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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R.G.N. 2331/22
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 11/12/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al
N.r.g.a.c. 2331/2022
Sono comparsi:
1. l'avv. DOMENICO PIGNATIELLO in sost. dell'avv. BOCCALONE
LUIGI per;
CP_1
2. l'avv. CRISTINA CAPUOZZO in sost. degli avv.ti PALUMBO ITALO
NN TO e TA RO per Pt_1
;
[...]
Le parti rilevano quanto segue:
L'avv. Pignatiello si riporta ai propri scritti e alle richieste ivi formulate, rappresentando che, tra settembre ed ottobre 2025, il sig. ha Parte_1 provveduto solo ed esclusivamente al taglio degli alberi che delimitano le proprietà con il viale di accesso privato del sig. . Non sono CP_1 state quindi recise le radici degli alberi tagliate (che continuano a danneggiare il manto stradale di proprietà dell'attore), né tantomeno sono stati tagliati gli altri alberi come da proposta formulata dal Tribunale di Benevento. In ragione di tanto, si chiede a codesta Autorità preliminarmente di ammettere i mezzi istruttori per come chiesti nelle memorie 183 c.p.c. e, qualora, viceversa, il tribunale adito dovesse ritenere la causa matura per la decisione, accogliere la domanda proposta dall'attore per come esplicitata. Si condanni altresì alle spese di lite il convenuto in favore della scrivente difesa anticipataria.
L'avv. Capuozzo si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati, alla documentazione prodotta, ai precedenti verbali di udienza ed alle note ex art. 127- ter c.p.c. In particolare, si riporta alla relazione dell'agronomo dott. dalla Per_1 quale emerge, anche dal punto tecnico – scientifico, l'assoluta infondatezza e
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l'inaccoglibilità della domanda formulata ex adverso. Si reitera, altresì, ogni più ampia impugnativa delle avverse eccezione, deduzioni e richieste chiedendo l'integrale rigetto della domanda. In primo luogo, questa difesa insiste nuovamente per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti ed articolati nei propri scritti ed in particolare nelle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In subordine, precisa le conclusioni come formulate in atti e nello specifico: “1. accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte del convenuto , del diritto a tenere gli alberi piantumati a confine con Parte_1 la particella 686 e con la particella 205 in ditta Palermo Pompeo, a distanza inferiore di quella legislativamente prescritta;
2. accertato e dichiarato che alcun danno, di alcun tipo, deriva alla proprietà dell'attore dagli alberi piantumati lungo il confine con la particella 686, rigettare la domanda di taglio dei rami e delle radici nonché la domanda di taglio degli stessi alberi fino all'altezza della recinzione;
3. accertato e dichiarato che alcun danno è arrecato alla strada posta sulla particella 205 dagli alberi piantumati nella proprietà del convenuto lungo il confine con la stessa, rigettare la domanda di taglio dei rami e delle radici che si protendono nella proprietà dell'attore, nonché la domanda di taglio degli alberi fino all'altezza massima della recinzione;
4. rigettare la richiesta risarcitoria formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto, nonché pretestuosa;
5.
In via subordinata, pur non essendo mai stato richiesto dall'attore, per circa trent'anni, il convenuto si dichiara disponibile ad effettuare le manutenzioni necessarie.
6. Vittoria di spese e competenze con distrazione”.
In ordine a quanto dedotto da controparte, fa presente che ha Parte_1 tagliato solo i rami prospicenti alla strada di controparte e che, trattandosi di cipressi, non è possibile recidere le radici in quanto fittonanti.
