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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 47623/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , n. a Roma il 19.02.1965, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Chiarelli Tina, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Campanella Maria Luisa, giusta procura in atti;
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza in data 09.07.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 + 20, all'esito dell'udienza del 30.04.2024 – fissata, con l'ordinanza collegiale di rimessione della causa sul ruolo del 18.03.2024, per l'audizione della figlia 2
Per_ maggiorenne e per il tentativo di conciliazione delle parti – e della successiva udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.05.2024 (successivamente differita d'ufficio al 09.07.2024).
Status
Dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta è emerso che le parti vivono ininterrottamente separate dall'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli del 14.01.2013 e in forza di decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale dell'08.02.2013 e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve, pertanto, essere accolta: risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Va, quindi, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 16.05.1993 (atto n. 00394, parte II, serie A03, anno 1993), con ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le figlie
Per_ Le parti sono genitori di due figlie: (1996) ed (2000). Per_2
Per_ L'unico aspetto del contenzioso attiene al contributo di mantenimento per la figlia , essendo già stato dichiarato cessato dal Presidente f.f. con i provvedimenti provvisori ed urgenti resi in data 19.10.2021 l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo per la figlia , statuizione Per_2 da confermare integralmente in questa sede, considerato che la madre, sin dalla comparsa di costituzione, non ha chiesto l'assegno di mantenimento per ed essendo pacifica Per_2 l'autosufficienza della ragazza.
Per_ Per ciò che attiene ad , il padre ha dedotto il raggiungimento della piena indipendenza ed autosufficienza economica della figlia;
la madre, di contro, ha contestato l'assunto.
Per_ L'ordinanza presidenziale ha confermato, quanto ad , i provvedimenti della separazione consensuale del 2013, che prevedevano un assegno di mantenimento paterno per le due figlie (all'epoca minori) di euro 500,00 mensili complessivi, oltre all'integrale pagamento delle spese scolastiche e mediche non mutuabili.
In considerazione delle diverse prospettazioni delle parti, è stata sentita la ragazza per acquisire informazioni sui suoi studi, la sua vita, l'attività formativa e/o lavorativa svolta e l'eventuale coabitazione con uno dei genitori.
Per_ Dall'ascolto di , è emerso che “ADR ho frequentato il liceo artistico sino al secondo anno e poi ho lasciato la scuola in quanto la separazione dei miei genitori ha influito sulla mia scelta. A seguito della separazione sono stata in cura da uno psicologo per due o tre anni. ADR all'epoca della separazione io vivevo con mio padre nella casa coniugale che poi lui ha venduto senza nemmeno consultarmi ed infatti da allora non ci parliamo, sono passati circa quattro anni. ADR dopo aver lasciato gli studi vivevo a casa con mio padre ed ho dato una mano mia madre lavorativamente nel senso che andavo ad aiutarla nel suo negozio di parrucchiera;
inoltre in quel periodo ho cercato di fare dei lavoretti ma per farli dovevo fare dei corsi che avevano un costo per cui non li ho fatti. ADR da quando ho lasciato gli studi non ho frequentato alcun corso formativo. ADR dopo che mio padre 3
a mia insaputa ha venduto la casa coniugale io sono andata a vivere a casa di mia madre circa quattro anni fa e da allora vivo a casa di mamma ed ho continuato ad aiutare mamma nel suo negozio di parrucchiera. ADR mia madre successivamente ha avuto problemi di salute gravi ed io la ho aiutata ADR allo stato sto inviando vari curricula;
in passato nel 2022 ho lavorato in una azienda
“risparmio casa” per quasi un anno ma non mi è stato rinnovato il contratto. ADR Abito con mia madre e mio padre non lo vedo da quattro anni, oggi è la prima volta che lo ho visto da quando sono andata a vivere con mia madre. ADR mia madre sta chiudendo il negozio ed allo stato sto cercando lavoro inviando e portando anche di persona dei curricula” (cfr. verbale di udienza del 30.04.2024).
