Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/3/2025 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCA DE TOFFOL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Porcari (LU), via Pacini n.2, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. affidamento
Il figlio minore , di anni 3, viene affidato ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori Per_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale sul figlio minore e solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno anche esercitare disgiuntamente tale responsabilità nei periodi in cui ciascuno avrà il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute, nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso salva, in difetto, la necessità della decisione dell'autorità giudiziaria;
2. abitazione familiare
La sig.ra resterà ad abitare nell'abitazione familiare unitamente al figlio minore . Parte_1 Per_1
Il sig. si è già trasferito in altra abitazione condotta in locazione sita in Lucca, Via della Pt_2
1
3. collocamento e calendario delle visite
Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza Per_1 presso la madre. I tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore sono regolati nel modo seguente alla luce dell'orario lavorativo, dei turni del sig. e della tenera età del bambino: Pt_2 quando il sig. sarà occupato nel turno della mattina 7-14, il figlio trascorrerà con il padre Pt_2 tre pomeriggi a settimana con esclusione del pernottamento, dalle ore 15 alle ore 19 quando avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione familiare mentre quando il sig. sarà occupato Pt_2 nel turno del pomeriggio 13-20, avrà cura di accompagnare il bambino all'asilo per tre giorni a settimana indicativamente il martedi, giovedi e venerdi. Nella settimana con turno di lavoro pomeridiano, il sig. quando gli sarà possibile, chiederà un cambio turno e si intratterrà Pt_2 con il bimbo una o due volte a settimana dalle 15 alle 19. Il bambino si intratterrà con il padre a fine settimana alterni il sabato o la domenica a seconda dei turni di lavoro del sig. dalle ore 9 Pt_2 alle ore 19 quando avrà cura di riaccompagnarlo presso l'abitazione familiare. Le parti, stante la tenera età del bambino e le difficoltà dello stesso di dormire lontano dalla mamma, concordano di inserire il pernottamento presso l'abitazione paterna non appena il bambino si sarà abituato al nuovo assetto familiare. Qualora nei giorni e nei periodi indicati, uno dei due genitori, per esigenze personali, ad esempio di lavoro o altro, non potrà tenere con sé il figlio, dovrà darne comunicazione all'altro genitore con un preavviso di almeno 48 ore mediante messaggio telefonico, fatte salve le ipotesi di necessità e di urgenza. Qualora il figlio minore durante i tempi di permanenza presso ciascun genitore dovesse pernottare in luoghi diversi dalle rispettive abitazioni, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo del pernottamento. Il genitore impossibilitato ad intrattenersi con il figlio nei giorni di sua spettanza, potrà recuperare tali periodi successivamente, compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore e con il necessario preavviso. Stante gli impegni di lavoro del padre, il figlio durante i tempi di permanenza presso ciascuno di essi potrà permanere anche con i nonni paterni e materni: in tal modo il minore conserverà rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. festività e vacanze.
Durante le vacanze scolastiche natalizie il figlio starà con ciascun genitore alternando di anno in anno: la vigilia di Natale al giorno di Natale, il 31 dicembre al Capodanno;
la vigilia dell'Epifania all'Epifania, ognuno di tali giorni comprensivo del pernottamento. Durante le vacanze scolastiche pasquali verrà alternato, di anno in anno, il giorno di Pasqua a quello di Pasquetta, sempre comprensivo ciascun giorno di pernottamento. per le festività del 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno –
15 agosto – 1 novembre – 8 dicembre verrà seguito il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Durante le vacanze scolastiche estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di 7 giorni anche non consecutivi. I genitori s'impegnano a comunicarsi i rispettivi periodi entro il 30 maggio di ogni anno e in caso di sovrapposizioni di date negli anni pari prevarrà la scelta del padre, negli anni dispari quella della madre. I compleanni del figlio saranno festeggiati con ciascun genitore ad anni alterni, se non sia possibile organizzare un festeggiamento comune;
In caso di malattia del bambino, laddove fosse prolungata, il genitore non convivente in quel periodo potrà recuperare, e comunque quello convivente s'impegna a consentire che l'altro possa recarsi a fare visita al figlio malato. Sono sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori tesi a garantire a ciascuno di loro un rapporto continuativo e significativo con il figlio.
2 5. Mantenimento ordinario
Il padre, sig. corrisponderà alla madre, Signora entro il giorno 15 di ogni mese Pt_2 Parte_1 mediante bonifico sul conto corrente bancario alla stessa intestato, la somma di Euro 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore . Tale Per_1 importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT FOI.
6. spese straordinarie
Il padre corrisponderà nella misura del 70% le spese straordinarie relative al figlio minore Per_1 da intendersi quelle di cui al protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: Spese mediche urgenti e necessarie;
Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche); Tickets e spese farmaceutiche;
Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
Libri di testo;
Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
Gite scolastiche didattiche;
Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
Spese per progetti curriculari scolastici;
Spese per tempo prolungato o dopo scuola/pre-scuola; Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);Ripetizioni;
Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; Scuole e università private;
Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
spese per Comunione, MA (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, (tramite sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. Il rimborso è dovuto al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione;
tale rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
7. AAUU
I genitori concordano che l'AUU (Assegno Unico Universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, relativo al figlio minore sarà percepito da entrambi i Per_1
3 genitori in ragione del 50% ciascuno.
8. I genitori si impegnano a non far frequentare al figlio eventuali partners per almeno un anno dalla data dell'udienza Presidenziale e comunque solo in presenza di situazioni consolidate e sempre con preminente attenzione ai tempi necessari al figlio per adeguarsi a situazioni nuove e concordando tra i genitori le modalità di inserimento della nuova figura.
9. i sigg.ri e dichiarano a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra Parte_1 Pt_2 gli stessi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Le parti, in attesa dei Provvedimenti del Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione a tutti i patti di cui sopra».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di Per_1 nato il [...]- hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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