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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2024, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1579/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.9.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1579/2022 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. E. Barbarulo, come da procura in atti
APPELLANTE E
, in persona del legale rappr.p.t. Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. R.M. Siciliano come da procura in atti
APPELLATA
, in persona del legale rappr.p.t. CP_2
APPELLATA – CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro dedusse di aver svolto attività “extra Parte_1 moemia”, consulti e visite ADO nel periodo dal maggio 2017 al luglio 2018 e dedusse di non aver ricevuto i relativi compensi.
Evidenziò, sul punto, che tali voci non gli erano state riconosciute in quanto rispetto alle attività di cui sopra non era intervenuta la relativa autorizzazione. Tanto premesso chiese la condanna dell al pagamento, secondo analitici conteggi, Controparte_1 della complessiva somma di € 20.659,83, di cui € 16.629,00 a titolo di emolumento aggiuntivo per extra moenia, € 566,32 a titolo di rimborso chilometrico, € 1.084,50 a titolo di consulti ed € 2.380,00 a titolo di visite ADO (nonché le successive), oltre accessori. Contr Chiese, inoltre, di accertare e dichiarare, l'obbligo della convenuta a versare all' i contributi previdenziali CP_3 aggiuntivi, dovuti in considerazione delle suddette differenze retributive, nella misura di € 2.513,55 corrispondente al 14,19 % di
€ 17.713,50 (€ 16.629,00 + € 1.084,50).
Contr Si costituì l convenuta che, con varie argomentazioni, chiese il rigetto della domanda. In particolare evidenziò che tali attività non erano mai state autorizzate dal Direttore Sanitario del Distretto, dal
Referente delle U.O. di appartenenza e che comunque non erano stati organizzati e attivati i progetti per l'espletamento delle suddette attività.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 1.2.2022 rigettò la domanda.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.6.022 il proponeva appello avverso tale sentenza. In Parte_1 particolare lamentava l'erronea valutazione del Giudice di prime cure atteso che aveva riportato la nota prot. 6635 del 11/05/2017, applicando principi e normativa dettati per il prolungamento dell'orario di servizio (straordinario ovvero plus orario), di cui all' art. 27 dell'ACN del 2015, da remunerarsi con maggiorazione della paga oraria, straordinario non richiesto nel presente giudizio. Evidenziava, infatti che le attività di cui era chiesta la retribuzione, essendo medico convenzionato, dovevano essere valutate ai sensi del successivo art. 30 dell'Accordo di Categoria del 2015; che, infatti la sua attività era espletata in ambulatorio, per le prime 4 ore, Contr sino alle ore 12, e poi sul “territorio” della che tra i vari compiti assegnatigli vi era l' ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata): assistenza agli anziani, Commissione Medica ecc.; -
l'ADO (Assistenza Domiciliare Ospedaliera): assistenza ai pazienti in ospedalità domiciliare;
- la VA (Scheda Valutazione
Assistenza Medica Domiciliare Integrata, prodromica per la collocazione del paziente tra gli aventi diritto a tale assistenza); che, Contr inoltre giornalmente l'apposito Servizio gli consegnava l'elenco delle visite ambulatoriali e le domiciliari richieste dal tramite CUP o ricette “rosse” (urgenti); che tutta l'attività espletata dai medici ambulatoriali convenzionati era riportata in “Riepiloghi” Contr delle prestazioni mensili (mod. 415) prestampati dalla compilati a cura del medico e vidimati dal responsabile della UO
(Unità Operativa).
Contr Si costituiva l appellata la quale chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto dell'appello.
Ammessa ed espletata CTU contabile, all'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' fondato, infatti, l'unico articolato motivo di gravame relativo al non corretto inquadramento della fattispecie operato dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza.
In particolare il con il ricorso di primo grado non ha Parte_1 chiesto accertarsi lo svolgimento di lavoro straordinario, con relativo pagamento del compenso. In realtà ha azionato il diritto a vedersi riconoscere, quale medico convenzionato, alcune attività svolte all'esterno sul territorio dell'Asl di appartenenza.
