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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Piazza in virtù di Parte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Via E. Vittorini;
- appellante contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Costanzo in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cessaniti (VV), Piazza S.
Filippo n. 4;
- appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'AP di Catanzaro, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 300/2011 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
nel merito, accogliere lo spiegato appello e in riforma della sentenza impugnata, in rigetto dell'opposizione proposta da
[...]
, confermare in toto il provvedimento monitorio n. 300/2011 emesso dal CP_1
Tribunale di Vibo Valentia in data 5-9-2011 e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere la somma di €uro 17.000,00, oltre interessi al tasso legale CP_1
a far data dal 9-7-2011 fino all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1 per le causali di cui in narrativa;
condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente.. - Per l'appellato: Piaccia all'On. Corte d'AP adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e improcedibile l'atto di citazione in appello e comunque rigettarlo nel merito stante la sua palese infondatezza, con vittoria di spese e competenze dell'ulteriore grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
– premesso di avere ricevuto un decreto ingiuntivo per la somma di €uro CP_1
17.000,00 oltre interessi e spese – deduceva che trattandosi di opera professionale l'Avvocato avrebbe dovuto necessariamente ricorrere al parere del Pt_1
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, In ogni caso la quietanza seppure documento valido per l'emissione di decreto ingiuntivo nel caso di libero professionista doveva necessariamente trovare applicazione l'art. 636 c.p.c.. Deduceva, altresì, che seppure nella quietanza è indicato l'importo di €uro 17.000,00 ciò non significa che questi siano per compensi professionali. Contestava in ogni caso l'importo di cui al decreto ingiuntivo poiché esorbitante. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto che nel contestare le difese avversarie deduceva l'assoluta superfluità di una parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine atteso che gli accordi erano già stati raggiunti ed espressamente riconosciuti dalla parte. Precisava che nell'importo di €uro 17.000,00 erano anche compresi gli accessori.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16-11-2018, data in cui veniva incamerata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”.
Con sentenza depositata il 16-11-2018 n. 485, il Tribunale Civile di Vibo Valentia, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
. CP_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'AP , mediante atto di citazione notificato il 17-5-2019, Controparte_2 eccependone preliminarmente la inesistenza e/o la nullità e deducendo comunque la palese erroneità dei passaggi argomentativi posti dal giudicante a fondamento delle statuizioni con essa adottate per i motivi qui di seguito esposti.
A mezzo del proposto gravame parte appellante eccepiva innanzi tutto la inesistenza e/o la nullità della sentenza impugnata laddove emessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'udienza di discussione del 16-11-2018, nel cui verbale, costituente per l'appunto parte integrante del provvedimento, il nominativo del procuratore comparso nell'interesse dell'opponente era illeggibile e, dunque, da ritenersi soggetto privo di rappresentanza, con conseguente inidoneità dell'attività processuale da costui espletata a spiegare effetti nella sfera giuridica della medesima parte.
Quanto alle censure mosse al merito della decisione di primo grado, poi, l'appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure, nel negare il riconoscimento in suo favore del diritto alla percezione del compenso professionale azionato in sede monitoria nei confronti del nei termini in maniera inequivocabile ed esatta CP_1 quantificati nella quietanza sottoscritta dal medesimo e versata in atti sulla scorta della considerazione che a tale documento fosse da attribuire autonoma rilevanza esclusivamente nei rapporti tra il predetto e la compagnia di assicurazioni in CP_1 favore della quale era stato rilasciato, fosse incorso in un erroneo inquadramento giuridico dei fatti, oltre che nella elusione dei principi regolatori della prova in generale e in tema di quietanza.
Sosteneva più in particolare al riguardo che, laddove la quietanza costituisce un atto unilaterale del creditore attestante il ricevimento di una determinata somma e il titolo al quale deve imputarsi il relativo pagamento e, come tale, idonea a fare piena prova di tali circostanze, nel caso di specie il nel sottoscrivere la Controparte_1 dichiarazione in atti di ricezione dalla società di assicurazione, a titolo di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni diritto o pretesa relativamente alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano da intendersi transatta e abbandonata, della somma di €uro 67.000,00 indicata come comprensiva anche dei compensi al patrocinatore Avv. determinati in €uro 17.000,00, non aveva fatto Parte_1 altro che imputare espressamente tale ultima somma sull'importo totale riscosso al corrispettivo dell'opera professionale svolta dal predetto legale e alle spese legali, in tal modo finendo per prestare il proprio incondizionato assenso alla misura del compenso suindicato.
