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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1588 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
, in Roma, in persona dell'Amministratore Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Pompei n. 14, presso lo Studio Legale dell'Avv. Fabio Puntuale, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita n. 42, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Giovanni Muzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti Appellata
OGGETTO: appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Roma in RG n. 26163/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva appello avverso la Parte_2 ordinanza del Tribunale di Roma in RG n. 26163/2018 che - a definizione del giudizio R.G. n. 50661/2017, proposto nei suoi confronti da Controparte_1
- così provvedeva: “1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente, , a Controparte_2 rimborsare in favore del ricorrente, società , le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 350,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
3.500,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge” .
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare integralmente
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. 26163/2018 emessa il 14.02.2020 dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. V, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella
Zanchetta, pubblicata e notificata a mezzo pec da parte della cancelleria in data 14.02.2020, nonché: In via preliminare: A) accertare e dichiarare
l'inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza n. 5686/2018 – R.G. n. 26163/2018 poiché eseguita e consegnata a persone che non hanno alcuna relazione con il destinatario e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dalla società
[...]
B) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Collegio CP_1
pag. 2/11 dovesse ritenere sanata la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per raggiungimento dello scopo in virtù della costituzione nel giudizio di primo grado del convenuto dichiarare la detta sanatoria con efficacia ex Parte_1 nunc con la conseguente efficacia della notifica dell'atto introduttivo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. solamente alla data della costituzione in giudizio e, quindi, di conseguenza, dichiarare la costituzione in giudizio del
[...]
tempestiva con rimessione dell'odierno procedimento ad Parte_1 altra sezione del Tribunale Civile di Roma e conseguente revoca della dichiarazione di contumacia del 4.12.2018 nonché con diritto del
[...]
di proporre tutte le attività difensive ed indicare i mezzi Parte_1 di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione siccome previsto dal codice di rito;
In via parimenti preliminare: C) accertare
e dichiarare la nullità della notifica, ex art. 160 c.p.c., del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza n. 5686/2018 – R.G. n.
26163/2018, in quanto la detta notifica risulta essere stata indirizzata e consegnata al sig. precedente amministratore del Parte_3 Parte_1 convenuto revocato in data 09/07/2018 con provvedimento emesso dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. V Collegiale, R.G. n. 6662/2018 – 1 – Cron.
4630/2018, nella persona del Presidente Dott. Mario Bertuzzi, a mezzo del quale è stato contestualmente nominato quale Amministratore giudiziario del
, la Dott.ssa , siccome già a Parte_1 Parte_4 conoscenza della società prima della notifica in Controparte_1 contestazione come esposto e provato nel presente atto ed ivi da intendersi integralmente trascritto, nonché stante altresì la prova dell'impedimento relativa alla effettiva conoscenza del giudizio di primo grado;
ovvero per contumacia irregolarmente dichiarata dovuta alla nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza nonché per contumacia involontaria che ha determinato l'intempestiva costituzione nel giudizio di primo grado del appellante dovuta alla mancata Parte_1 conoscenza della notifica dell'atto introduttivo del procedimento ex art. 702 bis
c.p.c. per causa non imputabile alla parte contumace per tutte le motivazioni
pag. 3/11 sopra eccepite e provate, ivi da intendersi integralmente trascritte e, per
l'effetto, disporre la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. dell'odierno appellante, con rimessione dell'odierno procedimento ad altra Parte_1 sezione del Tribunale Civile di Roma e conseguente revoca dell'ordinanza del
04.12.2018 con cui è stata dichiarata la contumacia del medesimo appellante, ciò al fine di consentire all'odierno di proporre tutte le attività Parte_1 difensive ed indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione siccome previsto dal codice di rito;
In via parimenti preliminare: D) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire della ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 100 c.p.c., in quanto alla luce della mancata comunicazione da parte della società ricorrente al Condominio appellante circa i costi, i consumi di calore, la ripartizione dei costi e la bollettazione, l'odierno appellante era ed è impossibilitato a fornire l'elenco dei morosi;
nonché alla luce della procedura esecutiva presso terzi promossa dalla società ben due anni Controparte_1 prima il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per cui oggi è pendente l'odierno appello, che ha visto, in primo luogo, la messa a disposizione e, successivamente, la definitiva assegnazione della somma complessiva pari ad
€ 445.797,92 in favore delle a totale soddisfo della pretesa Controparte_1 creditoria azionata in forza del decreto ingiuntivo n. 24303/2015 – R.G. n.
