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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 1502/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MARONE GUIDO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale Tribunale di Treviso
indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_2 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_2 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido
Marone. Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 2.000,00, e pertanto è dovuto il contributo unificato nell'importo di € 49,00.
PARTE RESISTENTE:
La resistente Amministrazione, si riporta, a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva, ribadendo la legittimità e la correttezza dell'operato di questa Amministrazione.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, questa Amministrazione chiede di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso e/o di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente, in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato;
in ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere in servizio presso il Liceo Scientifico
Statale “Berto” di Mogliano Veneto (TV), e di aver in precedenza prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze annuali fino Controparte_3 al termine delle attività didattiche o temporanee di almeno 180 giorni), senza aver potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo secondo la seguente scansione temporale:
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso il Liceo Classico Statale “A. Canova” di Treviso (TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc.13);
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore Statale “G. Marconi” di Conegliano
(TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc. 14);
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore Statale “Marco Casagrande” di Pieve
Di Soligo (TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc. 15);
- 2 - Tribunale di Treviso
- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso il Liceo Scientifico Statale “Berto” di Mogliano Veneto
(TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc.16).
Da ultimo ha rappresentato di essere attualmente inserito nel sistema scolastico in quanto destinatario di incarico di supplenza al 31.08.2025.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha avanzato le conclusioni in epigrafe riportate.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_3 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_3 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano Tribunale di Treviso
interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_3 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_3 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, Tribunale di Treviso
punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_3 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la domanda merita accoglimento, salvo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'emolumento richiesto per l'a.s. 2023/24, posto che il relativo beneficio economico è già stato riconosciuto ex lege in base a quanto previsto dall'art. 15 del d.l. n. 69/2023.
Le spese di lite sono compensate per un mezzo e vengono, per la residua metà, poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_3 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'a.s. '23/'24;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 550,00=, oltre CP_3 accessori di legge.
Treviso, 07/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato, alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro R.G. nr. 1502/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. MARONE GUIDO
ricorrente
contro
• Controparte_1
con l'avv. ROZZA STEFANO
resistente
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE: contrariis rejectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere: A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale Tribunale di Treviso
indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_2 indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 gennaio 2016, recante indicazioni per la CP_2 definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido
Marone. Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 2.000,00, e pertanto è dovuto il contributo unificato nell'importo di € 49,00.
PARTE RESISTENTE:
La resistente Amministrazione, si riporta, a tutto quanto richiesto, dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi ed insiste per il rigetto del ricorso e per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla propria memoria difensiva, ribadendo la legittimità e la correttezza dell'operato di questa Amministrazione.
In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversa, questa Amministrazione chiede di tenere in considerazione solo la richiesta per l'anno in corso e/o di rapportare l'importo annuo di € 500,00 spettante al ricorrente, in relazione al servizio effettivamente reso per ogni contratto a tempo determinato;
in ogni caso, spese di lite compensate data la serialità della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere in servizio presso il Liceo Scientifico
Statale “Berto” di Mogliano Veneto (TV), e di aver in precedenza prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato (supplenze annuali fino Controparte_3 al termine delle attività didattiche o temporanee di almeno 180 giorni), senza aver potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Ha allegato i contratti a tempo determinato, dai quali emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo secondo la seguente scansione temporale:
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso il Liceo Classico Statale “A. Canova” di Treviso (TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc.13);
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore Statale “G. Marconi” di Conegliano
(TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc. 14);
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto Superiore Statale “Marco Casagrande” di Pieve
Di Soligo (TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc. 15);
- 2 - Tribunale di Treviso
- a.s. 2023/2024, incarico di supplenza presso il Liceo Scientifico Statale “Berto” di Mogliano Veneto
(TV), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A011 (doc.16).
Da ultimo ha rappresentato di essere attualmente inserito nel sistema scolastico in quanto destinatario di incarico di supplenza al 31.08.2025.
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto, ha avanzato le conclusioni in epigrafe riportate.
L'Amministrazione convenuta, ritualmente costituitasi, ha resistito alle avverse pretese.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva del , dal momento che Controparte_3 in base alla previsione dell'art. 1, co. 122, l.107/2015 vi è “una riserva di regolamento a favore del
Governo, non citato in giudizio in tale sede nella veste di Presidenza del Consiglio dei Ministri”, deve osservarsi che il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro Controparte_3 della ricorrente.
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_3
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano Tribunale di Treviso
interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_3 professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del CP_3 rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, Tribunale di Treviso
punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_3 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Sulla scorta di tali premesse, dunque, la domanda merita accoglimento, salvo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all'emolumento richiesto per l'a.s. 2023/24, posto che il relativo beneficio economico è già stato riconosciuto ex lege in base a quanto previsto dall'art. 15 del d.l. n. 69/2023.
Le spese di lite sono compensate per un mezzo e vengono, per la residua metà, poste a carico di parte ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il CP_3 convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1500 tramite il sistema della Carta elettronica;
• dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'a.s. '23/'24;
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del resistente, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 550,00=, oltre CP_3 accessori di legge.
Treviso, 07/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
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