Rilevava, altresì, come il primo giudice avesse trascurato di apprezzare la valenza probatoria della dichiarazione proveniente dal in questione in termini di CP_1 riconoscimento di debito, quale dichiarazione di volontà non richiedente formule sacramentali e rinvenibile per implicito anche in un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza alcuna consapevolezza dell'intento ricognitivo, ovvero in alternativa quale confessione stragiudiziale resa ad un terzo, da intendersi come mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva.
Opponeva ancora, previo richiamo allo scambio di missive avuto con il procuratore di controparte ai fini del raggiungimento dell'accordo transattivo di definizione bonaria della controversia risarcitoria intercorsa tra il e la Controparte_1
di Milano nei termini documentati in atti, alla cui stregua Controparte_3 doveva peraltro reputarsi smentito l'assunto del primo di avere invece condotto lui direttamente e personalmente le trattative, come neppure si sarebbe potuto fondatamente esigere da lui la esibizione del visto del competente Consiglio dell'Ordine a corredo del richiesto compenso professionale nella specie quantificato, condiviso e sottoscritto dal cliente, né altrimenti la dimostrazione delle prestazioni svolte, a fronte del consenso firmato di suo pugno dal al pagamento in suo CP_1 favore dei compensi professionali e degli oneri di giudizio in ragione dell'indicato complessivo importo di €uro 17.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 19-11-2019, si costituiva in giudizio il per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità in carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento e contestandone comunque la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 28-1-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellato, posto che, alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. Civili n. 27199 del 16-11-2017;
Cass. Civ. n. 10409 dell'1-6-2020) i motivi di appello proposti dall'appellante meritano approfondita disamina, circostanza questa incompatibile, in ogni caso, con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. disponeva nella formulazione precedente rispetto a quella modificata dalla riforma Cartaria e applicabile ratione temporis al presente giudizio, con il D.Lgs. n. 149 del 2022, che “all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c. primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
La previsione, secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, dovesse essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrispondeva alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, con la conseguenza che l'ordinanza invocata da parte appellata non può essere emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, nel pieno contraddittorio processuale stesso.
Ne discende, pertanto, l'inconciliabilità del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la pronuncia sommaria invocata dal e, dunque, il rigetto dell'eccezione, in quanto Controparte_1 superata, laddove implicitamente disattesa da questa Corte con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con il provvedimento avente finalità deflattiva (c.d. ordinanza filtro) previsto dal legislatore all'art. 348 ter c.p.c..
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Merita in primo luogo di essere disattesa l'eccezione di inesistenza e /o nullità della sentenza impugnata sollevata in limine a mezzo del proposto gravame sotto il dedotto profilo della pretesa partecipazione all'udienza di discussione della causa celebratasi in primo grado ex art. 281-sexies c.p.c. per conto dell'allora parte opponente a decreto ingiuntivo di un procuratore non munito di potere rappresentativo. In proposito, infatti, è appena il caso di rilevare, anche a voler prescindere dalla considerazione che dalla denunciata mera illeggibilità della indicazione del nominativo del difensore di cui è attestata la presenza in udienza nell'interesse della parte per delega del dominus contenuta nel relativo verbale non può farsene discendere tout cour l'estraneità del predetto alla causa, come l'odierno appellante, già opposto in prime cure, non possa in alcun modo reputarsi titolato a far valere il segnalato vizio del provvedimento siccome prospettato conseguente alla dedotta inefficacia dell'attività difensiva svolta rispetto alla posizione processuale della controparte opponente e non invece a quella propria.
Di nessun pregio si atteggia, inoltre, il complesso delle doglianze addotte da parte appellante avverso la decisione di primo grado per avere statuito la revoca del decreto ingiuntivo opposto da controparte sulla scorta dell'errato presupposto valutativo che la dichiarazione per quietanza rilasciata alle Controparte_4 dal il 9-7-2011 prodotta agli atti di causa in merito alla
[...] Controparte_1 ricezione sull'importo totale in essa indicato di €uro 67.000,00, di cui all'accordo transattivo raggiunto con la di Milano con riferimento alla Controparte_3 controversia con quest'ultima pendente in materia risarcitoria, della somma di €uro
17.000,00 per compensi al patrocinatore Avv. non potesse Parte_1 costituire idoneo titolo fondante la pretesa al pagamento della stessa quale corrispettivo della prestazione professionale resa nell'ambito del giudizio in questione in favore del precitato per come da lui azionata nella specie in sede CP_1 monitoria.
