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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16044 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE TRIBUNALE PER LE IMPRESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo presidente dott. Vittorio Carlomagno giudice rel. dott. Alfredo Landi giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 15931 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9.04.25, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. tra
Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Alessandra Iossa e dall'avv. C.F._2
CO PA Iossa,
Cod. Fisc. , Cod. Parte_3 C.F._3 Parte_4
Fisc. , Cod. Fisc. , C.F._4 Parte_5 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Marco Serra e dall'avv. Gino Cilia,
Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Parte_6 C.F._6
UC
EREDI di IL MA, Cod. Fisc. C.F. , contumaci C.F._7
OPPONENTI
e
con sede legale in Milano, Viale Brenta n. 18/B, Cod. Fisc. Controparte_1
, e per essa, la sua mandataria, con sede legale in Verona, viale P.IVA_1 CP_2 dell'Agricoltura n. 7, Cod. Fisc. n. , P. Iva n. , rappresentata e difesa P.IVA_2 P.IVA_3 dall'Avv. Antonio Donvito OPPOSTA
conclusioni per Parte_1
1) respingere ogni avvera domanda e pretesa in quanto inammissibile per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o per difetto di legittimazione passiva dell'opponente, improponibile ed infondata per le ragioni tutte di cui in premessa e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo;
2) in subordine, previo accertamento della validità ed efficacia dell'accettazione con beneficio di inventario, dichiarare espressamente che la eventuale condanna dell'opponente è limitata intra vires e cum viribus hereditatis;
3) con condanna alle spese di giudizio da aggravarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. secondo l'equo apprezzamento del Giudice in forza del palese abuso del diritto costituito dall'aver agito in forza di pattuizioni negoziali nulle e/o ben oltre i termini di decadenza e prescrizione e/o di aver comunque agito senza la normale prudenza ed in violazione dei basilari principi di buona fede e correttezza.
conclusioni per Parte_2
1) dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo per inesistenza della notifica entro i termini di legge e per l'effetto disporre la revoca dell'ordinanza emessa ex art. 186 ter;
2) respingere ogni avvera domanda e pretesa in quanto inammissibile per intervenuta decadenza e/o prescrizione e/o per difetto di legittimazione passiva dell'opponente, improponibile ed infondata per le ragioni tutte di cui in premessa e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo;
3) in subordine, previo accertamento della validità ed efficacia dell'accettazione con beneficio di inventario, dichiarare espressamente che la eventuale condanna dell'opponente è limitata intra vires e cum viribus hereditatis;
4) con condanna alle spese di giudizio da aggravarsi ai sensi dell'art. 96 c.p.c. secondo l'equo apprezzamento del Giudice in forza del palese abuso del diritto costituito dall'aver agito in forza di pattuizioni negoziali nulle e/o ben oltre i termini di decadenza e prescrizione e/o di aver comunque agito senza la normale prudenza ed in violazione dei basilari principi di buona fede e correttezza. rigettare l'opposizione e con essa ogni altra richiesta dell'opponente perché infondata in fatto e diritto oltreché non provata, condannando comunque l'opponente al pagamento di quanto dovuto alla per il titolo dedotto in lite;
CP_3 con vittoria di spese.
conclusioni per , CO e Parte_3 Pt_5 in via principale revocare e/o dichiarare nullo per le ragioni tutte di cui premessa il decreto ingiuntivo opposto n. 20771/2020, RG 25452/2020; in via meramente subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della
[...] al pagamento della somma di € 950.025,55 richiesta a titoli di interessi e, per Controparte_1 l'effetto ridurre proporzionalmente, l'importo delle somme dovute da ciascun opponente;
in via ulteriormente subordinata e gradata nella non creduta ipotesi di rigetto dell'interposta opposizione, accertare e dichiarare che i Sigg.ri CO, e hanno Pt_5 Parte_3 accettato l'eredità del defunto padre, con beneficio d'inventario e che, Controparte_4 pertanto, gli stessi saranno tenuti a rispondere delle somme portate dall'impugnato decreto ingiuntivo di pagamento nei limiti dell'attivo della massa ereditaria.