Orbene, è noto che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con particolare riguardo al figlio maggiorenne, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto, vanno presi in considerazione l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, il suo impegno nel cercare un lavoro;
qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa (Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n. 27818). Ed invero, “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021)” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n. 12123). 4
Tanto premesso, quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia che:
- il padre (metalmeccanico) all'udienza presidenziale dell'ottobre 2021 ha dichiarato un reddito mensile netto di euro 1.100,00 per 13 mensilità; dalla documentazione depositata in corso di causa si evince che il signore può contare su risorse mensili mediamente pari a circa euro 1.400,00/1.500,00 (cfr. buste CU e modelli fiscali, accrediti sul conto corrente, CP_2 dichiarazioni del all'udienza del 30.04.2024); va rimarcato che le dichiarazioni Pt_1 sostitutive depositate dalla parte (entrambe fortemente lacunose) non sono debitamente autenticate – e, pertanto, sono prive del prescritto requisito di validità – e che, inoltre, il non ha provveduto ad aggiornare la propria posizione economico-reddituale, così Pt_1 contravvenendo all'ordine di esibizione del Giudice Istruttore e di fatto impedendo al Tribunale una compiuta ricostruzione della relativa posizione all'attualità;
- la madre all'udienza presidenziale dell'ottobre 2021 ha dichiarato di essere disoccupata;
ha successivamente aperto la partita IVA e intrapreso l'attività di parrucchiera (cfr. dichiarazione Agenzia delle Entrate del 22.09.2021, depositata dalla con la memoria ex art. 183, CP_1 comma 6, n. 2, c.p.c.); in corso di causa ha documentato problematiche di salute (patologia tumorale: cfr. certificato ASL Roma 2 del gennaio 2023, depositato dalla in data CP_1 02.05.2023) e ha dedotto, ma non provato, di aver cessato l'attività lavorativa a causa delle stesse;
non ha prodotto integralmente la documentazione richiesta in corso di causa dal Giudice Istruttore e ha depositato dichiarazioni sostitutive di atto notorio lacunose e prive delle indicazioni richieste dal Tribunale sin dal decreto di fissazione dell'udienza presidenziale.
I mancati depositi – da parte di entrambi i genitori – della documentazione economico-reddituale e, comunque, il contegno processuale poco limpido nella rappresentazione delle proprie sostanze, va valutato ex art. 116 c.p.c., atteso che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Quanto alla figlia, la ragazza (classe 2000) ha interrotto gli studi da diverso tempo e in sede di ascolto ha rappresentato di essere stata impossibilitata ad acquisire una professionalità specifica per assenza di sufficienti risorse economiche, considerata anche l'irregolare contribuzione da parte del padre (cfr. decreto ingiuntivo del 2015, allegato dalla resistente con la comparsa di costituzione), invece necessarie per intraprendere corsi professionalizzanti ed inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro;
il padre ricorrente ha genericamente contestato gli assunti, confermando di non aver versato Per_ per un periodo di tempo il mantenimento per la figlia principalmente nella convinzione dell'autosufficienza della stessa ed insistendo nella circostanza dell'intervenuto reperimento di uno stabile impiego da parte della figlia in data successiva all'emissione dei provvedimenti presidenziali (nella specie, assunzione in data 02.12.2021: contratto di lavoro a tempo determinato depositato dalla Per_ resistente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Dopo il liceo, dunque, ha avuto un'esperienza lavorativa contrattualizzata (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato, durata di un anno comprensiva di due proroghe), cessata nel novembre 2022, e ha poi collaborato con la madre, la quale medio tempore ha avviato l'attività di parrucchiera. La ragazza è ancora convivente con la madre, ha dichiarato di essere in cerca di impiego e non ha rapporti con il padre da oltre quattro anni. Va rilevato che il ricorrente in corso di causa non ha aperto alcun formale sub procedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale, volto all'accertamento del raggiungimento 5 dell'autosufficienza economica della figlia e alla consequenziale revoca del contributo di mantenimento, pur insistendo nella richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali deducendo Per_ la piena autosufficienza economica di in conseguenza dell'intervenuta assunzione. La resistente ha contestato l'indipendenza della figlia, lamentando il protratto disinteresse paterno, morale e materiale, e contrastando l'assunto di controparte, sostanzialmente in considerazione della tipologia di contratto (a tempo determinato) e di attività svolta dalla ragazza, da tempo cessata e alla quale non ha poi fatto seguito un'ulteriore assunzione.