A tal proposito va precisato che il ricorrente, attuale appellante, ha ben chiarito in primo grado di essere medico specialista in Fisiatria ed che in tale veste è titolare di incarico convenzionale a tempo indeterminato, ex art.48 L.833/78, nella “medicina specialistica ambulatoriale” con la , ed Controparte_4 opera presso il DS 54, servizio UORB (Unità Operativa
Riabilitazione). Ha precisato, inoltre, che la sua attività è espletata in ambulatorio, per le prime 4 ore, sino alle ore 12, poi sul Contr
“territorio” della svolgendo i compiti già sopra indicati.
Sulla base dello svolgimento di tali attività esterna sul territorio ha azionato il ricorso richiamando non già l'art. 29 ma l'art. 30 dell'ACN del 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali rubricato
“Attività esterna e pronta disponibilità” il cui comma 1 stabilisce
“lo specialista ambulatoriale o il professionista, per fini istituzionali o esigenze prerogative dell'Azienda svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna)”; ed il cui comma 4 stabilisce che tale attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista.
Orbene, che trattasi di compenso relativo all'attività esterna, e non Contr già di straordinario, non lo contesta neppure la convenuta attuale appellata, che si difende proprio sul punto.
Contr Ed, infatti, l' in questione nega il diritto ad ottenere il compenso rivendicato sul presupposto che l'attività esterna svolta dal non è stata autorizzata. Parte_1
Ed allora quanto all'attività svolta oggetto di giudizio va precisato che, come ben chiaro dall'appellante, ai sensi dell'art. 30, sub 6) e 8), nell'Accordo di Categoria del 2015 citato, per le prestazioni fuori sede (extra moenia) va corrisposto un emolumento forfettario aggiuntivo, calcolato in base al successivo art. 41, distinguendo in:
a) prestazioni svolte durante l'ordinario orario di servizio: allo specialista, detto emolumento aggiuntivo è rapportato a 60 minuti per la prima prestazione ed a 20 minuti per ciascuna delle eventuali ulteriori prestazioni allo stesso assistito previa autorizzazione aziendale: b) prestazioni svolte oltre l'ordinario orario di servizio, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione ed a 20 minuti per ciascuna delle eventuali ulteriori prestazioni allo stesso assistito previa autorizzazione aziendale. Spetta, inoltre, stante l'indisponibilità di un mezzo aziendale, un rimborso chilometrico (art. 48 ACN).
Quanto, poi, alla invocata autorizzazione va precisato che non solo il attraverso la documentazione prodotta, ha provato Parte_1 che le visite domiciliari, prenotate e/o urgenti gli erano state Contr richieste giornalmente da un apposito servizio e che il suo orario di lavoro era suddiviso in 4 ore in ambulatorio e il restante all'esterno; ma nella stessa nota, prodotta in atti, su cui fa leva Contr l' – ed in particolare la nota 9559 del 3.07.2017 inviata dalla
Direzione Sanitaria del Distretto allo specialista e firmata dal
Direttore del Distretto Sanitario - non vi è alcun riferimento alla necessità di una specifica e giornaliera autorizzazione bensì nella stessa si legge unicamente di “concordare un calendario di attività capace di soddisfare i bisogni del territorio anche per le attività svolte e da svolgere al di fuori della sede distrettuale” proprio riferendosi a quanto relazionato dal in merito alla sua Parte_1 attività esterna.
Da quanto sopra detto ne consegue che l'attività esterna comunque svolta dal va compensata. Parte_1
Per tal motivo il Collegio ha provveduto alla nomina di un CTU per
“accertare quanto spettante alla parte appellante per i titoli indicati nel ricorso introduttivo (indennità aggiuntiva extra moenia, rimborso chilometrico, consulti visite) sulla base della Contr documentazione prodotta in atti, proveniente dall appellata”.