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Valeria Protano
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2331 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022
Tra
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv. Luigi Boccalone (C.F.:
) e NO OT (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Benevento, alla via
Avellino n.45;
-attore-
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._4 come da procura in calce all'atto introduttivo, dagli Avv. Italo G. D. Palumbo
(C.F.: ) e NT SO (C.F.: ), C.F._5 C.F._6 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Benevento al Viale
Raffaele De Caro, n. 4, int. 6;
-convenuto-
OGGETTO: distanze per gli alberi e risarcimento del danno;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Parte_1
proprietario di un fondo sito in Benevento, identificato al CP_1
Catasto Fabbricati al Foglio n 25, particelle nn. 686 (adibita ad area di pertinenza del suo fabbricato) e 205 (adibita a strada privata), lamentava che il convenuto,
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proprietario di un fondo confinante identificato al foglio 25, part. 204, avesse abbandonato la cura dello stesso, lasciando crescere alberi di alto fusto che avrebbero invaso il suo fondo.
A fondamento della richiesta, deduceva le seguenti circostanze:
- che le particelle di sua proprietà (partt. 686, 205) confinavano rispettivamente lungo il lato est e il lato nord con la part. 204 di parte convenuta;
- che, stante il dislivello tra i due lotti di terreno confinanti (partt. 686 e
204), il confine veniva delimitato da un muro con sovrastante ringhiera, mentre veniva realizzato un muro di contenimento della particella 205, adibita a vialetto stradale privato per l'accesso dell'attore ai fabbricati di sua proprietà;
- che, lungo il confine est della part. 686, il convenuto aveva piantato alberi ad alto fusto con un'altezza di 10 m e posti a distanza inferiore a quella legale, che avrebbero impedito l'ingresso della luce nel fondo di parte attrice;
- che, lungo il confine nord della part. 205, il convenuto aveva piantato alberi di alto fusto, nello specifico, pini, il cui fogliame invadeva la strada privata dell'attore e le cui radici provocavano fessure sul manto stradale;
- che il costo di manutenzione ammontava ad € 17.200,00, come da perizia del geometra e preventivo della ditta Edilarte per il Persona_2 rifacimento del manto stradale, prodotti in atti;
- di aver intimato parte convenuta, con diffida del 28.03.2022, a tagliare i suddetti alberi.
Concludeva, dunque, affinché il Giudice provvedesse ad accertare, ai sensi dell'art. 892 c.c. e art. 105 del Regolamento Edilizio Comunale, la violazione delle distanze in materia di piantumazione di alberi ad alto fusto da parte del convenuto e, per l'effetto, ordinare, ex art. 896 c.c., il taglio dei rami e delle radici degli alberi ad alto fusto, portandoli ad altezza massima della recinzione, e condannare al pagamento delle spese di rifacimento del manto stradale, quantificate in € 17.200,00.
Parte convenuta si costitutiva nel presente giudizio, deducendo l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere gli alberi impiantati ad una distanza inferiore
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da quella legale, l'estrema genericità ed indeterminatezza delle doglianze formulate da controparte in ordine ai pregiudizi subiti. Deduceva, inoltre, che gli alberi in questione non erano idonei ad ostacolare l'ingresso della luce nel fondo confinante e che il taglio degli stessi avrebbe potuto solo determinare una lesione della privacy di parte convenuta. Quanto alla richiesta di risarcimento per la lesione del manto stradale, evidenziava che non c'era alcun ingobbimento dello stesso e che le fessurazioni presenti non erano riconducibili agli alberi posti nel fondo confinante, atteso che le stesse si protraevano ben oltre il filare dei suddetti alberi.
Con ordinanza del 08.2.2023, il Giudice tentava la conciliazione delle parti, formulando la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “il convenuto provveda al taglio dei rami e delle radici che invadono la proprietà dell'attore; taglio dei rami e delle chiome tali da arrecare il minor pregiudizio possibile all'attore, anche in altezza, con compensazione delle spese di lite”.
Con note di trattazione scritta, parte convenuta comunicava di non voler aderire alla proposta.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Tribunale pronunciava la seguente sentenza.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
La domanda proposta da parte attrice deve qualificarsi quale domanda di recisione dei rami protesi e delle radici degli alberi del vicino ai sensi dell'art. 896 c.c..
