Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/05/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di RE IA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4833/2023 rg. sul ricorso depositato il 13/10/2023 proposto da (difesa da avv. Pietro Accardo) Parte_1
nei confronti di in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore (difeso da avv. ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio) dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : entrambe le parti;
così definitivamente provvede :
CP_
“Accoglie la domanda e dichiara irripetibile l'indebito di cui al ricorso. Condanna l' alla restituzione al ricorrente della somma recuperata di 5.571,71 euro oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla trattenuta al soddisfo
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare che l' non ha diritto a reclamare la restituzione della somma di € CP_2
6.121,83 di cui alla missiva del 10/7/23, non sussistendo i presupposti di legge per l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 35, comma 10 bis, D.L. 207/2008, ed avendo peraltro il ricorrente pieno diritto alla percezione dell'assegno sociale nella misura goduta nell'anno di riferimento;
dichiarare altresì la illegittimità della esecuzione di trattenute, per recupero del preteso indebito, sull'assegno sociale di cui il ricorrente è titolare;
1
preteso indebito, oltre interessi e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione al soddisfo effettivo.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese di giudizio
Parte ricorrente deduceva che:
è titolare di assegno sociale cat. AS n. 04016173; che con missiva del 5/7/23 (all. 1), pervenuta a mezzo racc. A.R. consegnata il 14/7/23, la Direzione
Provinciale di RE IA dell'Istituto lo invitava a presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 per la prestazione in questione entro sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata, minacciando, per il caso di inadempienza, la sospensione e la successiva revoca della prestazione ai sensi dell'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008; che solo pochi giorni dopo, con ulteriore missiva datata 10/7/23 (all. 2), l' comunicava di CP_2
avere già provveduto alla revoca (ex art. 13, comma 6, lettera c L. 122/2010) della prestazione erogata in suo favore nel 2019 per un importo di € 6.121,83, ed avvisava che avrebbe proceduto al recupero del predetto importo a mezzo di trattenute mensili del 20% sull'assegno in pagamento;
che tutto ciò è ictu oculi incongruente ed illegittimo, visto che la revoca dell'annualità di prestazione in questione sarebbe stata disposta senza neppure attendere la scadenza del termine assegnato al pensionato per l'adempimento; che inoltre l'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 delinea in maniera molto specifica i presupposti per l'irrogazione di una sanzione di estrema gravità quale la revoca dell'intera annualità di prestazione corrisposta, ovvero: 1) anzitutto, l' deve procedere alla sospensione della CP_1
prestazione nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, invitando l'interessato all'adempimento del proprio onere;
2) quindi, qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa;
che pertanto, se si assume che i redditi che il sig. non avrebbe comunicato siano quelli Pt_1
relativi al 2019 (come da missiva datata 5/7/23), e se tale comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita nel 2020 (come da tempistica prevista dall'Istituto), evidentemente l'assegno di cui il ricorrente è titolare avrebbe dovuto essere sospeso entro e non oltre il 31/12/2021; a quel punto, trascorsi sessanta giorni senza l'invio della prescritta comunicazione, l' avrebbe avuto titolo CP_1
per procedere alla revoca definitiva della prestazione ed al recupero delle somme erogate a tale
2 titolo non nel 2019, ma nel 2020 (corrispondente all'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, ex art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008); che nel caso di specie, anche volendo prescindere dalle incongruenti comunicazioni inviate , la sospensione della prestazione non è mai stata disposta, con la conseguenza che il termine di 60 giorni previsto dalla norma di riferimento non ha neppure potuto iniziare a decorrere;
che peraltro il sig. nel 2019 non ha goduto di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni Pt_1 erogate in suo favore dall' , ha sempre provveduto a tutte le comunicazioni richiestegli CP_2 dall'Istituto (per lo meno, quando è stato messo nelle condizioni di farlo), né ha ricevuto alcuna richiesta di comunicazione dei redditi goduti nell'anno 2019 prima del mese di luglio 2023; che, ad abundantiam, il minacciato recupero del preteso indebito a mezzo di trattenute del 20% sull'assegno sociale, se attuato, sarebbe a sua volta illegittimo per la impignorabilità, ex art. 545
c.p.c., delle prestazioni assistenziali, tra cui certamente l'assegno sociale rientra;
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . CP_2
Rimessa la causa in decisione , il ricorso è fondato.