Il CTU, dott.ssa , con elaborato condiviso da questa Persona_1
Corte, in quanto corretto e rispettoso del quesito peritale, ha accertato che per l'indennità aggiuntiva extra moenia, anni 2017-
2018, spetta la somma di € 16.616,75; per rimborso chilometrico, anni 2017-2018, spetta la somma di € 604,83; e per consulti visite, anni 2017-2018, spetta la somma di € 3.464,50.
Ne consegue un totale di € 20.686,08. Contr Avendo, però, la parte appellante chiesto la condanna dell alla Contr minor somma di € 20.659,83, l' va condannata al pagamento di tale minor somma.
Ed allora in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, va condannata la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te.p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di € 20.659,83, a Parte_1 titolo di emolumento aggiuntivo per extra moenia, di rimborso chilometrico, per consulti e per visite ADO, relativamente al periodo maggio 2017 – luglio 2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo.
Va, inoltre, condannata l' al versamento in favore Controparte_1 dell dei contributi previdenziali spettanti sulle CP_2 differenze retributive nella misura di € 2.513,55, ritenuto corretto il criterio di calcolo indicato in ricorso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te.p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 20.659,83, a titolo di emolumento aggiuntivo per extra moenia, di rimborso chilometrico, per consulti e per visite ADO, relativamente al periodo maggio 2017 – luglio
2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo. - Condanna, altresì, la al versamento in favore Controparte_1 dell dei contributi previdenziali spettanti sulle CP_2 differenze retributive nella misura di € 2.513,55.
-Condanna, infine, l al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in € 2.695,00 oltre IVA, CPA e spese generali e per il secondo in € 2.906,00 oltre
IVA, CPA e spese generali.
Liquida come da separato decreto le spese di CTU.
Napoli 19.9.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Totaro dott. Raffaella Genovese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente
Dott.ssa Vincenza Totaro Consigliere rel.
Dott.ssa Rosa Del Prete Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 19.9.2024 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1579/2022 R.G. sez. lav.
TRA
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. E. Barbarulo, come da procura in atti
APPELLANTE E
, in persona del legale rappr.p.t. Controparte_1 rappr. e dif. dall'Avv. R.M. Siciliano come da procura in atti
APPELLATA
, in persona del legale rappr.p.t. CP_2
APPELLATA – CONTUMACE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord – sezione lavoro dedusse di aver svolto attività “extra Parte_1 moemia”, consulti e visite ADO nel periodo dal maggio 2017 al luglio 2018 e dedusse di non aver ricevuto i relativi compensi.
Evidenziò, sul punto, che tali voci non gli erano state riconosciute in quanto rispetto alle attività di cui sopra non era intervenuta la relativa autorizzazione. Tanto premesso chiese la condanna dell al pagamento, secondo analitici conteggi, Controparte_1 della complessiva somma di € 20.659,83, di cui € 16.629,00 a titolo di emolumento aggiuntivo per extra moenia, € 566,32 a titolo di rimborso chilometrico, € 1.084,50 a titolo di consulti ed € 2.380,00 a titolo di visite ADO (nonché le successive), oltre accessori. Contr Chiese, inoltre, di accertare e dichiarare, l'obbligo della convenuta a versare all' i contributi previdenziali CP_3 aggiuntivi, dovuti in considerazione delle suddette differenze retributive, nella misura di € 2.513,55 corrispondente al 14,19 % di
€ 17.713,50 (€ 16.629,00 + € 1.084,50).
Contr Si costituì l convenuta che, con varie argomentazioni, chiese il rigetto della domanda. In particolare evidenziò che tali attività non erano mai state autorizzate dal Direttore Sanitario del Distretto, dal
Referente delle U.O. di appartenenza e che comunque non erano stati organizzati e attivati i progetti per l'espletamento delle suddette attività.
