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Sentenza 17 febbraio 2024
Sentenza 17 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/02/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 13 dell'anno 2022, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BONALUME PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI, dell'Avv. CARDONA GIUSEPPE, dell'Avv. DEL
BENE MICHELE e domicilio eletto come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PORCU SIMONE e domicilio eletto presso P.IVA_2 lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_1 I. € 6.436,04 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
p. 1 III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
V. € 2.393,04 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_1 l al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta CP_1 Parte_1 dovuta a per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare l al CP_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
PARTE CONVENUTA:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiararsi l'improcedibilità della domanda promossa da per tardiva Parte_1 iscrizione a ruolo della causa, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art 163 n. 3 e 4 c.p.c.;
p. 2 - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'oggetto ex art. 164 c.p.c.;
NEL MERITO: Part
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o della titolarità del diritto della stessa ad agire nei confronti dell e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o, comunque, CP_2 rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice;
- respingere tutte le domande formulate da parte di ivi compresa la richiesta Parte_1 di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto infondate in fatto e in diritto per le suesposte ragioni;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento della Parte_1 somma che sarà determinata dal Giudice adito;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare l al pagamento della minor somma che dovesse essere Controparte_3 accertata in esito all'istruttoria e,
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della Parte_1 somma che sarà determinata dal Giudice adito;
IN VIA ISTRUTTORIA: l e chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova: CP_3 CP_1 A) Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: […] B) Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. […] C) Istanza per l'espletamento di consulenza tecnico contabile […] Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre al rimborso spese generali
15%, Iva e Cpa come per Legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 21.12.2021 (ore 00:38), Parte_1 Part (in breve, ha evocato in giudizio Controparte_1
(in breve, , chiedendo, nei confronti della
[...] CP_2 controparte, il pagamento di 270.703,24 euro, oltre interessi di mora e anatocistici ex art. 1283 c.c., oltre a 3.862,06 euro per interessi maturati rispetto ad altri importi rispetto a quelli indicati in capitale e relativi interessi anatocistici. Part In particolare, si è affermata cessionaria di un elenco di crediti maturati da parte di fornitori (cfr. p. 4 atto di citazione) nei confronti di in via subordinata, l'azione è stata CP_2 svolta anche ex art. 2041 c.c., per aver fruito di servizi/forniture oggetto delle fatture, senza corrispondere alcunché. Ha chiesto, inoltre, il pagamento di interessi scaduti su ulteriori importi, per cui il capitale risultava già essere stato corrisposto, oltre interessi anatocistici giudiziali.
2. Si è costituita con comparsa del 22.07.2022. CP_2
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per decorso del termine di legge per iscrizione della causa al ruolo;
la nullità dell'atto di citazione per inidonea determinazione di petitum e di causa petendi; la carenza di legittimazione attiva e/o di Part titolarità in capo a per non aver prodotto documentazione in proposito.
p. 3 Nel merito, ha lamentato l'infondatezza e/o inesistenza del credito azionato, evidenziando, per numerose fatture, l'intervenuto pagamento ai fornitori. Inoltre, ha lamentato un Part comportamento abusivo di (anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), nel senso di aver avviato una pluralità di procedimenti (dinanzi a questo Tribunale, anche i nn. 2947/20 e 2130/21) caratterizzati dalle medesime lacune probatorie.
Infine, ha contestato i presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. CP_2
3. Con ordinanza del 19.1.2023, emessa a scioglimento dell'udienza cartolare precedente, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Part Con la propria prima memoria, ha ridotto notevolmente la portata della propria domanda, riducendola a 7.162,04 euro per capitale, oltre a tutte le voci per interessi già indicate.
La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c., con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a quaranta giorni.
4. Sulla preliminare eccezione di tardività dell'iscrizione della causa a ruolo, è sufficiente osservare che l'atto di citazione risulta essere stato correttamente trasmesso per iscrizione a ruolo il 30.12.2021, ore 21.46, come consta (v. immagine che segue) da immediata consultazione del fascicolo di causa da parte del giudicante. La tardività nell'iscrizione a ruolo, nell'assegnazione del numero di r.g. e nella designazione del giudice istruttore non può certo comportare, a detrimento dell'attore, le conseguenze evocate da parte convenuta.
