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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Andrea De Magistris, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11481/24 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Francesco Dal Piaz e Alberto Vanti;
ATTORE IN OPPOSIZIONE CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Antonio De Cecco;
CONVENUTO OPPOSTO E
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2
Teresa Canfora CONVENUTO OPPOSTO Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI Parte attrice:
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via principale, nel merito, dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'infondatezza della Cartella di Pagamento n. 11020220053559721000 notificata dall' in data Controparte_3
28.01.2023 per i motivi esposti e, per l'effetto, annullare la medesima per i motivi esposti;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. in relazione alle Pt_1 pretese contenute nella Cartella di Pagamento. Con vittoria di spese di causa, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA”. Contro Parte convenuta
Voglia l'On.le Tribunale adito di Torino adita, contrariis rejectis, in merito alla cartella di pagamento n. 1102022005355972100, ruolo n. 2022/008666 entrate coattive 2022 per euro 9.042,28 e ruolo n. 2022/008123 entrate coattive 2022 per euro 81.003,57 e così per complessivi euro 90.051,73 notificata in data 28.1.2023 vantata da oggi CP_5 opposta, in via preliminare dichiarare la tardività della riassunzione per violazione dell'art. 50 cpc e per l'effetto si chiede disporsi l'estinzione del giudizio ivi compreso il sub 1 afferente l'istanza cautelare, per tardività della riassunzione per violazione dell'art. 50 cpc e per l'effetto condannare parte opponente alla rifusione delle spese e compensi di lite oltre accessori di legge Si chiede, altresì, rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte opponente mancando i presupposti di fumus e periculum previsti ex lege e nel merito rigettare in toto l'opposizione avanzata dal fidejussore sig. perché detta opposizione è Parte_1 infondata in fatto e diritto per le ragioni su esposte e provate per tabulas Confermare quindi, la cartella di pagamento n. 1102022005355972100, ruolo n. 2022/008666 entrate coattive 2022 per euro 9.042,28 e ruolo n. 2022/008123 entrate coattive 2022 per euro 81.003,57 e così per complessivi euro 90.051,73 oggi opposta e la sua efficacia ed esecutorietà per le ragioni così come esposto in precedenza e provate per tabulas, rigettando le richieste di nullità e/o di annullamento avanzate da parte del Sig
Parte_1
Si chiede altresì, condannare parte opponente al pagamento di quanto indicato e dovuto così come indicato nella cartella di pagamento n. 1102022005355972100, ruolo n. 2022/008666 entrate coattive 2022 per euro 9.042,28 notificata in data 28.1.2023. Per l'effetto, si chiede, condannare parte attrice alla rifusione delle spese competenze ed onorari di lite Parte convenuta CP_6
Che l'On. Giudice adito reiectis ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia Preliminarmente
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_7
- rigettare la richiesta di sospensione per mancanza del fumus e del periculum;
Nel merito
- rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze di lite;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per cause non imputabili ad CP_7 si chiede la condanna dell'Ente impositore, anche in relazione alle spese di lite. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in riassunzione, notificato in data 17.6.2024, l'attore proponeva opposizione ai sensi degli art. 615 co. 1 c.p.c., con la quale chiedeva di annullare la cartella n.11020220053559721000, portante il credito di € 90.051,73 e notificata dall' in CP_6
data 28.1.2023.
A tal fine eccepiva:
1. L'inesistenza di un valido titolo esecutivo ex artt 17 e 21 D.Lgs n.
49/1999 in capo al creditore procedente;
2. Parte_2
L'omessa notificazione della comunicazione della surroga e dell'invito di pagamento ai sensi degli artt. 1203 c.c. e 2, comma 4, D.M. 20.06.2005; 3. L'estinzione del credito per decadenza dall'azione ai sensi dell'art 1957 c.c. come derogato dall'art 5 della fideiussione.
Tutto questo esposto in fatto e dopo aver argomentato in diritto chiedeva di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'inesistenza e/o l'invalidità/l'inefficacia delle cartelle di pagamento oggetto dell'opposizione.
