CA
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere
nella causa civile iscritta al n°501 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Li Cauli, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio della quale sito in Palermo nella Via
Pipitone 127
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Enza Novara elettivamente domiciliato presso lo studio della quale sito in Palermo nella Via Libertà n. 95
Appellato
FATTO E DIRITTO
-I-
Con distinti ricorsi, depositati il 29 e il 30 luglio 2020, Parte_1 conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale G.L. di Palermo, per CP_1 accertare il proprio diritto a percepire la pensione VOCOM n. 36042209, già liquidatale con decorrenza dal 1° novembre 2012, previo annullamento del provvedimento di revoca di tale prestazione, e recupero dei ratei erogati dal
1 l'1.02.2014 al 30.06.2020, disposti con provvedimento del 31.07.2020
(notificato il 17.08.2020) e chiedendo, altresì, la condanna dell'Istituto ad erogare i ratei maturati e non riscossi dalla data di revoca.
Deduceva che il provvedimento impugnato muoveva dal presupposto che,
a seguito dello stralcio delle cartelle per i debiti inferiori a mille euro , applicato dall' per effetto dell'art. 4 del D.L. N. 119/18, ella non Controparte_3 avrebbe raggiunto il montante contributivo necessario.
A sostegno della domanda parte appellante evidenziava di avere provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva , per il periodo oggetto di stralcio, presentando un'istanza di rateizzazione del 21.08.2015 e due distinte istanze di definizione agevolata, recanti la medesima data del
10.05.2018 (v. doc. nn. 5, 6 e 7, allegati al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Aggiungeva che la stessa con atto del 15.01.2019, aveva CP_2 certificato l'avvenuta regolarizzazione contributiva, dichiarando che le cartelle, relative al suddetto periodo, risultavano “totalmente saldate” (v. doc. n. 8 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellante).
Contestava, peraltro, l'applicabilità retroattiva dello stralcio (ai sensi del
D.L. n.119/2018) ai crediti oggetto di rateizzazione e di definizione agevolata, in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale D.L..
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto di estendere ai suddetti crediti l'ambito di applicazione dell'art. 4 de1
D.L. n. 119/2018, sollevava questione di legittimità costituzionale.
Si costituiva in giudizio l' , in entrambi i procedimenti, eccependo il CP_1 difetto di contraddittorio e chiedendo di autorizzare la chiamata in causa dell'Ente della riscossione, unico soggetto competente a eseguire lo stralcio delle partite debitorie residue.
Su autorizzazione del Tribunale si costituiva in giudizio l'
[...]
, eccependo, in via preliminare, “l'inammissibilità del Controparte_2 ricorso” e, nel merito, l'infondatezza della domanda, sostenendo di avere applicato l'annullamento automatico ai sensi dell'art. 4 del D.I. n. 119/2018 sui debiti di importo inferiore ai mille euro.
Chiedeva, altresì, di “essere manlevata da eventuali esiti negativi della controversia” essendosi conclusa l'azione di riscossione. Riuniti i giudizi, con sentenza n. 3876/2022, emessa in data 30.11.2022, il
Tribunale rigettava i ricorsi.
Riteneva, in particolare, che “a seguito dello stralcio delle cartelle, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 119/2018 (conv. in L. 136/2018), è venuto meno il
2 diritto alla pensione di vecchiaia risultando dall'estratto contributivo solo 1006 contributi settimanali in luogo dei 1040 richiesti”. Aggiungeva, inoltre, che non fosse neppure ipotizzabile procedere ad una
CTU contabile come richiesto dalla ricorrente, in assenza in atti di documenti idonei ad individuare con esattezza le somme stralciate che hanno ridotto proporzionalmente il montante contributivo.
Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 30.05.2023, chiedendone la riforma.
Con il primo e il secondo motivo di gravame, lamenta l'erronea interpretazione dell'art. 4 del D.L. 119/2018 da parte del Tribunale, sostenendo che con l'istanza di rateizzazione del 2015 e le successive istanze di definizione agevolata aveva provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva .
Contesta l'applicabilità retroattiva della normativa relativa all'annullamento automatico dei carichi inferiori ai mille euro, evidenziando che, prima dell'entrata in vigore della c.d. rottamazione ter, aveva già chiesto e ottenuto di potere rateizzare il proprio debito contributivo.
Rileva, altresì, che l'annullamento non potesse esercitarsi in automatico, dovendo, piuttosto, l'Ente riscossore limitarsi a sospendere i ruoli eventualmente interessati dallo stralcio, offrendo, poi, al contribuente la possibilità di effettuare il pagamento degli importi dovuti, al fine di costituire il montante contributivo necessario per l'erogazione del trattamento pensionistico, come espressamente previsto dalla c.d. rottamazione quater disciplinata dall'articolo 1, commi 222 – 230 della legge n. 197/2022. Rileva, peraltro, che l'istanza di rateizzazione riguardava proprio i contributi relativi agli anni dal 2000 al 2010 e che l'importo era stato totalmente corrisposto, come attestato dalla Controparte_2 con nota del 15 gennaio 2019 (v. doc. n. 8), circostanza non contestata dagli enti resistenti.
Con il terzo motivo la si duole della violazione del principio di Pt_1 irretroattività della legge, avendo il Giudice di primo grado applicato le norme sull'annullamento automatico, anche a debiti contributivi pregressi, già oggetto di rateizzazione.
Infine, ripropone la questione di illegittimità costituzionale relativamente all'applicabilità degli artt. 4 D.L. n.119/2018 ai debiti previdenziali “per violazione degli artt.3, 25 36, 38, 72 e 102 della Costituzione”. Si sono costituite in giudizio l' e l' Controparte_4 CP_1 con memorie depositate rispettivamente il 05.05.2025 e il 12.05.2025, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado ,
3 eccependo, la seconda, l'inammissibilità dell'appello perché tardivamente notificato.
All'udienza di discussione del 22 maggio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo riportato in calce.
II
L'appello è tempestivo, essendo stato il ricorso depositato entro il termine semestrale (v. art.327 c.p.c.) rispetto alla pubblicazione della sentenza ed è, altresì, fondato e merita accoglimento.
La domanda della pensionata riguarda l'accertamento del proprio diritto a percepire la pensione VOCOM n. 550036042209, già riconosciutale dall' CP_1 con decorrenza dal 1° novembre 2012, con provvedimento del 13.02.2019 (v. doc. n. 1 del fascicolo di primo grado di parte appellante), sulla scorta dei contributi versati dal 1°luglio 1982 al 31.10.2012 e revocata con nota del
31.07.20, notificata il 18.08.2020 (v doc n.2,6 fascicolo con causale: rate CP_1 di pensione riscosse non spettanti. revoca pensione ab origine per intervenuta insussistenza del diritto a seguito dello stralcio delle cartelle esattoriali operato ai sensi della legge 119/2018.
Successivamente, l' con lettera inviata a mezzo e-mail, in data CP_1
8.05.2020 (v. doc n.2 fasc. di parte), aveva ribadito alla che, a seguito Pt_1 dello stralcio automatico dei debiti di importo inferiore ai mille euro relativi al periodo dal 1998 al 2008, non raggiungeva più il montante contributivo necessario per l'erogazione del trattamento di pensionamento.
L'art. 4 del d.
1. n. 119/2018, convertito in 1. n. 136/2018, rubricato
“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, prevede espressamente che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fine a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati”.
La ha, però, documentato di avere inoltrato istanza di Pt_1 rateizzazione all'ente riscossore già in data 21.08.2015, al fine di provvedere alla definizione di tutte le cartelle notificate, alcune delle quali relative all'omesso pagamento di contributi previdenziali della “Gestione Commercianti” e, in parte, della “Gestione Artigiani”. L'istanza veniva accolta, come documentato dall'estratto di ruolo delle cartelle esattoriali, recante la data del 14.09.2017 in atti (v. doc. n.9, fascicolo di parte appellante).