66868/2015 nonché a totale soddisfo degli interessi maturati e delle spese legali, è incontestabile l'inesistenza di una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla ricorrente nonché l'assenza di idoneità del provvedimento richiesto al Giudice volto a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale e, per l'effetto, accogliere l'appello proposto dal riformando integralmente l'ordinanza Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. 26163/2018 emessa il 14.02.2020 dal Tribunale
Civile di Roma, Sez. V, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Zanchetta, pubblicata e notificata a mezzo pec da parte della cancelleria in data
14.02.2020; In via principale: accogliere integralmente l'appello proposto dal
Roma, per tutte le motivazioni siccome Parte_2
pag. 4/11 sopra esposte, provate ed indicate con specifiche motivazioni di riforma in fatto ed in diritto della detta ordinanza ivi da intendersi integralmente trascritte e, per l'effetto, riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis
c.p.c. Rg. n. 26163/2018 emessa il 14.02.2020 dal Tribunale Civile di Roma,
Sez. V, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Zanchetta, pubblicata e notificata a mezzo pec da parte della cancelleria in data 14.02.2020. Con espressa riserva di meglio esporre, dedurre, produrre, e modificare nel corso del giudizio e con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e secondo grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Si costituiva l'appellata società così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectiis: In via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'avversa impugnazione per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito in narrativa;
Nel merito: rigettare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito, l'avversa impugnazione, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa in data 14.02.2020 dal
Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella
Zanchetta. In ogni caso con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 c.p.c., formulata dall'appellata per non aver il individuato le parti della motivazione dell'ordinanza di primo Parte_1 grado da riformare, né indicato le modifiche e le correzioni da apportarsi e neppure individuato i principi di diritto sui quali si dovrebbero fondare le pag. 5/11 stesse modifiche e correzioni, limitandosi a riproporre l'integrale difesa assunta nel primo grado di giudizio, tanto da non specificare neppure i motivi di impugnazione e prescindendo del tutto dalla decisione presa dal Tribunale con l'ordinanza impugnata.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l' appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine da un credito insoluto vantato dall'odierna appellata
Società nei confronti del ed Parte_2 azionato dapprima con decreto ingiuntivo n. 24303/2015 del 28 ottobre 2015, provvisoriamente esecutivo per € 258.165,95 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione e successivamente con pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo e contraddistinto dal n. R.G. 20873/2016, avverso il quale il pag. 6/11 Condominio depositava opposizione all'esecuzione con conseguente sospensione del pignoramento. La che continuava ad erogare servizi CP_1 in favore del Condominio, chiedeva, ex art. 63 disp. Att. C.c., l'elenco dei condomini morosi all' amministratore p.t. del condominio al fine di poter agire direttamente nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e recuperare il proprio credito insoluto. Non avendo avuto la suddetta richiesta esito alcuno, la Società proponeva dinanzi al Tribunale di Roma ricorso ex art. 702 bis c.p.c così concludendo: “Accertare e dichiarare l'obbligo del
Condominio sito in , Roma, di comunicare ad Parte_1 CP_1
, quale proprio creditore rimasto insoddisfatto, l'elenco dei condomini