Si costituiva in giudizio la gestore del Controparte_1
Fondo di garanzia per le p.m.i. che, in via preliminare eccepiva la tardività della riassunzione per decadenza dal termine dell'art 50 c.p.c., nel merito, sosteneva in diritto che, in caso di liquidazione della garanzia ex L. 662/1996 successiva all'inadempimento della
PMI finanziata, il Fondo di Garanzia, a mezzo del gestore Parte_3
aveva diritto di recuperare il contributo statale erogato escutendo la
[...]
PMI finanziata e gli eventuali ulteriori suoi garanti;
che l'obbligazione di di Pt_4
provvedere, a seguito della richiesta di escussione formulata da parte della banca che aveva erogato il prestito, al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento dell'impresa e degli eventuali garanti, era del tutto autonoma rispetto al rapporto intercorrente tra la banca ed il soggetto debitore;
che per effetto del pagamento eseguito dal
Fondo in favore della banca garantita, la convenuta nella sua qualità di gestore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1203 e 1204 c.c. e dell'art. 2 co. 4 del D.M. del
20/06/05, aveva acquisito il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale;
che per recuperare le somme si avvaleva della procedura disciplinata dal DM 20.6.2005 che all'art 2 co. 4 stabilisce “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo … il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica.. la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”. In fatto evidenziava che la debitrice principale aveva chiesto ed ottenuto da Parte_5
CR PA 2 affidamenti uno di € 150.000 per anticipo fatture e l'altro di € 20.000 per elasticità di cassa garantiti entrambi al 60% da Eurofidi Impresa Italia e da fidejussione Part personale limitata a € 458.000 concessa dal sig La Eurofidi Impresa Italia Parte_1
Contro
Contr otteneva l'ammissione alla garanzia del fondo ( e posizione n.169871 e n.169872) sul detto 60% dei due finanziamenti per un totale rispettivamente di euro
81.000,00 e di euro 10.800,00. In data 20.10.2020 CR PA aveva chiesto di escutere la garanzia del Fondo in esecuzione dei due contatti. Dopo adeguata verifica, la , Pt_6
Gestore del Fondo, subentrato a , erogava alla CR PA in data Controparte_8 Contro
4.6.2921 gli importi di euro 81.000,00 per la posizione n.169871 ed euro 9.041,77 per la posizione MCC 169872. Limitatamente alle somme corrisposte inviava all'impresa debitrice ed ai garanti la comunicazione di avvenuta surroga ed invito al pagamento in data
28.3.2022 e in data 8.4.2022. In mancanza di pagamento spontaneo notificava a mezzo la cartella di pagamento impugnata (n. 1102022005355972100, ruolo n. CP_7
2022/008666 entrate coattive 2022 per euro 9.042,28 e ruolo n. 2022/008123 entrate coattive 2022 per euro 81.003,57 e così per complessivi euro 90.051,73).
Circa la natura privatistica o pubblicistica del credito azionato evidenziava, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, come il credito pur inizialmente di natura privatistica era garantito da denaro pubblico;
rilevava la inesistenza dell'obbligo di notificare la comunicazione di surroga, peraltro, nel caso effettuata e comunque dal conosciuta Pt_1
in ragione della sua posizione di Amministratore della debitrice principale, di fideiussore e della notifica della cartella di pagamento. Quanto alla decadenza dal termine di cui all'art
1957 c.c. rilevava che si doveva tenere conto, per il computo dei termini, dalla data della nascita del diritto di credito in capo ad ovvero dal 14 5.2021 e dal 4.6.2021 Parte_7
sino alla notifica della cartella di pagamento avvenuto in data 28.1.2023, entro il termine di
36 mesi dell'art 1957 c.c. derogato dall'art 5 della fideiussione).
Concludeva, pertanto, per la legittimità del ricorso all'esecuzione mediante iscrizione a ruolo e per il rigetto dell'opposizione avversaria.
