Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 7705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7705 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2025, proposto da
S.T.O. S.r.l. Soluzioni e Innovazioni per Servizi Reali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Guido Acquaviva Coppola, Maria Bianca D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, Sede di Napoli, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Maddaloni, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della comunicazione PG/15479 del 24.03.2025 con cui la Stazione Appaltante, Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante Napoli, comunicava, ai sensi e per gli effetti dell''art. 90 comma 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, l''esclusione della istante dalla procedura di gara avente ad oggetto l''affidamento “delle opere e provviste necessarie allo sviluppo sostenibile e transazione digitale del mercato agro-alimentare di Maddaloni per interconnessione tra società, economia e ambiente appalto suddiviso in lotti funzionali;
b) della comunicazione PG/15528 del 01.04.2025 della Stazione Appaltante, Provveditorato interregionale per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante Napoli avente ad oggetto “Riscontro Vs Esclusione dalla gara del 24.03.2025”;
c) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, dei verbali di gara, mai comunicati né notificati, di contenuto sconosciuto;
d) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del bando di gara;
e) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del disciplinare di gara; e) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, del capitolato di gara;
f) per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la riammissione in gara;
g) per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad ottenere l’aggiudicazione della commessa;
h) per la declaratoria, eventuale, di inefficacia del contratto di appalto, ove eventualmente stipulato, e per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della relativa commessa;
i) in via subordinata, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
l) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata, Sede di Napoli e del Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. NG TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente, con memoria depositata in giudizio in data 17 ottobre 2025, ha dichiarato che è “ sopraggiunta carenza d’interesse al ricorso avendo la ricorrente assunto altra concessione che le impedirebbe, anche in caso di aggiudicazione, di svolgere i lavori e, per tale motivo, si è ritenuto di non procedere con l’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva ”;
Ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo, debba esse dichiarata l’improcedibilità del ricorso e, quanto alla regolazione delle spese di giudizio, che debba esserne disposta la compensazione, in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PE OS, Presidente FF
NG TI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG TI | PE OS |
IL SEGRETARIO