[...] morosi nel pagamento degli oneri condominiali e per l'effetto condannare lo stesso a consegnare detto elenco alla società ricorrente completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato dalla stessa e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore. Condannare altresì ai sensi dell'articolo 614 bis cpc detto condominio al pagamento di una somma pari ad € 50,00 (come stabilito dal Tribunale di Avezzano con ordinanza di chiusura del procedimento 702 bis cpc avente rg 1635 del 2015 (doc. n. 5) o a quanto sarà ritenuto di ragione per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco dei condomini morosi dal 29.09.2016 fino all'effettiva consegna. Il tutto con vittoria di spese, spese generali, compensi legali oltre oneri di legge.” Nelle more del predetto procedimento, il Condominio provvedeva al deposito dell'elenco dei condomini morosi nonché al pagamento dlel'intera debitoria nei confronti della , che dichiarava di essere stata soddisfatta della CP_1 creditoria oggetto di pignoramento e di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio. Con l'ordinanza oggetto della impugnazione in esame, il Tribunale
- rilevato che: il provvedeva al pagamento dell'importo dovuto alla Parte_1 solo in seguito all'attivazione da parte di quest'ultima della procedura di CP_1 pignoramento presso terzi e della procedura sommaria de qua;
essendo cessata la materia del contendere, residuava la sola statuizione sulle spese di lite valutate secondo il principio della “soccombenza virtuale” - dichiarava cessata la pag. 7/11 materia del contendere e condannava il a rimborsare in favore del Parte_1 ricorrente le spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza propone gravame il che, con il Parte_1 primo motivo, si duole dell'erroneità della decisione impugnata per non aver il giudicante motivato in merito al rigetto dell'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poiché effettuata a persona “che non avrebbe avuto alcuna relazione con il destinatario dell'atto giudiziario”.
In particolare, assume l'appellante che la notifica sarebbe stata effettuata erroneamente all'indirizzo del precedente amministratore del il Parte_1 quale era stato sostituito da altro amministratore precedentemente alla data della notifica, con ciò determinandosi la tardiva costituzione del resistente con compromissione del diritto di difesa.
La doglianza è infondata e va respinta.
La Corte, a seguito dell'esame della busta e della cartolina di accettazione della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, rileva che – come già accertato dal giudicante di prime cure – il destinatario della notifica è testualmente indicato nel “ in persona Parte_5 dell'amministratore p.t. , Roma” e il plico Parte_3 Parte_5 veniva quindi indirizzato in ove è ubicato lo stabile Parte_5 condominiale, nonché ritirato dal portiere del odierno appellante. Parte_1
Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", la presunzione legale della qualità dichiarata per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario” (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2019, n.1032) e nella specie rimane incontrastata la legittimazione del portiere firmatario ella ricezione del plico in assenza della persona destinataria;
pertanto correttamente il giudice di prime cure rilevava la regolarità dell'avvenuta notifica , dichiarando alla pag. 8/11 prima udienza la contumacia del il quale poi si costituiva per la Parte_1 successiva udienza con compiuta difesa nel merito corredata da documentazione a sostegno. Inveritiera appare pertanto la censura in merito alla assenza di motivazione del Tribunale sul punto, atteso che con ordinanza del 21.01.2019 il giudicante non solo rilevava la regolarità della notifica de qua ma precisava altresì che “nel costituirsi in giudizio, il resistente ha provveduto ad allegare atti e documenti unitamente alla propria comparsa, sicchè è stato posto nelle condizioni di poter esplicare la propria difesa”.
Nel merito l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per non aver il
Tribunale rilevato la carenza di legittimazione ad agire della Società ricorrente, in pendenza di giudizio opposizione al pignoramento.
La doglianza è destituita di fondamento e va respinta, traendosi la legittimazione della a richiedere, ex art. 63 disp. att. c.c., Controparte_1 all'amministratore del Condominio l'elenco dei condomini morosi dalla stessa posizione creditoria della Società nei confronti del Condominio, non solo per gli importi ingiunti ed insoluti alla data della proposizione del ricorso, ma anche per la diversa creditoria maturata e maturanda in fieri a seguito della successiva e continuativa erogazione di servizi in favore dell'odierno appellante.