Deve essere innanzi tutto puntualizzato come il diritto vantato dalla parte processuale che abbia vinto la lite ad ottenere dalla controparte soccombente la rifusione delle spese di giudizio sostenute, in esse compresi i costi sopportati in dipendenza dei compensi dovuti per la prestazione professionale di assistenza difensiva espletata in suo favore, sia da tenere distinto dal diritto che, indipendentemente dall'esito della controversia, spetta al professionista di essere remunerato per l'attività svolta dal cliente che gli abbia conferito l'incarico di difenderlo in giudizio.
In altri termini, il rapporto obbligatorio che si instaura tra le parti processuali per effetto dell'adottata regolamentazione delle spese di lite tra di esse secondo il criterio della soccombenza è autonomo rispetto a quello che si instaura tra ciascuna delle parti, a prescindere dalla posizione assunta rispetto all'esito finale del giudizio, e i rispettivi procuratori in forza dell'opera professionale di assistenza difensiva dai medesimi svolta in loro favore. Alla stregua di quanto appena evidenziato, dunque, il diritto del alla CP_1 riscossione, sul totale liquidato nel caso di specie dalla compagnia di assicurazioni per conto dell'assicurata (€uro 67.000,00), della specifica somma indicata nella quietanza liberatoria rilasciata dal medesimo per compensi al procuratore in ragione di €uro 17.000,00, originandosi dall'accordo transattivo da costui raggiunto con la struttura sanitaria convenuta nell'ambito della causa di responsabilità professionale intentata dinanzi al Tribunale di Milano, che aveva riguardato ambedue le componenti sia dell'ammontare del risarcimento del danno, che dell'importo degli oneri di giudizio nei termini, rispettivamente, offerti dall'una ed accettati dall'altro a definitiva composizione della controversia, non ha nulla a che vedere con la pretesa di pagamento monitoriamente azionata dall'appellante nei confronti del CP_1 predetto, che invece trova diverso titolo nell'obbligo di remunerazione nascente dalla prestazione difensiva espletata su incarico e nell'interesse di quest'ultimo e della portata ed entità della quale pertanto il legale avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio onde potere ottenere che ne fosse riconosciuta la fondatezza.
In tal senso è da escludere che il legale appellante possa giovarsi dell'invocata valenza probatoria sul punto in proprio favore della dichiarazione sottoscritta dal nella quietanza in atti quale riconoscimento di debito ovvero confessione CP_1 stragiudiziale ad un terzo da parte del medesimo, atteso che la posizione di credito del predetto ad essa sottesa rispetto alla somma ivi indicata per oneri di giudizio non si traduce in automatico in capo allo stesso soggetto in quella di debito per identico importo nei confronti del proprio difensore a titolo di compenso professionale, essenzialmente rinvenendo il primo, in conformità di quanto condivisibilmente affermato dal primo giudice nella pronuncia gravata, la sua genesi in un distinto rapporto intercorso tra terzi al quale quest'ultimo risulta essere rimasto del tutto estraneo, laddove la sottoscrizione ad opera del medesimo sulla quietanza è stata apposta esclusivamente a fini di autenticazione della firma del , Controparte_1 mentre anche l'importo di €uro 17.000,00 oggetto della proposta transattiva intercorsa tra le parti di cui alle missive prodotte in atti viene peraltro espressamente concordato tra le stesse in generale a titolo di spese legali e non già di soli onorari professionali.