Ed infatti, dalla consulenza di parte attrice allegata, si evince la presenza di un muro di confine tra le particelle 686 e 204 e tra le particelle 686 e 205, con la presenza di alberi ad alto fusto insistenti sul fondo di proprietà del convenuto, i quali si ergono ben al di sopra dell'altezza del muro (circostanze non contestate dal convenuto ed evincibili dalla consulenza di parte dallo stesso prodotta).
In tema di piantumazione di alberi, la previsione normativa della distanza di tre metri per gli alberi ad alto fusto, come nel caso di specie, non si deve osservare, stante la presenza di un muro divisorio lungo il confine.
Nella fattispecie, sovviene la norma di cui all'art. 892 u.c. c.c., la quale prevede che “le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
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Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta” (Cass. civ. n. 18439/2018).
Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali appena enunciati al caso di specie, non può che derivarne la condanna in capo al proprietario del fondo su cui insistono i predetti alberi a mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892
c.c..
Deve infine precisarsi che l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto rimane assorbita dall'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra indicati.
L'usucapione dedotta da parte convenuta attiene, infatti, esclusivamente al diritto di mantenere le piante a distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 892 c.c., mentre nel caso di specie – per la presenza di un muro divisorio lungo il confine – non veniva in rilievo la violazione della distanza, bensì l'altezza degli alberi, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c., devono comunque essere mantenuti al di sotto della sommità del muro.
Ne consegue che l'eventuale usucapione del diritto a mantenere gli alberi a distanza inferiore da quella legale non potrebbe comunque incidere sull'obbligo, previsto dalla norma, di contenere l'altezza delle piante entro il limite della sommità del muro divisorio.
Poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla violazione del limite di altezza – diritto non usucapibile secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
35377/2022) – ogni questione relativa all'usucapione resta assorbita.
Parte attrice chiede, inoltre, il risarcimento del danno per la lesione del manto stradale di sua proprietà, quantificando il pregiudizio subito nella somma di €
17.200,00, come da preventivo in atti.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Difetta, nel caso di specie, la prova in ordine alla derivazione causale del danno lamentato (fessurazioni sul manto stradale) dalle radici delle piante.
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Il preventivo di spesa prodotto e la perizia di parte non valgono, infatti, a dimostrare che le radici provengano dagli alberi del convenuto, che le lesioni siano compatibili con un sollevamento da pressione radicale né che le fessurazioni non siano dovute a cause alternative, quali normale usura, vetustà dell'opera, assestamenti del terreno o altri fattori climatici.
Ed invero, le evidenze fotografiche contenute nella CTP di parte convenuta (pagg.
9–12 della relazione , non contestate da controparte, documentano come il Per_1 manto stradale non presenti alcun sollevamento riconducibile a spinte radicali, essendo le fessurazioni presenti anche a distanza di oltre 20–30 metri dall'ultimo cipresso. Inoltre, la specie arborea insistente nel fondo di parte convenuta
(cipresso e non già pino) presenta radici fittonanti e non laterali, incompatibili con la lesione del piano viario mentre, al contrario, ulteriori alberature di alto fusto, ubicate nella proprietà dell'attore, mostrano fenomeni iniziali di interferenza con la pavimentazione (cfr. foto 11).
Da tanto ne deriva che non solo manca la prova del nesso causale, ma che, dalle relazioni tecniche in atti, emerge la prova positiva dell'assenza del medesimo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale concretamente svolta, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra CP_1 Parte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
b) condanna parte convenuta a mantenere le piante poste sul confine ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta ai sensi degli artt. 896
e 892 c.c.;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 237,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, l'11.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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R.G.N. 2331/22
Tribunale Ordinario di Benevento
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Addì 11/12/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al
N.r.g.a.c. 2331/2022
Sono comparsi:
1. l'avv. DOMENICO PIGNATIELLO in sost. dell'avv. BOCCALONE
LUIGI per;
CP_1
2. l'avv. CRISTINA CAPUOZZO in sost. degli avv.ti PALUMBO ITALO
NN TO e TA RO per Pt_1
;
[...]