5.1. Per effetto della riduzione del petitum, allo stato attuale – con riferimento al capitale
(domanda di cui al punto “I” delle conclusioni) – le somme si riferiscono (cfr. doc. A di Part :
− alle fatture emesse da aventi nn. 2021310811 e 2021312901, per Org_1
6.160,00 euro tot.;
− alle fatture emesse da aventi nn. 0602588 e 0602589, per 276,04 euro CP_4 tot.
p. 4 In ordine al credito derivante dalle fatture asseritamente emesse da difetta Org_1 in atti la prova della titolarità per effetto della cessione. Infatti, in nessuna delle cartelle aventi n. 10 e 11, prodotte con la seconda memoria attorea (al cui interno si dovrebbero Part trovare i contratti di cessione), è stato rinvenuto alcun contratto intercorso tra e
Org_1
Ad abundatiam, anche esaminato il doc. 7_Diasorin_capitale.zip, non si è rinvenuto alcun contratto e i documenti situati in quella cartella “zip”, pur contenendo copia delle due fatture aventi nn. 2021310811 e 2021312901, nulla attestano in merito a una qualsiasi cessione dei crediti portati dalle stesse.
Con riferimento alle fatture di nella cartella 11_CESSIONISOTTOND2(1).zip, CP_4 sub-cartella si trova un contratto di cessione di credito tra CP_4 [...] Part e la risalente al 18.11.2020, limitato, quanto all'oggetto, alla Controparte_5 cessione “di crediti in allegato descritti” (§1), tra i quali, come da allegato, non rientrano affatto quelli relativi alle fatture aventi nn. 0602588 e 0602589.
Inoltre, con riferimento a tutte le forniture per cui si chiede il pagamento del capitale difetta altresì qualsiasi prova in ordine all'intervenuta conclusione dei contratti tra le imprese farmaceutiche e l tenuto conto dei precipui oneri formali e procedimentali cui CP_2
l come organismo di diritto pubblico, è tenuta ope legis. CP_2
Di conseguenza, poiché con riferimento tanto ai crediti originati nel rapporto con , Org_1 quanto a quelli sorti nella relazione commerciale con non vi è alcuna CP_4 documentazione del fatto che gli stessi abbiano formato oggetto di cessione in favore di Part
quest'ultima è – con riferimento a tali poste – del tutto priva di legittimazione attiva, con ogni conseguente statuizione. Sin dalla comparsa di costituzione ha lamentato CP_2 tale carenza e, ciò nonostante, l'attore non ha posto rimedio a tale lacuna probatoria. Né
l'atto di citazione, in sé considerato, può sopperire alla mancanza del contratto, potendo al più atteggiarsi a valido mezzo alternativo della notifica imposta ex art. 1264 c.c. (Cass.
20143/05).
5.2 Con riferimento alle ulteriori somme richieste – essenzialmente per interessi sui debiti oggetto di (asserito) tardivo pagamento – la domanda non può essere accolta. Part Le allegazioni di sin dall'atto introduttivo, sono apparse generiche e superficiali, non essendo mai stato indicato, in modo sufficientemente preciso, quali fossero i contratti in Part base ai quali erano state emesse le fatture, né i successivi contratti di cessione tra e i singoli fornitori che avrebbero eseguito le prestazioni in favore di CP_2
Né sono mai stati indicati, per ogni singola fattura, i periodi di maturazione degli interessi
(dettagliando il giorno di scadenza dei pagamenti e quelli di adempimento da parte di
, né, in assenza dei contratti “a monte”, è possibile effettuare in quale misura gli CP_2 interessi potessero essere dovuti, ben avendo potuto le parti prevedere un regime convenzionale. Part La produzione documentale effettuata da dimostratasi ancor più caotica e confusionale con le memorie istruttorie, non consente neppure al Giudice – pur p. 5 profondendosi il massimo sforzo in tal senso – di supplire alle lacune correttamente riscontrate da controparte.
Ancora, è appena il caso di osservare che la carenza documentale impedisce di accogliere la domanda di pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/02: se è vero che l'obbligazione di corresponsione di tali somme nasce ex se per il mero ritardo nei pagamenti, è altrettanto evidente che il creditore deve dimostrare l'esistenza di obblighi di pagamento maturati in contesti di operazioni/transazioni commerciali, come invece, in questa sede, non è avvenuto (cfr., sul punto, le condivisibili osservazioni di Trib. Milano,
3579/2020, in contenzioso analogo a quello attuale).
Quanto alle due note di debito, si tratta di documenti autoprodotti, contestati da parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio, rispetto a cui valgono le considerazioni sin qui svolte per gli interessi di mora sui pagamenti asseritamente tardivi, di cui si è detto in precedenza.
In sintesi, dunque, la domanda per interessi su capitali pagati in ritardo non può essere accolta.