conclusioni per e per eredi di Parte_6 Persona_1 nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o inesistenza del decreto ingiuntivo n. 20771/2020 emesso dal Tribunale di Roma in data 23.12.2020, per i motivi tutti sopra esposti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle Sig.re e MA;
Parte_6 nel merito, sempre in via principale, accertare e dichiarare, la nullità e/o annullamento e/o inefficacia e/o inopponibilità delle fidejussioni rilasciate dal Sig. per i motivi Controparte_5 tutti sopra esposti e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalle Sig.re e MA Parte_6 alla opposta;
nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale disattenda le eccezioni tutte di nullità formulate dalle opponenti, che le Sig.re ferma Pt_6 l'efficacia e la validità dell'accettazione con beneficio d'inventario, rispondano del debito del de cuius limitatamente al patrimonio pervenuto loro in successione e per l'effetto condannare al pagamento della sola somma di € 3.781,33; con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario del 15% sul compenso, IVA e CPA come per legge.
conclusioni per Controparte_1
Nei confronti di ed eredi LL MA (questi ultimi contumaci) Parte_6
1) respingere in toto tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dalle opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettare l'eccezione di accettazione con beneficio d'inventario sollevata dalle opponenti perché del tutto irrilevante ed inconferente ai fini del decidere, e, in ogni caso, dichiarare le opponenti decadute ope legis dalla qualità di eredi beneficiate attesa l'invalidità della procedura di accettazione con beneficio d'inventario e della conseguente liquidazione dei beni ereditari, per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso le opponenti al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di Euro 966.666,00 oltre interessi, o di quella maggiore o minor somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da determinarsi ex D.M. 55/14 e smi. Nei confronti dei signori , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 in via principale, respingere le domande e le eccezioni, tutte, formulate dagli opponenti, perché infondate, in fatto e diritto, e comunque non provate, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto in via subordinata, nella contrastata ipotesi di revoca del decreto opposto accertare il credito di
[...] nei confronti dei signori , e Controparte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
quali eredi di per la causali di cui in narrativa e condannare gli
[...] Controparte_4 opponenti al pagamento in favore dell'opposta del complessivo importo risultante alla luce della fideiussione limitata all'importo di € 2.900.000,00 rilasciata dal sig. Controparte_4 Con il favore dei compensi e delle spese di lite, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali forfetarie Nei confronti di Parte_2 In via principale,
1) respingere in toto tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettare l'eccezione di accettazione con beneficio d'inventario sollevata dall'opponente perché del tutto irrilevante ed inconferente ai fini del decidere, e, in ogni caso, dichiarare l'opponente decaduta ope legis dalla sua qualità di erede beneficiato attesa l'invalidità della procedura di liquidazione, per i motivi esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, e/o dichiarazione di nullità dello stesso: condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di Euro 1.450.000,00 = oltre interessi, o di quella maggiore o minor somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da determinarsi ex D.M. 55/14 e smi. Nei confronti di Parte_1
1) respingere in toto tutte le domande, istanze ed eccezioni formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque perché non provate per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) rigettare l'eccezione di accettazione con beneficio d'inventario sollevata dall'opponente perché del tutto irrilevante ed inconferente ai fini del decidere, e, in ogni caso, dichiarare l'opponente decaduto ope legis dalla sua qualità di erede beneficiato attesa l'invalidità della procedura di liquidazione, per i motivi esposti in narrativa;
In subordine, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore di della somma di Euro Controparte_1 1.450.000,00 = oltre interessi, o di quella maggiore o minor somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da determinarsi ex D.M. 55/14 e smi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il decreto ingiuntivo opposto, n. 20771/20 (R.G. 25452/20) del 23.12.20, provvisoriamente esecutivo, richiesto da è stato emesso nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e per l'importo di € 1.450.000,00 ciascuno, di
[...] Parte_2 Parte_5
per l'importo di
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_4
€ 725.000,00 ciascuno, , di IL MA e per l'importo di € 966.666,00 Parte_6 ciascuno.