Le parti rilevano quanto segue:
L'avv. Pignatiello si riporta ai propri scritti e alle richieste ivi formulate, rappresentando che, tra settembre ed ottobre 2025, il sig. ha Parte_1 provveduto solo ed esclusivamente al taglio degli alberi che delimitano le proprietà con il viale di accesso privato del sig. . Non sono CP_1 state quindi recise le radici degli alberi tagliate (che continuano a danneggiare il manto stradale di proprietà dell'attore), né tantomeno sono stati tagliati gli altri alberi come da proposta formulata dal Tribunale di Benevento. In ragione di tanto, si chiede a codesta Autorità preliminarmente di ammettere i mezzi istruttori per come chiesti nelle memorie 183 c.p.c. e, qualora, viceversa, il tribunale adito dovesse ritenere la causa matura per la decisione, accogliere la domanda proposta dall'attore per come esplicitata. Si condanni altresì alle spese di lite il convenuto in favore della scrivente difesa anticipataria.
L'avv. Capuozzo si riporta a tutti gli scritti difensivi depositati, alla documentazione prodotta, ai precedenti verbali di udienza ed alle note ex art. 127- ter c.p.c. In particolare, si riporta alla relazione dell'agronomo dott. dalla Per_1 quale emerge, anche dal punto tecnico – scientifico, l'assoluta infondatezza e
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l'inaccoglibilità della domanda formulata ex adverso. Si reitera, altresì, ogni più ampia impugnativa delle avverse eccezione, deduzioni e richieste chiedendo l'integrale rigetto della domanda. In primo luogo, questa difesa insiste nuovamente per l'ammissione dei mezzi istruttori come richiesti ed articolati nei propri scritti ed in particolare nelle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In subordine, precisa le conclusioni come formulate in atti e nello specifico: “1. accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte del convenuto , del diritto a tenere gli alberi piantumati a confine con Parte_1 la particella 686 e con la particella 205 in ditta Palermo Pompeo, a distanza inferiore di quella legislativamente prescritta;
2. accertato e dichiarato che alcun danno, di alcun tipo, deriva alla proprietà dell'attore dagli alberi piantumati lungo il confine con la particella 686, rigettare la domanda di taglio dei rami e delle radici nonché la domanda di taglio degli stessi alberi fino all'altezza della recinzione;
3. accertato e dichiarato che alcun danno è arrecato alla strada posta sulla particella 205 dagli alberi piantumati nella proprietà del convenuto lungo il confine con la stessa, rigettare la domanda di taglio dei rami e delle radici che si protendono nella proprietà dell'attore, nonché la domanda di taglio degli alberi fino all'altezza massima della recinzione;
4. rigettare la richiesta risarcitoria formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e diritto, nonché pretestuosa;
5.
In via subordinata, pur non essendo mai stato richiesto dall'attore, per circa trent'anni, il convenuto si dichiara disponibile ad effettuare le manutenzioni necessarie.
6. Vittoria di spese e competenze con distrazione”.
In ordine a quanto dedotto da controparte, fa presente che ha Parte_1 tagliato solo i rami prospicenti alla strada di controparte e che, trattandosi di cipressi, non è possibile recidere le radici in quanto fittonanti.
IL GIUDICE all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Valeria Protano
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2331 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022
Tra
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, CP_1 C.F._1 come da procura in calce all'atto di citazione, dagli avv. Luigi Boccalone (C.F.:
) e NO OT (C.F.: ), C.F._2 C.F._3 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Benevento, alla via
Avellino n.45;
-attore-
e
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._4 come da procura in calce all'atto introduttivo, dagli Avv. Italo G. D. Palumbo
(C.F.: ) e NT SO (C.F.: ), C.F._5 C.F._6 presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Benevento al Viale
Raffaele De Caro, n. 4, int. 6;
-convenuto-
OGGETTO: distanze per gli alberi e risarcimento del danno;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di , Parte_1
proprietario di un fondo sito in Benevento, identificato al CP_1
Catasto Fabbricati al Foglio n 25, particelle nn. 686 (adibita ad area di pertinenza del suo fabbricato) e 205 (adibita a strada privata), lamentava che il convenuto,
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proprietario di un fondo confinante identificato al foglio 25, part. 204, avesse abbandonato la cura dello stesso, lasciando crescere alberi di alto fusto che avrebbero invaso il suo fondo.