5.3. Le precedenti statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda in ordine al pagamento di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
5.4. La domanda di condanna ex art. 2041 c.c. non merita alcun accoglimento.
In disparte il fatto che le due causae petendi sono tra loro sostanzialmente incompatibili – se si assume che siano dovuti interessi di mora per operazioni commerciali, allora è necessario che un rapporto negoziale inter partes vi sia – è evidente la lacuna assertiva, oltreché probatoria, in assenza di qualsiasi dimostrazione in ordine alla deminutio patrimoniale subita da parte attrice e dell'incremento patrimoniale immediatamente correlato in favore di Inoltre, va ricordato che l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. è CP_2 ritenuto non trasferibile con cessione del credito (Cass. 10754/16).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate, in considerazione dell'esito, con riferimento al disputatum.
Si applicano i valori per scaglione, tenuto conto dell'intervenuta riduzione del petitum con la prima memoria istruttoria: pertanto, per le prime due fasi si applica lo scaglione successivo a 260.001,00 euro, per le altre due, invece, quello successivo a 5.201,00 euro.
Possono applicarsi valori prossimi ai medi, tenuto conto dell'articolata attività di esame di copiosa documentazione, pur in assenza di istruttoria orale.
7. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, non ravvisandosi Part alcuna temerarietà nella condotta di che, peraltro, ha prontamente ridotto le proprie richieste a fronte delle difese di controparte. L'infondatezza delle tesi attoree e il ravvisato difetto di prova non giustificano ipso facto la condanna evocata, tenuto conto che il pagamento da parte di fu effettuato nei confronti dei presunti fornitori e, quindi, non CP_2 Part poteva essere oggetto di immediata percezione da parte di
P.Q.M.
p. 6 Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 13 dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Part 1) DICHIARA inammissibile per carenza di legittimazione attiva di la Parte_1 domanda sub I);
2) RESPINGE ogni altra domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_6
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, che vengono liquidate in 9.200,00 Controparte_1 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 16/02/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 13 dell'anno 2022, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. BONALUME PAOLO, Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. GOMEZ PALOMA GIOVANNI, dell'Avv. CARDONA GIUSEPPE, dell'Avv. DEL
BENE MICHELE e domicilio eletto come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. PORCU SIMONE e domicilio eletto presso P.IVA_2 lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_1 I. € 6.436,04 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
p. 1 III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
V. € 2.393,04 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito azionate con la citazione, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare Parte_1 CP_1 l al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta CP_1 Parte_1 dovuta a per: Parte_1
• sorte capitale,
• interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
• importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
• interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
- con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di d Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare l al CP_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
PARTE CONVENUTA:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- dichiararsi l'improcedibilità della domanda promossa da per tardiva Parte_1 iscrizione a ruolo della causa, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza dell'atto di citazione per violazione e falsa applicazione dell'art 163 n. 3 e 4 c.p.c.;
p. 2 - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incertezza dell'oggetto ex art. 164 c.p.c.;
NEL MERITO: Part
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e/o della titolarità del diritto della stessa ad agire nei confronti dell e, per l'effetto, dichiarare inammissibili o, comunque, CP_2 rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice;
- respingere tutte le domande formulate da parte di ivi compresa la richiesta Parte_1 di condanna a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto infondate in fatto e in diritto per le suesposte ragioni;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di e, per l'effetto, condannare l'attrice al pagamento della Parte_1 somma che sarà determinata dal Giudice adito;
IN VIA SUBORDINATA:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, condannare l al pagamento della minor somma che dovesse essere Controparte_3 accertata in esito all'istruttoria e,
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 1 c.p.c. e/o l'abuso di diritto, di e per l'effetto condannare l'attrice al pagamento della Parte_1 somma che sarà determinata dal Giudice adito;
IN VIA ISTRUTTORIA: l e chiede ammettersi i seguenti mezzi di prova: CP_3 CP_1 A) Prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: […] B) Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. […] C) Istanza per l'espletamento di consulenza tecnico contabile […] Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre al rimborso spese generali
15%, Iva e Cpa come per Legge.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 21.12.2021 (ore 00:38), Parte_1 Part (in breve, ha evocato in giudizio Controparte_1
(in breve, , chiedendo, nei confronti della
[...] CP_2 controparte, il pagamento di 270.703,24 euro, oltre interessi di mora e anatocistici ex art. 1283 c.c., oltre a 3.862,06 euro per interessi maturati rispetto ad altri importi rispetto a quelli indicati in capitale e relativi interessi anatocistici. Part In particolare, si è affermata cessionaria di un elenco di crediti maturati da parte di fornitori (cfr. p. 4 atto di citazione) nei confronti di in via subordinata, l'azione è stata CP_2 svolta anche ex art. 2041 c.c., per aver fruito di servizi/forniture oggetto delle fatture, senza corrispondere alcunché. Ha chiesto, inoltre, il pagamento di interessi scaduti su ulteriori importi, per cui il capitale risultava già essere stato corrisposto, oltre interessi anatocistici giudiziali.