La domanda monitoria fa riferimento ai seguenti rapporti
• mutuo ipotecario n. 4045780 del 12.12.2006 rep. 122142 racc. 45399, , con cui la
[...] concedeva alla ai sensi dell'art. 38 e Controparte_6 Parte_8 ss D. Lgs. N. 385/1993, un mutuo della somma di €. 585.000,00 rimborsabile in 60 mesi, a partire dal 10.1.2007 mediante rate semestrali posticipate;
• mutuo ipotecario del 30.11.2005 rep. 117565 racc. 42832 a rogito Notaio con Persona_2 cui la concedeva, ai sensi dell'art. 38 e ss D. Lgs. N. Controparte_6
385/1993, alla il mutuo n. 1001306880 della somma di €. CP_5 Parte_8
7.500.000,00 rimborsabile in anni 15;
• mutuo ipotecario in data 3.4.2003 rep. 105367/35641, con cui la , ora Controparte_7
, concedeva alla un mutuo edilizio di €. CP_6 Parte_8 2.500.000,00 rimborsabile, mediante rate periodiche, in anni 15 al tasso d'interesse pattuito in detto contratto e nel capitolato parte integrante dello stesso;
tutti intestati alla società e , garantiti da quattro fideiussioni CP_5 Parte_8
• fideiussione omnibus prestata il 10/7/07 dal Signor (c.f. Controparte_4
) e successive variazioni, sino alla concorrenza dell'importo di € C.F._8
2.900.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso Controparte_6 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura;
• fideiussione omnibus prestata il 10/7/07 dal Signor (c.f. Parte_9
e successive variazioni, sino alla concorrenza dell'importo di € C.F._9
2.900.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso Controparte_6 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura;
• fideiussione omnibus prestata il 10/7/07 dal Signor (c.f. Controparte_5
) e successive variazioni, sino alla concorrenza dell'importo di € C.F._10
2.900.000,00 per l'adempimento delle obbligazioni verso Controparte_6 dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura;
• fideiussione specifica prestata il 12/12/06 dai Signori Controparte_5
, e a garanzia del rimborso di ogni Parte_9 Controparte_4 importo dovuto per capitale, interessi ed accessori derivanti dal contratto di mutuo ipotecario (il primo) n. 4045780 del 12.12.2006 rep. 122142 racc. 45399, dell'importo di €
585.000,00.
Hanno proposto separate opposizioni
• (R.G. 1591/21, giudizio portante); Parte_1
• (R.G. 18433/2021); Parte_2
• CO e ( R.G. 17309/21); Parte_3 Pt_5
• IL MA e (R.G. 20057/2021); Pt_6 successivamente riunite dinanzi al giudice della prima causa.
Si è costituita resistendo alle opposizioni. Controparte_1
Il giudice, rigettate le richieste di sospensione della provvisoria esecutività – solo nei confronti di cui pacificamente il decreto ingiuntivo non è stato notificato, ha emesso Parte_2 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il medesimo importo dell'ingiunzione – ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa è stata interrotta all'udienza del 23.11.22 per il decesso in data 14/09/2022 di IL
MA, e riassunta il 17.01.23 da e gli eredi di Parte_1 Parte_2 IL MA, nei cui confronti la causa è stata riassunta collettivamente ed impersonalmente sono rimasti contumaci.
Ricostituito il contraddittorio, il giudice, disattesa la richiesta di CTU proposta dalle difese di
CO, e di ha rinviato la causa per la Parte_3 Pt_5 Parte_6 precisazione delle conclusioni.
_____________________
1.
Si deve rilevare in primo luogo che la causa deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, essendo stata proposta in corso di causa eccezione di nullità delle fideiussioni, perché riproduttive di schema contrattuale predisposto dall'ABI contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del 1990, attribuita alla competenza funzionale della sezione specializzata imprese (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6523 del 10/03/2021; Cass.Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 35661 del 05/12/2022).
2.