A fondamento della richiesta, deduceva le seguenti circostanze:
- che le particelle di sua proprietà (partt. 686, 205) confinavano rispettivamente lungo il lato est e il lato nord con la part. 204 di parte convenuta;
- che, stante il dislivello tra i due lotti di terreno confinanti (partt. 686 e
204), il confine veniva delimitato da un muro con sovrastante ringhiera, mentre veniva realizzato un muro di contenimento della particella 205, adibita a vialetto stradale privato per l'accesso dell'attore ai fabbricati di sua proprietà;
- che, lungo il confine est della part. 686, il convenuto aveva piantato alberi ad alto fusto con un'altezza di 10 m e posti a distanza inferiore a quella legale, che avrebbero impedito l'ingresso della luce nel fondo di parte attrice;
- che, lungo il confine nord della part. 205, il convenuto aveva piantato alberi di alto fusto, nello specifico, pini, il cui fogliame invadeva la strada privata dell'attore e le cui radici provocavano fessure sul manto stradale;
- che il costo di manutenzione ammontava ad € 17.200,00, come da perizia del geometra e preventivo della ditta Edilarte per il Persona_2 rifacimento del manto stradale, prodotti in atti;
- di aver intimato parte convenuta, con diffida del 28.03.2022, a tagliare i suddetti alberi.
Concludeva, dunque, affinché il Giudice provvedesse ad accertare, ai sensi dell'art. 892 c.c. e art. 105 del Regolamento Edilizio Comunale, la violazione delle distanze in materia di piantumazione di alberi ad alto fusto da parte del convenuto e, per l'effetto, ordinare, ex art. 896 c.c., il taglio dei rami e delle radici degli alberi ad alto fusto, portandoli ad altezza massima della recinzione, e condannare al pagamento delle spese di rifacimento del manto stradale, quantificate in € 17.200,00.
Parte convenuta si costitutiva nel presente giudizio, deducendo l'intervenuta usucapione del diritto a mantenere gli alberi impiantati ad una distanza inferiore
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da quella legale, l'estrema genericità ed indeterminatezza delle doglianze formulate da controparte in ordine ai pregiudizi subiti. Deduceva, inoltre, che gli alberi in questione non erano idonei ad ostacolare l'ingresso della luce nel fondo confinante e che il taglio degli stessi avrebbe potuto solo determinare una lesione della privacy di parte convenuta. Quanto alla richiesta di risarcimento per la lesione del manto stradale, evidenziava che non c'era alcun ingobbimento dello stesso e che le fessurazioni presenti non erano riconducibili agli alberi posti nel fondo confinante, atteso che le stesse si protraevano ben oltre il filare dei suddetti alberi.
Con ordinanza del 08.2.2023, il Giudice tentava la conciliazione delle parti, formulando la seguente proposta ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “il convenuto provveda al taglio dei rami e delle radici che invadono la proprietà dell'attore; taglio dei rami e delle chiome tali da arrecare il minor pregiudizio possibile all'attore, anche in altezza, con compensazione delle spese di lite”.
Con note di trattazione scritta, parte convenuta comunicava di non voler aderire alla proposta.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Tribunale pronunciava la seguente sentenza.
La domanda va accolta per quanto di ragione.
La domanda proposta da parte attrice deve qualificarsi quale domanda di recisione dei rami protesi e delle radici degli alberi del vicino ai sensi dell'art. 896 c.c..
