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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12157/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.10.2025, promossa da
, con l'avv. NG LE;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.12.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a ripristinare l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984 CP_1
(pensione cat. IO n. 18005651), già in godimento dall'1.8.2022 ma sospeso a decorrere dall'1.5.2024 per omessa presentazione alla visita medica di verifica del 9.5.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha sospeso la erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 CP_1
l. 12.6.1984 n. 222, di cui l'istante era titolare, per assenza ingiustificata della stessa alla visita medica di verifica del 9.5.2024.
La relativa procedura è prevista dall'art. 9 l. 12.6.1984 n. 222, il quale così
dispone: “il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti
artt. 1, 2 e 6 co. 1 può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la
revisione dello stato di invalidità o inabilità ad iniziativa dell In ogni CP_1
caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno
precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli artt. 1 e 6 della
presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'art. 8
d.l. 12.9.1983 n. 463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638” (co. 1); “ove
l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli
accertamenti disposti dall' quest'ultimo sospende, mediante apposito CP_1
provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto
il periodo in cui non si rende possibile provvedere agli accertamenti stessi”
(co 4).
Tuttavia, come attestato dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall la notifica della raccomandata con cui l'istante veniva convocata CP_1
alla visita medica di verifica, eseguita per “compiuta giacenza”, si è
perfezionata soltanto il 9.6.2024 – ovvero, in difetto di ritiro del piego
2 presso l'ufficio postale da parte del destinatario in data anteriore, alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dall'avviso di giacenza di cui all'art. 40 co. 4 d.p.r. 29.5.1982 n. 655, rilasciato il 9.5.2024 – e pertanto in data successiva a quella del 9.5.2024 fissata per la visita, alla quale pertanto l'istante non è stata posta nella condizione di presentarsi.
Ne consegue la illegittimità della sospensione del beneficio, che deve pertanto essere ripristinato dall'1.5.2024.
Deve da ultimo osservarsi che non può emettersi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, invocata dall nelle note CP_1
conclusive, in quanto non risulta provato il dedotto ripristino del beneficio in corso di causa.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante l'assegno ordinario di invalidità dall'1.5.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 sui ratei già scaduti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna l' a corrispondere all'istante l'assegno ordinario di invalidità CP_1
a decorrere dall'1.5.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, sui ratei scaduti;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
3 43,00 per esborsi ed euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
NG LE.
Taranto, 28.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 12157/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.10.2025, promossa da
, con l'avv. NG LE;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 12.12.2024, chiedeva condannarsi Parte_1
l' a ripristinare l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984 CP_1
(pensione cat. IO n. 18005651), già in godimento dall'1.8.2022 ma sospeso a decorrere dall'1.5.2024 per omessa presentazione alla visita medica di verifica del 9.5.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L ha sospeso la erogazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 CP_1
l. 12.6.1984 n. 222, di cui l'istante era titolare, per assenza ingiustificata della stessa alla visita medica di verifica del 9.5.2024.
La relativa procedura è prevista dall'art. 9 l. 12.6.1984 n. 222, il quale così
dispone: “il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti
artt. 1, 2 e 6 co. 1 può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la
revisione dello stato di invalidità o inabilità ad iniziativa dell In ogni CP_1
caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno
precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli artt. 1 e 6 della
presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'art. 8
d.l. 12.9.1983 n. 463 conv. in l. 11.11.1983 n. 638” (co. 1); “ove
l'interessato rifiuti, senza giustificato motivo, di sottostare agli
accertamenti disposti dall' quest'ultimo sospende, mediante apposito CP_1
provvedimento, il pagamento delle rate di assegno o di pensione, per tutto
il periodo in cui non si rende possibile provvedere agli accertamenti stessi”
(co 4).
Tuttavia, come attestato dalla stessa documentazione prodotta in giudizio dall la notifica della raccomandata con cui l'istante veniva convocata CP_1
alla visita medica di verifica, eseguita per “compiuta giacenza”, si è
perfezionata soltanto il 9.6.2024 – ovvero, in difetto di ritiro del piego
2 presso l'ufficio postale da parte del destinatario in data anteriore, alla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dall'avviso di giacenza di cui all'art. 40 co. 4 d.p.r. 29.5.1982 n. 655, rilasciato il 9.5.2024 – e pertanto in data successiva a quella del 9.5.2024 fissata per la visita, alla quale pertanto l'istante non è stata posta nella condizione di presentarsi.
Ne consegue la illegittimità della sospensione del beneficio, che deve pertanto essere ripristinato dall'1.5.2024.
Deve da ultimo osservarsi che non può emettersi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, invocata dall nelle note CP_1
conclusive, in quanto non risulta provato il dedotto ripristino del beneficio in corso di causa.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a corrispondere in favore CP_1
dell'istante l'assegno ordinario di invalidità dall'1.5.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l.
30.12.1991 n. 412 sui ratei già scaduti.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna l' a corrispondere all'istante l'assegno ordinario di invalidità CP_1
a decorrere dall'1.5.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria,
nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412, sui ratei scaduti;
condanna l' a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro CP_1
3 43,00 per esborsi ed euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv.
NG LE.
Taranto, 28.10.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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