Si costituiva in giudizio anche l'Agente per la riscossione dell' che eccepiva Controparte_9
il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto al merito della pretesa e sosteneva l'insussistenza dei presupposti per la richiesta sospensione.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di rigettare la richiesta di sospensione per difetto dei presupposti, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_10
per le contestazioni relative al “merito” della pretesa.
[...]
Dopo aver rigettato la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale impugnata, senza necessità di svolgere attività istruttoria stante la natura documentale della causa, le parti precisavano le conclusioni ex art 189 c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa a decisione.
2. L'opposizione è infondata. In via preliminare, occorre valutare la richiesta della convenuta di Parte_7
dichiarare la tardività della riassunzione effettuata con l'atto di citazione notificato il
17.6.2024, per violazione dell'art. 50 c.p.c.
Afferma la convenuta che sia intervenuta l'estinzione del giudizio essendo parte attrice decaduta dal termine di 3 mesi per la riassunzione, termine che decorre alternativamente dalla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado intervenuta in data 23.11.2023 e depositata il 29.11.2023, o dalla notifica della sentenza (15.1.2024), o dal suo passaggio in giudicato (15.2.2024).
Sostiene, invece, la parte attrice che il termine di 3 mesi vada calcolato tenendo presente il combinato disposto degli artt. 59 co. 2 l.n. 69/09 e 51 D.lgs. n. 546/92.
In particolare, quest'ultimo articolo stabilisce che “Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte”.
La sentenza n. 883/2023 con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Torino ha declinato la propria giurisdizione è stata depositata in data 29.11.2023 e notificata al Sig. in data Pt_1
15.1.2024: è passata in giudicato in data 15.3.2024.
L'art. 59 co. 2 l.n. 69/09, poi, stabilisce che “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio”.
Il "dies a quo" dal quale decorre il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario è costituito dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria della giurisdizione notificata il 15.1.2024 e quindi il 15.3.2024.
La notifica doveva essere eseguita, per risultare tempestiva, entro il 15.6.2024 mentre risulta effettuata a mezzo PEC in data 17.6.2024 (primo lunedì successivo alla scadenza e quindi nel termine).
Si ricorda, comunque, sul punto il seguente principio di diritto “In caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto”(Cass. n.
26768/2019).
Nel caso in esame l'atto introduttivo contiene tutti requisiti di carattere formale e sostanziale di un nuovo giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c. e, con la comparsa di costituzione, le parti convenute non si sono limitate ad eccepire la tardività della riassunzione che, per quanto sin qui detto, risultava tempestiva.
Nel merito dell'opposizione parte attrice eccepisce:
1) Inesistenza del titolo esecutivo.
Il credito di cui si discute è quello portato dalla cartella n. 1102022005355972100 con la
Contro causale “entrate coattive anno 2022 surroga di per escussione garanzia legge n.
662/96 per euro 9.042,28 e ruolo n. 2022/008123 entrate coattive 2022 per euro 81.003,57 e così per complessivi euro 90.051,73.
Con contratti di apertura credito (anticipi su fatture ed elasticità di cassa) la società
[...]
aveva ottenuto da CR S.p.a. somme garantite al 60% da Eurofidi a sua Parte_5
volta garantita al 60% da quale gestore del Fondo di Garanzia per le Parte_7
P.M.I. di cui alla L. 662/96 e assistite dall'ulteriore garanzia personale del sig. Pt_1
amministratore.
Il Fondo interviene, quindi, quale “contro garante” o “garante indiretto” ed opera in via indiretta tramite la riassicurazione di Eurofidi, il quale rappresentava il primo garante dell'impresa.
Con un primo motivo di opposizione l'attore contesta l'an dell'esecuzione prospettata dall' con la notifica della cartella di pagamento. Sostiene, Controparte_10
infatti, che il titolo esecutivo, rappresentato dal ruolo esattoriale che precede l'emissione della cartella impugnata, non potesse essere emesso nel caso di specie: lamenta quindi il difetto originario del titolo esecutivo.