Ciò posto, viste le condizioni economico-reddituali delle parti, anche presuntivamente accertate;
valutate l'assenza di ogni contribuzione diretta da parte del padre, attesa l'interruzione dei rapporti con la figlia già da lunga data, nonché la circostanza che non è stato provato dal ricorrente che la figlia non sia più convivente con la madre;
rilevato che la ragazza non ha tenuto un comportamento di colpevole inerzia nella ricerca di un impiego, ma anzi si è attivata per reperire un'occupazione, Per_ unitamente al fatto che – pur a voler considerare che in passato ha svolto per un anno attività lavorativa e ha successivamente collaborato con la madre nel negozio di parrucchiera della stessa – la giovane età (25 anni da compiere), l'assenza di titolo di studio professionalizzante e la mancanza incolpevole di esperienze lavorative specifiche depongono nel senso che non è possibile ritenere raggiunta in modo pieno e stabile l'indipendenza economica della ragazza, la quale si sta progressivamente avviando verso una propria autonomia di vita e necessita pertanto di essere ancora sostenuta economicamente dai genitori, il Collegio stima equo determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia in euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori.
Alla luce della richiesta formulata dalla madre e della disponibilità espressa dalla ragazza, il contributo di mantenimento andrà versato direttamente alla figlia maggiorenne.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo alle spese straordinarie di cui al Protocollo suddetto deve essere determinato nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Spese di lite
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47623/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone: 6
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16.05.1993 in Roma tra , CF , n. a Roma il 19.02.1965, e Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. nata a [...] il [...], con ordine di annotazione della CP_1 C.F._2 presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (atto n. 00394, parte II, serie A03, anno 1993);
- dichiara cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne
, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
Per_2
- determina in euro 200,00, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 Per_ mantenimento della figlia , da corrispondere direttamente alla medesima con Parte_2 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori;
- dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie Per_ per la figlia con le specificazioni di cui al Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Foro del 17.12.2014;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, C.F. , n. a Roma il 19.02.1965, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Chiarelli Tina, giusta procura in atti;
- ricorrente
E
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Campanella Maria Luisa, giusta procura in atti;
- resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ordinanza in data 09.07.2024, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 + 20, all'esito dell'udienza del 30.04.2024 – fissata, con l'ordinanza collegiale di rimessione della causa sul ruolo del 18.03.2024, per l'audizione della figlia 2
Per_ maggiorenne e per il tentativo di conciliazione delle parti – e della successiva udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 15.05.2024 (successivamente differita d'ufficio al 09.07.2024).
Status
Dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta è emerso che le parti vivono ininterrottamente separate dall'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli del 14.01.2013 e in forza di decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale dell'08.02.2013 e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve, pertanto, essere accolta: risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Va, quindi, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il 16.05.1993 (atto n. 00394, parte II, serie A03, anno 1993), con ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Le figlie
Per_ Le parti sono genitori di due figlie: (1996) ed (2000). Per_2
Per_ L'unico aspetto del contenzioso attiene al contributo di mantenimento per la figlia , essendo già stato dichiarato cessato dal Presidente f.f. con i provvedimenti provvisori ed urgenti resi in data 19.10.2021 l'obbligo del padre di versare alla madre il contributo per la figlia , statuizione Per_2 da confermare integralmente in questa sede, considerato che la madre, sin dalla comparsa di costituzione, non ha chiesto l'assegno di mantenimento per ed essendo pacifica Per_2 l'autosufficienza della ragazza.
Per_ Per ciò che attiene ad , il padre ha dedotto il raggiungimento della piena indipendenza ed autosufficienza economica della figlia;
la madre, di contro, ha contestato l'assunto.
Per_ L'ordinanza presidenziale ha confermato, quanto ad , i provvedimenti della separazione consensuale del 2013, che prevedevano un assegno di mantenimento paterno per le due figlie (all'epoca minori) di euro 500,00 mensili complessivi, oltre all'integrale pagamento delle spese scolastiche e mediche non mutuabili.
In considerazione delle diverse prospettazioni delle parti, è stata sentita la ragazza per acquisire informazioni sui suoi studi, la sua vita, l'attività formativa e/o lavorativa svolta e l'eventuale coabitazione con uno dei genitori.