Il suddetto disposto normativo impone dunque un obbligo dell'amministratore ad inviare l'elenco richiesto dal creditore al fine di consentirgli di procedere alla corretta preventiva escussione dei condomini morosi, in quanto “il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del , Parte_1 può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso
e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo”( Cassazione civile sez. II, 17/02/2023, n.5043).
pag. 9/11 Indimostrata appare poi la doglianza del di non aver potuto Parte_1 preventivamente indicare alla richiedente l'elenco dei condomini morosi in assenza dei relativi dati a disposizione dell'amministratore, circostanza tra l'altro contradddetta dalla corrispondenza con la , prodotta nel primo CP_1 grado di giudizio dallo stesso odierno appellante e nella quale si Parte_1 contesta puntualmente l'assenza dei dati a disposizione dell'amministratore con indicazione dell' avvenuto invio dei singoli consumi da parte della società di servizi .
Priva di pregio è l'ultima doglianza in merito alla liquidazione dell'importo da corrispondersi per spese e competenze di lite, atteso che il giudicante di primo grado ha liquidato € 3.500,00, quindi un importo sensibilmente inferiore ai medi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis per lo scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), stabilito in € 5.534,00, così come l'importo liquidato per le spese appare congruo in considerazione dell'ammontare del contributo unificato versato, del bollo, della stampa, copia e collazione atto introduttivo e relative spese di notifica.
L'appello va pertanto integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellata, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 10/11 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto dal , Parte_1 in Roma nei confronti di avverso la ordinanza Controparte_1 del Tribunale di Roma in RG n. 26163/2018;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del gravame, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1588 R.G.C. dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2024, vertente
TRA
, in Roma, in persona dell'Amministratore Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Pompei n. 14, presso lo Studio Legale dell'Avv. Fabio Puntuale, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita n. 42, presso lo
Studio Legale dell'Avv. Giovanni Muzi, che la rappresenta e difende come da procura in atti Appellata
OGGETTO: appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Roma in RG n. 26163/2018
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il proponeva appello avverso la Parte_2 ordinanza del Tribunale di Roma in RG n. 26163/2018 che - a definizione del giudizio R.G. n. 50661/2017, proposto nei suoi confronti da Controparte_1
- così provvedeva: “1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente, , a Controparte_2 rimborsare in favore del ricorrente, società , le spese di lite Controparte_1 che si liquidano in € 350,00 per spese, incluso contributo unificato, ed €
3.500,00 per competenze professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge” .
L'appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame chiedendone la riforma e concludeva affinchè la Corte, contrariis reiectis, volesse così provvedere: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, riformare integralmente
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. 26163/2018 emessa il 14.02.2020 dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. V, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella
Zanchetta, pubblicata e notificata a mezzo pec da parte della cancelleria in data 14.02.2020, nonché: In via preliminare: A) accertare e dichiarare
l'inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza n. 5686/2018 – R.G. n. 26163/2018 poiché eseguita e consegnata a persone che non hanno alcuna relazione con il destinatario e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dalla società
[...]
B) nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Collegio CP_1
pag. 2/11 dovesse ritenere sanata la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per raggiungimento dello scopo in virtù della costituzione nel giudizio di primo grado del convenuto dichiarare la detta sanatoria con efficacia ex Parte_1 nunc con la conseguente efficacia della notifica dell'atto introduttivo del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. solamente alla data della costituzione in giudizio e, quindi, di conseguenza, dichiarare la costituzione in giudizio del
[...]
tempestiva con rimessione dell'odierno procedimento ad Parte_1 altra sezione del Tribunale Civile di Roma e conseguente revoca della dichiarazione di contumacia del 4.12.2018 nonché con diritto del
[...]
di proporre tutte le attività difensive ed indicare i mezzi Parte_1 di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione siccome previsto dal codice di rito;
In via parimenti preliminare: C) accertare
e dichiarare la nullità della notifica, ex art. 160 c.p.c., del ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. e del pedissequo decreto di fissazione udienza n. 5686/2018 – R.G. n.
26163/2018, in quanto la detta notifica risulta essere stata indirizzata e consegnata al sig. precedente amministratore del Parte_3 Parte_1 convenuto revocato in data 09/07/2018 con provvedimento emesso dal
Tribunale Civile di Roma, Sez. V Collegiale, R.G. n. 6662/2018 – 1 – Cron.