Il quadro dei rapporti di successione in base al quale gli ingiunti sono stati chiamati a rispondere del debito:
• eredi di deceduto in data 23/12/2011, Controparte_4 Parte_5
nei cui confronti Parte_10 Parte_3 Parte_4
l'ingiunzione è stata richiesta, e concessa, in virtù della fideiussione prestata dal de cuius per l'importo di € 2.900.000,00, per la somma di € 725.000,00 ciascuno, pari alla quota di
¼;
• eredi di deceduto in data 24/03/2015, e Parte_9 Parte_1
nei cui confronti l'ingiunzione è stata richiesta e concessa, in virtù Parte_2 della fideiussione prestata dal de cuius per l'importo di € 2.900.000,00, per la somma di €
1.450.000,00 ciascuno, pari alla quota di ½;
• successori di deceduto il 24/07/2009, quali eredi della sua erede Controparte_5 universale deceduta in Roma in data 2.04.2016, IL MA, Persona_3
nei cui confronti l'ingiunzione è stata richiesta e Parte_6 Parte_11 concessa, in virtù della fideiussione prestata dal de cuius per l'importo di € 2.900.000,00, per la somma di € 966.666,00, pari alla quota di 1/3.
3.
Preliminarmente deve essere valutata l'eccezione di nullità delle fideiussioni sollevata nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di e Parte_1 Parte_2 L'eccezione fa riferimento al provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in veste di autorità garante della concorrenza (art. 20 comma 2 l. 287/90).
Al riguardo, Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della Banca di Italia, nella qualità di Autorità
Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale, precisando che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza).
Ciò premesso, sull'eccezione di nullità delle fideiussioni il collegio osserva quanto segue:
• in virtù del carattere parziale della nullità, la relativa declaratoria non determina in modo automatico l'inefficacia della garanzia, ma si richiede, in particolare con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1957 c.c., che sia stata proposta sin dall'atto di opposizione la relativa eccezione di estinzione, la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
8989 del 05/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere successivamente proposta (“La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione.”; così la massima di Cass.
8989/12 citata);
• l'eccezione di nullità delle fideiussioni è rilevante, essendo stata tempestivamente sollevata dagli opponenti , CO e l'eccezione di Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_5 estinzione della fideiussione per il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 1957
c.c.;
• ai fini della nullità delle clausole assume rilievo la obiettiva coincidenza delle condizioni contrattuali con lo schema ritenuto espressivo dell'intesa illecita, configurandosi l'illecito concorrenziale per il solo fatto che l'istituto di credito, anche successivamente al provvedimento della Banca di Italia abbia egualmente sottoposto all'odierno ricorrente un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano oggetto dell'intesa di cui all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990, e quindi che la nullità non si può escludere solo perché la data della fideiussione sia successiva a tale provvedimento (Cass. 13846/19);
• nel caso specifico non si ravvisa nelle fideiussioni omnibus prestate il 10.07.07 da la necessaria Controparte_4 Parte_9 Controparte_5 corrispondenza al modello ABI, non essendo presenti le clausole 2 ed 8 di detto modello ed essendo la deroga all'art. 1957 c.c. formulata in termini diversi, con estensione del termine a
36 mesi;
• la difformità dal modello non consente di considerare tali fideiussioni come attuative dell'intesa anticoncorrenziale ed esclude l'operatività della sanzione di nullità;
• per quanto riguarda la fideiussione prestata il 12/12/06 congiuntamente dai medesimi a garanzia del Controparte_4 Parte_9 Controparte_5 rimborso del mutuo ipotecario n. 4045780 del 12.12.2006, non è applicabile il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite trattandosi di fideiussione specifica, relativa ad un singolo rapporto, come tale estranea all'accertamento contenuto nel provvedimento della
Banca di Italia, che ha valutato la natura anticoncorrenziale delle sole fideiussioni omnibus rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, valutazione non estensibile alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente (Cass. 21841/24).
Per queste ragioni l'eccezione di nullità delle fideiussioni ex art. 2, comma 2, lett. a), della legge n.
287 del 1990 deve essere rigettata.
4.
Disattesa l'eccezione di nullità delle fideiussioni, l 'eccezione di estinzione della fideiussione per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere valutata secondo la deroga convenzionale e quindi tenendo conto per le tre fideiussioni omnibus all'estensione del termine a 36 mesi e per la fideiussione specifica dell'esclusione del termine di decadenza.
Secondo le difese della banca sarebbe sufficiente ad escludere la decadenza in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, presente nelle fideiussioni, la semplice richiesta stragiudiziale, e si dovrebbe avere riguardo, quale dies a quo del termine di decadenza, al recesso dai rapporti, comunicato il 20.01.15 (doc. 20 conv.). Secondo le difese di parte opponente, in particolare di il dies a quo Parte_1 dovrebbe essere retrodatato alla precedente comunicazione della banca dell'11.05.09 (doc. 21 conv.) o al massimo a quella del 22.11.11 (doc. 22 conv.).