Per_ Dall'ascolto di , è emerso che “ADR ho frequentato il liceo artistico sino al secondo anno e poi ho lasciato la scuola in quanto la separazione dei miei genitori ha influito sulla mia scelta. A seguito della separazione sono stata in cura da uno psicologo per due o tre anni. ADR all'epoca della separazione io vivevo con mio padre nella casa coniugale che poi lui ha venduto senza nemmeno consultarmi ed infatti da allora non ci parliamo, sono passati circa quattro anni. ADR dopo aver lasciato gli studi vivevo a casa con mio padre ed ho dato una mano mia madre lavorativamente nel senso che andavo ad aiutarla nel suo negozio di parrucchiera;
inoltre in quel periodo ho cercato di fare dei lavoretti ma per farli dovevo fare dei corsi che avevano un costo per cui non li ho fatti. ADR da quando ho lasciato gli studi non ho frequentato alcun corso formativo. ADR dopo che mio padre 3
a mia insaputa ha venduto la casa coniugale io sono andata a vivere a casa di mia madre circa quattro anni fa e da allora vivo a casa di mamma ed ho continuato ad aiutare mamma nel suo negozio di parrucchiera. ADR mia madre successivamente ha avuto problemi di salute gravi ed io la ho aiutata ADR allo stato sto inviando vari curricula;
in passato nel 2022 ho lavorato in una azienda
“risparmio casa” per quasi un anno ma non mi è stato rinnovato il contratto. ADR Abito con mia madre e mio padre non lo vedo da quattro anni, oggi è la prima volta che lo ho visto da quando sono andata a vivere con mia madre. ADR mia madre sta chiudendo il negozio ed allo stato sto cercando lavoro inviando e portando anche di persona dei curricula” (cfr. verbale di udienza del 30.04.2024).
Orbene, è noto che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento del figlio, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337- ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Con particolare riguardo al figlio maggiorenne, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente e di interruzione di questo diritto, vanno presi in considerazione l'età del figlio, l'effettivo raggiungimento di competenze professionali e tecniche del figlio, il suo impegno nel cercare un lavoro;
qualora il figlio, nonostante sia maggiorenne, non riesca a trovare un'occupazione stabile che lo renda economicamente autosufficiente, non dovrebbe dipendere dall'obbligo di mantenimento del genitore, ma dovrebbe piuttosto avvalersi degli strumenti sociali per garantire il sostegno al reddito, determinando così che l'obbligazione alimentare all'interno della famiglia dovrebbe essere attivata solo per soddisfare le esigenze più essenziali di vita della persona bisognosa (Cassazione civile sez. I, 28/10/2024, n. 27818). Ed invero, “il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso (Cass. n. 29264/2022) e che, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di esclusione, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); inoltre, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento - che è a carico del richiedente il mantenimento - vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, richiede una prova particolarmente rigorosa per il caso del "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023), se del caso anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183/2020; Cass. n. 27904/2021)” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. I, 06/05/2024, n. 12123). 4
Tanto premesso, quanto alla condizione delle parti, il Collegio evidenzia che:
- il padre (metalmeccanico) all'udienza presidenziale dell'ottobre 2021 ha dichiarato un reddito mensile netto di euro 1.100,00 per 13 mensilità; dalla documentazione depositata in corso di causa si evince che il signore può contare su risorse mensili mediamente pari a circa euro 1.400,00/1.500,00 (cfr. buste CU e modelli fiscali, accrediti sul conto corrente, CP_2 dichiarazioni del all'udienza del 30.04.2024); va rimarcato che le dichiarazioni Pt_1 sostitutive depositate dalla parte (entrambe fortemente lacunose) non sono debitamente autenticate – e, pertanto, sono prive del prescritto requisito di validità – e che, inoltre, il non ha provveduto ad aggiornare la propria posizione economico-reddituale, così Pt_1 contravvenendo all'ordine di esibizione del Giudice Istruttore e di fatto impedendo al Tribunale una compiuta ricostruzione della relativa posizione all'attualità;
- la madre all'udienza presidenziale dell'ottobre 2021 ha dichiarato di essere disoccupata;
ha successivamente aperto la partita IVA e intrapreso l'attività di parrucchiera (cfr. dichiarazione Agenzia delle Entrate del 22.09.2021, depositata dalla con la memoria ex art. 183, CP_1 comma 6, n. 2, c.p.c.); in corso di causa ha documentato problematiche di salute (patologia tumorale: cfr. certificato ASL Roma 2 del gennaio 2023, depositato dalla in data CP_1 02.05.2023) e ha dedotto, ma non provato, di aver cessato l'attività lavorativa a causa delle stesse;
non ha prodotto integralmente la documentazione richiesta in corso di causa dal Giudice Istruttore e ha depositato dichiarazioni sostitutive di atto notorio lacunose e prive delle indicazioni richieste dal Tribunale sin dal decreto di fissazione dell'udienza presidenziale.