4630/2018, nella persona del Presidente Dott. Mario Bertuzzi, a mezzo del quale è stato contestualmente nominato quale Amministratore giudiziario del
, la Dott.ssa , siccome già a Parte_1 Parte_4 conoscenza della società prima della notifica in Controparte_1 contestazione come esposto e provato nel presente atto ed ivi da intendersi integralmente trascritto, nonché stante altresì la prova dell'impedimento relativa alla effettiva conoscenza del giudizio di primo grado;
ovvero per contumacia irregolarmente dichiarata dovuta alla nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione udienza nonché per contumacia involontaria che ha determinato l'intempestiva costituzione nel giudizio di primo grado del appellante dovuta alla mancata Parte_1 conoscenza della notifica dell'atto introduttivo del procedimento ex art. 702 bis
c.p.c. per causa non imputabile alla parte contumace per tutte le motivazioni
pag. 3/11 sopra eccepite e provate, ivi da intendersi integralmente trascritte e, per
l'effetto, disporre la rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. dell'odierno appellante, con rimessione dell'odierno procedimento ad altra Parte_1 sezione del Tribunale Civile di Roma e conseguente revoca dell'ordinanza del
04.12.2018 con cui è stata dichiarata la contumacia del medesimo appellante, ciò al fine di consentire all'odierno di proporre tutte le attività Parte_1 difensive ed indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed i documenti che offre in comunicazione siccome previsto dal codice di rito;
In via parimenti preliminare: D) accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire e di legittimazione ad agire della ai sensi e per gli effetti Controparte_1 dell'art. 100 c.p.c., in quanto alla luce della mancata comunicazione da parte della società ricorrente al Condominio appellante circa i costi, i consumi di calore, la ripartizione dei costi e la bollettazione, l'odierno appellante era ed è impossibilitato a fornire l'elenco dei morosi;
nonché alla luce della procedura esecutiva presso terzi promossa dalla società ben due anni Controparte_1 prima il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. per cui oggi è pendente l'odierno appello, che ha visto, in primo luogo, la messa a disposizione e, successivamente, la definitiva assegnazione della somma complessiva pari ad
€ 445.797,92 in favore delle a totale soddisfo della pretesa Controparte_1 creditoria azionata in forza del decreto ingiuntivo n. 24303/2015 – R.G. n.
66868/2015 nonché a totale soddisfo degli interessi maturati e delle spese legali, è incontestabile l'inesistenza di una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dalla ricorrente nonché l'assenza di idoneità del provvedimento richiesto al Giudice volto a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale e, per l'effetto, accogliere l'appello proposto dal riformando integralmente l'ordinanza Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c. Rg. n. 26163/2018 emessa il 14.02.2020 dal Tribunale
Civile di Roma, Sez. V, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Zanchetta, pubblicata e notificata a mezzo pec da parte della cancelleria in data
14.02.2020; In via principale: accogliere integralmente l'appello proposto dal
Roma, per tutte le motivazioni siccome Parte_2
pag. 4/11 sopra esposte, provate ed indicate con specifiche motivazioni di riforma in fatto ed in diritto della detta ordinanza ivi da intendersi integralmente trascritte e, per l'effetto, riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis
c.p.c. Rg. n. 26163/2018 emessa il 14.02.2020 dal Tribunale Civile di Roma,
Sez. V, in persona del Giudice Dott.ssa Antonella Zanchetta, pubblicata e notificata a mezzo pec da parte della cancelleria in data 14.02.2020. Con espressa riserva di meglio esporre, dedurre, produrre, e modificare nel corso del giudizio e con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e secondo grado di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Si costituiva l'appellata società così concludendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectiis: In via preliminare: dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'avversa impugnazione per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito in narrativa;
Nel merito: rigettare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito, l'avversa impugnazione, poiché del tutto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., emessa in data 14.02.2020 dal
Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella
Zanchetta. In ogni caso con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge”.