Il collegio osserva sul punto quanto segue:
• l'art. 1957 c.c. ha applicazione generalizzata nella fideiussione, non applicandosi invece solo al contratto autonomo di garanzia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31509 del 3/11/2021) e la mera presenza della clausola “a prima richiesta” non è decisiva per la qualificazione della garanzia come garanzia autonoma e non comporta per sé stessa deroga all'art. 1957 c.c. ed esonero dell'esercizio dell'azione giudiziaria nel termine (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 5598 del 28/02/2020);
• la comunicazione della banca datata 11.05.09 è un invito al titolare del rapporto a regolarizzare la posizione debitoria preannunciando in difetto generiche iniziative a tutela del credito, ma non contiene e non presuppone la revoca degli affidamenti e la decadenza del debitore dal termine ed al contrario indica separatamente , per i mutui chirografari,
l'importo totale dell'esposizione debitoria e l'importo delle rate scadute;
• la comunicazione della banca del 22.11.11 è una risposta ad una proposta di rientro formulata dal debitore, che prevede l'estinzione totale del debito mediante una pluralità di pagamenti ricompresi fra il 22.11.11 ed il 31.12.12, ma non contiene, neanch'essa, né presuppone la revoca degli affidamenti e la decadenza del debitore dal termine, non prevede la proroga di un termine anteriormente scaduto, non prevede la decadenza dai termini contrattuali per effetto del mancato rispetto delle scadenze ivi previste;
• il dies a quo del termine di decadenza si deve collocare quindi alla data del recesso dai rapporti, comunicato il 20.01.15;
• la banca si è insinuata al passivo del fallimento della e il 22 CP_5 Parte_8 gennaio 2016, quindi entro il termine di 36 mesi dal recesso;
• fra le iniziative giudiziarie idonee ad evitare la decadenza è ricompresa l'insinuazione al fallimento del debitore principale (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 24296 del 16/10/2017).
L'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. si palesa quindi infondata.
5.
Nel merito del credito garantito sono state eccepite, in modo alquanto generico, la prescrizione quinquennale degli interessi, la applicazione di tassi usurari, la carenza di prova.
Vi è poco da aggiungere al riguardo rispetto a quanto già rilevato in sede di valutazione delle richieste di sospensiva: • il pagamento degli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento del finanziamento e di quelli moratori fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa non costituisce adempimento periodico di singole obbligazioni autonome ed indipendenti, e quindi non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18951 del 08/08/2013; Cass. Civ.,
Sez. 3, sentenza n. 802 del 29 gennaio 1999; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1546 del 15/07/1965);
• la regola di riparto dell'onere della prova comporta che il debitore che intenda dimostrare l'usura è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi e quelli applicati in concreto, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Cass. Sez. U, Sentenza n.
19597 del 18/09/2020), perché la verifica deve essere condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri corretti in diritto e deve essere specifica, quanto all'allegazione del fatto;
• la opposta ha prodotto i contratti, che riportano le condizioni applicate, le fideiussioni e gli estratti conto;
• nessuna contestazione specifica è stata formulata rispetto alla validità delle condizioni previste nei contratti, né è stata eccepita la difformità degli addebiti rispetto alle previsioni contrattuali.
Si deve ritenere quindi provato il credito azionato nel ricorso monitorio. Di tale credito tutti gli opponenti rispondono per l'intero nei limiti delle rispettive quote ereditarie, in virtù delle fideiussione omnibus prestate da Controparte_4 Parte_9 CP_5
quali loro successori.
[...]
6.
Sono state sollevate da e da IL MA e questioni di rito che Parte_2 Pt_6 fanno riferimento alla fase monitoria.
