Art. 26. Norme di attuazione 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 26 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
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Articolo 26 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
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22 agosto 2012
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