Articolo 26 della Legge 30 luglio 2012, n. 127
Articolo 25Articolo 27
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22 agosto 2012
Art. 26. Norme di attuazione 1. Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, tengono conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed avviano, se richieste, opportune consultazioni.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012