Per si tratta della pacifica omissione della notifica nei suoi confronti del Parte_2 decreto ingiuntivo. figurando fra i soggetti ingiunti, ha ugualmente ritenuto Parte_2 di proporre opposizione, chiedendo sia la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo nei propri confronti sia l'accertamento negativo del credito. Infatti l'omissione della notifica del decreto ingiuntivo, se determina nei suoi confronti la definitiva perdita di efficacia del provvedimento, non preclude però l'esame della sussistenza del credito nelle forme ordinarie, in funzione di una pronuncia di accertamento negativo o di condanna;
ragion per cui il giudice ha ritenuto ammissibile l'istanza di ordinanza provvisoria formulata da , su cui si Controparte_1
è pronunciato favorevolmente. IL MA e invece hanno eccepito la non coincidenza tra i soggetti nei cui Pt_6 confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo. Hanno rilevato a questo proposito che nel ricorso monitorio è stata richiesta l'emissione dell'ingiunzione nei confronti di vari soggetti fra i quali però esse non figurano, mentre sono indicate nel decreto fra i destinatari dell'ingiunzione che in effetti è stata loro notificata e per questa ragione hanno richiesto la dichiarazione di nullità/annullamento/inefficacia/inesistenza del decreto ingiuntivo nei loro confronti.
In proposito si deve considerare che le ragioni di fatto e di diritto alla base della pretesa nei confronti di IL MA e , quali aventi causa del garante Pt_6 Controparte_5 sono state compiutamente esposte nel presente giudizio. Infatti secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8502 del 13/06/2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 5526 del
17/04/2002; Cass, Sez. L, Sentenza n. 3114 del 03/03/2001) la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda e, pertanto, deve recare, tra l'altro, la determinazione dell'oggetto della domanda e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali questa si fonda (n. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c.), con la conseguenza che, nella stessa memoria difensiva, è possibile specificare e meglio chiarire detti elementi - al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria.
In sostanza si deve ritenere che la domanda monitaria sia stata effettivamente proposta nei confronti di IL MA e , che sono indicate fra gli ingiunti e come tali hanno Pt_6 ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, e che correttamente parte opposta abbia compiutamente formulato la domanda nei loro confronti della fase di opposizione;
sicché il decreto ingiuntivo nei loro confronti non è né inesistente né inefficace e deve essere oggetto di una pronuncia di revoca o conferma.
7.
Tutti gli opponenti hanno fatto valere la limitazione di responsabilità derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio, che è documentata e pacifica.
e hanno ulteriormente eccepito: Parte_1 Pt_2
l'estinzione del credito ex art. 502 c.c., che prevede a prescrizione triennale per le pretese dei creditori insoddisfatti dalla chiusura della liquidazione dell'eredità, che assumono sia avvenuta con il rilascio dei beni ai creditori in data 28.4.2016 (doc. 8 ), mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è datato 14.5.2020; il difetto di legittimazione passiva nei confronti del curatore dell'eredità giacente assumendo che la legittimazione dell'erede accettante con beneficio vale sino a che non venga nominato il curatore previsto dall'art. 508 c.c. e si compia la procedura di rilascio dei beni ai creditori;
Parte opposta ha affermato che gli opponenti non hanno provato la chiusura della procedura di liquidazione dei debiti ereditari né l'insussistenza di un residuo attivo in favore degli eredi, replicato che la limitazione di responsabilità non incide sul diritto vantato dal creditore ma riguarda solo la fase esecutiva ed ha eccepito la decadenza dal beneficio di inventario. In particolare ha eccepito la irregolarità della procedura: per la mancata notifica dell'avviso ex art. 498 c.c., che risulta spedito a mezzo raccomandata, assumendo che sia di conseguenza viziato anche il rilascio dei beni ex art. 507 c.c.; per la mancata annotazione del rilascio dei beni presso l'Ufficio Successioni.
Il tribunale osserva in proposito:
• la limitazione di responsabilità può, anzi deve, essere eccepita già in questa fase, come si desume a contrario da Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7477 del 26/03/2018: “In tema di successioni "mortis causa", se al momento della formazione del titolo esecutivo giudiziale, per un debito del "de cuius", nei confronti dell'erede che abbia dichiarato di accettare col beneficio, non sono ancora decorsi i termini per il compimento dell'inventario, la limitazione della responsabilità ex art. 490 c.c. può essere utilmente eccepita dinanzi al giudice dell'esecuzione e a quello dell'opposizione, trattandosi di fatto successivo alla definitività del titolo.”
