Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 151/2025 V.G.
RE BBLICA ITALIANA PV
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Il Consigliere dott.ssa Gabriella Zanon, delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Venezia,
letto il ricorso depositato in data 26 marzo 2025 ex art. 3, L. 24 marzo 2001 n. 89 da
1) Parte 1 (C.F. C.F. 1 );
2) Parte 2 (C.F. C.F. 2
3) Parte 3 (C.F. C.F. 3 );
4) Parte 4 (C.F. C.F. 4 ):
5) Parte 5 (C.F. C.F. 5 );
6) Parte 6 (C.F. C.F. 6 );
7) Parte 7 C.F. e P.IVA P.IVA 1 );
8) Parte 8 (C.F. e
P.IVA P.IVA 2 );
9) Parte 9 (C.F. C.F. 7 );
C.F. 8 ), già titolare della ditta. 10) Parte 10 (C.F.
individuale O.M.S. di SBABO MAURO;
11) Parte 11 C.F. e P.IVA P.IVA 3 );
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Dongiovanni;
esaminati i documenti prodotti;
ritenuta la propria competenza, ex art. 3, comma 1, L. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata da L. 28 dicembre 2015 n. 208, e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
premesso che il procedimento presupposto è costituito dalla procedura concorsuale aperta con la dichiarazione di fallimento della in forza Controparte_1
della sentenza del Tribunale di Verona n. 161/2015 depositata il 28 settembre 2015;
n. 14 Parte 7 n chirografo € 5.976,80 n. 21 O.M.S. DI SBABO MAURO in privilegio € 32.986,61, in chirografo € 2.979,42
n. 27 in privilegio € 8.658,08 Parte 4
n. 29 in privilegio € 5.232,67 Parte 12
n. 31 Parte 5 in privilegio € 15.775,05
n chirografo € 2.319,00 n. 41 Parte 8
n. 50 Parte 11 n chirografo € 18.805,69
in privilegio € 20.934,18 n. 53 Parte 1
In privilegio € 31.734,01 n. 64 Parte 9
n. 67 Parte 3 in privilegio € 4.323,22
n. 73 Parte 6 in privilegio € 21.927,95 rilevato che il fallimento è stato dichiarato chiuso con decreto depositato il 17 settembre 2024 e che i crediti in prededuzione hanno trovato integrale soddisfazione, che i crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. hanno trovato parziale soddisfazione mentre i crediti di grado inferiore e chirografari non hanno trovato soddisfazione;
considerato che
, per i ricorrenti, la procedura fallimentare ha avuto la durata di 8 anni, 9 mesi e 6 giorni calcolata dal termine per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo (11 dicembre 2015) alla data di deposito del decreto di chiusura del fallimento;
ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, L. 24 marzo 2001 n. 89, la durata irragionevole del processo presupposto deve essere determinata, tenuto altresì conto della sospensione dei processi causata dalla pandemia Covid-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e dell'art. 36 del D.L.
8 aprile 2020 n. 23, in 2 anni, 7 mesi e 4 giorni quale durata eccedente il limite di 6 previsto dalla legge;
ritenuto che
, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare ai ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 400,00, per ciascun anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, che abbia ecceduto la ragionevole durata del processo;
ritenuto che
, alla luce dei criteri dell'art. 2 bis, comma 2, L. 24 marzo 2001 n. 89, risulta equo liquidare ai ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di € 1.200,00 ciascuno;
visti gli artt. 3 ss., L. 24 marzo 2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, di pagare senza dilazione a titolo di equa riparazione ai ricorrenti la somma di € 1.200,00 ciascuno, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione in favore del procuratore della parte ricorrente avv. Dongiovanni dichiaratisi antistatario, delle spese di questo procedimento, liquidate in € 1.164,40 (considerata la redazione del ricorso con richiami ipertestuali e la pluralità di ricorrenti), oltre al rimborso forfetario del 15%, ad € 27,00 per anticipazioni e ad oneri fiscali e previdenziali;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 24 marzo 2001
n. 89;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art. 5 ter, L. 24 marzo 2001 n. 89 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.
Venezia, 10 aprile 2025
Il Consigliere delegato
Dott.ssa Gabriella Zanon