Nel merito, si osserva che con la richiesta il debitore formula una opposizione ex art 615 co
1 c.p.c. con la quale contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente CP_4 sulla base del titolo esecutivo rappresentato, in ragione della particolare forma dell'esecuzione esattoriale, dall'iscrizione a ruolo e dalla cartella esattoriale impugnata.
La contestazione del diritto del creditore ad agire esecutivamente attiene alla natura privatistica o pubblicistica del rapporto di debito/credito esistente tra le parti che esclude, o consente, la possibilità, per il creditore, di ricorrere all'esecuzione coattiva mediante iscrizione a ruolo senza la preventiva formazione di un titolo esecutivo autonomo e ricompreso nel catalogo dell'art. 474 c.p.c.
Infatti, l'art 2 comma 4 del DM 20.6.2005 intitolato “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” stabilisce che “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul
Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, cosi' come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46”.
E' poi intervenuto il legislatore con l'art. 8 bis, co. 3, del d.l. 3/2015, norma che ha esteso la disciplina del recupero a mezzo ruolo esattoriale anche alle ipotesi di crediti derivanti dall'escussione delle garanzie e che stabilisce che “Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.”
Il richiamato art 17 del d.lgs. 46/1999 (abrogato dal 1.1.2026) prevede: “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici…”.
Si tratta, nel caso in esame, dell'esecuzione coattiva del diritto di credito originariamente vantato da CR PA e maturato nei confronti della società in Parte_5 conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo restitutorio nascente da due contratti di finanziamento. Nel caso in esame l'azione esecutiva prospettata è indirizzata nei confronti del fideiussore già amministratore della da parte della Pt_1 Parte_5 [...]
dopo che quest'ultima si è surrogata ex lege ai sensi dell'art 1203 co.3 c.c. CP_1
all'ente erogatore dei finanziamenti.
Circa la natura pubblicistica del credito si è recentemente espressa la Suprema Corte di
Cassazione che ha sancito, contestualmente, la legittimità del ricorso alla procedura esattoriale stante la natura pubblicistica degli interessi in gioco.
Con la sentenza n. 1005/23, la Cassazione ha stabilito che ” In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di detto Controparte_1
garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999”.
Nel ribadire questi principi ha affermato che: “la previsione dell'art.
8-bis citato, (art. 8 bis decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. n.33/15) inerente alla speciale natura privilegiata del credito quale generato dalla surrogazione in questione, distinto da quello privatistico bancario generato dall'originario finanziamento, è ripetitiva di un regime generale (cfr. Cass., 25/11/2019, n. 30621, Cass., 20 gennaio 2019, n. 2664); la stessa norma, in coerenza dunque, rimanda all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica, col rinvio all'art. 17, del pari menzionato;
tale ricostruzione risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi”.
La Suprema Corte di Cassazione ha quindi confermato la tesi della diretta iscrivibilità a ruolo esattoriale del credito ex l.n. 662/1996 senza necessità, per il creditore, di procurarsi preventivamente un titolo esecutivo ricompreso nel catalogo dell'art 474 c.p.c. o altro titolo di natura pubblicistica.
Il primo motivo di opposizione deve essere respinto.
2) Con un secondo motivo di opposizione ex art 615 c.p.c. il debitore opponente contesta l'esistenza del credito azionato per omessa comunicazione della surroga al debitore o dell'invito al pagamento ex art 2 co 4 DM 20.6.2005.
Sostiene la parte convenuta che la comunicazione per lettera A/R, e non la notifica non necessaria, è avvenuta correttamente secondo quanto previsto dalla l.n. 662/96 con la comunicazione di avvenuta surroga ed invito al pagamento in data 28.3.2022 (doc.12) e ricevuta dal sig. in data 8.4.2022 (doc.13) ed in data 4.4.2021 (doc 14). Pt_1
Deve in ogni caso ritenersi, come sostiene la parte convenuta opposta, che con la notifica della cartella esattoriale, e senza pregiudizio per il suo diritto di difesa, il debitore sia venuto a conoscenza della intervenuta successione a titolo particolare nel diritto di credito ai sensi dell'art 1203 n. 3 c.c.