• gli opponenti e hanno documentato di avere l'esecuzione Parte_1 Pt_2 degli adempimenti successivi all'accettazione la redazione dell'inventario, la spedizione ai creditori dell'invito a trasmettere la dichiarazione di credito, la pubblicazione dell'avviso in
Gazzetta Ufficiale, la dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori, la nomina del curatore, la trasmissione ai creditori dell'invito ex art. 498 c.c. e della dichiarazione di rilascio dei beni a mezzo raccomandata, come richiesto dalla norma, e non risulta la presentazione di reclami;
• peraltro, e questo si rileva con efficacia assorbente rispetto a tutti gli opponenti, è a carico del creditore che agendo contro l'erede che ha accettato con beneficio di inventario, ne vuole fare valere la responsabilità ultra vires l'onere della prova dell'avvenuta decadenza trattandosi di una causa di estinzione e non di una condizione per l'acquisto del diritto (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11084 del 10/11/1993);
• le contestazioni sollevate dalla opposta, in verità in modo alquanto generico, e la conseguente eccezione di decadenza sono rimaste sfornite di prova;
• l'operatività della prescrizione di cui all'art. 502 comma 3 presuppone che sia diventato definito lo stato di graduazione e si riferisce all'azione spettante al creditore insoddisfatto sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari che si sono presentati, ma nessuna allegazione hanno formulato, gli opponenti che l'hanno eccepito, del verificarsi di tali presupposti, né risulta che detta prescrizione possa decorrere dal mero rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 c,c., che ha semplicemente l'effetto di sostituire il curatore all'erede;
• è infondata dunque anche l'eccezione di prescrizione sollevata ex art. 502 comma 3 c.c.;
• la legittimazione dell'erede si deve riconoscere anche successivamente al rilascio dei beni ed alla nomina del curatore, poiché l'erede , rimanendo proprietario dei beni ereditari non perde la legittimazione processuale (e l'interesse) ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario (Cass. Sez. 5, Sentenza n 4419 del
21/02/2008; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11517 del 19/11/1997 ).
Si deve concludere col riconoscimento della legittimazione passiva degli opponenti e della limitazione di responsabilità conseguente all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, restando riservata all'eventuale fase esecutiva la valutazione dell'esistenza di un attivo residuo del patrimonio ereditario sul quale il creditore possa soddisfarsi, anche solo parzialmente.
8.
Le opposizioni proposte dagli CO e Parte_1 Parte_3 Pt_5
IL MA e , devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo deve essere Pt_6 confermato nei loro confronti, per quanto riguarda IL MA nei confronti degli eredi, nei cui confronti la causa è stata riassunta collettivamente ed impersonalmente ex art. 303 comma 2
c.p.c.
Nei confronti di si deve accertare il medesimo credito azionato col decreto Parte_2 ingiuntivo divenuto inefficace per omessa notifica e deve essere confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi confronti il 10.11.21, salvo che per le spese che trovano la loro definitiva disciplina nella presente sentenza.
Nei confronti di tutti gli attori si deve riconoscere la limitazione di responsabilità conseguente all'accettazione con beneficio di inventario.
Le spese, tenuto conto della qualità di erede degli opponenti e della soccombenza della banca sulla questione, che assume preminente importanza pratica, della limitazione della responsabilità intra vires, devono essere integralmente compensate in favore di tutti gli opponenti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le opposizioni proposte da Parte_1 Parte_3
IL MA, e per Parte_4 Parte_5 Parte_6
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_1 Parte_3
eredi di IL
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
MA; dichiara inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2 conferma nei confronti di l'ordinanza provvisoria ex art. 186 ter c.p.c., salvo Parte_2 che per la condanna alla rifusione delle spese di lite;
accerta nei confronti di tutti gli opponenti e nei confronti degli eredi di IL MA la limitazione di responsabilità conseguente all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario;
compensa integralmente le spese di lite nei confronti di tutte le parti;
ordina alla Cancelleria di iscrivere il presente procedimento come procedimento di competenza della Sezione Specializzata Imprese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.10.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vittorio Carlomagno dott. Giuseppe Di Salvo