Articolo 1 della Legge 29 settembre 1947, n. 1655
Versione
17 febbraio 1948
Art. 1. IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi commerciali e di pagamento stipulati in Roma, tra l'Italia e la Svezia, il 24 novembre 1945.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 dicembre 1945.

Entrata in vigore il 17 febbraio 1948