2. Si è costituita con comparsa del 22.07.2022. CP_2
Parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per decorso del termine di legge per iscrizione della causa al ruolo;
la nullità dell'atto di citazione per inidonea determinazione di petitum e di causa petendi; la carenza di legittimazione attiva e/o di Part titolarità in capo a per non aver prodotto documentazione in proposito.
p. 3 Nel merito, ha lamentato l'infondatezza e/o inesistenza del credito azionato, evidenziando, per numerose fatture, l'intervenuto pagamento ai fornitori. Inoltre, ha lamentato un Part comportamento abusivo di (anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.), nel senso di aver avviato una pluralità di procedimenti (dinanzi a questo Tribunale, anche i nn. 2947/20 e 2130/21) caratterizzati dalle medesime lacune probatorie.
Infine, ha contestato i presupposti dell'azione di cui all'art. 2041 c.c. CP_2
3. Con ordinanza del 19.1.2023, emessa a scioglimento dell'udienza cartolare precedente, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. Part Con la propria prima memoria, ha ridotto notevolmente la portata della propria domanda, riducendola a 7.162,04 euro per capitale, oltre a tutte le voci per interessi già indicate.
La causa, di natura documentale, è stata rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c., con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a quaranta giorni.
4. Sulla preliminare eccezione di tardività dell'iscrizione della causa a ruolo, è sufficiente osservare che l'atto di citazione risulta essere stato correttamente trasmesso per iscrizione a ruolo il 30.12.2021, ore 21.46, come consta (v. immagine che segue) da immediata consultazione del fascicolo di causa da parte del giudicante. La tardività nell'iscrizione a ruolo, nell'assegnazione del numero di r.g. e nella designazione del giudice istruttore non può certo comportare, a detrimento dell'attore, le conseguenze evocate da parte convenuta.
5.1. Per effetto della riduzione del petitum, allo stato attuale – con riferimento al capitale
(domanda di cui al punto “I” delle conclusioni) – le somme si riferiscono (cfr. doc. A di Part :
− alle fatture emesse da aventi nn. 2021310811 e 2021312901, per Org_1
6.160,00 euro tot.;
− alle fatture emesse da aventi nn. 0602588 e 0602589, per 276,04 euro CP_4 tot.
p. 4 In ordine al credito derivante dalle fatture asseritamente emesse da difetta Org_1 in atti la prova della titolarità per effetto della cessione. Infatti, in nessuna delle cartelle aventi n. 10 e 11, prodotte con la seconda memoria attorea (al cui interno si dovrebbero Part trovare i contratti di cessione), è stato rinvenuto alcun contratto intercorso tra e
Org_1
Ad abundatiam, anche esaminato il doc. 7_Diasorin_capitale.zip, non si è rinvenuto alcun contratto e i documenti situati in quella cartella “zip”, pur contenendo copia delle due fatture aventi nn. 2021310811 e 2021312901, nulla attestano in merito a una qualsiasi cessione dei crediti portati dalle stesse.
Con riferimento alle fatture di nella cartella 11_CESSIONISOTTOND2(1).zip, CP_4 sub-cartella si trova un contratto di cessione di credito tra CP_4 [...] Part e la risalente al 18.11.2020, limitato, quanto all'oggetto, alla Controparte_5 cessione “di crediti in allegato descritti” (§1), tra i quali, come da allegato, non rientrano affatto quelli relativi alle fatture aventi nn. 0602588 e 0602589.
Inoltre, con riferimento a tutte le forniture per cui si chiede il pagamento del capitale difetta altresì qualsiasi prova in ordine all'intervenuta conclusione dei contratti tra le imprese farmaceutiche e l tenuto conto dei precipui oneri formali e procedimentali cui CP_2
l come organismo di diritto pubblico, è tenuta ope legis. CP_2
Di conseguenza, poiché con riferimento tanto ai crediti originati nel rapporto con , Org_1 quanto a quelli sorti nella relazione commerciale con non vi è alcuna CP_4 documentazione del fatto che gli stessi abbiano formato oggetto di cessione in favore di Part
quest'ultima è – con riferimento a tali poste – del tutto priva di legittimazione attiva, con ogni conseguente statuizione. Sin dalla comparsa di costituzione ha lamentato CP_2 tale carenza e, ciò nonostante, l'attore non ha posto rimedio a tale lacuna probatoria. Né
l'atto di citazione, in sé considerato, può sopperire alla mancanza del contratto, potendo al più atteggiarsi a valido mezzo alternativo della notifica imposta ex art. 1264 c.c. (Cass.