Il Giudice di prime cure con sentenza del 1.2.2022 rigettò la domanda.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29.6.022 il proponeva appello avverso tale sentenza. In Parte_1 particolare lamentava l'erronea valutazione del Giudice di prime cure atteso che aveva riportato la nota prot. 6635 del 11/05/2017, applicando principi e normativa dettati per il prolungamento dell'orario di servizio (straordinario ovvero plus orario), di cui all' art. 27 dell'ACN del 2015, da remunerarsi con maggiorazione della paga oraria, straordinario non richiesto nel presente giudizio. Evidenziava, infatti che le attività di cui era chiesta la retribuzione, essendo medico convenzionato, dovevano essere valutate ai sensi del successivo art. 30 dell'Accordo di Categoria del 2015; che, infatti la sua attività era espletata in ambulatorio, per le prime 4 ore, Contr sino alle ore 12, e poi sul “territorio” della che tra i vari compiti assegnatigli vi era l' ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata): assistenza agli anziani, Commissione Medica ecc.; -
l'ADO (Assistenza Domiciliare Ospedaliera): assistenza ai pazienti in ospedalità domiciliare;
- la VA (Scheda Valutazione
Assistenza Medica Domiciliare Integrata, prodromica per la collocazione del paziente tra gli aventi diritto a tale assistenza); che, Contr inoltre giornalmente l'apposito Servizio gli consegnava l'elenco delle visite ambulatoriali e le domiciliari richieste dal tramite CUP o ricette “rosse” (urgenti); che tutta l'attività espletata dai medici ambulatoriali convenzionati era riportata in “Riepiloghi” Contr delle prestazioni mensili (mod. 415) prestampati dalla compilati a cura del medico e vidimati dal responsabile della UO
(Unità Operativa).
Contr Si costituiva l appellata la quale chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto dell'appello.
Ammessa ed espletata CTU contabile, all'odierna trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' fondato, infatti, l'unico articolato motivo di gravame relativo al non corretto inquadramento della fattispecie operato dal Giudice di prime cure nella gravata sentenza.
In particolare il con il ricorso di primo grado non ha Parte_1 chiesto accertarsi lo svolgimento di lavoro straordinario, con relativo pagamento del compenso. In realtà ha azionato il diritto a vedersi riconoscere, quale medico convenzionato, alcune attività svolte all'esterno sul territorio dell'Asl di appartenenza.
A tal proposito va precisato che il ricorrente, attuale appellante, ha ben chiarito in primo grado di essere medico specialista in Fisiatria ed che in tale veste è titolare di incarico convenzionale a tempo indeterminato, ex art.48 L.833/78, nella “medicina specialistica ambulatoriale” con la , ed Controparte_4 opera presso il DS 54, servizio UORB (Unità Operativa
Riabilitazione). Ha precisato, inoltre, che la sua attività è espletata in ambulatorio, per le prime 4 ore, sino alle ore 12, poi sul Contr
“territorio” della svolgendo i compiti già sopra indicati.
Sulla base dello svolgimento di tali attività esterna sul territorio ha azionato il ricorso richiamando non già l'art. 29 ma l'art. 30 dell'ACN del 17.12.2015 degli Specialisti Ambulatoriali rubricato
“Attività esterna e pronta disponibilità” il cui comma 1 stabilisce
“lo specialista ambulatoriale o il professionista, per fini istituzionali o esigenze prerogative dell'Azienda svolge attività professionale anche al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera di incarico (attività esterna)”; ed il cui comma 4 stabilisce che tale attività deve essere preventivamente programmata e concordata con lo specialista.
Orbene, che trattasi di compenso relativo all'attività esterna, e non Contr già di straordinario, non lo contesta neppure la convenuta attuale appellata, che si difende proprio sul punto.
Contr Ed, infatti, l' in questione nega il diritto ad ottenere il compenso rivendicato sul presupposto che l'attività esterna svolta dal non è stata autorizzata. Parte_1
Ed allora quanto all'attività svolta oggetto di giudizio va precisato che, come ben chiaro dall'appellante, ai sensi dell'art. 30, sub 6) e 8), nell'Accordo di Categoria del 2015 citato, per le prestazioni fuori sede (extra moenia) va corrisposto un emolumento forfettario aggiuntivo, calcolato in base al successivo art. 41, distinguendo in:
a) prestazioni svolte durante l'ordinario orario di servizio: allo specialista, detto emolumento aggiuntivo è rapportato a 60 minuti per la prima prestazione ed a 20 minuti per ciascuna delle eventuali ulteriori prestazioni allo stesso assistito previa autorizzazione aziendale: b) prestazioni svolte oltre l'ordinario orario di servizio, rapportato ad un impegno di 90 minuti per ciascuna prestazione ed a 20 minuti per ciascuna delle eventuali ulteriori prestazioni allo stesso assistito previa autorizzazione aziendale. Spetta, inoltre, stante l'indisponibilità di un mezzo aziendale, un rimborso chilometrico (art. 48 ACN).