E' in questione una somma percepita per assegno sociale nel 2019.
La parte ricorrente produce una comunicazione datata 5.7.2023 di preavviso di sospensione della prestazione se entro 60 giorni non avesse fatto la dichiarazione reddituale 2019
CP_ Con atto del 10.7.2023 l' comunicava l'avvenuta revoca della prestazione e il diritto al recupero della somme di 6121,83 euro.
Il ricorrente lamenta che : la revoca dell'annualità di prestazione in questione sarebbe stata disposta senza neppure attendere la scadenza del termine assegnato al pensionato per l'adempimento; che non era stato rispettato l'art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008 che richiede prima l'adozione della sospensione : che pertanto, se si assume che i redditi che il sig. non avrebbe comunicato siano quelli Pt_1
relativi al 2019 (come da missiva datata 5/7/23), e se tale comunicazione avrebbe dovuto essere eseguita nel 2020 (come da tempistica prevista dall'Istituto), evidentemente l'assegno di cui il ricorrente è titolare avrebbe dovuto essere sospeso entro e non oltre il 31/12/2021; a quel punto, trascorsi sessanta giorni senza l'invio della prescritta comunicazione, l' avrebbe avuto titolo CP_1
per procedere alla revoca definitiva della prestazione ed al recupero delle somme erogate a tale titolo non nel 2019, ma nel 2020 (corrispondente all'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa, ex art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008);
3 che nel caso di specie, anche volendo prescindere dalle incongruenti comunicazioni inviate al sig.
dalla Direzione Provinciale di RE IA, la sospensione della prestazione non è Pt_1
mai stata disposta, con la conseguenza che il termine di 60 giorni previsto dalla norma di riferimento non ha neppure potuto iniziare a decorrere;
che peraltro il sig. nel 2019 non ha goduto di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni Pt_1 erogate in suo favore dall' , ha sempre provveduto a tutte le comunicazioni richiestegli CP_2 dall'Istituto (per lo meno, quando è stato messo nelle condizioni di farlo), né ha ricevuto alcuna richiesta di comunicazione dei redditi goduti nell'anno 2019 prima del mese di luglio 2023; che, ad abundantiam, il minacciato recupero del preteso indebito a mezzo di trattenute del 20% sull'assegno sociale, se attuato, sarebbe a sua volta illegittimo per la impignorabilità, ex art. 545
c.p.c., delle prestazioni assistenziali, tra cui certamente l'assegno sociale rientra.
Ciò premesso , osserva il decidente quanto segue .
non contrasta il fatto che sia mancata la sospensione prima della revoca della prestazione. CP_3
L'art.35 comma 10 bis d.l. 207 del 2008 dispone : 10-bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.>.
CP_ Nel caso in esame i redditi del 2019 dovevano essere comunicati entro il 2020 per cui l' doveva procedere alla sospensione entro il 2021 , ma non è avvenuto perché la prima richiesta è pervenuta alla parte ricorrente nel luglio 2023.
E' mancata la sequenza prevista dalla legge, ossia dapprima la sospensione e poi la revoca , per cui CP_ la revoca della prestazione è illegittima e le somme non potevano essere ripetute dall' .
4 In tema la giurisprudenza della locale Corte di appello di RE IA ( Sentenza n. 448/2022 pubbl. il 02/11/2022 RG n. 380/2020
RESTITUZIONE
Non è stata contestata l'avvenuta trattenuta delle somme che parte ricorrente ha da ultimo CP_ quantificato in 5.571,71 euro.. Va condannato l' pertanto alla restituzione delle somme al ricorrente nelle more recuperate che il ricorrente al maggio 2025 ha quantificato.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
RE IA 6.5.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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