20143/05).
5.2 Con riferimento alle ulteriori somme richieste – essenzialmente per interessi sui debiti oggetto di (asserito) tardivo pagamento – la domanda non può essere accolta. Part Le allegazioni di sin dall'atto introduttivo, sono apparse generiche e superficiali, non essendo mai stato indicato, in modo sufficientemente preciso, quali fossero i contratti in Part base ai quali erano state emesse le fatture, né i successivi contratti di cessione tra e i singoli fornitori che avrebbero eseguito le prestazioni in favore di CP_2
Né sono mai stati indicati, per ogni singola fattura, i periodi di maturazione degli interessi
(dettagliando il giorno di scadenza dei pagamenti e quelli di adempimento da parte di
, né, in assenza dei contratti “a monte”, è possibile effettuare in quale misura gli CP_2 interessi potessero essere dovuti, ben avendo potuto le parti prevedere un regime convenzionale. Part La produzione documentale effettuata da dimostratasi ancor più caotica e confusionale con le memorie istruttorie, non consente neppure al Giudice – pur p. 5 profondendosi il massimo sforzo in tal senso – di supplire alle lacune correttamente riscontrate da controparte.
Ancora, è appena il caso di osservare che la carenza documentale impedisce di accogliere la domanda di pagamento degli interessi ai sensi del d.lgs. 231/02: se è vero che l'obbligazione di corresponsione di tali somme nasce ex se per il mero ritardo nei pagamenti, è altrettanto evidente che il creditore deve dimostrare l'esistenza di obblighi di pagamento maturati in contesti di operazioni/transazioni commerciali, come invece, in questa sede, non è avvenuto (cfr., sul punto, le condivisibili osservazioni di Trib. Milano,
3579/2020, in contenzioso analogo a quello attuale).
Quanto alle due note di debito, si tratta di documenti autoprodotti, contestati da parte convenuta sin dalla costituzione in giudizio, rispetto a cui valgono le considerazioni sin qui svolte per gli interessi di mora sui pagamenti asseritamente tardivi, di cui si è detto in precedenza.
In sintesi, dunque, la domanda per interessi su capitali pagati in ritardo non può essere accolta.
5.3. Le precedenti statuizioni assorbono ogni ulteriore domanda in ordine al pagamento di interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
5.4. La domanda di condanna ex art. 2041 c.c. non merita alcun accoglimento.
In disparte il fatto che le due causae petendi sono tra loro sostanzialmente incompatibili – se si assume che siano dovuti interessi di mora per operazioni commerciali, allora è necessario che un rapporto negoziale inter partes vi sia – è evidente la lacuna assertiva, oltreché probatoria, in assenza di qualsiasi dimostrazione in ordine alla deminutio patrimoniale subita da parte attrice e dell'incremento patrimoniale immediatamente correlato in favore di Inoltre, va ricordato che l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. è CP_2 ritenuto non trasferibile con cessione del credito (Cass. 10754/16).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate, in considerazione dell'esito, con riferimento al disputatum.
Si applicano i valori per scaglione, tenuto conto dell'intervenuta riduzione del petitum con la prima memoria istruttoria: pertanto, per le prime due fasi si applica lo scaglione successivo a 260.001,00 euro, per le altre due, invece, quello successivo a 5.201,00 euro.
Possono applicarsi valori prossimi ai medi, tenuto conto dell'articolata attività di esame di copiosa documentazione, pur in assenza di istruttoria orale.
7. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta, non ravvisandosi Part alcuna temerarietà nella condotta di che, peraltro, ha prontamente ridotto le proprie richieste a fronte delle difese di controparte. L'infondatezza delle tesi attoree e il ravvisato difetto di prova non giustificano ipso facto la condanna evocata, tenuto conto che il pagamento da parte di fu effettuato nei confronti dei presunti fornitori e, quindi, non CP_2 Part poteva essere oggetto di immediata percezione da parte di
P.Q.M.
p. 6 Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 13 dell'anno 2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Part 1) DICHIARA inammissibile per carenza di legittimazione attiva di la Parte_1 domanda sub I);
2) RESPINGE ogni altra domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_6
3) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
, che vengono liquidate in 9.200,00 Controparte_1 euro totali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
4) RESPINGE la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 16/02/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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