In difetto, pertanto, dell'acquisizione in esito al giudizio di qualsivoglia prova in ordine al contenuto e alla entità dell'attività di assistenza difensiva concretamente prestata in favore del nell'ambito della causa risarcitoria in discussione e sulla CP_1 base della quale poter commisurare il compenso professionale dovuto, e della cui dimostrazione l'odierno appellante non si sarebbe potuto in forza di tutte le ragioni in precedenza esposte ritenere esonerato, non possono che discendere valutazioni di meritevolezza di ampia conferma della decisione nella specie adottata di accoglimento dell'opposizione e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Così come senz'altro da disattendere si atteggiano anche gli ulteriori rilievi di cui al proposto gravame circa la necessità ravvisata in maniera del tutto erronea ed ingiustificata dal giudice di primo grado in sentenza che la richiesta di compensi professionali intentata in sede monitoria dovesse consistere in una apposita parcella corredata dal previsto parere del Consiglio dell'Ordine competente, poiché alla stregua delle emergenze di causa e, segnatamente, della sola quietanza liberatoria in atti e della limitata valenza probatoria del documento in questione nei termini sopra ricostruiti, non appare in alcun modo configurabile nel caso in esame, diversamente da quanto prospettato in tema da parte appellante, l'esistenza di un accordo intercorso con il mediante il quale costui avrebbe esplicitamente assentito alla CP_1 corresponsione in suo favore di un compenso professionale in ragione della misura invocata con il ricorso monitorio, essendo detta quantificazione pertanto destinata a rimanere oggetto di una liquidazione operata unilateralmente dal procuratore interessato e, come tale, soggetta al disposto dettato in materia di cui all'art. 636
c.p.c., non senza comunque trascurare di osservare ulteriormente come in ogni caso nella fase di cognizione piena del giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della citata parcella regolarmente vistata non vale ad esonerare il professionista dall'onere di fornire puntuale dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'AP di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 17-5-2019, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, depositata il 16-11-2018 n. 485, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2019, e vertente tra
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Maddalena Piazza in virtù di Parte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Via E. Vittorini;
- appellante contro
- , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Costanzo in Controparte_1 virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cessaniti (VV), Piazza S.
Filippo n. 4;
- appellato sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'AP di Catanzaro, contrariis reiectis, in via preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della sentenza impugnata e per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n. 300/2011 emesso dal Tribunale di Vibo Valentia;
nel merito, accogliere lo spiegato appello e in riforma della sentenza impugnata, in rigetto dell'opposizione proposta da
[...]
, confermare in toto il provvedimento monitorio n. 300/2011 emesso dal CP_1
Tribunale di Vibo Valentia in data 5-9-2011 e, per l'effetto, condannare
[...]
a corrispondere la somma di €uro 17.000,00, oltre interessi al tasso legale CP_1
a far data dal 9-7-2011 fino all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1 per le causali di cui in narrativa;
condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente.. - Per l'appellato: Piaccia all'On. Corte d'AP adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile e improcedibile l'atto di citazione in appello e comunque rigettarlo nel merito stante la sua palese infondatezza, con vittoria di spese e competenze dell'ulteriore grado del giudizio, da distrarsi a favore del procuratore concludente ex art. 93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
[...]
– premesso di avere ricevuto un decreto ingiuntivo per la somma di €uro CP_1
17.000,00 oltre interessi e spese – deduceva che trattandosi di opera professionale l'Avvocato avrebbe dovuto necessariamente ricorrere al parere del Pt_1
Consiglio dell'Ordine di appartenenza, In ogni caso la quietanza seppure documento valido per l'emissione di decreto ingiuntivo nel caso di libero professionista doveva necessariamente trovare applicazione l'art. 636 c.p.c.. Deduceva, altresì, che seppure nella quietanza è indicato l'importo di €uro 17.000,00 ciò non significa che questi siano per compensi professionali. Contestava in ogni caso l'importo di cui al decreto ingiuntivo poiché esorbitante. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto che nel contestare le difese avversarie deduceva l'assoluta superfluità di una parcella vistata dal Consiglio dell'Ordine atteso che gli accordi erano già stati raggiunti ed espressamente riconosciuti dalla parte. Precisava che nell'importo di €uro 17.000,00 erano anche compresi gli accessori.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 16-11-2018, data in cui veniva incamerata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.”.
Con sentenza depositata il 16-11-2018 n. 485, il Tribunale Civile di Vibo Valentia, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna del alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
. CP_1
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'AP , mediante atto di citazione notificato il 17-5-2019, Controparte_2 eccependone preliminarmente la inesistenza e/o la nullità e deducendo comunque la palese erroneità dei passaggi argomentativi posti dal giudicante a fondamento delle statuizioni con essa adottate per i motivi qui di seguito esposti.