All'udienza collegiale del 10 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l' eccezione di inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 c.p.c., formulata dall'appellata per non aver il individuato le parti della motivazione dell'ordinanza di primo Parte_1 grado da riformare, né indicato le modifiche e le correzioni da apportarsi e neppure individuato i principi di diritto sui quali si dovrebbero fondare le pag. 5/11 stesse modifiche e correzioni, limitandosi a riproporre l'integrale difesa assunta nel primo grado di giudizio, tanto da non specificare neppure i motivi di impugnazione e prescindendo del tutto dalla decisione presa dal Tribunale con l'ordinanza impugnata.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l' appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
La vicenda trae origine da un credito insoluto vantato dall'odierna appellata
Società nei confronti del ed Parte_2 azionato dapprima con decreto ingiuntivo n. 24303/2015 del 28 ottobre 2015, provvisoriamente esecutivo per € 258.165,95 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione e successivamente con pignoramento presso terzi, iscritto a ruolo e contraddistinto dal n. R.G. 20873/2016, avverso il quale il pag. 6/11 Condominio depositava opposizione all'esecuzione con conseguente sospensione del pignoramento. La che continuava ad erogare servizi CP_1 in favore del Condominio, chiedeva, ex art. 63 disp. Att. C.c., l'elenco dei condomini morosi all' amministratore p.t. del condominio al fine di poter agire direttamente nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e recuperare il proprio credito insoluto. Non avendo avuto la suddetta richiesta esito alcuno, la Società proponeva dinanzi al Tribunale di Roma ricorso ex art. 702 bis c.p.c così concludendo: “Accertare e dichiarare l'obbligo del
Condominio sito in , Roma, di comunicare ad Parte_1 CP_1
, quale proprio creditore rimasto insoddisfatto, l'elenco dei condomini
[...] morosi nel pagamento degli oneri condominiali e per l'effetto condannare lo stesso a consegnare detto elenco alla società ricorrente completo delle generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato dalla stessa e delle quote di debito che sono singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali in vigore. Condannare altresì ai sensi dell'articolo 614 bis cpc detto condominio al pagamento di una somma pari ad € 50,00 (come stabilito dal Tribunale di Avezzano con ordinanza di chiusura del procedimento 702 bis cpc avente rg 1635 del 2015 (doc. n. 5) o a quanto sarà ritenuto di ragione per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco dei condomini morosi dal 29.09.2016 fino all'effettiva consegna. Il tutto con vittoria di spese, spese generali, compensi legali oltre oneri di legge.” Nelle more del predetto procedimento, il Condominio provvedeva al deposito dell'elenco dei condomini morosi nonché al pagamento dlel'intera debitoria nei confronti della , che dichiarava di essere stata soddisfatta della CP_1 creditoria oggetto di pignoramento e di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio. Con l'ordinanza oggetto della impugnazione in esame, il Tribunale
- rilevato che: il provvedeva al pagamento dell'importo dovuto alla Parte_1 solo in seguito all'attivazione da parte di quest'ultima della procedura di CP_1 pignoramento presso terzi e della procedura sommaria de qua;
essendo cessata la materia del contendere, residuava la sola statuizione sulle spese di lite valutate secondo il principio della “soccombenza virtuale” - dichiarava cessata la pag. 7/11 materia del contendere e condannava il a rimborsare in favore del Parte_1 ricorrente le spese di lite.
Avverso la suddetta ordinanza propone gravame il che, con il Parte_1 primo motivo, si duole dell'erroneità della decisione impugnata per non aver il giudicante motivato in merito al rigetto dell'eccezione di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poiché effettuata a persona “che non avrebbe avuto alcuna relazione con il destinatario dell'atto giudiziario”.
In particolare, assume l'appellante che la notifica sarebbe stata effettuata erroneamente all'indirizzo del precedente amministratore del il Parte_1 quale era stato sostituito da altro amministratore precedentemente alla data della notifica, con ciò determinandosi la tardiva costituzione del resistente con compromissione del diritto di difesa.
La doglianza è infondata e va respinta.