Quanto, poi, alla invocata autorizzazione va precisato che non solo il attraverso la documentazione prodotta, ha provato Parte_1 che le visite domiciliari, prenotate e/o urgenti gli erano state Contr richieste giornalmente da un apposito servizio e che il suo orario di lavoro era suddiviso in 4 ore in ambulatorio e il restante all'esterno; ma nella stessa nota, prodotta in atti, su cui fa leva Contr l' – ed in particolare la nota 9559 del 3.07.2017 inviata dalla
Direzione Sanitaria del Distretto allo specialista e firmata dal
Direttore del Distretto Sanitario - non vi è alcun riferimento alla necessità di una specifica e giornaliera autorizzazione bensì nella stessa si legge unicamente di “concordare un calendario di attività capace di soddisfare i bisogni del territorio anche per le attività svolte e da svolgere al di fuori della sede distrettuale” proprio riferendosi a quanto relazionato dal in merito alla sua Parte_1 attività esterna.
Da quanto sopra detto ne consegue che l'attività esterna comunque svolta dal va compensata. Parte_1
Per tal motivo il Collegio ha provveduto alla nomina di un CTU per
“accertare quanto spettante alla parte appellante per i titoli indicati nel ricorso introduttivo (indennità aggiuntiva extra moenia, rimborso chilometrico, consulti visite) sulla base della Contr documentazione prodotta in atti, proveniente dall appellata”.
Il CTU, dott.ssa , con elaborato condiviso da questa Persona_1
Corte, in quanto corretto e rispettoso del quesito peritale, ha accertato che per l'indennità aggiuntiva extra moenia, anni 2017-
2018, spetta la somma di € 16.616,75; per rimborso chilometrico, anni 2017-2018, spetta la somma di € 604,83; e per consulti visite, anni 2017-2018, spetta la somma di € 3.464,50.
Ne consegue un totale di € 20.686,08. Contr Avendo, però, la parte appellante chiesto la condanna dell alla Contr minor somma di € 20.659,83, l' va condannata al pagamento di tale minor somma.
Ed allora in accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, va condannata la , in Controparte_1 persona del legale rapp.te.p.t., al pagamento in favore di della complessiva somma di € 20.659,83, a Parte_1 titolo di emolumento aggiuntivo per extra moenia, di rimborso chilometrico, per consulti e per visite ADO, relativamente al periodo maggio 2017 – luglio 2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo.
Va, inoltre, condannata l' al versamento in favore Controparte_1 dell dei contributi previdenziali spettanti sulle CP_2 differenze retributive nella misura di € 2.513,55, ritenuto corretto il criterio di calcolo indicato in ricorso.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del legale Controparte_1 rapp.te.p.t., al pagamento in favore di della Parte_1 complessiva somma di € 20.659,83, a titolo di emolumento aggiuntivo per extra moenia, di rimborso chilometrico, per consulti e per visite ADO, relativamente al periodo maggio 2017 – luglio
2018, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo. - Condanna, altresì, la al versamento in favore Controparte_1 dell dei contributi previdenziali spettanti sulle CP_2 differenze retributive nella misura di € 2.513,55.
-Condanna, infine, l al pagamento delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio che liquida per il primo in € 2.695,00 oltre IVA, CPA e spese generali e per il secondo in € 2.906,00 oltre
IVA, CPA e spese generali.
Liquida come da separato decreto le spese di CTU.
Napoli 19.9.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Vincenza Totaro dott. Raffaella Genovese