A mezzo del proposto gravame parte appellante eccepiva innanzi tutto la inesistenza e/o la nullità della sentenza impugnata laddove emessa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281-sexies c.p.c. in esito all'udienza di discussione del 16-11-2018, nel cui verbale, costituente per l'appunto parte integrante del provvedimento, il nominativo del procuratore comparso nell'interesse dell'opponente era illeggibile e, dunque, da ritenersi soggetto privo di rappresentanza, con conseguente inidoneità dell'attività processuale da costui espletata a spiegare effetti nella sfera giuridica della medesima parte.
Quanto alle censure mosse al merito della decisione di primo grado, poi, l'appellante si doleva del fatto che il giudice di prime cure, nel negare il riconoscimento in suo favore del diritto alla percezione del compenso professionale azionato in sede monitoria nei confronti del nei termini in maniera inequivocabile ed esatta CP_1 quantificati nella quietanza sottoscritta dal medesimo e versata in atti sulla scorta della considerazione che a tale documento fosse da attribuire autonoma rilevanza esclusivamente nei rapporti tra il predetto e la compagnia di assicurazioni in CP_1 favore della quale era stato rilasciato, fosse incorso in un erroneo inquadramento giuridico dei fatti, oltre che nella elusione dei principi regolatori della prova in generale e in tema di quietanza.
Sosteneva più in particolare al riguardo che, laddove la quietanza costituisce un atto unilaterale del creditore attestante il ricevimento di una determinata somma e il titolo al quale deve imputarsi il relativo pagamento e, come tale, idonea a fare piena prova di tali circostanze, nel caso di specie il nel sottoscrivere la Controparte_1 dichiarazione in atti di ricezione dalla società di assicurazione, a titolo di transazione e comunque a tacitazione definitiva di ogni diritto o pretesa relativamente alla causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano da intendersi transatta e abbandonata, della somma di €uro 67.000,00 indicata come comprensiva anche dei compensi al patrocinatore Avv. determinati in €uro 17.000,00, non aveva fatto Parte_1 altro che imputare espressamente tale ultima somma sull'importo totale riscosso al corrispettivo dell'opera professionale svolta dal predetto legale e alle spese legali, in tal modo finendo per prestare il proprio incondizionato assenso alla misura del compenso suindicato.
Rilevava, altresì, come il primo giudice avesse trascurato di apprezzare la valenza probatoria della dichiarazione proveniente dal in questione in termini di CP_1 riconoscimento di debito, quale dichiarazione di volontà non richiedente formule sacramentali e rinvenibile per implicito anche in un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza alcuna consapevolezza dell'intento ricognitivo, ovvero in alternativa quale confessione stragiudiziale resa ad un terzo, da intendersi come mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva.
Opponeva ancora, previo richiamo allo scambio di missive avuto con il procuratore di controparte ai fini del raggiungimento dell'accordo transattivo di definizione bonaria della controversia risarcitoria intercorsa tra il e la Controparte_1
di Milano nei termini documentati in atti, alla cui stregua Controparte_3 doveva peraltro reputarsi smentito l'assunto del primo di avere invece condotto lui direttamente e personalmente le trattative, come neppure si sarebbe potuto fondatamente esigere da lui la esibizione del visto del competente Consiglio dell'Ordine a corredo del richiesto compenso professionale nella specie quantificato, condiviso e sottoscritto dal cliente, né altrimenti la dimostrazione delle prestazioni svolte, a fronte del consenso firmato di suo pugno dal al pagamento in suo CP_1 favore dei compensi professionali e degli oneri di giudizio in ragione dell'indicato complessivo importo di €uro 17.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Con comparsa di risposta depositata in data 19-11-2019, si costituiva in giudizio il per resistere all'avverso gravame di cui eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità in carenza di una ragionevole probabilità di accoglimento e contestandone comunque la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto e di conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza collegiale di prima comparizione delle parti, la causa veniva all'esito rinviata ad altra data per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 28-1-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere disattesa, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. formulata dall'appellato, posto che, alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. Civili n. 27199 del 16-11-2017;
Cass. Civ. n. 10409 dell'1-6-2020) i motivi di appello proposti dall'appellante meritano approfondita disamina, circostanza questa incompatibile, in ogni caso, con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. disponeva nella formulazione precedente rispetto a quella modificata dalla riforma Cartaria e applicabile ratione temporis al presente giudizio, con il D.Lgs. n. 149 del 2022, che “all'udienza di cui all'art. 350, il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile
l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c. primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi”.
La previsione, secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere “una ragionevole probabilità di essere accolta”, dovesse essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrispondeva alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, con la conseguenza che l'ordinanza invocata da parte appellata non può essere emessa all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, perché con la predetta fase del processo si attua la compiuta esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono le domande e le eccezioni proposte, nel pieno contraddittorio processuale stesso.
Ne discende, pertanto, l'inconciliabilità del provvedimento di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con la pronuncia sommaria invocata dal e, dunque, il rigetto dell'eccezione, in quanto Controparte_1 superata, laddove implicitamente disattesa da questa Corte con l'ordinanza con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con il provvedimento avente finalità deflattiva (c.d. ordinanza filtro) previsto dal legislatore all'art. 348 ter c.p.c..
Quanto al merito, a giudizio della Corte, il proposto appello è da ritenersi comunque infondato e, come tale, senz'altro meritevole di rigetto.
Merita in primo luogo di essere disattesa l'eccezione di inesistenza e /o nullità della sentenza impugnata sollevata in limine a mezzo del proposto gravame sotto il dedotto profilo della pretesa partecipazione all'udienza di discussione della causa celebratasi in primo grado ex art. 281-sexies c.p.c. per conto dell'allora parte opponente a decreto ingiuntivo di un procuratore non munito di potere rappresentativo. In proposito, infatti, è appena il caso di rilevare, anche a voler prescindere dalla considerazione che dalla denunciata mera illeggibilità della indicazione del nominativo del difensore di cui è attestata la presenza in udienza nell'interesse della parte per delega del dominus contenuta nel relativo verbale non può farsene discendere tout cour l'estraneità del predetto alla causa, come l'odierno appellante, già opposto in prime cure, non possa in alcun modo reputarsi titolato a far valere il segnalato vizio del provvedimento siccome prospettato conseguente alla dedotta inefficacia dell'attività difensiva svolta rispetto alla posizione processuale della controparte opponente e non invece a quella propria.
Di nessun pregio si atteggia, inoltre, il complesso delle doglianze addotte da parte appellante avverso la decisione di primo grado per avere statuito la revoca del decreto ingiuntivo opposto da controparte sulla scorta dell'errato presupposto valutativo che la dichiarazione per quietanza rilasciata alle Controparte_4 dal il 9-7-2011 prodotta agli atti di causa in merito alla
[...] Controparte_1 ricezione sull'importo totale in essa indicato di €uro 67.000,00, di cui all'accordo transattivo raggiunto con la di Milano con riferimento alla Controparte_3 controversia con quest'ultima pendente in materia risarcitoria, della somma di €uro
17.000,00 per compensi al patrocinatore Avv. non potesse Parte_1 costituire idoneo titolo fondante la pretesa al pagamento della stessa quale corrispettivo della prestazione professionale resa nell'ambito del giudizio in questione in favore del precitato per come da lui azionata nella specie in sede CP_1 monitoria.
Deve essere innanzi tutto puntualizzato come il diritto vantato dalla parte processuale che abbia vinto la lite ad ottenere dalla controparte soccombente la rifusione delle spese di giudizio sostenute, in esse compresi i costi sopportati in dipendenza dei compensi dovuti per la prestazione professionale di assistenza difensiva espletata in suo favore, sia da tenere distinto dal diritto che, indipendentemente dall'esito della controversia, spetta al professionista di essere remunerato per l'attività svolta dal cliente che gli abbia conferito l'incarico di difenderlo in giudizio.
In altri termini, il rapporto obbligatorio che si instaura tra le parti processuali per effetto dell'adottata regolamentazione delle spese di lite tra di esse secondo il criterio della soccombenza è autonomo rispetto a quello che si instaura tra ciascuna delle parti, a prescindere dalla posizione assunta rispetto all'esito finale del giudizio, e i rispettivi procuratori in forza dell'opera professionale di assistenza difensiva dai medesimi svolta in loro favore. Alla stregua di quanto appena evidenziato, dunque, il diritto del alla CP_1 riscossione, sul totale liquidato nel caso di specie dalla compagnia di assicurazioni per conto dell'assicurata (€uro 67.000,00), della specifica somma indicata nella quietanza liberatoria rilasciata dal medesimo per compensi al procuratore in ragione di €uro 17.000,00, originandosi dall'accordo transattivo da costui raggiunto con la struttura sanitaria convenuta nell'ambito della causa di responsabilità professionale intentata dinanzi al Tribunale di Milano, che aveva riguardato ambedue le componenti sia dell'ammontare del risarcimento del danno, che dell'importo degli oneri di giudizio nei termini, rispettivamente, offerti dall'una ed accettati dall'altro a definitiva composizione della controversia, non ha nulla a che vedere con la pretesa di pagamento monitoriamente azionata dall'appellante nei confronti del CP_1 predetto, che invece trova diverso titolo nell'obbligo di remunerazione nascente dalla prestazione difensiva espletata su incarico e nell'interesse di quest'ultimo e della portata ed entità della quale pertanto il legale avrebbe dovuto fornire la prova in giudizio onde potere ottenere che ne fosse riconosciuta la fondatezza.
In tal senso è da escludere che il legale appellante possa giovarsi dell'invocata valenza probatoria sul punto in proprio favore della dichiarazione sottoscritta dal nella quietanza in atti quale riconoscimento di debito ovvero confessione CP_1 stragiudiziale ad un terzo da parte del medesimo, atteso che la posizione di credito del predetto ad essa sottesa rispetto alla somma ivi indicata per oneri di giudizio non si traduce in automatico in capo allo stesso soggetto in quella di debito per identico importo nei confronti del proprio difensore a titolo di compenso professionale, essenzialmente rinvenendo il primo, in conformità di quanto condivisibilmente affermato dal primo giudice nella pronuncia gravata, la sua genesi in un distinto rapporto intercorso tra terzi al quale quest'ultimo risulta essere rimasto del tutto estraneo, laddove la sottoscrizione ad opera del medesimo sulla quietanza è stata apposta esclusivamente a fini di autenticazione della firma del , Controparte_1 mentre anche l'importo di €uro 17.000,00 oggetto della proposta transattiva intercorsa tra le parti di cui alle missive prodotte in atti viene peraltro espressamente concordato tra le stesse in generale a titolo di spese legali e non già di soli onorari professionali.
In difetto, pertanto, dell'acquisizione in esito al giudizio di qualsivoglia prova in ordine al contenuto e alla entità dell'attività di assistenza difensiva concretamente prestata in favore del nell'ambito della causa risarcitoria in discussione e sulla CP_1 base della quale poter commisurare il compenso professionale dovuto, e della cui dimostrazione l'odierno appellante non si sarebbe potuto in forza di tutte le ragioni in precedenza esposte ritenere esonerato, non possono che discendere valutazioni di meritevolezza di ampia conferma della decisione nella specie adottata di accoglimento dell'opposizione e di conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Così come senz'altro da disattendere si atteggiano anche gli ulteriori rilievi di cui al proposto gravame circa la necessità ravvisata in maniera del tutto erronea ed ingiustificata dal giudice di primo grado in sentenza che la richiesta di compensi professionali intentata in sede monitoria dovesse consistere in una apposita parcella corredata dal previsto parere del Consiglio dell'Ordine competente, poiché alla stregua delle emergenze di causa e, segnatamente, della sola quietanza liberatoria in atti e della limitata valenza probatoria del documento in questione nei termini sopra ricostruiti, non appare in alcun modo configurabile nel caso in esame, diversamente da quanto prospettato in tema da parte appellante, l'esistenza di un accordo intercorso con il mediante il quale costui avrebbe esplicitamente assentito alla CP_1 corresponsione in suo favore di un compenso professionale in ragione della misura invocata con il ricorso monitorio, essendo detta quantificazione pertanto destinata a rimanere oggetto di una liquidazione operata unilateralmente dal procuratore interessato e, come tale, soggetta al disposto dettato in materia di cui all'art. 636
c.p.c., non senza comunque trascurare di osservare ulteriormente come in ogni caso nella fase di cognizione piena del giudizio che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della citata parcella regolarmente vistata non vale ad esonerare il professionista dall'onere di fornire puntuale dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'AP di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 17-5-2019, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale Civile di Vibo Valentia, in composizione monocratica, depositata il 16-11-2018 n. 485, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n.
55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 2.850,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore che ne fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)