La Corte, a seguito dell'esame della busta e della cartolina di accettazione della notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, rileva che – come già accertato dal giudicante di prime cure – il destinatario della notifica è testualmente indicato nel “ in persona Parte_5 dell'amministratore p.t. , Roma” e il plico Parte_3 Parte_5 veniva quindi indirizzato in ove è ubicato lo stabile Parte_5 condominiale, nonché ritirato dal portiere del odierno appellante. Parte_1
Secondo principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nel caso in cui il portiere di un condominio riceva la notifica della copia di un atto qualificandosi come "incaricato al ritiro", la presunzione legale della qualità dichiarata per essere vinta necessita di rigorosa prova contraria da parte del destinatario” (Cassazione civile sez. VI, 16/01/2019, n.1032) e nella specie rimane incontrastata la legittimazione del portiere firmatario ella ricezione del plico in assenza della persona destinataria;
pertanto correttamente il giudice di prime cure rilevava la regolarità dell'avvenuta notifica , dichiarando alla pag. 8/11 prima udienza la contumacia del il quale poi si costituiva per la Parte_1 successiva udienza con compiuta difesa nel merito corredata da documentazione a sostegno. Inveritiera appare pertanto la censura in merito alla assenza di motivazione del Tribunale sul punto, atteso che con ordinanza del 21.01.2019 il giudicante non solo rilevava la regolarità della notifica de qua ma precisava altresì che “nel costituirsi in giudizio, il resistente ha provveduto ad allegare atti e documenti unitamente alla propria comparsa, sicchè è stato posto nelle condizioni di poter esplicare la propria difesa”.
Nel merito l'appellante lamenta l'erroneità della gravata sentenza per non aver il
Tribunale rilevato la carenza di legittimazione ad agire della Società ricorrente, in pendenza di giudizio opposizione al pignoramento.
La doglianza è destituita di fondamento e va respinta, traendosi la legittimazione della a richiedere, ex art. 63 disp. att. c.c., Controparte_1 all'amministratore del Condominio l'elenco dei condomini morosi dalla stessa posizione creditoria della Società nei confronti del Condominio, non solo per gli importi ingiunti ed insoluti alla data della proposizione del ricorso, ma anche per la diversa creditoria maturata e maturanda in fieri a seguito della successiva e continuativa erogazione di servizi in favore dell'odierno appellante.
Il suddetto disposto normativo impone dunque un obbligo dell'amministratore ad inviare l'elenco richiesto dal creditore al fine di consentirgli di procedere alla corretta preventiva escussione dei condomini morosi, in quanto “il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del , Parte_1 può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso
e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo”( Cassazione civile sez. II, 17/02/2023, n.5043).
pag. 9/11 Indimostrata appare poi la doglianza del di non aver potuto Parte_1 preventivamente indicare alla richiedente l'elenco dei condomini morosi in assenza dei relativi dati a disposizione dell'amministratore, circostanza tra l'altro contradddetta dalla corrispondenza con la , prodotta nel primo CP_1 grado di giudizio dallo stesso odierno appellante e nella quale si Parte_1 contesta puntualmente l'assenza dei dati a disposizione dell'amministratore con indicazione dell' avvenuto invio dei singoli consumi da parte della società di servizi .
Priva di pregio è l'ultima doglianza in merito alla liquidazione dell'importo da corrispondersi per spese e competenze di lite, atteso che il giudicante di primo grado ha liquidato € 3.500,00, quindi un importo sensibilmente inferiore ai medi tariffari previsti dalla normativa vigente ratione temporis per lo scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), stabilito in € 5.534,00, così come l'importo liquidato per le spese appare congruo in considerazione dell'ammontare del contributo unificato versato, del bollo, della stampa, copia e collazione atto introduttivo e relative spese di notifica.
L'appello va pertanto integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellata, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti (aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (indeterminabile di complessità bassa), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
pag. 10/11 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Respinge l'appello proposto dal , Parte_1 in Roma nei confronti di avverso la ordinanza Controparte_1 del Tribunale di Roma in RG n. 26163/2018;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di lite del gravame, liquidate in complessivi € 6.946,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott.ssa Gisella Dedato
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