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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 14246/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
13/12/2024 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DOUGLAS SCOTTI FIORELLA, presso il cui studio sito in PIAZZETTA
GUASTALLA 10, MILANO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
assistita e difesa dell'avv. BERGAMASCHI ANTONELLA, presso il cui studio sito in CORSO
PORTA VITTORIA 8, MILANO è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato il [...] a [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.12.2024
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 11/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 1.06.2018; in particolare, dando atto che il figlio era divenuto Per_1 economicamente indipendente, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
Pagina 1 - ACCERTARE E DICHIARARE che per i motivi tutti dedotti nel ricorso, è una Persona_1 persona autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a modifica delle condizioni economiche 3 e 4 stabilite nell'accordo di negoziazione assistita
(del 01/06/2.018),
- revocare e/o dichiarare non più dovuta, con decorrenza dall'1/09/2024 l'obbligazione di pagamento gravante su a favore di quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio;
Per_1
- revocare l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie per il figlio maggiorenne ed autosufficiente
- dato alto dell'accordo tra le parti circa l'impegno del padre di pagare per arretrati ISTAT la somma di € 1.258,00 alla madre, la quale a sua volta si impegna a girare lo stesso importo al figlio alla data di pubblicazione del provvedimento di modifica delle condizioni di Per_1 divorzio, dichiarare che più nulla deve Covri alla a titolo di rivalutazione monetaria Pt_2 sul contributo al mantenimento del figlio.
- spese integralmente compensate tra le parti
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita dell'1.06.2018:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pagina 2 Così deciso in Milano, il 22/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
13/12/2024 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...], assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. DOUGLAS SCOTTI FIORELLA, presso il cui studio sito in PIAZZETTA
GUASTALLA 10, MILANO è elettivamente domiciliato;
e
(C.F. ), nato il [...] in [...], Parte_2 C.F._2
assistita e difesa dell'avv. BERGAMASCHI ANTONELLA, presso il cui studio sito in CORSO
PORTA VITTORIA 8, MILANO è elettivamente domiciliata;
con i seguenti figli: nato il [...] a [...] Persona_1
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 22.12.2024
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 11/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita del 1.06.2018; in particolare, dando atto che il figlio era divenuto Per_1 economicamente indipendente, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
Pagina 1 - ACCERTARE E DICHIARARE che per i motivi tutti dedotti nel ricorso, è una Persona_1 persona autosufficiente in grado di provvedere al proprio sostentamento e per l'effetto, a modifica delle condizioni economiche 3 e 4 stabilite nell'accordo di negoziazione assistita
(del 01/06/2.018),
- revocare e/o dichiarare non più dovuta, con decorrenza dall'1/09/2024 l'obbligazione di pagamento gravante su a favore di quale contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento del figlio;
Per_1
- revocare l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire alle spese straordinarie per il figlio maggiorenne ed autosufficiente
- dato alto dell'accordo tra le parti circa l'impegno del padre di pagare per arretrati ISTAT la somma di € 1.258,00 alla madre, la quale a sua volta si impegna a girare lo stesso importo al figlio alla data di pubblicazione del provvedimento di modifica delle condizioni di Per_1 divorzio, dichiarare che più nulla deve Covri alla a titolo di rivalutazione monetaria Pt_2 sul contributo al mantenimento del figlio.
- spese integralmente compensate tra le parti
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita dell'1.06.2018:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Pagina 2 Così deciso in Milano, il 22/01/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3