Il motivo di opposizione è infondato.
3) Con un terzo e ultimo motivo di opposizione il debitore contesta l'esistenza del credito azionato per essersi estinto per decadenza dall'azione del creditore ai sensi dell'art 1957
c.c., come derogato dall'art. 5 della fideiussione, per non aver egli tempestivamente agito, nei 36 mesi dopo la scadenza nei confronti del debitore principale, fallito in data 7.10.2013.
Il creditore convenuto sostiene, invece, la tempestività dell'azione perché, nel computo dei termini, si deve tener conto del momento della nascita del diritto di credito in capo ad
[...]
ovvero il 4.6.2021 (data dei pagamenti) e della notifica della cartella di CP_5
pagamento avvenuta in data 28.1.2023; il termine di 36 mesi dell'art 1957 c.c. derogato dall'art 5 della fideiussione sarebbe rispettato avendo la società provveduto Parte_7
al pagamento del credito garantito in data 4.6.2021 (doc 11) e, in ragione del pagamento, si sarebbe tempestivamente surrogata nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale e dei fideiussori.
Il debitore principale è stato dichiarato fallito in data 7.10.2013.
Si rammenta che “In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell'insinuazione al passivo” (Cass. n. 18799/2017). Poiché il debitore eccepisce la decadenza e la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine di 36 mesi, costituendo questa un'eccezione in senso stretto, spettava al debitore stesso provare che CR PA, creditore originario, non si fosse insinuata al passivo fallimentare e che sia inutilmente decorso il termine di decadenza dell'art 1957 c.c. dalla chiusura del fallimento.
L'eccezione sul punto è rimasta sfornita di prova.
Nella ripartizione dell'onere della prova, secondo le regole generali in materia di opposizione, spetta a chi allega il fatto estintivo, modificativo e impeditivo del diritto fatto valere dal creditore procedente provare gli elementi di fatto che pone a fondamento della relativa eccezione.
In ogni caso, poiché nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la sostituzione del creditore conseguenza della particolare surrogazione in questione, genera un diritto di credito proprio del Fondo e distinto da quello privatistico bancario derivante dall'originario finanziamento anche il regime delle eccezioni deve rispondere al preminente interesse pubblicistico perseguito dal Fondo cosicché, ne deriva, che il credito della Banca convenuta è insensibile alle eccezioni che il debitore poteva formulare nei confronti dell'originario creditore.
Anche questo motivo di opposizione è respinto.
Con un ultimo argomento, proposto solo con la comparsa conclusionale, l'opponente denuncia la violazione dell'art.
4.4. dell'Allegato al Regolamento Ministeriale delle attività produttive del 23 settembre 2005 che vieta, a pena di nullità secondo la tesi qui propugnata, la garanzia reale assicurativa e bancaria, ma anche personale, sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo.
La disciplina richiamata riguarda la garanzia diretta del Fondo mentre, nella fattispecie in esame, ci troviamo dinnanzi alla azione di rivalsa da parte del contro garante Pt_7
del primo garante Eurofidi Impresa Italia secondo la schema della garanzia indiretta.
[...]
L'opposizione è pertanto rigettata e le domande di parte convenuta volte alla formazione di un nuovo titolo esecutivo restano assorbite.
3. Le spese, per tutte le fasi, sono compensate tra le parti ricorrendo quelle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art 92 c.p.c. dopo l'intervento della Corte Cost n. 2018/77 rappresentate dalla non univoca giurisprudenza di merito e dall'intervento recente della giurisprudenza di legittimità richiamata in motivazione.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'opposizione;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torino il 17.6.2025.
Il Giudice
Dott. Andrea De Magistris