I mancati depositi – da parte di entrambi i genitori – della documentazione economico-reddituale e, comunque, il contegno processuale poco limpido nella rappresentazione delle proprie sostanze, va valutato ex art. 116 c.p.c., atteso che nei procedimenti di separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.), e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Quanto alla figlia, la ragazza (classe 2000) ha interrotto gli studi da diverso tempo e in sede di ascolto ha rappresentato di essere stata impossibilitata ad acquisire una professionalità specifica per assenza di sufficienti risorse economiche, considerata anche l'irregolare contribuzione da parte del padre (cfr. decreto ingiuntivo del 2015, allegato dalla resistente con la comparsa di costituzione), invece necessarie per intraprendere corsi professionalizzanti ed inserirsi proficuamente nel mondo del lavoro;
il padre ricorrente ha genericamente contestato gli assunti, confermando di non aver versato Per_ per un periodo di tempo il mantenimento per la figlia principalmente nella convinzione dell'autosufficienza della stessa ed insistendo nella circostanza dell'intervenuto reperimento di uno stabile impiego da parte della figlia in data successiva all'emissione dei provvedimenti presidenziali (nella specie, assunzione in data 02.12.2021: contratto di lavoro a tempo determinato depositato dalla Per_ resistente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.). Dopo il liceo, dunque, ha avuto un'esperienza lavorativa contrattualizzata (cfr. contratto di lavoro a tempo determinato, durata di un anno comprensiva di due proroghe), cessata nel novembre 2022, e ha poi collaborato con la madre, la quale medio tempore ha avviato l'attività di parrucchiera. La ragazza è ancora convivente con la madre, ha dichiarato di essere in cerca di impiego e non ha rapporti con il padre da oltre quattro anni. Va rilevato che il ricorrente in corso di causa non ha aperto alcun formale sub procedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale, volto all'accertamento del raggiungimento 5 dell'autosufficienza economica della figlia e alla consequenziale revoca del contributo di mantenimento, pur insistendo nella richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali deducendo Per_ la piena autosufficienza economica di in conseguenza dell'intervenuta assunzione. La resistente ha contestato l'indipendenza della figlia, lamentando il protratto disinteresse paterno, morale e materiale, e contrastando l'assunto di controparte, sostanzialmente in considerazione della tipologia di contratto (a tempo determinato) e di attività svolta dalla ragazza, da tempo cessata e alla quale non ha poi fatto seguito un'ulteriore assunzione.
Ciò posto, viste le condizioni economico-reddituali delle parti, anche presuntivamente accertate;
valutate l'assenza di ogni contribuzione diretta da parte del padre, attesa l'interruzione dei rapporti con la figlia già da lunga data, nonché la circostanza che non è stato provato dal ricorrente che la figlia non sia più convivente con la madre;
rilevato che la ragazza non ha tenuto un comportamento di colpevole inerzia nella ricerca di un impiego, ma anzi si è attivata per reperire un'occupazione, Per_ unitamente al fatto che – pur a voler considerare che in passato ha svolto per un anno attività lavorativa e ha successivamente collaborato con la madre nel negozio di parrucchiera della stessa – la giovane età (25 anni da compiere), l'assenza di titolo di studio professionalizzante e la mancanza incolpevole di esperienze lavorative specifiche depongono nel senso che non è possibile ritenere raggiunta in modo pieno e stabile l'indipendenza economica della ragazza, la quale si sta progressivamente avviando verso una propria autonomia di vita e necessita pertanto di essere ancora sostenuta economicamente dai genitori, il Collegio stima equo determinare il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia in euro 200,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori.
Alla luce della richiesta formulata dalla madre e della disponibilità espressa dalla ragazza, il contributo di mantenimento andrà versato direttamente alla figlia maggiorenne.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al Protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo alle spese straordinarie di cui al Protocollo suddetto deve essere determinato nella misura del 50% a carico di ciascun genitore.
Spese di lite
Le ragioni della decisione, in una con la natura e l'oggetto del giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 47623/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così dispone: 6
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16.05.1993 in Roma tra , CF , n. a Roma il 19.02.1965, e Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. nata a [...] il [...], con ordine di annotazione della CP_1 C.F._2 presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (atto n. 00394, parte II, serie A03, anno 1993);
- dichiara cessato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne
, con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo;
Per_2
- determina in euro 200,00, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, il contributo mensile dovuto da per il Parte_1 Per_ mantenimento della figlia , da corrispondere direttamente alla medesima con Parte_2 decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e fatti salvi per il pregresso i provvedimenti provvisori;
- dispone che entrambi i genitori provvedano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie Per_ per la figlia con le specificazioni di cui al Protocollo tra l'intestato Tribunale e il Foro del 17.12.2014;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi