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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 21574/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21574/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO GIORGIO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 29/08/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 16/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che il sig. si impegna ad acquistare la quota del 50% dell'alloggio coniugale di Pt_1 proprietà della moglie per l'importo di € 70.000,00. Il rogito sarà stipulato entro 15 giorni dalla omologa della separazione, salvo diversi accordi.
2) DA' ATTO che i coniugi concordano che il debito verso il condominio di cui fa parte l'alloggio coniugale, di cui alla querela depositata nel mese di ottobre 2023 dal condominio contro il precedente amministratore, per l'importo che deve ancora essere precisato dall'attuale amministratore, sarà definito con scrittura a parte.
3) DA' ATTO che la somma di € 3.465,00 pagata per i recenti lavori condominiali della facciata sarà pagata per il 75% dal sig. (che acquisirà il beneficio fiscale per intero) e per il 25% dalla signora Pt_1 Pt_2
4) DA' ATTO che nel corso dei lavori di ritinteggiatura e ripristino della facciata condominiale i coniugi non hanno aderito all'esecuzione di lavori anche sul balcone di loro proprietà. Il sig. si accolla eventuali Pt_1 danni che dovessero avvenire in futuro a terzi a causa di tali mancati lavori.
5) DA' ATTO che il sig. acquisterà la quota del 50% degli arredi presenti in casa di proprietà della Pt_1 moglie per l'importo di € 4.000,00.
6) DA' ATTO che la signora si trasferirà a Milano dal mese di settembre 2024. In attesa di Pt_2 trovare una sistemazione confacente, potrà lasciare nella casa coniugale i beni a lei assegnati fino al 31 dicembre 2025.
7) DA' ATTO che il denaro presente sul conto corrente e/o investito presso la banca BNL sarà diviso al 50%. Resta inteso che saranno venduti i titoli che non sono attualmente in passivo e versati sul conto per la divisione. Per i titoli in perdita, si attenderà fino al 31 dicembre 2024 per verificare se aumenteranno di valore e quindi venderli. In caso contrario i coniugi decideranno come comportarsi.
8) DA' ATTO che l'autovettura Ford B-max 1400 cc in uso ai coniugi, immatricolata nel 2017, sarà lasciata al sig. che verserà la somma di € 4.000,00 alla signora per acquisirne l'intera Pt_1 Pt_2 proprietà.
9) DISPONE che a partire dal mese di settembre 2024, per 11 mesi, il sig. corrisponda la somma Pt_1 di € 400,00 mensili alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento, onde consentirle di avere il tempo di trovare un nuovo lavoro a seguito del trasferimento a Milano. Resta inteso che se la moglie trovasse lavoro prima dello spirare degli 11 mesi, il contributo cesserà; qualora trovasse lavoro a part time, il contributo sarà ridotto proporzionalmente allo stipendio base del CCNL di riferimento. Qualora trovasse un lavoro a tempo determinato prima della scadenza degli 11 mesi, se il contratto non fosse poi rinnovato, al termine dello stesso il contributo riprenderà per il periodo restante ad arrivare a 11 mesi.
NULLA sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 21574/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASTELLANO GIORGIO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2 29/08/2009.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 16/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che il sig. si impegna ad acquistare la quota del 50% dell'alloggio coniugale di Pt_1 proprietà della moglie per l'importo di € 70.000,00. Il rogito sarà stipulato entro 15 giorni dalla omologa della separazione, salvo diversi accordi.
2) DA' ATTO che i coniugi concordano che il debito verso il condominio di cui fa parte l'alloggio coniugale, di cui alla querela depositata nel mese di ottobre 2023 dal condominio contro il precedente amministratore, per l'importo che deve ancora essere precisato dall'attuale amministratore, sarà definito con scrittura a parte.
3) DA' ATTO che la somma di € 3.465,00 pagata per i recenti lavori condominiali della facciata sarà pagata per il 75% dal sig. (che acquisirà il beneficio fiscale per intero) e per il 25% dalla signora Pt_1 Pt_2
4) DA' ATTO che nel corso dei lavori di ritinteggiatura e ripristino della facciata condominiale i coniugi non hanno aderito all'esecuzione di lavori anche sul balcone di loro proprietà. Il sig. si accolla eventuali Pt_1 danni che dovessero avvenire in futuro a terzi a causa di tali mancati lavori.
5) DA' ATTO che il sig. acquisterà la quota del 50% degli arredi presenti in casa di proprietà della Pt_1 moglie per l'importo di € 4.000,00.
6) DA' ATTO che la signora si trasferirà a Milano dal mese di settembre 2024. In attesa di Pt_2 trovare una sistemazione confacente, potrà lasciare nella casa coniugale i beni a lei assegnati fino al 31 dicembre 2025.
7) DA' ATTO che il denaro presente sul conto corrente e/o investito presso la banca BNL sarà diviso al 50%. Resta inteso che saranno venduti i titoli che non sono attualmente in passivo e versati sul conto per la divisione. Per i titoli in perdita, si attenderà fino al 31 dicembre 2024 per verificare se aumenteranno di valore e quindi venderli. In caso contrario i coniugi decideranno come comportarsi.
8) DA' ATTO che l'autovettura Ford B-max 1400 cc in uso ai coniugi, immatricolata nel 2017, sarà lasciata al sig. che verserà la somma di € 4.000,00 alla signora per acquisirne l'intera Pt_1 Pt_2 proprietà.
9) DISPONE che a partire dal mese di settembre 2024, per 11 mesi, il sig. corrisponda la somma Pt_1 di € 400,00 mensili alla moglie a titolo di contributo per il mantenimento, onde consentirle di avere il tempo di trovare un nuovo lavoro a seguito del trasferimento a Milano. Resta inteso che se la moglie trovasse lavoro prima dello spirare degli 11 mesi, il contributo cesserà; qualora trovasse lavoro a part time, il contributo sarà ridotto proporzionalmente allo stipendio base del CCNL di riferimento. Qualora trovasse un lavoro a tempo determinato prima della scadenza degli 11 mesi, se il contratto non fosse poi rinnovato, al termine dello stesso il contributo riprenderà per il periodo restante ad arrivare a 11 mesi.
NULLA sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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