Art. 1. IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 dicembre 1945.
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 dicembre 1945.