4 Tali contributi coprono gli anni dal 2000 al 2010, ossia quelli specificatamente interessati dalla rottamazione poi disposta con il D.L. n.
119/2018.
Successivamente, l'appellante sottoponeva all'Ente riscossore due istanze di definizione agevolata, che, come noto, consentono di corrispondere gli importi contributivi dovuti, al netto di interessi e sanzioni, entrambe accolte con provvedimento del 31.10.2018.
Al fine del riconoscimento del proprio diritto all'erogazione del trattamento pensionistico, la allegava alla domanda la dichiarazione del Pt_1
19.01.2019 di che certificava che le somme oggetto di definizione CP_2 agevolata risultavano “totalmente saldate” (cfr. doc. n. 8 allegato da parte appellante).
Sull'avvenuta regolarizzazione della provvista contributiva del trattamento pensionistico, nulla ha dedotto l' né in primo grado, né in sede CP_1 di gravame, limitandosi a sostenere genericamente che, a seguito dello stralcio automatico effettuato dall'Ente della Riscossione, la non avrebbe diritto Pt_1 alla pensione per essere venuti meno alcuni contributi.
Va, peraltro, evidenziato che tutte le cartelle oggetto di istanza di rateizzazione e di definizione agevolata, recando importi superiori ai mille euro e, quindi, non avrebbero potuto costituire oggetto di annullamento automatico.
Né l' né l' hanno, poi, indicato CP_1 Controparte_2 quali siano gli eventuali debiti residui oggetto di stralcio che avrebbero determinato il mancato raggiungimento del montante contributivo richiesto dalla legge.
Di contro, parte appellante ha documentato di avere provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva con istanza di rateizzazione accolta molto prima della entrata in vigore dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018 e di avere corrisposto le somme iscritte a ruolo, come certificato dall' . Controparte_5
L' si è invece limitato ad allegare alcuni atti interni (un estratto CP_1 conto e due documenti denominati “test di liquidazione”) per sostenere che il periodo contributivo dal 1998 al 2010 sarebbe stato solo in parte corrisposto dalla;
che alcuni contributi sarebbero stati persi perché iscritti nelle Pt_1 cartelle oggetto di stralcio, residuando un monte contributivo pari a n.993 o
1006, settimane complessive utili.
Tale carenza probatoria sull'asserito mancato pagamento di crediti previdenziali, unita alla contraddittorietà dei dati evidenziati con dette note interne, rende impossibile la verifica di tale omissione solo labialmente dedotta.
5 Pertanto, comprovata la regolarizzazione della posizione contributiva della e in assenza di documenti idonei ad individuare i presunti debiti Pt_1 contributivi oggetto di annullamento, deve ritenersi provato il diritto d i all' erogazione del trattamento pensionistico per cui è causa, Parte_1 rimanendo assorbite le ulteriori questioni formulate nell'atto di appello.
In riforma dell'impugnata sentenza va, pertanto, dichiarato il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia n. 36042209 con decorrenza da Parte_1 novembre 2012, senza soluzione di continuità, e l' va, quindi, condannato ad CP_1 erogare i ratei maturati e non riscossi a decorrere dal provvedimento di revoca.
III
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza d ell' CP_1
e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore di parte appellante dichiaratosi antistatario.
Le spese vanno, invece, compensate nei rapporti con la l' Controparte_2
la cui posizione processuale non era destinata ad incidere sulla
[...] debenza della prestazione pensionistica.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 3876/2022 emessa il 30.11.2022, dichiara il diritto di
[...]
a percepire la pensione di vecchiaia e anzianità n. 36042209 con decorrenza Pt_1 da novembre 2012 e condanna l' a erogare i ratei maturati e non riscossi a CP_1 partire dal provvedimento di revoca.
Condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore del procuratore antistatario di parte appellante, che liquida, per il primo, in complessivi euro 3.809,00
e, per il secondo, in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre iva,
c.p.a. e spese generali come per legge.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell . Controparte_2
Così deciso in Palermo il 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
6