Ed infatti, dalla consulenza di parte attrice allegata, si evince la presenza di un muro di confine tra le particelle 686 e 204 e tra le particelle 686 e 205, con la presenza di alberi ad alto fusto insistenti sul fondo di proprietà del convenuto, i quali si ergono ben al di sopra dell'altezza del muro (circostanze non contestate dal convenuto ed evincibili dalla consulenza di parte dallo stesso prodotta).
In tema di piantumazione di alberi, la previsione normativa della distanza di tre metri per gli alberi ad alto fusto, come nel caso di specie, non si deve osservare, stante la presenza di un muro divisorio lungo il confine.
Nella fattispecie, sovviene la norma di cui all'art. 892 u.c. c.c., la quale prevede che “le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
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Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta” (Cass. civ. n. 18439/2018).
Facendo applicazione dei principi normativi e giurisprudenziali appena enunciati al caso di specie, non può che derivarne la condanna in capo al proprietario del fondo su cui insistono i predetti alberi a mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892
c.c..
Deve infine precisarsi che l'eccezione di usucapione sollevata dal convenuto rimane assorbita dall'accoglimento della domanda attorea nei limiti sopra indicati.
L'usucapione dedotta da parte convenuta attiene, infatti, esclusivamente al diritto di mantenere le piante a distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 892 c.c., mentre nel caso di specie – per la presenza di un muro divisorio lungo il confine – non veniva in rilievo la violazione della distanza, bensì l'altezza degli alberi, che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c., devono comunque essere mantenuti al di sotto della sommità del muro.
Ne consegue che l'eventuale usucapione del diritto a mantenere gli alberi a distanza inferiore da quella legale non potrebbe comunque incidere sull'obbligo, previsto dalla norma, di contenere l'altezza delle piante entro il limite della sommità del muro divisorio.
Poiché la decisione si fonda esclusivamente sulla violazione del limite di altezza – diritto non usucapibile secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
35377/2022) – ogni questione relativa all'usucapione resta assorbita.
Parte attrice chiede, inoltre, il risarcimento del danno per la lesione del manto stradale di sua proprietà, quantificando il pregiudizio subito nella somma di €
17.200,00, come da preventivo in atti.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata.
Difetta, nel caso di specie, la prova in ordine alla derivazione causale del danno lamentato (fessurazioni sul manto stradale) dalle radici delle piante.
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Il preventivo di spesa prodotto e la perizia di parte non valgono, infatti, a dimostrare che le radici provengano dagli alberi del convenuto, che le lesioni siano compatibili con un sollevamento da pressione radicale né che le fessurazioni non siano dovute a cause alternative, quali normale usura, vetustà dell'opera, assestamenti del terreno o altri fattori climatici.
Ed invero, le evidenze fotografiche contenute nella CTP di parte convenuta (pagg.
9–12 della relazione , non contestate da controparte, documentano come il Per_1 manto stradale non presenti alcun sollevamento riconducibile a spinte radicali, essendo le fessurazioni presenti anche a distanza di oltre 20–30 metri dall'ultimo cipresso. Inoltre, la specie arborea insistente nel fondo di parte convenuta
(cipresso e non già pino) presenta radici fittonanti e non laterali, incompatibili con la lesione del piano viario mentre, al contrario, ulteriori alberature di alto fusto, ubicate nella proprietà dell'attore, mostrano fenomeni iniziali di interferenza con la pavimentazione (cfr. foto 11).
Da tanto ne deriva che non solo manca la prova del nesso causale, ma che, dalle relazioni tecniche in atti, emerge la prova positiva dell'assenza del medesimo.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale concretamente svolta, secondo i parametri minimi di cui al D.M.
147/2022, relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale (scaglione di riferimento da € 5.201,00 a € 26.000,00), al netto della fase istruttoria/di trattazione in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra CP_1 Parte_1 domanda ed eccezione, così provvede:
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
b) condanna parte convenuta a mantenere le piante poste sul confine ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta ai sensi degli artt. 896
e 892 c.c.;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 237,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre accessori di legge, se dovuti.
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, l'11.12.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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