività relative alla festa del papà e alla festa della mamma, indipendentemente dai giorni di spettanza.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche Per degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e Per_2 ed entrambi i genitori si dichiarano disponibili, al di fuori della regolamentazione ordinaria, a concordare modifiche dettate da ricorrenze familiari, che dovessero richiedere anche la presenza dei figli, impegnandosi a comunicare dette modifiche all'altro genitore con almeno una settimana di preavviso;
6) dispone che il mantenimento ordinario dei figli sarà diretto da parte di ciascun genitore in ragione del collocamento paritario, mentre la mensa scolastica sarà a carico della sig.ra in Parte_2 ragione dell'intero percepimento della stessa dell'Assegno Unico;
7) dispone che, per quanto riguarda le spese straordinarie, i genitori concorreranno nella misura del
50% ciascuno, dietro presentazione delle relative ricevute e/o bollettini di pagamento, nel rispetto di tutto quanto indicato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna, siglato il 09 agosto
2017, al cui contenuto si rinvia anche con riferimento alle modalità di concertazione, ad eccezione delle spese per l'abbigliamento che verranno suddivise al 50%;
8) prende atto che le parti, comproprietari dell'abitazione coniugale, hanno concordato che sino alla futura vendita dell'immobile ed estinzione del mutuo, continueranno a farsi carico della rata mensile dello stesso, nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine le rate saranno continueranno ad essere addebitate sul conto corrente cointestato tra le parti.
9) prende atto che i coniugi hanno concordato di farsi carico delle spese straordinarie relative all'immobile adibito a casa coniugale nella misura del 50% ciascuno, sino a quando lo stesso sarà in pagina 3 di 4 comproprietà;
10) dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
11) prende atto che i coniugi si concedono, per motivi turistici, reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio;
12) prende atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo per il loro mantenimento personale, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
13) prende atto che con la sottoscrizione che i sigg. e si Parte_2 Parte_1 danno atto di aver proceduto alla regolamentazione di tutti i loro rapporti economici attualmente pendenti, salvo quanto previsto al punto 3).
ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giorgio di Piano (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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